Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 21.7
D.D. 16 novembre 2000, n. 577

L.R. 12.07.1994 N. 25. Ampliamento della concessione per acque minerali “Fonte dell’Orso”, in territorio del Comune di Garessio (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Società San Pellegrino S.p.A. con sede legale in Milano, via Castelvetro 17-23 e stabilimento di produzione in Garessio, via Rovere 41 è accordato l’ampliamento da ettari 158,87 ad ettari 259,87 della concessione per acque minerali “Fonte dell’Orso”, in Comune di Garessio (CN).

Art. 2 - E’ altresì accordata l’autorizzazione allo sfruttamento minerario della sorgente Cappello, ubicata nella parte ampliata della concessione “Fonte dell’Orso” e descritta nella perizia asseverata datata 27.03.2000 in allegato al presente atto formandone parte integrante.

Art. 3 - La nuova perimetrazione della concessione mineraria, la ricognizione della sorgente Cappello con individuazione delle aree di rispetto e relative pertinenze minerarie sono riportate sulla perizia asseverata citata al precedente art. 2.

Art. 4 - Per le aree di rispetto individuate nella perizia sopra citata dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque l’Amministrazione Comunale di Garessio è tenuta ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente provvedimento, secondo quanto dettato dall’art. 39 della stessa normativa.

Art. 5 - Qualsiasi modificazione dello stato delle pertinenze minerarie individuate nella allegata perizia dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

Art. 6 - La Società concessionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 10.400.000 (diecimilioni quattrocentomila) oltre I.V.A. pari a L. 2.080.000 (duemilioni ottantamila) che per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci; detto canone, per il periodo 2000-2001 è già stato parzialmente corrisposto (reversale n. 10041/2000) e pertanto la Società beneficiaria è tenuta al versamento della differenza ammontante a L. 4.040.000 (quattromilioni quarantamila) oltre I.V.A. di L. 808.000 (ottocentottomila) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 895) nonchè al versamento della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 896)

b) ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto a) mediante distinti versamenti sul c.c.p.c. 10364107, intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - Piazza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

d) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa registrazione anche presso l’Ufficio Atti Privati di Torino;

e) alla installazione ed attivazione, prima di procedere allo sfruttamento della emergenza autorizzata, degli strumenti misuratori di portata, temperatura, conducibilità e del pluviometro secondo quanto dettato dalla D.G.R. n. 106-29035 del 20.12.1999 previa approvazione del relativo progetto da parte del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali.

f) a notificare, entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento ai proprietari dei terreni interessati alle aree individuate.

Art. 7 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 8 - Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici e Gestione Risorse Idriche.

Art. 9 - Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico minerari.

Art. 10 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte od in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro giorni 120 dalla notifica.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti