Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001
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Codice 21.7
L.R. 25/94. Proroga del permesso di ricerca per acque minerali Valle Rio
Gavalusso, in Comune di Novi Ligure (AL)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - E prorogato per anni due, con decorrenza dal 7/10/99, il permesso
di ricerca per acque minerali Valle Rio Gavalusso in Comune di Novi Ligure
(AL) in capo alla Soc. Acos S.p.A. con sede in Novi Ligure, corso Italia
49; larea del permesso minerario ha una superficie di ettari 59,85 ed
è individuata con linea rossa sulla planimetria alla scala 1:5.000 formante
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - La società permissionaria è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 270.000 (duecentosettantamila) oltre I.V.A. pari a L. 54.000 (cinquantaquattromila)
da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 914) limporto del
canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli
dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L.
324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio
2000 (acc. n. 913): i predetti importi dovranno essere versati mediante
distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione
Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;
b) a notificare (entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto) copia
del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca
mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi
necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che
venissero richiesti;
e) ad ultimare le indagini tecniche riguardo al bacino di alimentazione
dellemergenza che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi: tale studio
dovrà essere comprensivo degli accertamenti atti a stabilire lorigine
profonda e protetta dellacquifero e valutare quantaltro previsto in premessa
e che qui si intende integralmente trascritto.
Art. 3 - La proroga del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612
del 7/10/96.
Art. 4 - Per quanto concerne la ristrutturazione dellopera di presa, il
permissionario è tenuto alla presentazione del progetto relativo per la
preventiva approvazione del settore regionale competente.
Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 6 - Qualora la proroga del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà alleventuale conferimento
della relativa concessione mineraria.
Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
od, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla notificazione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 21 novembre 2000, n. 598
Tommaso Turinetti