Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 16 gennaio 2001, n. 3

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto presentato dalla Ditta Maccagno Rag. Vincenzo S.r.l. per la variante della coltivazione di cava autorizzata in località Seccarezze lotti 2 - 3 - 4 del Comune di Luserna San Giovanni (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Seccarezze lotti 2, 3 e 4 del Comune di Luserna San Giovanni (TO), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Ditta Maccagno Rag. Vincenzo S.r.l. con sede in Via Bibiana n. 78 in Comune di Bagnolo Piemonte (CN), deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. E’ da considerare escluso dalla fase di valutazione ex l.r. 40/1998 un eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 490/1999 che deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni limitative:

a) limitazione di cubatura utile estratta fino ad un massimo di 20.000 mc. a partire dal settore ovest ricompreso nell’area già autorizzata;

b) impostazione della coltivazione della bancata di 8 m ca. di spessore secondo schemi evolutivi atti a garantire continuità con il piano di sviluppo estrattivo previsto;

c) recupero ambientale in corso d’opera a partire dalle aree più occidentali ad esclusione del piazzale di cava previsto a seguito della messa a deponia dello sterile a copertura delle porzioni di giacimento già esaurite, in analogia con i lavori autorizzati nel settore sud-occidentale;

d) mitigazione degli impatti prodotti sull’ambiente dalle acque ruscellanti o di laminazione che interessino il sito estrattivo prima della loro reimmissione nel circuito naturale;

e) mitigazione degli impatti prodotti sull’ambiente dai rumori e vibrazioni prodotte dall’attività di cava;

f) mitigazione degli impatti prodotti sull’ambiente dalle polveri prodotte dall’attività di cava e dalle operazioni di trasporto;

g) valutazioni sul volume di traffico a carico della strada comunale delle cave;

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania