Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44 - 2493

Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000

A relazione dell’Assessore Cavallera

Con D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 sono stati adottati criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 22/97 sulla gestione dei rifiuti, che ha esteso l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le operazioni autorizzate, di smaltimento e recupero dei rifiuti;

La D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000 ha disposto la proroga di 60 giorni del termine per la prestazione delle garanzie finanziarie, per le oggettive difficoltà ad effettuare l’adeguamento delle garanzie finanziarie, poiché la scadenza del termine per la presentazione delle stesse era il 27 agosto 2000, e comportava delle criticità, considerato il periodo estivo;

In fase di applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie si sono riscontrate alcune difficoltà operative;

A seguito delle verifiche condotte con le Province, beneficiarie delle garanzie finanziarie, si è concordato di modificare la deliberazione delle garanzie finanziarie, relativamente ai seguenti aspetti:

- relativamente alla riduzione dell’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, si ritiene più idoneo rapportare detta riduzione alla diminuzione del rischio ambientale complessivo, derivante soprattutto dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque di falda;

- con riferimento alla gestione post-chiusura delle garanzie finanziarie degli impianti di discarica di rifiuti inerti, si ritiene di prevedere la possibilità da parte della Provincia competente di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico dell’impianto;

- relativamente agli stoccaggi di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 22/97, ed in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15 - Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C, autorizzate ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. n. 22/97 relativamente ai soli rifiuti inerti, le garanzie finanziarie sono da prestarsi nella misura minima di L. 20.000.000 per gli stoccaggi fino a 1.500 mc, e nella misura di Lire 100 al Kg. per gli stoccaggi con volumetria superiore;

- per le attività di stoccaggio di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 22/97, ed in particolare le attività di deposito preliminare di cui al punto D15 - Allegato B e o attività di recupero di cui al punto R13 - Allegato C, autorizzate ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, si ritiene di prevedere l’importo di Lire 100 al Kg. per i rifiuti urbani;

- per quanto riguarda la prestazione delle garanzie finanziarie per i rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT, si ritiene di specificare in lire 500 al kg. l’importo delle garanzie per i rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m., ed in lire 3.000 al kg l’importo delle garanzie finanziarie per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale a 500;

- relativamente all’ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione , di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all’ampliamento coincidano con quelli riferiti all’impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare il volume già autorizzato più l’ampliamento;

ritenuto inoltre opportuno eliminare l’obbligo della prestazione della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di Lire 5 miliardi, prevista al punto F) dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, per il trattamento tramite incenerimento di rifiuti urbani e speciali, in quanto non espressamente previsto dalla normativa nazionale, considerato che sono comunque previste le garanzie finanziarie per tale attività, rapportate alla capacità massima dei sistemi di immagazzinamento e di contenimento;

dato atto che le Province sono state sentite sui contenuti del presente provvedimento;

sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, nella seduta del 7 marzo 2001;

vista la L.R.51/1997;

per le motivazioni richiamate in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostituire nell’Allegato A, punto 7, e nell’Allegato B, punti A), B), e C), alla deliberazione n. 20-192 del 12 giugno 2000, il 3° capoverso con il seguente:

“L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante soprattutto dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque di falda. Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della scadenza della rata quinquennale.”;

- di integrare il punto 7 dell’allegato A alla D.G.R. n. 20-192 con il seguente 4° capoverso:

“Per le discariche di rifiuti inerti, la Provincia valuta la possibilità di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico dell’impianto.”;

- di aggiungere all’Allegato A alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, di seguito al punto 14, il seguente punto 15:

“Relativamente all’ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione , di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all’ampliamento coincidano con quelli riferiti all’impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare il volume già autorizzato più l’ampliamento.”;

- di inserire al punto D dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, dopo il punto “ Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi”, i seguenti punti:

* “Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani”;

* “Lire 100 al Kg. per stoccaggi di rifiuti inerti superiori a 1.500 mc; al di sotto di 1.500 mc l’ammontare delle garanzie finanziarie è di £. 20.000.000, pari all’importo minimo”;

- di integrare i punti D) ed F) dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, relativi alla prestazione delle garanzie finanziarie per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT, con le seguenti frasi:

al primo punto, dopo la parola p.p.m , aggiungere “ uguale o”;

dopo il secondo punto, aggiungere il seguente punto: “Lire 500 al kg per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m.”;

- di eliminare al punto F, dell’Allegato B alla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, il seguente capoverso:

“INCENERIMENTO. Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di Lire 5 miliardi.”

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

D.G.R. n. 20- 192 del 12 giugno 2000. Testo integrato con le D.G.R. n. 24- 611 del 31/07/2000 e D.G.R. n. 44 - 2493 del 19/03/2001.

OGGETTO: Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97.

Le sezioni in grassetto riportano le modifiche apportate al testo con deliberazione n. 44-2493 del 19 marzo 2001.

Le sezioni in corsivo riportano le variazioni apportate al testo con deliberazione n. 24-611 del 31 luglio 2000.

Le sezioni con carattere barrato sono eliminate.

Con D.G.R. n. 533-30545 del 30 novembre 1993, recante “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali e tossici e nocivi” e D.G.R. n. 18-33245 del 28 marzo 1994, recante “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi e deposito di accumulatori al piombo esausti non destinati al riutilizzo”, come modificate dalla D.G.R. n. 74-41667 del 12 dicembre 1994, è stata prevista la prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti che effettuavano operazioni di smaltimento rifiuti tossici e nocivi così come stabilito dal D.P.R. n. 915/82 allora in vigore e dalle relative norme tecniche;

con l’entrata in vigore del D.Lgs.22/97 sulla gestione dei rifiuti, l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso ai soggetti che effettuano operazioni autorizzate ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 di smaltimento e/o recupero di tutte le tipologie di rifiuti;

si ritiene quindi necessario prevedere criteri e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie in linea con la vigente normativa e nel contempo revocare le summenzionate deliberazioni;

vista la L.R. n. 59/95 che all’art. 31 prevede che la Giunta Regionale definisca i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie relativamente alla gestione dei rifiuti;

dato atto che le Province sono state sentite sui contenuti del presente provvedimento;

per le motivazioni richiamate in premessa,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le attività di deposito preliminare, trattamento, incenerimento, discarica, messa in riserva e recupero soggetti ad autorizzazione con procedura ordinaria, di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante;

- di approvare i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie di cui all’Allegato B, alla presente deliberazione, quale parte integrante;

- di approvare lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all’Allegato C alla presente deliberazione, quale parte integrante;

- di revocare le D.G.R. n. 533-30545 del 30 novembre 1993, n. 18-33245 del 28 marzo 1994, n. 74-41667 del 12 dicembre1994;

- di individuare le Amministrazioni provinciali competenti per territorio quali Enti Beneficiari delle suddette garanzie.

Allegato (Fare riferimento al file PDF) A

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97.

1) L’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 e/o dell’art. 29 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,

2) Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell’atto autorizzativo, prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività:

* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo C o 2° categoria tipo SP;

* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo B;

* Stoccaggio definitivo in discarica di 2° categoria tipo A;

* Stoccaggio definitivo in discarica di 1° categoria;

* Stoccaggi di cui all’art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C);

* Trattamento tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.

* Trattamento tramite impianti diversi dall’incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.

3) Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall’art.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 , ed in particolare :

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

4) Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di 120 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28, o dell’art. 29, del D.Lgs. n. 22/97. In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini è facoltà dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione prevedere la diffida e successivamente la revoca dell’autorizzazione.

Per le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente deliberazione, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P.

5) L’ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell’azienda di credito sulla base dell’indice ISTAT.

6) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all’attività di gestione e sistemazione finale dell’impianto, deve essere pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi.

7) La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, deve essere pari a 30 anni.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.

Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della scadenza della rata quinquennale.

Per le discariche di rifiuti inerti, la Provincia valuta la possibilità di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione del rischio ambientale specifico dell’impianto.

8) La Provincia, quale ente beneficiario, può escutere l’importo delle garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa;

9) Le garanzie finanziarie in questione possono essere riscosse dall’Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell’attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all’eventuale sistemazione finale dell’area occupata dall’impianto chiuso.

Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell’impianto.

10) Il pagamento dell’importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1944 del codice Civile, l’Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.

11) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14000 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

12) Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.

13) La prestazione delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è richiesta esclusivamente per le vasche in esercizio.

14) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di emanazione della presente deliberazione, il 90% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene ridotto nella misura del 40%.

15) Relativamente all’ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione , di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all’ampliamento coincidano con quelli riferiti all’impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare il volume già autorizzato più l’ampliamento.

Allegato (Fare riferimento al file PDF) B

Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie

A) Discariche di rifiuti pericolosi

L’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall’attività di smaltimento devono prevedere:

a1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso, Lire 100.000 al mq. sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 22.000 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento.

a2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l’ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell’area di discarica per:

Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.

Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della scadenza della rata quinquennale.

B) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi

L’ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

b1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso, Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 1.100 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento;

b2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l’ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell’area di discarica per:

- Lire 30.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura;

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.

Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della scadenza della rata quinquennale.

C) Discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani

L’ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

d1) per le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso: Lire 10.000 al mq. calcolato al piano campagna di superficie effettiva finale di ricopertura e Lire 1.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento;

d2) per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l’ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell’area di discarica entrata in esercizio per:

Lire 60.000 al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura dell’area di discarica entrata in esercizio, sulla base degli atti di collaudo, e lire 10.000 al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L’ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda.

Gli stati di avanzamento vengono presentati almeno sei mesi prima della scadenza della rata quinquennale.

D) Stoccaggi di cui all’art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C - autorizzate ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97)

L’ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per :

* Lire 3.000 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale o  >500;

* Lire 1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. <500;

* Lire 500 al Kg. per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m.;

* Lire 500 al Kg per rifiuti speciali pericolosi;

* Lire 300 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi;

* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani;

* Lire 100 al kg. per stoccaggi di rifiuti inerti superiori a 1.500 mc ( al di sotto di 1.500 mc l’ammontare delle garanzie finanziarie è di lire 20.000.000, pari all’importo minimo).

In ogni caso l’importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

E) Attività di recupero di cui all’Allegato C, punti da R1 a R12, autorizzate ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 22/97.

L’ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per :

* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;

* Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi;

* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.

In ogni caso l’importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

F) Trattamento ex art. 28 tramite incenerimento di rifiuti urbani, speciali , pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.

IMMAGAZZINAMENTO

L’ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell’impianto di incenerimento e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti l’impianto stesso per:

* Lire 3.000 al Kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale o > 500;

* Lire 1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. <500;

* Lire 500 al Kg. per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m.;

* Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;

* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;

* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.

In ogni caso l’importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

(INCENERIMENTO

Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di Lire 5 miliardi.)

G) Trattamento tramite impianti diversi dall’incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, ed eventuali annessi impianti di immagazzinamento.

L’ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell’impianto e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità massima dei sistemi di contenimento costituenti l’impianto stesso per:

* Lire 500 al Kg. per rifiuti speciali pericolosi;

* Lire 300 al Kg. per rifiuti speciali non pericolosi;

* Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.

In ogni caso l’importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

Allegato (Fare riferimento al file PDF) C

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso che :

1. con deliberazione n............................ del ................... la Giunta ....................... di .............................. ha autorizzato la Ditta ........................................ domiciliata in ................................ C.F......................................( in seguito denominata contraente), all’esercizio delle operazioni di ..................................., presso l’impianto ubicato nel Comune di ......................;

2. che a garanzia dell’adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1 , il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Lire ......................................( Lire............................................), da rivalutarsi annualmente secondo l’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fidejussione bancaria;

4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all’esercizio dell’attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell’attività medesima;

5. che è denominato Ente garantito la provincia (competente per territorio);

CIO’ PREMESSO:

la società di assicurazioni.................................( in seguito denominata Società), domiciliata in ......................................, / la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in ............................................., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell’Ente garantito fino a concorrenza dell’importo massimo di Lire ..................................(Lire .............................), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

La presente polizza ha la durata di anni.................a partire dal.........................

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di un anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell’attività a seguito di rinnovo o proroga dell’autorizzazione.

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all’ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell’indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l’ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l’estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 . Pagamento del risarcimento.

Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società /banca- Agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Giunta provinciale di .........................., che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stesa, restando inteso che ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile la società/Banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5- Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L’eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’ente garantito e non possono essere posti a carico dell’ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’ente garantito.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l’ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Il Contraente La Societa’