Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001
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Codice 21.7
L.R. 25/94 - Accordo al Comune di Entracque del permesso di ricerca per
acque minerali Piane in territorio del Comune di Entracque (CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Al Comune di Entracque è accordato per la durata di anni 3 (tre)
a decorrere (per le motivazioni addotte in premessa) dal 12/9/2000 il permesso
di ricerca per acque minerali in loc. Piane del Comune di Entracque (CN).
Art. 2 - Larea del permesso minerario ha una superficie di ettari 299
(duecentonovantanove) ed è indicata con linea continua di colore nero sulla
C.T.R. alla scala 1:10.000, allegata al presente atto per formarne parte
integrante.
Art. 3 - LAmministrazione comunale di Entracque in qualità di permissionaria
è tenuta:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 1.345.000 (unmilione trecentoquarantacinquemila) oltre I.V.A. pari
a L. 269.100 (duecentosessantanovemila cento) limporto del canone per
gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi
bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 921): i predetti importi
dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107,
intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;
b) a notificare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, copia
del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca
mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali
- sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto Settore tutti i mezzi necessari
al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero
richiesti;
e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di
alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18
mesi: tale studio dovrà valutare quantaltro previsto in premessa e che
qui si intende integralmente trascritto, nonchè procedere agli accertamenti
intesi a valutare le caratteristiche di falda profonda e protetta delle
emergenze interessate.
Art. 4 - Per ciò che riguarda la costruzione di regolari opere di captazione
delle emergenze indicate il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni
ai vincoli pubblicistici, alla presentazione de progetti relativi per la
preventiva approvazione del settore regionale competente.
Art. 5 - Laccordo del permesso minerario è vincolato sia allosservanza
sia del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n.
12-12612 del 7/10/1996.
Art. 6 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 7 - Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà alleventuale conferimento
della relativa concessione mineraria.
Art. 8 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Regionale per il Piemonte od, in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 ottobre 2000, n. 473
Tommaso Turinetti