Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14
Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Codice 24
D.D. 15 gennaio 2001, n. 12
Comune di Nebbiuno (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia di cinque pozzi denominati Tapigliano 1 (T1), Tapigliano 2 (T2), Fosseno (F1), Ostobbio 1 (P3), Ostobbio 2 (P2), e Ostobbio 3 (P1) dellacquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei pozzi denominati Tapigliano 1 (T1), Tapigliano 2 (T2), Fosseno (F1), Ostobbio 1 (P3), Ostobbio 2 (P2) e Ostobbio 3 (P1) dellacquedotto comunale di Nebbiuno, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta ed allargata, sono ridefinite come risulta nelle tavole 6a, 6b, 6c e 6e, in scala 1:2000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Le ridefinizioni delle aree di salvaguardia in argomento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 0,2 l/s per il pozzo Tapigliano 1 (T1), 1,45 l/s per il pozzo Tapigliano 2 (T2), 2 l/s per il pozzo Fosseno (F1), 1,5 l/s per il pozzo Ostobbio 1 (P3), 7,69 l/s per il pozzo Ostobbio 2 (P2) e 1,30 l/s per il pozzo Ostobbio 3 (P1).
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Nebbiuno dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie in genere, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Nebbiuno, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Nebbiuno, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale;
- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente allinterno della zona di rispetto allargata del pozzo Ostobbio 2 (P2) per accertarne le condizioni di tenuta;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Nebbiuno è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio