Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44 - 2493
Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R.
n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000
A relazione dellAssessore Cavallera
Con D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 sono stati adottati criteri e modalità
di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni
di smaltimento e recupero dei rifiuti, al fine di recepire le disposizioni
introdotte dal D. Lgs. n. 22/97 sulla gestione dei rifiuti, che ha esteso
lobbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le operazioni
autorizzate, di smaltimento e recupero dei rifiuti;
La D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000 ha disposto la proroga di 60 giorni
del termine per la prestazione delle garanzie finanziarie, per le oggettive
difficoltà ad effettuare ladeguamento delle garanzie finanziarie, poiché
la scadenza del termine per la presentazione delle stesse era il 27 agosto
2000, e comportava delle criticità, considerato il periodo estivo;
In fase di applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle
garanzie finanziarie si sono riscontrate alcune difficoltà operative;
A seguito delle verifiche condotte con le Province, beneficiarie delle
garanzie finanziarie, si è concordato di modificare la deliberazione delle
garanzie finanziarie, relativamente ai seguenti aspetti:
- relativamente alla riduzione dellammontare delle garanzie finanziarie
per il periodo di post-chiusura, si ritiene più idoneo rapportare detta
riduzione alla diminuzione del rischio ambientale complessivo, derivante
soprattutto dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas e
dal monitoraggio delle acque di falda;
- con riferimento alla gestione post-chiusura delle garanzie finanziarie
degli impianti di discarica di rifiuti inerti, si ritiene di prevedere
la possibilità da parte della Provincia competente di eliminare la prestazione
delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, sulla base
della valutazione del rischio ambientale specifico dellimpianto;
- relativamente agli stoccaggi di cui allart. 6 del D.Lgs. n. 22/97, ed
in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15
- Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C,
autorizzate ai sensi dellart.28 del D.Lgs. n. 22/97 relativamente ai soli
rifiuti inerti, le garanzie finanziarie sono da prestarsi nella misura
minima di L. 20.000.000 per gli stoccaggi fino a 1.500 mc, e nella misura
di Lire 100 al Kg. per gli stoccaggi con volumetria superiore;
- per le attività di stoccaggio di cui allart. 6 del D.Lgs. n. 22/97,
ed in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15
- Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C,
autorizzate ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. n. 22/97, si ritiene di prevedere
limporto di Lire 100 al Kg. per i rifiuti urbani;
- per quanto riguarda la prestazione delle garanzie finanziarie per i rifiuti
pericolosi contenenti PCB o PCT, si ritiene di specificare in lire 500
al kg. limporto delle garanzie per i rifiuti pericolosi contenenti PCB
o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m., ed in lire 3.000
al kg limporto delle garanzie finanziarie per rifiuti pericolosi contenenti
PCB o PCT con p.p.m. uguale a 500;
- relativamente allampliamento degli impianti di discarica esistenti,
si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione
, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi allampliamento
coincidano con quelli riferiti allimpianto autorizzato, le garanzie finanziarie
devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare
il volume già autorizzato più lampliamento;
ritenuto inoltre opportuno eliminare lobbligo della prestazione della
polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale
assicurato di Lire 5 miliardi, prevista al punto F) dellAllegato B alla
D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, per il trattamento tramite incenerimento
di rifiuti urbani e speciali, in quanto non espressamente previsto dalla
normativa nazionale, considerato che sono comunque previste le garanzie
finanziarie per tale attività, rapportate alla capacità massima dei sistemi
di immagazzinamento e di contenimento;
dato atto che le Province sono state sentite sui contenuti del presente
provvedimento;
sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, nella seduta
del 7 marzo 2001;
vista la L.R.51/1997;
per le motivazioni richiamate in premessa;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di sostituire nellAllegato A, punto 7, e nellAllegato B, punti A),
B), e C), alla deliberazione n. 20-192 del 12 giugno 2000, il 3° capoverso
con il seguente:
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica
degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dellautorizzazione
allesercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti
la riduzione del rischio ambientale, derivante soprattutto dalla riduzione
del percolato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque
di falda. Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima
della scadenza della rata quinquennale.;
- di integrare il punto 7 dellallegato A alla D.G.R. n. 20-192 con il
seguente 4° capoverso:
Per le discariche di rifiuti inerti, la Provincia valuta la possibilità
di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di
post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico
dellimpianto.;
- di aggiungere allAllegato A alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000,
di seguito al punto 14, il seguente punto 15:
Relativamente allampliamento degli impianti di discarica esistenti, si
ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione
, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi allampliamento
coincidano con quelli riferiti allimpianto autorizzato, le garanzie finanziarie
devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare
il volume già autorizzato più lampliamento.;
- di inserire al punto D dellAllegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno
2000, dopo il punto Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi,
i seguenti punti:
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani;
* Lire 100 al Kg. per stoccaggi di rifiuti inerti superiori a 1.500 mc;
al di sotto di 1.500 mc lammontare delle garanzie finanziarie è di £.
20.000.000, pari allimporto minimo;
- di integrare i punti D) ed F) dellAllegato B alla D.G.R. n. 20-192 del
12 giugno 2000, relativi alla prestazione delle garanzie finanziarie per
rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT, con le seguenti frasi:
al primo punto, dopo la parola p.p.m , aggiungere uguale o;
dopo il secondo punto, aggiungere il seguente punto: Lire 500 al kg per
rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m.;
- di eliminare al punto F, dellAllegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12
giugno 2000, il seguente capoverso:
INCENERIMENTO. Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento
con massimale assicurato di Lire 5 miliardi.
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
D.G.R. n. 20- 192 del 12 giugno 2000. Testo integrato con le D.G.R. n.
24- 611 del 31/07/2000 e D.G.R. n. 44 - 2493 del 19/03/2001.
OGGETTO: Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie
finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
di cui al D.Lgs. n. 22/97.
Le sezioni in grassetto riportano le modifiche apportate al testo con deliberazione
n. 44-2493 del 19 marzo 2001.
Le sezioni in corsivo riportano le variazioni apportate al testo con deliberazione
n. 24-611 del 31 luglio 2000.
Le sezioni con carattere barrato sono eliminate.
Con D.G.R. n. 533-30545 del 30 novembre 1993, recante Criteri e modalità
di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per
lesercizio dellattività di stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti
speciali e tossici e nocivi e D.G.R. n. 18-33245 del 28 marzo 1994, recante
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie
previste per lesercizio dellattività di stoccaggio provvisorio e trattamento
di rifiuti tossici e nocivi e deposito di accumulatori al piombo esausti
non destinati al riutilizzo, come modificate dalla D.G.R. n. 74-41667
del 12 dicembre 1994, è stata prevista la prestazione delle garanzie finanziarie
da parte dei soggetti che effettuavano operazioni di smaltimento rifiuti
tossici e nocivi così come stabilito dal D.P.R. n. 915/82 allora in vigore
e dalle relative norme tecniche;
con lentrata in vigore del D.Lgs.22/97 sulla gestione dei rifiuti, lobbligo
della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso ai soggetti
che effettuano operazioni autorizzate ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 di
smaltimento e/o recupero di tutte le tipologie di rifiuti;
si ritiene quindi necessario prevedere criteri e modalità di prestazione
delle garanzie finanziarie in linea con la vigente normativa e nel contempo
revocare le summenzionate deliberazioni;
vista la L.R. n. 59/95 che allart. 31 prevede che la Giunta Regionale
definisca i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie relativamente
alla gestione dei rifiuti;
dato atto che le Province sono state sentite sui contenuti del presente
provvedimento;
per le motivazioni richiamate in premessa,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle
garanzie finanziarie per le attività di deposito preliminare, trattamento,
incenerimento, discarica, messa in riserva e recupero soggetti ad autorizzazione
con procedura ordinaria, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi, di cui allAllegato A alla presente deliberazione, quale parte
integrante;
- di approvare i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione
dellammontare delle garanzie finanziarie di cui allAllegato B, alla presente
deliberazione, quale parte integrante;
- di approvare lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia
degli obblighi derivanti dallesercizio di operazioni relative a smaltimento
o recupero di rifiuti ai sensi del d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni, di cui allAllegato C alla presente deliberazione, quale
parte integrante;
- di revocare le D.G.R. n. 533-30545 del 30 novembre 1993, n. 18-33245
del 28 marzo 1994, n. 74-41667 del 12 dicembre1994;
- di individuare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio
quali Enti Beneficiari delle suddette garanzie.
Allegato (Fare riferimento al file PDF) A
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie
previste per lesercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti
previste dal D. Lgs. n. 22/97.
1) Lobbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti
pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi dellart. 28
e/o dellart. 29 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,
2) Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dellatto
autorizzativo, prima dellinizio delle operazioni di smaltimento o di recupero,
i soggetti che svolgono le seguenti attività:
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo C o 2° categoria
tipo SP;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo B;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo A;
* Stoccaggio definitivo in discarica di 1° categoria;
* Stoccaggi di cui allart. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare
di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C);
* Trattamento tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi
e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.
* Trattamento tramite impianti diversi dallincenerimento di rifiuti urbani,
speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.
3) Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei
modi previsti dallart.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 , ed in particolare
:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dellarticolo 54 del regolamento
per lamministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui allart.
5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche
e integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente
autorizzate allesercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio
della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi;
4) Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di
120 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli
impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28, o dellart. 29, del D.Lgs.
n. 22/97. In ogni caso lefficacia dellautorizzazione rilasciata è sospesa
fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie
prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
delle stesse.
Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini
è facoltà dellautorità competente al rilascio dellautorizzazione prevedere
la diffida e successivamente la revoca dellautorizzazione.
Per le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente
deliberazione, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie,
le stesse dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P.
5) Lammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori
di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica
annuale da parte della compagnia di assicurazione o dellazienda di credito
sulla base dellindice ISTAT.
6) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente allattività di
gestione e sistemazione finale dellimpianto, deve essere pari alla durata
dellautorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie
possono essere escusse per ulteriori dodici mesi.
7) La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura
degli impianti di discarica di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non,
deve essere pari a 30 anni.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica
degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dellautorizzazione
allesercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti
la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato,
dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.
Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della
scadenza della rata quinquennale.
Per le discariche di rifiuti inerti, la Provincia valuta la possibilità
di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di
post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico
dellimpianto.
8) La Provincia, quale ente beneficiario, può escutere limporto delle
garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento
provinciale che dispone, motivandola, lescussione della garanzia e la
misura della stessa;
9) Le garanzie finanziarie in questione possono essere riscosse dallEnte
beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli
obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti
e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti
adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la
sospensione dellattività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento
dei rifiuti, al ripristino ambientale e alleventuale sistemazione finale
dellarea occupata dallimpianto chiuso.
Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica
potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni
dalla chiusura dellimpianto.
10) Il pagamento dellimporto garantito sarà eseguito dal fidejussore entro
30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola,
lescussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che,
ai sensi dellart. 1944 del codice Civile, lAgenzia di Credito/Società
di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della
Ditta autorizzata.
11) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso
in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione
ISO14000 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono
ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di
cui al Reg. CEE 1836/93.
12) Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle
operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti
di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.
13) La prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
è richiesta esclusivamente per le vasche in esercizio.
14) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto,
alla data di emanazione della presente deliberazione, il 90% della capacità
autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene
ridotto nella misura del 40%.
15) Relativamente allampliamento degli impianti di discarica esistenti,
si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione
, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi allampliamento
coincidano con quelli riferiti allimpianto autorizzato, le garanzie finanziarie
devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare
il volume già autorizzato più lampliamento.
Allegato (Fare riferimento al file PDF) B
Valori e parametri di riferimento per la determinazione dellammontare
delle garanzie finanziarie
A) Discariche di rifiuti pericolosi
Lammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti
dallattività di smaltimento devono prevedere:
a1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso, Lire 100.000 al mq. sulla superficie effettiva
finale di ricopertura e Lire 22.000 al mc. corrispondente alla capacità
totale di riempimento.
a2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica per:
Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura
e Lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica
degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dellautorizzazione
allesercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti
la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato,
dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.
Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della
scadenza della rata quinquennale.
B) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi
Lammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:
b1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso, Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie
effettiva finale di ricopertura e Lire 1.100 al mc. corrispondente alla
capacità totale di riempimento;
b2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica per:
- Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura;
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica
degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dellautorizzazione
allesercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti
la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato,
dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.
Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della
scadenza della rata quinquennale.
C) Discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani
Lammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:
d1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dellarea
occupata dallimpianto chiuso: Lire 10.000 al mq. calcolato al piano campagna
di superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 1.000 al mc. calcolato
sulla capacità totale di riempimento;
d2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni,
lammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie
della copertura dellarea di discarica entrata in esercizio per:
Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura
dellarea di discarica entrata in esercizio, sulla base degli atti di collaudo,
e lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.
In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di
post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali
rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
Lammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura
potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica
degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dellautorizzazione
allesercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti
la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato,
dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.
Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della
scadenza della rata quinquennale.
D) Stoccaggi di cui allart. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 -
allegato C - autorizzate ai sensi dellart. 28 del D.Lgs. 22/97)
Lammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità
massima di stoccaggio autorizzata per :
* Lire 3.000 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
uguale o >500;
* Lire 1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
<500;
* Lire 500 al Kg. per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite
inferiore a 25 p.p.m.;
* Lire 500 al Kg per rifiuti speciali pericolosi;
* Lire 300 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani;
* Lire 100 al kg. per stoccaggi di rifiuti inerti superiori a 1.500 mc
( al di sotto di 1.500 mc lammontare delle garanzie finanziarie è di lire
20.000.000, pari allimporto minimo).
In ogni caso limporto minimo della garanzia finanziaria da prestare è
pari a Lire 20.000.000.
E) Attività di recupero di cui allAllegato C, punti da R1 a R12, autorizzate
ai sensi dellart. 28 del D. Lgs. n. 22/97.
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando
la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per :
* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.
In ogni caso limporto minimo della garanzia finanziaria da prestare è
pari a Lire 20.000.000.
F) Trattamento ex art. 28 tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali
, pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di
immagazzinamento.
IMMAGAZZINAMENTO
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo
globale di rifiuti presenti nellimpianto di incenerimento e deve essere
calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento
e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti limpianto stesso
per:
* Lire 3.000 al Kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
uguale o > 500;
* Lire 1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m.
<500;
* Lire 500 al Kg. per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite
inferiore a 25 p.p.m.;
* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.
In ogni caso limporto minimo della garanzia finanziaria da prestare è
pari a Lire 20.000.000.
G) Trattamento tramite impianti diversi dallincenerimento di rifiuti urbani,
speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.
Lammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo
globale di rifiuti presenti nellimpianto e deve essere calcolato moltiplicando
la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità massima
dei sistemi di contenimento costituenti limpianto stesso per:
* Lire 500 al Kg. per rifiuti speciali pericolosi;
* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;
* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.
In ogni caso limporto minimo della garanzia finanziaria da prestare è
pari a Lire 20.000.000.
Allegato (Fare riferimento al file PDF) C
Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dallesercizio
di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del
d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Premesso che :
1. con deliberazione n............................ del ...................
la Giunta ....................... di .............................. ha
autorizzato la Ditta ........................................ domiciliata
in ................................ C.F......................................(
in seguito denominata contraente), allesercizio delle operazioni di ...................................,
presso limpianto ubicato nel Comune di ......................;
2. che a garanzia delladempimento degli obblighi a lui derivanti dalle
leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1 , il contraente
è tenuto a prestare una garanzia di Lire ......................................(
Lire............................................), da rivalutarsi annualmente
secondo lindice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria
/ fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità
civile verso i terzi e verso operai in relazione allesercizio dellattività
di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli
eventualmente impiegati nellattività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la provincia (competente per territorio);
CIO PREMESSO:
la società di assicurazioni.................................( in seguito
denominata Società), domiciliata in ......................................,
/ la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata
in ............................................., con la presente polizza,
alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui allart.
1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente
- il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi
con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto - a favore dellEnte garantito fino a concorrenza dellimporto
massimo di Lire ..................................(Lire .............................),
a garanzia delle obbligazioni derivanti dallesercizio dellattività autorizzata,
a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento
di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La presente polizza ha la durata di anni.................a partire dal.........................
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. Durata della garanzia.
La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del
Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel
periodo di durata indicato in polizza.
La durata della polizza deve essere pari alla durata dellautorizzazione
maggiorata di un anno.
Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi,
senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente
derivanti dal proseguimento dellattività a seguito di rinnovo o proroga
dellautorizzazione.
Art.2. Delimitazione della garanzia.
La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dellammontare
della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa,
non oltre limporto massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente
per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto
a corrispondere allente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino
ambientale e leventuale sistemazione finale dellarea.
Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dellindice ISTAT di
adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse
insufficiente, lente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione
della cauzione.
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare
il rilascio della copertura in aumento al massimale.
Art. 3. Calcolo del premio
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via
anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente
per lestinzione anticipata della garanzia.
Art. 4 . Pagamento del risarcimento.
Il pagamento, nei limiti dellimporto garantito con la presente polizza,
sarà eseguito dalla società /banca- Agenzia di credito, entro 30 giorni
dalla notifica della delibera della Giunta provinciale di ..........................,
che dispone, motivandola, lescussione della garanzia e la misura della
stesa, restando inteso che ai sensi dellart. 1944 del Codice civile la
società/Banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva
escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinunzia
sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui allart. 1957 del
codice civile.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno
di preventivo consenso da parte di questultimo, che nulla potrà eccepire
in merito al pagamento stesso.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero
totalmente o parzialmente non dovute.
Art. 5- Surrogazione.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, allEnte Garantito
in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati
solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.
Leventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del
premio non potrà in nessun caso essere opposto allente garantito e non
possono essere posti a carico dellente stesso.
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente
garanzia non potranno essere posti a carico dellente garantito.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.
Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito,
dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata
alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della
polizza stessa.
Art. 8. Foro competente.
Il foro competente è esclusivamente quello dellautorità giudiziaria del
luogo dove ha sede lente garantito per qualsiasi controversia che possa
sorgere nei confronti di esso.
Il Contraente La Societa
(INCENERIMENTO
Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale
assicurato di Lire 5 miliardi.)