Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 26.4
D.D. 29 dicembre 2000, n. 716

Disposizioni in ordine all’occupazione di aree demaniali per la posa di boe d’ormeggio nell’ambito delle zone portuali piemontesi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare l’allegato fascicolo contenente le disposizioni che i titolari di concessione devono ottemperare, al fine di occupare aree demaniali per la posa di boe d’ormeggio nelle zone portuali piemontesi;

- di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’approvazione del nuovo schema di concessione per l’occupazione di aree demaniali per la posa di boe d’ormeggio nelle zone portuali piemontesi.

Il Dirigente responsabile
Piero Pais

Allegato

Regione Piemonte
Direzione Trasporti
Settore Navigazione Interna e Merci

Disposizioni in ordine all’occupazione di
aree demaniali per la posa di
boe d’ormeggio nell’ambito delle zone
portuali piemontesi.

Articolo 1

Il titolare della concessione è tenuto a pagare annualmente alla Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della L.R. 1.3.1995 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, una tassa ed un canone per l’occupazione dello spazio demaniale concesso.

E’ fatto obbligo al concessionario di verificare gli importi annualmente in vigore a seguito delle variazioni disposte con determinazione del Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della L.R. 1.3.1995 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

La determinazione dirigenziale di cui sopra sarà a disposizione presso gli uffici regionali del Settore Navigazione Interna e Merci.

Qualora il concessionario non ottemperi al versamento delle somme dovute alla Regione Piemonte nei termini previsti e non trasmetta le relative attestazioni di pagamento agli uffici regionali competenti, la presente concessione sarà revocata d’ufficio e sarà applicata la normativa vigente in materia di rapporti di concessione.

Il titolare della concessione potrà inoltrare domanda di rinnovo entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno di scadenza della concessione stessa. Scaduto tale termine, se non risulterà pervenuta alcuna istanza di rinnovo, la concessione si intenderà cessata a tutti gli effetti senza che siano necessari atti di sorta da parte dell’Amministrazione concedente e senza che dall’intestatario della stessa possono essere invocati usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione medesima.

Il Settore Navigazione Interna e Merci si riserva per motivi di interesse pubblico, di accettare o meno la domanda di rinnovo, previa comunicazione all’interessato.

Articolo 2

E’ vietata la cessione della concessione rilasciata dal Settore Navigazione Interna e Merci, per l’occupazione dello spazio demaniale indicato nel relativo disciplinare. L’accertata cessione costituisce inadempienza degli obblighi di concessione e comporta la decadenza della stessa, ai sensi e con le modalità dell’articolo 47, lettere e), del Codice della navigazione.

Il titolare della concessione incorrerà nella decadenza della stessa, verificandosi le condizioni previste dall’articolo 47 del Codice della navigazione.

La concessione è revocabile ai sensi dell’articolo 42 del Codice della navigazione.

Articolo 3

Il titolare della concessione nella posa nei manufatti dovrà rispettare le disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994, n. 911-13943 e s. m. e i. che prevedono, tra l’altro, che le boe debbano essere di materiale plastico e di colore bianco.

Le stesse dovranno portare il numero distintivo indicato nella concessione e dovranno essere collocate conformemente agli elaborati tecnici facenti parte integrante della concessione.

Il mancato posizionamento del numero identificativo potrà comportare la rimozione d’ufficio del manufatto.

Articolo 4

I concessionari dovranno esibire, a richiesta delle autorità di controllo competenti, la determinazione del Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci di assegnazione dello spazio demaniale occupato e le ricevute di versamento della tassa e del canone dell’anno in corso.

Articolo 5

Nessuna responsabilità per danni e furti viene assunta dalla Regione Piemonte nei riguardi delle boe che, sia pure regolarmente autorizzate, sono posate nell’ambito delle aree demaniali assegnate.

Articolo 6

Le concessioni rilasciate dal Settore Navigazione Interna e Merci, s’intendono assentite senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, nei limiti delle facoltà che competono al Demanio Regionale.

Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni azione o molestia, anche giudiziale posta in essere da terzi e che possa insorgere nell’esercizio o nell’uso della concessione medesima.

Per quanto non specificatamente disposto restano valide le norme vigenti in materia di navigazione interna.

Articolo 7

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità indicate dagli articoli precedenti e il concessionario dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.