Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

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Codice 30.2
D.D. 12 dicembre 2000, n. 563

Modalità di svolgimento degli esami finali dei corsi per Educatori Professionali - comparto socio-assistenziale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di stabilire che gli esami finali dei corsi per Educatori Professionali si svolgano secondo le seguenti modalità:

1. Candidati Ammessi all’Esame Finale

Sono ammessi alle prove finali gli studenti che abbiano partecipato ad almeno i 2/3 delle attività didattiche teoriche ed ad almeno 4/5 dell’esperienza di tirocinio pratico.

Di norma sono ammessi all’esame finale i partecipanti al corso. Eccezionalmente è ammessa la presenza di eventuali studenti che, pur ammessi in passato agli esami finali, non li avevano sostenuti per motivi gravi e giustificati.

Entro il 31 agosto l’ente di formazione dovrà produrre, a seguito di uno scrutinio per l’ammissione agli esami finali, la documentazione valutativa degli studenti che hanno frequentato il terzo anno, consistente in:

 . le valutazioni del curriculum scolastico dei singoli studenti;

 . un elenco nominativo degli studenti ammessi agli esami, con eventuali crediti formativi.

Tale documentazione va conservata agli atti e deve essere presentata alla commissione in sede di esami finali.

2. Sessioni di Esame

Si prevedono due sessioni di esami finali, rispettivamente nei mesi di novembre dello stesso anno solare in cui si è concluso il corso e di marzo dell’anno successivo.

Il calendario d’esame (comprendente le date relative alle due sessioni) e la richiesta di nomina della Commissione esaminatrice devono essere inviati alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro, Settore Standard formativi, qualità e orientamento professionale, Ufficio Qualità e certificazione.

3. Prove D’Esame

Viene confermata la procedura in vigore fino al 1999, che prevede lo svolgimento di una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta, decisa dalla commissione in occasione della sua riunione di insediamento, verte sulla tematica della progettazione educativa, considerata nei suoi aspetti di interdisciplinarietà e di elemento centrale nello svolgimento del ruolo professionale.

La prova orale consiste nella discussione di un elaborato di tesi predisposto in precedenza, avente per oggetto, di norma, tematiche inerenti la professionalità educativa.

La tesi viene presentata da un relatore che, insieme con il correlatore, integra di volta in volta la commissione.

Il titolo della tese deve essere depositato presso l’ente di formazione con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data degli esami finali.

Copia della prova scritta e della tesi viene conservata per almeno un biennio presso la sede formativa.

4. Nomina e Compenso delle Commissioni Esaminatrici

La commissione d’esame, composta nel modo seguente ai sensi dell’art. 24 della L.R. 63/95:

- il Presidente designato dall’Assessorato regionale competente;

- un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

- un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

- un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

- un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi;

viene integrata con le seguenti componenti:

- un rappresentante designato dall’Università territorialmente competente;

- un rappresentante designato dalla Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie;

- due ulteriori rappresentanti della struttura formativa (tra cui il responsabile).

La commissione potrà essere integrata da un rappresentante designato dal Ministero della sanità.

L’esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro sarà designato dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95.

La richiesta di nomina della commissione esaminatrice deve essere inoltrata entro il 30 giugno.

Essa deve contenere il calendario delle due sessioni d’esame ed i riferimenti precisi degli Enti che dovranno nominare i propri rappresentanti all’interno della commissione, con l’indicazione dell’eventuale professionalità richiesta per tali rappresentanti.

La Regione successivamente farà richiesta scritta di nomina ai singoli Enti e nominerà il Presidente della commissione stessa.

In tempi successivi gli enti di formazione dovranno contattare gli Enti e/o i singoli eventuali rappresentanti per il riscontro relativo alla nomina.

L’ente di formazione prenderà atto della composizione della Commissione al momento dell’insediamento della stessa.

Per quanto riguarda i compensi ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici si fa riferimento alla L.R. 4 agosto 1997, n. 44 (“ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della L.R. 63/95 è corrisposto in via forfettaria, per ogni giornata di partecipazione e per l’intera durata delle prove, un gettone di presenza rispettivamente nella misura di lire 150 mila e lire 100 mila lorde”).

5. Modalità di Assegnazione dell’Idoneità

Il giudizio finale di idoneità viene espresso in centesimi.

Per ottenere l’idoneità il candidato dovrà essere riportato sia nella prova scritta che in quella orale una valutazione non inferiore a 60/100.

La valutazione finale di idoneità tiene conto, oltre che del risultato delle prove finali d’esame, anche delle valutazioni conseguite nel curriculum formativo dello studente.

La valutazione della prova finale d’esame (ovvero la media tra lo scritto e l’orale) e la valutazione complessiva del curriculum dello studente (ovvero la media del triennio fra materie teoriche e tirocinio - ricompreso nella votazione della materia di Osservazione e progettazione educativa) concorrono ciascuna per il 50% alla determinazione del giudizio finale di idoneità.

6. Attestato di Qualifica - Specializzazione

In esito al superamento positivo delle prove d’esame sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale - specializzazione, ai sensi della L. 845/78, conforme al modello approvato con determinazione dirigenziale 30 marzo 1999, n. 156, con l’integrazione, fra i riferimenti normativi, anche della L.R. 62/95.

E’ consentito che il punto 6 (tirocinio pratico) possa venire anche attestato in allegato a firma dell’ente presso cui tale tirocinio è avvenuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente responsabile
Attilio Miglio