Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14
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Codice 30.2
D.D. 12 dicembre 2000, n. 563
Modalità di svolgimento degli esami finali dei corsi per Educatori Professionali - comparto socio-assistenziale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di stabilire che gli esami finali dei corsi per Educatori Professionali si svolgano secondo le seguenti modalità:
1. Candidati Ammessi allEsame Finale
Sono ammessi alle prove finali gli studenti che abbiano partecipato ad almeno i 2/3 delle attività didattiche teoriche ed ad almeno 4/5 dellesperienza di tirocinio pratico.
Di norma sono ammessi allesame finale i partecipanti al corso. Eccezionalmente è ammessa la presenza di eventuali studenti che, pur ammessi in passato agli esami finali, non li avevano sostenuti per motivi gravi e giustificati.
Entro il 31 agosto lente di formazione dovrà produrre, a seguito di uno scrutinio per lammissione agli esami finali, la documentazione valutativa degli studenti che hanno frequentato il terzo anno, consistente in:
. le valutazioni del curriculum scolastico dei singoli studenti;
. un elenco nominativo degli studenti ammessi agli esami, con eventuali crediti formativi.
Tale documentazione va conservata agli atti e deve essere presentata alla commissione in sede di esami finali.
2. Sessioni di Esame
Si prevedono due sessioni di esami finali, rispettivamente nei mesi di novembre dello stesso anno solare in cui si è concluso il corso e di marzo dellanno successivo.
Il calendario desame (comprendente le date relative alle due sessioni) e la richiesta di nomina della Commissione esaminatrice devono essere inviati alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro, Settore Standard formativi, qualità e orientamento professionale, Ufficio Qualità e certificazione.
3. Prove DEsame
Viene confermata la procedura in vigore fino al 1999, che prevede lo svolgimento di una prova scritta ed una prova orale.
La prova scritta, decisa dalla commissione in occasione della sua riunione di insediamento, verte sulla tematica della progettazione educativa, considerata nei suoi aspetti di interdisciplinarietà e di elemento centrale nello svolgimento del ruolo professionale.
La prova orale consiste nella discussione di un elaborato di tesi predisposto in precedenza, avente per oggetto, di norma, tematiche inerenti la professionalità educativa.
La tesi viene presentata da un relatore che, insieme con il correlatore, integra di volta in volta la commissione.
Il titolo della tese deve essere depositato presso lente di formazione con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data degli esami finali.
Copia della prova scritta e della tesi viene conservata per almeno un biennio presso la sede formativa.
4. Nomina e Compenso delle Commissioni Esaminatrici
La commissione desame, composta nel modo seguente ai sensi dellart. 24 della L.R. 63/95:
- il Presidente designato dallAssessorato regionale competente;
- un esperto designato dallAmministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un esperto designato dallAmministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi;
viene integrata con le seguenti componenti:
- un rappresentante designato dallUniversità territorialmente competente;
- un rappresentante designato dalla Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie;
- due ulteriori rappresentanti della struttura formativa (tra cui il responsabile).
La commissione potrà essere integrata da un rappresentante designato dal Ministero della sanità.
Lesperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro sarà designato dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95.
La richiesta di nomina della commissione esaminatrice deve essere inoltrata entro il 30 giugno.
Essa deve contenere il calendario delle due sessioni desame ed i riferimenti precisi degli Enti che dovranno nominare i propri rappresentanti allinterno della commissione, con lindicazione delleventuale professionalità richiesta per tali rappresentanti.
La Regione successivamente farà richiesta scritta di nomina ai singoli Enti e nominerà il Presidente della commissione stessa.
In tempi successivi gli enti di formazione dovranno contattare gli Enti e/o i singoli eventuali rappresentanti per il riscontro relativo alla nomina.
Lente di formazione prenderà atto della composizione della Commissione al momento dellinsediamento della stessa.
Per quanto riguarda i compensi ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici si fa riferimento alla L.R. 4 agosto 1997, n. 44 (ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui allarticolo 24 della L.R. 63/95 è corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per lintera durata delle prove, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di lire 150 mila e lire 100 mila lorde).
5. Modalità di Assegnazione dellIdoneità
Il giudizio finale di idoneità viene espresso in centesimi.
Per ottenere lidoneità il candidato dovrà essere riportato sia nella prova scritta che in quella orale una valutazione non inferiore a 60/100.
La valutazione finale di idoneità tiene conto, oltre che del risultato delle prove finali desame, anche delle valutazioni conseguite nel curriculum formativo dello studente.
La valutazione della prova finale desame (ovvero la media tra lo scritto e lorale) e la valutazione complessiva del curriculum dello studente (ovvero la media del triennio fra materie teoriche e tirocinio - ricompreso nella votazione della materia di Osservazione e progettazione educativa) concorrono ciascuna per il 50% alla determinazione del giudizio finale di idoneità.
6. Attestato di Qualifica - Specializzazione
In esito al superamento positivo delle prove desame sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale - specializzazione, ai sensi della L. 845/78, conforme al modello approvato con determinazione dirigenziale 30 marzo 1999, n. 156, con lintegrazione, fra i riferimenti normativi, anche della L.R. 62/95.
E consentito che il punto 6 (tirocinio pratico) possa venire anche attestato in allegato a firma dellente presso cui tale tirocinio è avvenuto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dallintervenuta piena conoscenza.
Il Dirigente responsabile
Attilio Miglio