Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Castelmagno (CN). Concessione in via amministrativa a terzi di
terreni comunali gravati da uso civico, denominati Pra Giulian e distinti
al NCT Fg. 34 mapp. 2p, 3, 4, 5p, per complessivi Ha 233.29.69, con entrostante
ricovero dalpe, per uso pascolo. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN) a far sospendere temporaneamente
lesercizio del diritto di pascolo da parte degli usocivisti sui terreni
comunali distinti al NCT Fg. 34 mapp. 2p, 3, 4, 5p, di complessivi Ha 233.29.69,
in quanto risultanti eccedenti rispetto al fabbisogno locale;
- di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN) a concedere i suddetti terreni,
con entrostante ricovero dalpe, a terzi per anni 4 (quattro);
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie
per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti
di cui allart. n. 146 del D.lgs. n. 490/99;
- che il Comune di Castelmagno (CN) dovrà inviare allUfficio Usi Civici
della Regione Piemonte copia dellatto di concessione, che verrà stipulato
con la Ditta concessionaria relativamente allistanza in argomento, dando
atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni
e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
di dare atto che:
- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso
civico, pertanto disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99,
ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare
Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30/12/1991, confermata dalla Circolare Regionale
n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre al termine della concessione, dovranno
essere restituiti al Comune non depauperati, dal concessionario, dal punto
di vista ambientale;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli
Usi Civici ovvero L. 4.452.000 per la sospensione delluso civico e conseguente
perdita dei frutti pendenti e L. 8.050.000 quale canone annuo di concessione;
- il canone annuo di concessione dovuto al Comune dalla Ditta concessionaria,
dovrà essere aggiornato ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle
variazioni intervenute nellanno precedente nel costo della vita rilevato
dallISTAT;
- il Comune di Castelmagno (CN) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti
la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse
generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge 16 giugno
1927, n. 1766 e nelleventuale attesa, investirli in titoli del debito
pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte,
per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione,
come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 15 dicembre 2000, n. 1282
Maria Grazia Ferreri