Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 10.7
Comune di Strambino (TO). Mutamento temporaneo di destinazione duso, con
conciliazione per il pregresso e concessione amministrativa ventennale
allAssociazione Gruppo Caccia e Pesca Cerone dei terreni comunali gravati
da uso civico distinti al NCT Part. 1031 Fg. 62 mappale 9 di mq. 7.149
e mappale 90 di mq. 39.847 per adibirli ad attività sportive propedeutiche
allattività della caccia. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare la conciliazione tra il Comune di Strambino (TO) ed il
Gruppo Caccia e Pesca Cerone per loccupazione pregressa senza valido
titolo dei terreni gravati da uso civico distinti al NCT Part. 1031 Fg.
62 mapp. 9 - 90, di complessivi mq. 46.996, per limporto complessivo di
L. 10.500.000 già di fatto versato alla Tesoreria Comunale, per conguaglio
di canoni relativi al periodo 1982/1998;
- di autorizzare il Comune di Strambino (TO) a mantenere la destinazione
duso dei terreni comunali gravati da uso civico sopracitati, per darli
in concessione amministrativa al Gruppo Caccia e Pesca Cerone per un
periodo di anni 20 (venti), per adibirli ad attività sportive propedeutiche
allattività della caccia, quali gare di tiro a volo e lepre meccanica;
- che il Comune di Strambino (TO) dovrà inviare allUfficio Usi Civici
della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati
con il Concessionario relativamente allistanza in argomento, dando atto
che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni
e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- di subordinare la possibilità del concessionario a operare sulle aree
in argomento allottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni
regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per lesercizio
dellattività richiesta ed allimpegno formale, da parte del concessionario,
al ripristino, a fine concessione, degli eventuali danni, dal punto di
visto ambientale, secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno
opportune, a propria cura e spese;
di dare atto che:
- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso
civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766,
dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.
Lgs. n. 490/99 (ex Legge 8 agosto 1985, n. 431) nonchè alle direttive regionali
formulate con Circolare Ministeriale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991,
confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre,
al termine della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere
restituiti al Comune a titolo gratuito con quanto sopra eventualmente costruito
e ripristinati, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale,
con rimozione delle eventuali opere, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni
delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dallUfficio del Territorio di Torino nonchè
disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della
Regione Piemonte nonchè successive rettifiche e, più precisamente, il concessionario
dovrà versare al Comune di Strambino (TO) la somma di L. 1.000.000 (unmilione)
a titolo di canone annuo, per la concessione amministrativa decennale,
per luso dellarea di complessivi mq. 46.996, necessaria per lesercizio
dellattività richiesta;
- il canone annuo di cui al paragrafo precedente, dovrà essere aggiornato
annualmente in base al 100% degli incrementi dellindice ISTAT relativo
al costo della vita eventualmente maturati dalla data della perizia di
stima (27/02/1998);
- il canone così calcolato dovrà essere versato anche per lanno 2000;
- il Comune di Strambino (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti
in virtù della presente autorizzazione (conciliazione e concessione) a
costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione,
ai sensi dellarticolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale
attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso
ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli, al bisogno,
previo svincolo da parte di questa Amministrazione, secondo legge;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 25 gennaio 2001, n. 29
Maria Grazia Ferreri