Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 25 gennaio 2001, n. 29

Comune di Strambino (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con conciliazione per il pregresso e concessione amministrativa ventennale all’Associazione “Gruppo Caccia e Pesca Cerone” dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Part. 1031 Fg. 62 mappale 9 di mq. 7.149 e mappale 90 di mq. 39.847 per adibirli ad attività sportive propedeutiche all’attività della caccia. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la conciliazione tra il Comune di Strambino (TO) ed il “Gruppo Caccia e Pesca Cerone” per l’occupazione pregressa senza valido titolo dei terreni gravati da uso civico distinti al NCT Part. 1031 Fg. 62 mapp. 9 - 90, di complessivi mq. 46.996, per l’importo complessivo di L. 10.500.000 già di fatto versato alla Tesoreria Comunale, per conguaglio di canoni relativi al periodo 1982/1998;

- di autorizzare il Comune di Strambino (TO) a mantenere la destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico sopracitati, per darli in concessione amministrativa al “Gruppo Caccia e Pesca Cerone” per un periodo di anni 20 (venti), per adibirli ad attività sportive propedeutiche all’attività della caccia, quali gare di tiro a volo e lepre meccanica;

- che il Comune di Strambino (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la possibilità del concessionario a operare sulle aree in argomento all’ottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’esercizio dell’attività richiesta ed all’impegno formale, da parte del concessionario, al ripristino, a fine concessione, degli eventuali danni, dal punto di visto ambientale, secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno opportune, a propria cura e spese;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 490/99 (ex Legge 8 agosto 1985, n. 431) nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Ministeriale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituiti al Comune a titolo gratuito con quanto sopra eventualmente costruito e ripristinati, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, con rimozione delle eventuali opere, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Torino nonchè disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte nonchè successive rettifiche e, più precisamente, il concessionario dovrà versare al Comune di Strambino (TO) la somma di L. 1.000.000 (unmilione) a titolo di canone annuo, per la concessione amministrativa decennale, per l’uso dell’area di complessivi mq. 46.996, necessaria per l’esercizio dell’attività richiesta;

- il canone annuo di cui al paragrafo precedente, dovrà essere aggiornato annualmente in base al 100% degli incrementi dell’indice ISTAT relativo al costo della vita eventualmente maturati dalla data della perizia di stima (27/02/1998);

- il canone così calcolato dovrà essere versato anche per l’anno 2000;

- il Comune di Strambino (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione (conciliazione e concessione) a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli, al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, secondo legge;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri