Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 21.7
D.D. 21 novembre 2000, n. 598

L.R. 25/94. Proroga del permesso di ricerca per acque minerali “Valle Rio Gavalusso”, in Comune di Novi Ligure (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - E’ prorogato per anni due, con decorrenza dal 7/10/99, il permesso di ricerca per acque minerali “Valle Rio Gavalusso” in Comune di Novi Ligure (AL) in capo alla Soc. Acos S.p.A. con sede in Novi Ligure, corso Italia 49; l’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 59,85 ed è individuata con linea rossa sulla planimetria alla scala 1:5.000 formante parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - La società permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 270.000 (duecentosettantamila) oltre I.V.A. pari a L. 54.000 (cinquantaquattromila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 914) l’importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 913): i predetti importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare (entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto) copia del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

e) ad ultimare le indagini tecniche riguardo al bacino di alimentazione dell’emergenza che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi: tale studio dovrà essere comprensivo degli accertamenti atti a stabilire l’origine profonda e protetta dell’acquifero e valutare quant’altro previsto in premessa e che qui si intende integralmente trascritto.

Art. 3 - La proroga del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 4 - Per quanto concerne la ristrutturazione dell’opera di presa, il permissionario è tenuto alla presentazione del progetto relativo per la preventiva approvazione del settore regionale competente.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 6 - Qualora la proroga del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà all’eventuale conferimento della relativa concessione mineraria.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte od, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti