Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001
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Codice 21.7
L.R. 25/94. Proroga del permesso di ricerca per acque minerali Balma,
in Comune di Roure (To)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - E prorogato per anni due, con decorrenza dal 21/11/1999, il permesso
di ricerca per acque minerali denominato Balma in Comune di Roure (To)
in capo al Consorzio ACEA con sede in Pinerolo, Via Vigone 42: larea del
permesso minerario ha una superficie di ettari 0,195 ed è riportata sul
piano catastale in scala 1:500 che con la C.T.R. alla scala 1:5000 forma
parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Il permissionario è tenuto:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 100.000 (centomila) oltre I.V.A. pari a L. 20.000 (ventimila) da introitare
sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 919/00) mentre per gli anni seguenti
detto canone sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci,
nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 918/00): i predetti
importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p.
n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165
- Torino.
b) a notificare (entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto) copia
del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca
mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi
necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che
venissero richiesti;
e) a proseguire le indagini tecniche comprensive degli accertamenti citati
in premessa e che qui sintendono integralmente trascritti.
Art. 3 - La proroga del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612
del 7/10/96.
Art. 4 - Per quanto concerne la ristrutturazione dellopera di presa, il
permissionario è tenuto alla presentazione del progetto relativo per la
preventiva approvazione del settore regionale competente.
Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 6 - Qualora la proroga del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà alleventuale conferimento
della relativa concessione mineraria.
Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
od, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla notificazione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 novembre 2000, n. 600
Tommaso Turinetti