Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 48 - 2497
Finanziamento di particolari iniziative in campo sanitario - Istruzioni
e criteri per lapplicazione dellart. 22 della l.r. 12 dicembre 1997,
n. 61. Anno 2001
A relazione dellAssessore DAmbrosio
Larticolo 22 della legge 12 dicembre 1997, n. 61, recante Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio
1997 - 1999", ha reintrodotto nel sistema regionale la possibilità di concedere
contributi per la realizzazione di particolari iniziative coerenti con
gli obiettivi individuati dal Piano sanitario regionale (PSR). Prevede
lo stesso articolo che i beneficiari siano Enti pubblici ed associazioni
senza fine di lucro e che le modalità per la richiesta e per la concessione
dei contributi vengano disciplinate con apposita deliberazione della Giunta
regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio Regionale di Sanità
ed Assistenza.
Per dare attuazione al dettato normativo, fu predisposto un apposito regolamento
che, acquisito il suddetto parere, venne approvato con D.G.R. n. 10-24369
in data 15 aprile 1998. Successivamente, per ovviare alle riscontrate difficoltà
di gestione della procedura delineata e ottimizzarne alcuni aspetti, quali
il coordinamento delle scadenze connesse allapprovazione della legge di
bilancio, il citato atto deliberativo fu modificato con D.G.R. 23-26837
del 15 marzo 1999, prevedendo tra laltro:
una puntuale specificazione delle iniziative da realizzarsi in aree tematiche
prioritarie;
una ripartizione delle risorse tra le iniziative nelle aree predefinite
ed altre comunque coerenti con gli obiettivi del P.S.R.;
la specificazione dei termini per listruttoria;
ladozione di una modulistica standardizzata.
Lo scorso anno, con D.G.R. 24-29730 del 27.3.2000 oltre al necessario aggiornamento
delle tematiche prioritarie, si ritenne utile introdurre la specificazione
delle tipologie di iniziative attuabili da ciascun soggetto in relazione
alle competenze sanitarie ad essi attribuite e, viste le richieste avanzate
dai beneficiari fu specificata la possibilità di acquisto di beni strumentali
entro il limite del 20% del contributo concesso. Riscontrato poi che non
tutti i soggetti pubblicizzano adeguatamente la concessione del contributo
regionale, fu introdotta una penalizzazione, non superiore al 10% in termini
economici del contributo concesso, per coloro che non promuovono adeguatamente
limmagine della Regione e la sua partecipazione finanziaria alla realizzazione
delliniziativa.
Per il corrente anno il limite per lacquisto dei beni strumentali è stato
definito nel 50% dellimporto ammesso e le aree tematiche prioritarie sono
state individuate coerentemente agli obiettivi di politica sanitaria regionale
specificati nella D.G.R. 7 gennaio 2001, n. 27 - 1912. In questottica
lerogazione dei contributi rappresenta un concreto apporto agli obiettivi
della manovra di razionalizzazione delle attività sanitarie finalizzandosi
ad imprimere uno sviluppo coordinato delle attività territoriali, quale
canale prioritario della tutela della salute dei cittadini.
In particolare, a livello di Aziende sanitarie si realizzeranno:
1. iniziative di informazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, con riguardo alla valorizzazione delle
funzioni educative e promozionali della salute, allorientamento clinico
ed alla regolazione nellaccesso ai servizi sanitari ed allintroduzione
di una cultura del farmaco generico in linea con le disposizioni in materia
farmaceutica di cui alla legge finanziaria 2001;
2. progetti per lo sviluppo di sistemi assistenziali alternativi al ricovero
con particolare riguardo allorganizzazione lungodegenziale, riabilitativa
ed alla riduzione dei ricoveri impropri, nonché iniziative di razionalizzazione
delle procedure di accesso ai servizi sanitari, in particolare finalizzate
a favorire laccesso ai soggetti svantaggiati, in modo da evitare il ritardo
nella presentazione del bisogno di salute e nella ricerca delle soluzioni
appropriate;
3. iniziative mirate alla revisione dei sistemi di budgettizzazione ed
allintroduzione del budget di distretto.
Verranno inoltre prioritariamente sovvenzionate quelle iniziative che dimostreranno
capacità di autofinanziamento, attraverso la partecipazione di soggetti
privati che concorrano alla copertura dei costi tramite la stipula di specifici
contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dallarticolo
28, comma 2 bis, lett. c), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449).
La richiesta e la concessione dei contributi di cui allart. 22 della l.
r. 12 dicembre 1997, n. 61 sarà effettuata secondo le modalità indicate
dallallegato 1 titolato Finanziamento di particolari iniziative in campo
sanitario - Istruzioni e criteri per lapplicazione dellart. 22 della
l.r. 12 dicembre 1997, n. 61. Anno 2001".
Quanto sopra esposto e motivato;
vista la l. r. 12 dicembre 1997, n. 61;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
visto il parere favorevole espresso dal Co. Re. S. A. nella seduta del
7 marzo u.s.;
la Giunta regionale, a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
delibera
1. di approvare lallegato n. 1, titolato Finanziamento di particolari
iniziative in campo sanitario - Istruzioni e criteri per lapplicazione
dellart. 22 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 61 Anno 2001"
Ai sensi dellart. 65 dello Statuto, la presente deliberazione verrà pubblicata
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF) 1
Finanziamento di particolari iniziative
Istruzioni e criteri per lapplicazione
Anno 2001
1. Finalità ed obiettivi.
La Regione Piemonte, al fine di:
* favorire la più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze
sulle tematiche sanitarie ed incentivarne lapprofondimento;
* promuovere e stimolare positivi cambiamenti nelle metodologie sanitarie,
nei comportamenti e nelle abitudini connesse alla prevenzione e allaccesso
ai servizi;
* favorire lacquisizione dei principi di prevenzione, attraverso la proposta
di corrette abitudini e stili di vita e di comportamento, stimolando nei
destinatari la consapevolezza delle tematiche sanitarie e la capacità di
trasmetterle e sensibilizzare altri destinatari;
* sviluppare sinergie con altre iniziative regionali;
contribuisce finanziariamente alla realizzazione di iniziative che risultino
in ogni caso coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario Regionale.
2. Promotori.
Possono accedere ai contributi i seguenti Enti operanti in ambito regionale:
a) gli Enti locali territoriali;
b) le Aziende sanitarie regionali, lAgenzia regionale dei Servizi sanitari,
gli enti ospedalieri di cui al primo comma dellart. 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i presidi riconosciuti ex l.r. 14 gennaio 1987,
n. 5;
c) lIstituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle dAosta, i laboratori
ed i centri di ricerca pubblici che operano nel settore sanitario;
d) gli altri Enti ed organismi pubblici operanti nella Regione;
e) le O.N.L.U.S. regolarmente costituite ai sensi del d. lgs. 4 dicembre
1997, n. 460; le Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
di cui alla l. r. 29 agosto 1994, n. 38; quelle riconosciute dalle Aziende
sanitarie ai sensi dellart. 14 del d. lgs. 502/92.
In subordine, ove residuino risorse finanziarie sufficienti sono considerate
le istanze provenienti da associazioni che per previsione statutaria siano
senza scopo di lucro e svolgono attività di studio e ricerca, di tutela,
di promozione di valorizzazione e di sviluppo nellambito sanitario.
Per accedere ai contributi, i soggetti promotori devono avere sede od articolazioni
organizzative allinterno della Regione Piemonte ed in tale ambito territoriale
devono trovare attuazione le iniziative.
3. Ripartizione del finanziamento.
Le risorse disponibili sullapposito capitolo del bilancio regionale 2001
saranno destinate:
a) l80% al finanziamento delle iniziative attinenti alle aree tematiche
predeterminate di cui al punto 4;
b) il 20% al finanziamento delle tematiche libere ovvero iniziative individuati
dai proponenti, purché comunque inerenti ad aspetti sanitari e coerenti
con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.
Nel caso in cui il riparto assegnato ad una delle aree sopra definite risulti
superiore ai contributi concretamente ammessi a finanziamento, leccedenza
verrà utilizzata per le iniziative ritenute ammissibili nellaltra area.
4. Iniziative su tematiche predeterminate.
Per lesercizio 2001, coerentemente agli obiettivi di politica sanitaria
regionale si ritengono prioritarie ai fini della concessione dei contributi
le seguenti aree tematiche:
a) iniziative realizzate da Aziende sanitarie regionali attraverso la sovvenzione
di soggetti privati che concorrano alla copertura dei costi tramite la
stipula di specifici contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni
previsti dallarticolo 28, comma 2 bis, lett. c), legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
b) iniziative di informazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta con riguardo:
1. alla valorizzazione delle funzioni educative e promozionali della salute;
2. allorientamento clinico ed alla regolazione nellaccesso ai servizi
sanitari;
3. allintroduzione di una cultura del farmaco generico in linea con le
disposizioni in materia farmaceutica di cui alla legge finanziaria 2001;
c) iniziative di razionalizzazione delle procedure di accesso ai servizi
sanitari, in particolare finalizzate a favorire laccesso ai soggetti svantaggiati,
in modo da evitare il ritardo nella presentazione del bisogno di salute
e nella ricerca delle soluzioni appropriate;
d) sviluppo di sistemi assistenziali alternativi al ricovero con particolare
riguardo allorganizzazione lungodegenziale, riabilitativa ed alla riduzione
dei ricoveri impropri;
e) iniziative mirate alla revisione dei sistemi di budgettizzazione ed
allintroduzione del budget di distretto;
f) iniziative di informazione ed educazione per la prevenzione dei rischi
sanitari mirate in particolare alleducazione alimentare, contro il fumo,
luso di sostanze stupefacenti, luso di alcol, con specifico riferimento
alla popolazione in età scolare ed alle fasce a rischio, nonché iniziative
tese ad incrementare la pratica sportiva negli anziani;
g) pubblicazione e diffusione, agli operatori piemontesi del settore, degli
atti relativi a seminari, convegni e conferenze sanitarie nonché iniziative
collaterali purché a carattere sanitario.
Le iniziative realizzate dalle Aziende sanitarie, anche con la collaborazione
dei Comuni e dei Consorzi Socio Assistenziali dovranno inquadrarsi nellottica
degli obiettivi economico gestionali previsti dalle azioni di sistema di
cui alla D. G. R. del 7 gennaio 2001, n. 27 - 1912 e dalle azioni aziendali
previste mediante ladozione di specifici atti.
Per quanto riguarda le iniziative di cui alla lettera a), il contributo
regionale, sempreché le iniziative risultino ammesse, sarà calcolato limitatamente
alle spese non assicurate dagli sponsor o dai compartecipanti e sarà quantificato
in relazione al relativo apporto secondo i criteri formulati dal Co. Re.
S. A. in sede di emissione dei pareri di cui al punto 9.
Per le iniziative di cui alla lettera g) il contributo regionale massimo
concedibile potrà essere di lire 10.000.000 nel caso la manifestazione
abbia ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte; diversamente il massimo
concedibile potrà essere di lire 5.000.000 di lire.
5. Spese ammesse a contributo.
Possono concorrere a costituire i costi ammessi a contributo, sempreché
siano sostenuti dal proponente, quelli riconducibili a:
a) progettazione ed organizzazione delle iniziative;
b) pubblicazione di opuscoli, atti, manifesti, audiovisivi;
c) campagne di sensibilizzazione;
d) acquisti di attrezzature strumentali alliniziativa da realizzare entro
il limite del 50% dellimporto ammesso.
In ogni caso, sempreché liniziativa sia stata ritenuta ammissibile, le
spese sostenute antecedentemente al provvedimento di concessione del contributo
possono essere ammesse a contribuzione solo qualora siano state effettuate
dopo la presentazione della domanda volta ad ottenere lerogazione del
beneficio.
Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili a:
* attività già realizzate alla presentazione della domanda;
* corsi di formazione e/o aggiornamento professionale obbligatorio per
il personale delle Aziende sanitarie;
* acquisto di beni immobili;
* iniziative esclusivamente o prevalentemente di autopromozione dellorganizzazione
richiedente.
Al responsabile del procedimento è riservata la facoltà di sindacare in
dettaglio, per singole categorie, le previsioni di spesa delle iniziative
da realizzare, e non ammettere a contributo quelle ritenute superflue o
rivedere quelle eccessive.
6. Criteri valutativi.
Le richieste di contributo sono esaminate sulla base dei seguenti criteri:
a) connessione delliniziativa proposta con gli obiettivi della programmazione
regionale, anche sotto laspetto della sua correlazione con specifici programmi
o progetti regionali di informazione, educazione, studio o di ricerca;
b) rilevanza scientifica, sociale, territoriale dellargomento che costituisce
oggetto delliniziativa, anche in relazione alla reale ricaduta ed alla
possibilità di innovazione nellelaborazione della materia trattata;
c) valenza promozionale delliniziativa e interesse dimostrato da eventuali
altri sovventori;
d) capacità delliniziativa di favorire un reale miglioramento di abitudini
e mentalità nei riguardi delle tematiche di cui al punto 4;
e) sostenibilità organizzativa, cioè la capacità di integrare in modo significativo
e duraturo linnovazione realizzata dal progetto;
f) presenza di idonei sistemi di valutazione dei risultati conseguiti,
nel corso ed alla fine del progetto, in termini di efficacia con particolare
riferimento allutenza finale;
g) riproponibilità o riproducibilità delliniziativa in altre sedi, previa
verifica della validità e dellefficacia, anche sotto laspetto dello sviluppo,
nei destinatari, della capacità di trasmettere ad altri eventuali conoscenze
acquisite;
in relazione:
* alla valutazione del piano economico del progetto e del rapporto costi
previsti -benefici attesi;
* allentità della somma complessiva resa disponibile nel bilancio regionale
per i contributi in questione in relazione al numero ed allimporto delle
richieste pervenute e ritenute ammissibili.
7. Misura del contributo.
Il contributo, di regola, non può eccedere il 50% della spesa prevista
e ritenuta ammissibile a seguito dellistruttoria. Solo per iniziative
ritenute particolarmente meritevoli, che abbiano una ricaduta sullintero
territorio della regione, e che, integrando altri interventi regionali,
sviluppino sinergie, o presentino caratteristiche avanzate ed innovative
in relazione alla metodologia, ai contenuti o agli strumenti utilizzati,
è concedibile un contributo non superiore al 75% della spesa ammessa.
Nel caso di interventi attuati da Associazioni, il contributo regionale
può sommarsi a quello concesso da altri Enti pubblici purché lammontare
complessivo delle risorse di parte pubblica non superi il 75% della spesa
ammessa.
Si precisa che lammontare del contributo riconosciuto ammissibile sulla
base dellistanza e della proposta di progetto sarà, in sede di liquidazione,
rapportato alle spese effettivamente sostenute dal proponente nei limiti
di quanto ammesso e riconosciuto in sede istruttoria.
8. Presentazione delle domande.
Le domande volte ad ottenere il contributo, redatte in osservanza della
normativa sul bollo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dellEnte promotore delliniziativa.
Le istanze, predisposte secondo lo schema allegato, devono essere accompagnate
dalla/e scheda/e progetto, contenenti gli elementi utili alla valutazione
dellattività programmata sotto i profili sopra evidenziati. Al fine di
semplificare lattività istruttoria e permettere, per quanto possibile,
la confrontabilità delle iniziative, anche le schede progetto devono essere
predisposte secondo lo schema allegato.
Nel caso di presentazione di più iniziative, è sufficiente una sola domanda,
che includa lelenco delle proposte e delle relative richieste, con allegate
le schede di ciascun progetto.
Le istanze dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 a:
Regione Piemonte
Le domande pervenute oltre tale termine, ma comunque entro il 30 settembre
2001 potranno, dopo tale data, essere valutate nei limiti delle risorse
finanziarie eventualmente disponibili. Per le domande trasmesse con raccomandata
con ricevuta di ritorno, fa fede la data del timbro postale, per quelle
presentate personalmente fa fede la data di protocollo o di arrivo alla
Direzione Programmazione Sanitaria.
9. Procedimento di erogazione dei contributi.
Entro il 30 giugno 2001, il settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
verifica la regolarità formale delle istanze ed acquisisce il parere del
Co. Re. S. A. e delle strutture regionali competenti per la specifica materia.
Entro il 15 luglio 2001 i direttori regionali della Programmazione sanitaria,
Controllo delle attività sanitarie e Sanità pubblica, visti i pareri espressi,
attenendosi ai criteri valutativi di cui al punto 6, congiuntamente procedono
alla valutazione comparativa delle istanze determinando limporto massimo
erogabile per ciascun progetto nonché le priorità nel caso di disponibilità
economica insufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse. Le determinazioni
relative al procedimento sono assunte dal Direttore della Programmazione
Sanitaria quale Responsabile del procedimento. I risultati dellistruttoria
sono tempestivamente comunicati agli interessati.
10. Liquidazione del contributo.
Fatta salva la possibilità di erogare acconti, in misura comunque non superiore
al 50% del massimo erogabile, per iniziative che siano in corso di realizzazione,
il contributo verrà liquidato a realizzazione ultimata delle iniziative
previste, dietro presentazione della seguente documentazione:
a) relazione tracciante il consuntivo delliniziativa e indicante i risultati
effettivamente conseguiti;
b) documentazione probatoria della effettiva realizzazione delliniziativa
(articoli giornalistici, sunti, estratti, manifesti, libri, filmati, ecc.)
c) rendicontazione analitica delle spese sostenute;
d) copia dei documenti giustificativi della spesa (fatture, parcelle, bonifici
etc intestati al proponente)
e) documentazione (deliberazione) o dichiarazione inerente ad eventuali
contributi concessi da altri enti pubblici,
f) documentazione o dichiarazione comprovante eventuali entrate finanziarie
proveniente da soggetti privati
g) documentazione attestante lintervenuta pubblicizzazione dellerogazione
del contributo da parte della Regione (solo se le attività sono riconosciute
ammissibili a contribuzione prima della realizzazione delliniziativa)
Qualora dalla documentazione prodotta risulti che lammontare della spesa
effettivamente sostenuta dal proponente sia inferiore alle previsioni ritenute
ammissibili, la liquidazione del contributo sarà proporzionalmente ridotta.
Nel caso in cui lacconto liquidato ecceda lammontare del contributo effettivamente
erogabile sulla base dei giustificativi di spesa prodotti, sarà disposta
la restituzione delleccedenza.
11. Oneri per i beneficiari.
Il materiale prodotto con il contributo regionale non potrà essere oggetto
di commercializzazione.
Nella realizzazione delliniziativa dovrà essere adeguatamente pubblicizzata
la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte. Il materiale prodotto
dovrà riportare il logo Regione Piemonte nonché la dizione Iniziativa
realizzata con il contributo dellAssessorato alla Sanità ed Assistenza
della Regione Piemonte . La mancata osservanza di ciò comporterà una riduzione
del contributo regionale in misura non superiore al 10%
Unitamente alla relazione di cui alla lettera a) del punto 10, il beneficiario
dovrà trasmettere alla Regione triplice copia del materiale prodotto.
Per eventuali chiarimenti in merito al presente regolamento contattare
telefonicamente il seguente numero 011.432.4965.
La Determinazione Dirigenziale 21.3.2001 n. 94, Codice 28.3, relativa alla
D.G.R. sopra riportata è pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale (ndr).
in campo sanitario
dellart. 22 della l. r. 12 dicembre
1997, n. 61
Assessorato alla Sanità ed Assistenza
Direzione programmazione
sanitaria
C.so Regina Margherita 153 bis
10122 Torino