Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 / 04 / 2001

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Codice 21.7
D.D. 20 ottobre 2000, n. 473

L.R. 25/94 - Accordo al Comune di Entracque del permesso di ricerca per acque minerali “Piane” in territorio del Comune di Entracque (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Al Comune di Entracque è accordato per la durata di anni 3 (tre) a decorrere (per le motivazioni addotte in premessa) dal 12/9/2000 il permesso di ricerca per acque minerali in loc. “Piane” del Comune di Entracque (CN).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 299 (duecentonovantanove) ed è indicata con linea continua di colore nero sulla C.T.R. alla scala 1:10.000, allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - L’Amministrazione comunale di Entracque in qualità di permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 1.345.000 (unmilione trecentoquarantacinquemila) oltre I.V.A. pari a L. 269.100 (duecentosessantanovemila cento) l’importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 921): i predetti importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali - sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto Settore tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi: tale studio dovrà valutare quant’altro previsto in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, nonchè procedere agli accertamenti intesi a valutare le caratteristiche di falda profonda e protetta delle emergenze interessate.

Art. 4 - Per ciò che riguarda la costruzione di regolari opere di captazione delle emergenze indicate il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicistici, alla presentazione de progetti relativi per la preventiva approvazione del settore regionale competente.

Art. 5 - L’accordo del permesso minerario è vincolato sia all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/1996.

Art. 6 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 7 - Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.lvo 152/99 non si procederà all’eventuale conferimento della relativa concessione mineraria.

Art. 8 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regionale per il Piemonte od, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti