Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 20 febbraio 2001, n. 14

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Istanza di subingresso nella titolarità alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Goretti di Stura del Comune di Nole Canavese (TO) da parte della Ditta Cave Stura Group S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1 - La Ditta Cave Stura Group con sede legale in Ciriè (TO) Via Matteotti n. 38 è autorizzata al subingresso nella coltivazione della cava sita in località Goretti di Stura del Comune di Nole Canavese (TO) sino al 19 ottobre 2002, scadenza dell’autorizzazione della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 3 del 22 gennaio 1998.

2 - La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2001 e nei relativi allegati e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o da eventuali regolamenti locali.

3 - La Ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto a presentare a favore dell’Amministrazione Regionale cauzione o fidejussione dell’importo di L. 368.000.000 (trecentosessantottomilioni) pari a Euro 190.056 ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978.

Copia della suddetta cauzione o fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione Comunale di Nole Canavese (TO).

La scadenza di detta cauzione o fidejussione dovrà essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

4 - La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella stipulata dalla Ditta Beria Geom. Piero & C. S.n.c. in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 1998.

5 - L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati alla determinazione n. 3 del 22 gennaio 1998, costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

6 - La presente determinazione verrà inviata al Comune di Nole Canavese e all’Ente di Gestione del “Parco Regionale la Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

7 - La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8 - Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania