Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 21.7
D.D. 21 novembre 2000, n. 600

L.R. 25/94. Proroga del permesso di ricerca per acque minerali “Balma”, in Comune di Roure (To)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - E’ prorogato per anni due, con decorrenza dal 21/11/1999, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Balma” in Comune di Roure (To) in capo al Consorzio ACEA con sede in Pinerolo, Via Vigone 42: l’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 0,195 ed è riportata sul piano catastale in scala 1:500 che con la C.T.R. alla scala 1:5000 forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Il permissionario è tenuto:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 100.000 (centomila) oltre I.V.A. pari a L. 20.000 (ventimila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 919/00) mentre per gli anni seguenti detto canone sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 918/00): i predetti importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino.

b) a notificare (entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto) copia del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

e) a proseguire le indagini tecniche comprensive degli accertamenti citati in premessa e che qui s’intendono integralmente trascritti.

Art. 3 - La proroga del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 4 - Per quanto concerne la ristrutturazione dell’opera di presa, il permissionario è tenuto alla presentazione del progetto relativo per la preventiva approvazione del settore regionale competente.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 6 - Qualora la proroga del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà all’eventuale conferimento della relativa concessione mineraria.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte od, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti