Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 15 dicembre 2000, n. 1283

Comune di Oldenico (VC). Concessione amministrativa novennale a privati dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 1 mapp. 56 - 133 - 134 - 141 - 189 - 193, Fg. 2 mapp. 39 - 40 - 78 - 86 - 89 - 99 - 103 - 104, Fg. 3 mapp. 36 - 37 - 39 - 225, Fg. 4 mapp. 66 - 101, Fg. 5 mapp. 52 - 74 - 75 - 136 - 155 - 222, per la coltivazione del riso. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Oldenico (VC) a far sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto da parte degli usocivisti sui terreni comunali distinti al NCT Fg. 1 mapp. 56 - 133 - 134 - 141 - 189 - 193, Fg. 2 mapp. 39 - 40 - 78 - 86 - 89 - 99 - 103 - 104, Fg. 3 mapp. 36 - 37 - 39 - 225, Fg. 4 mapp. 66 - 101, Fg. 5 mapp. 52 - 74 - 75 - 136 - 155 - 222;

- di autorizzare il Comune di Oldenico (VC) a concedere i suddetti terreni a terzi per anni 9 (nove) per la coltivazione del riso;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti di cui all’art. n. 146 del D.lgs. n. 490/99;

- che il Comune di Oldenico (VC) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con le Ditte concessionarie relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99, ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30/12/1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre al termine della concessione, dovranno essere restituiti al Comune non depauperati, dal concessionario, dal punto di vista ambientale;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo, dall’Ufficio del Territorio di Vercelli, aggiornato ogni anno - a far data dal 1999 - con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel costo della vita rilevato dall’ISTAT;

- il Comune di Oldenico (VC) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri