Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 20 dicembre 2000, n. 1293

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa decennale a terzi, di porzione di mq. 860 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 1431 Fg. 53 - mapp. 34, sito in località “Barmass Basso” per coltivazione cave di gneiss lamellare. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 860 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 1431 Fg. 53 mapp. 34, sito in località “Barmass Basso”, per darla in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 1 (uno) aumentabili a 10 (dieci), per coltivazione cave di gneiss lamellare;

- di subordinare l’estensione dell’autorizzazione da anni 1 ad anni 10, eventualmente rinnovabili, alla consegna di una relazione peritale di accertamento complessivo o parziale degli usi civici insistenti sul territorio del Comune, così come specificato in premessa;

- di stabilire che l’estensione della concessione ad anni 10, per l’area richiesta (mq. 860), è autorizzabile dal Comune se sulla stessa risulta confermata l’esistenza dell’uso civico, dopo che l’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte avrà accusato ricevuta dell’accertamento prescritto mentre sarà necessario ulteriore atto di questa Amministrazione, nel caso emergessero, dall’accertamento stesso, differenze di superficie interessata dal vincolo in questione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono o si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto richiesto ed all’impegno formale, da parte del concessionario, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area, a fine concessione, a propria cura e spese secondo un piano di ripristino che dovrà essere approvato dalle competenti autorità;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con la Ditta concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obblio delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta a vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99, ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30.12.1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997, inoltre al termine della concessione, dovrà essere restituita al Comune recuperata, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in base ad un progetto di ripristino, all’approvazione del quale è subordinata la validità della presente autorizzazione, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio del Territorio di Cuneo e stabilito dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici, così come analiticamente specificato in premessa e, in particolare, i mancati frutti ed il diritto di esercizio dovranno essere corrisposti al Comune indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto che invece dovrà far variare il diritto complessivo di escavazione;

- i canoni annui per l’esercizio e l’escavazione dovuti al Comune dalla Ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel costo della vita rilevato dall’ISTAT, in particolare il canone di escavazione potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nell’anno precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni relativamente al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto, fatte salve eventuali diverse disposizioni di Legge;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766_ nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri