Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 15 dicembre 2000, n. 1282

Comune di Castelmagno (CN). Concessione in via amministrativa a terzi di terreni comunali gravati da uso civico, denominati “Pra Giulian” e distinti al NCT Fg. 34 mapp. 2p, 3, 4, 5p, per complessivi Ha 233.29.69, con entrostante ricovero d’alpe, per uso pascolo. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN) a far sospendere temporaneamente l’esercizio del diritto di pascolo da parte degli usocivisti sui terreni comunali distinti al NCT Fg. 34 mapp. 2p, 3, 4, 5p, di complessivi Ha 233.29.69, in quanto risultanti eccedenti rispetto al fabbisogno locale;

- di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN) a concedere i suddetti terreni, con entrostante ricovero d’alpe, a terzi per anni 4 (quattro);

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle autorizzazioni regionali e non, che sono o si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto richiesto, con particolare riguardo ai disposti di cui all’art. n. 146 del D.lgs. n. 490/99;

- che il Comune di Castelmagno (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione, che verrà stipulato con la Ditta concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99, ex Legge n. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30/12/1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre al termine della concessione, dovranno essere restituiti al Comune non depauperati, dal concessionario, dal punto di vista ambientale;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici ovvero L. 4.452.000 per la sospensione dell’uso civico e conseguente perdita dei frutti pendenti e L. 8.050.000 quale canone annuo di concessione;

- il canone annuo di concessione dovuto al Comune dalla Ditta concessionaria, dovrà essere aggiornato ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel costo della vita rilevato dall’ISTAT;

- il Comune di Castelmagno (CN) dovrà destinare tutti gli introiti, inerenti la concessione succitata, a costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri