Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 48 - 2497

Finanziamento di particolari iniziative in campo sanitario - Istruzioni e criteri per l’applicazione dell’art. 22 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 61. Anno 2001

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

L’articolo 22 della legge 12 dicembre 1997, n. 61, recante “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997 - 1999", ha reintrodotto nel sistema regionale la possibilità di concedere contributi per la realizzazione di particolari iniziative coerenti con gli obiettivi individuati dal Piano sanitario regionale (PSR). Prevede lo stesso articolo che i beneficiari siano Enti pubblici ed associazioni senza fine di lucro e che le modalità per la richiesta e per la concessione dei contributi vengano disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza.

Per dare attuazione al dettato normativo, fu predisposto un apposito regolamento che, acquisito il suddetto parere, venne approvato con D.G.R. n. 10-24369 in data 15 aprile 1998. Successivamente, per ovviare alle riscontrate difficoltà di gestione della procedura delineata e ottimizzarne alcuni aspetti, quali il coordinamento delle scadenze connesse all’approvazione della legge di bilancio, il citato atto deliberativo fu modificato con D.G.R. 23-26837 del 15 marzo 1999, prevedendo tra l’altro:

una puntuale specificazione delle iniziative da realizzarsi in aree tematiche prioritarie;

una ripartizione delle risorse tra le iniziative nelle aree predefinite ed altre comunque coerenti con gli obiettivi del P.S.R.;

la specificazione dei termini per l’istruttoria;

l’adozione di una modulistica standardizzata.

Lo scorso anno, con D.G.R. 24-29730 del 27.3.2000 oltre al necessario aggiornamento delle tematiche prioritarie, si ritenne utile introdurre la specificazione delle tipologie di iniziative attuabili da ciascun soggetto in relazione alle competenze sanitarie ad essi attribuite e, viste le richieste avanzate dai beneficiari fu specificata la possibilità di acquisto di beni strumentali entro il limite del 20% del contributo concesso. Riscontrato poi che non tutti i soggetti pubblicizzano adeguatamente la concessione del contributo regionale, fu introdotta una penalizzazione, non superiore al 10% in termini economici del contributo concesso, per coloro che non promuovono adeguatamente l’immagine della Regione e la sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’iniziativa.

Per il corrente anno il limite per l’acquisto dei beni strumentali è stato definito nel 50% dell’importo ammesso e le aree tematiche prioritarie sono state individuate coerentemente agli obiettivi di politica sanitaria regionale specificati nella D.G.R. 7 gennaio 2001, n. 27 - 1912. In quest’ottica l’erogazione dei contributi rappresenta un concreto apporto agli obiettivi della manovra di razionalizzazione delle attività sanitarie finalizzandosi ad imprimere uno sviluppo coordinato delle attività territoriali, quale canale prioritario della tutela della salute dei cittadini.

In particolare, a livello di Aziende sanitarie si realizzeranno:

1. iniziative di informazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con riguardo alla valorizzazione delle funzioni educative e promozionali della salute, all’orientamento clinico ed alla regolazione nell’accesso ai servizi sanitari ed all’introduzione di una cultura del farmaco generico in linea con le disposizioni in materia farmaceutica di cui alla legge finanziaria 2001;

2. progetti per lo sviluppo di sistemi assistenziali alternativi al ricovero con particolare riguardo all’organizzazione lungodegenziale, riabilitativa ed alla riduzione dei ricoveri impropri, nonché iniziative di razionalizzazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari, in particolare finalizzate a favorire l’accesso ai soggetti svantaggiati, in modo da evitare il ritardo nella presentazione del bisogno di salute e nella ricerca delle soluzioni appropriate;

3. iniziative mirate alla revisione dei sistemi di budgettizzazione ed all’introduzione del budget di distretto.

Verranno inoltre prioritariamente sovvenzionate quelle iniziative che dimostreranno capacità di autofinanziamento, attraverso la partecipazione di soggetti privati che concorrano alla copertura dei costi tramite la stipula di specifici contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’articolo 28, comma 2 bis, lett. c), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La richiesta e la concessione dei contributi di cui all’art. 22 della l. r. 12 dicembre 1997, n. 61 sarà effettuata secondo le modalità indicate dall’allegato 1 titolato “ Finanziamento di particolari iniziative in campo sanitario - Istruzioni e criteri per l’applicazione dell’art. 22 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 61. Anno 2001".

Quanto sopra esposto e motivato;

vista la l. r. 12 dicembre 1997, n. 61;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il parere favorevole espresso dal Co. Re. S. A. nella seduta del 7 marzo u.s.;

la Giunta regionale, a voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare l’allegato n. 1, titolato “ Finanziamento di particolari iniziative in campo sanitario - Istruzioni e criteri per l’applicazione dell’art. 22 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 61 Anno 2001"

Ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, la presente deliberazione verrà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF) 1

Finanziamento di particolari iniziative
in campo sanitario

Istruzioni e criteri per l’applicazione
dell’art. 22 della l. r. 12 dicembre 1997, n. 61

Anno 2001

1. Finalità ed obiettivi.

La Regione Piemonte, al fine di:

* favorire la più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze sulle tematiche sanitarie ed incentivarne l’approfondimento;

* promuovere e stimolare positivi cambiamenti nelle metodologie sanitarie, nei comportamenti e nelle abitudini connesse alla prevenzione e all’accesso ai servizi;

* favorire l’acquisizione dei principi di prevenzione, attraverso la proposta di corrette abitudini e stili di vita e di comportamento, stimolando nei destinatari la consapevolezza delle tematiche sanitarie e la capacità di trasmetterle e sensibilizzare altri destinatari;

* sviluppare sinergie con altre iniziative regionali;

contribuisce finanziariamente alla realizzazione di iniziative che risultino in ogni caso coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario Regionale.

2. Promotori.

Possono accedere ai contributi i seguenti Enti operanti in ambito regionale:

a) gli Enti locali territoriali;

b) le Aziende sanitarie regionali, l’Agenzia regionale dei Servizi sanitari, gli enti ospedalieri di cui al primo comma dell’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i presidi riconosciuti ex l.r. 14 gennaio 1987, n. 5;

c) l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, i laboratori ed i centri di ricerca pubblici che operano nel settore sanitario;

d) gli altri Enti ed organismi pubblici operanti nella Regione;

e) le O.N.L.U.S. regolarmente costituite ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; le Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l. r. 29 agosto 1994, n. 38; quelle riconosciute dalle Aziende sanitarie ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 502/92.

In subordine, ove residuino risorse finanziarie sufficienti sono considerate le istanze provenienti da associazioni che per previsione statutaria siano senza scopo di lucro e svolgono attività di studio e ricerca, di tutela, di promozione di valorizzazione e di sviluppo nell’ambito sanitario.

Per accedere ai contributi, i soggetti promotori devono avere sede od articolazioni organizzative all’interno della Regione Piemonte ed in tale ambito territoriale devono trovare attuazione le iniziative.

3. Ripartizione del finanziamento.

Le risorse disponibili sull’apposito capitolo del bilancio regionale 2001 saranno destinate:

a) l’80% al finanziamento delle iniziative attinenti alle aree tematiche predeterminate di cui al punto 4;

b) il 20% al finanziamento delle tematiche libere ovvero iniziative individuati dai proponenti, purché comunque inerenti ad aspetti sanitari e coerenti con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

Nel caso in cui il riparto assegnato ad una delle aree sopra definite risulti superiore ai contributi concretamente ammessi a finanziamento, l’eccedenza verrà utilizzata per le iniziative ritenute ammissibili nell’altra area.

4. Iniziative su tematiche predeterminate.

Per l’esercizio 2001, coerentemente agli obiettivi di politica sanitaria regionale si ritengono prioritarie ai fini della concessione dei contributi le seguenti aree tematiche:

a) iniziative realizzate da Aziende sanitarie regionali attraverso la sovvenzione di soggetti privati che concorrano alla copertura dei costi tramite la stipula di specifici contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’articolo 28, comma 2 bis, lett. c), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

b) iniziative di informazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con riguardo:

1. alla valorizzazione delle funzioni educative e promozionali della salute;

2. all’orientamento clinico ed alla regolazione nell’accesso ai servizi sanitari;

3. all’introduzione di una cultura del farmaco generico in linea con le disposizioni in materia farmaceutica di cui alla legge finanziaria 2001;

c) iniziative di razionalizzazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari, in particolare finalizzate a favorire l’accesso ai soggetti svantaggiati, in modo da evitare il ritardo nella presentazione del bisogno di salute e nella ricerca delle soluzioni appropriate;

d) sviluppo di sistemi assistenziali alternativi al ricovero con particolare riguardo all’organizzazione lungodegenziale, riabilitativa ed alla riduzione dei ricoveri impropri;

e) iniziative mirate alla revisione dei sistemi di budgettizzazione ed all’introduzione del budget di distretto;

f) iniziative di informazione ed educazione per la prevenzione dei rischi sanitari mirate in particolare all’educazione alimentare, contro il fumo, l’uso di sostanze stupefacenti, l’uso di alcol, con specifico riferimento alla popolazione in età scolare ed alle fasce a rischio, nonché iniziative tese ad incrementare la pratica sportiva negli anziani;

g) pubblicazione e diffusione, agli operatori piemontesi del settore, degli atti relativi a seminari, convegni e conferenze sanitarie nonché iniziative collaterali purché a carattere sanitario.

Le iniziative realizzate dalle Aziende sanitarie, anche con la collaborazione dei Comuni e dei Consorzi Socio Assistenziali dovranno inquadrarsi nell’ottica degli obiettivi economico gestionali previsti dalle azioni di sistema di cui alla D. G. R. del 7 gennaio 2001, n. 27 - 1912 e dalle azioni aziendali previste mediante l’adozione di specifici atti.

Per quanto riguarda le iniziative di cui alla lettera a), il contributo regionale, sempreché le iniziative risultino ammesse, sarà calcolato limitatamente alle spese non assicurate dagli sponsor o dai compartecipanti e sarà quantificato in relazione al relativo apporto secondo i criteri formulati dal Co. Re. S. A. in sede di emissione dei pareri di cui al punto 9.

Per le iniziative di cui alla lettera g) il contributo regionale massimo concedibile potrà essere di lire 10.000.000 nel caso la manifestazione abbia ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte; diversamente il massimo concedibile potrà essere di lire 5.000.000 di lire.

5. Spese ammesse a contributo.

Possono concorrere a costituire i costi ammessi a contributo, sempreché siano sostenuti dal proponente, quelli riconducibili a:

a) progettazione ed organizzazione delle iniziative;

b) pubblicazione di opuscoli, atti, manifesti, audiovisivi;

c) campagne di sensibilizzazione;

d) acquisti di attrezzature strumentali all’iniziativa da realizzare entro il limite del 50% dell’importo ammesso.

In ogni caso, sempreché l’iniziativa sia stata ritenuta ammissibile, le spese sostenute antecedentemente al provvedimento di concessione del contributo possono essere ammesse a contribuzione solo qualora siano state effettuate dopo la presentazione della domanda volta ad ottenere l’erogazione del beneficio.

Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili a:

* attività già realizzate alla presentazione della domanda;

* corsi di formazione e/o aggiornamento professionale obbligatorio per il personale delle Aziende sanitarie;

* acquisto di beni immobili;

* iniziative esclusivamente o prevalentemente di autopromozione dell’organizzazione richiedente.

Al responsabile del procedimento è riservata la facoltà di sindacare in dettaglio, per singole categorie, le previsioni di spesa delle iniziative da realizzare, e non ammettere a contributo quelle ritenute superflue o rivedere quelle eccessive.

6. Criteri valutativi.

Le richieste di contributo sono esaminate sulla base dei seguenti criteri:

a) connessione dell’iniziativa proposta con gli obiettivi della programmazione regionale, anche sotto l’aspetto della sua correlazione con specifici programmi o progetti regionali di informazione, educazione, studio o di ricerca;

b) rilevanza scientifica, sociale, territoriale dell’argomento che costituisce oggetto dell’iniziativa, anche in relazione alla reale ricaduta ed alla possibilità di innovazione nell’elaborazione della materia trattata;

c) valenza promozionale dell’iniziativa e interesse dimostrato da eventuali altri sovventori;

d) capacità dell’iniziativa di favorire un reale miglioramento di abitudini e mentalità nei riguardi delle tematiche di cui al punto 4;

e) sostenibilità organizzativa, cioè la capacità di integrare in modo significativo e duraturo l’innovazione realizzata dal progetto;

f) presenza di idonei sistemi di valutazione dei risultati conseguiti, nel corso ed alla fine del progetto, in termini di efficacia con particolare riferimento all’utenza finale;

g) riproponibilità o riproducibilità dell’iniziativa in altre sedi, previa verifica della validità e dell’efficacia, anche sotto l’aspetto dello sviluppo, nei destinatari, della capacità di trasmettere ad altri eventuali conoscenze acquisite;

in relazione:

* alla valutazione del piano economico del progetto e del rapporto costi previsti -benefici attesi;

* all’entità della somma complessiva resa disponibile nel bilancio regionale per i contributi in questione in relazione al numero ed all’importo delle richieste pervenute e ritenute ammissibili.

7. Misura del contributo.

Il contributo, di regola, non può eccedere il 50% della spesa prevista e ritenuta ammissibile a seguito dell’istruttoria. Solo per iniziative ritenute particolarmente meritevoli, che abbiano una ricaduta sull’intero territorio della regione, e che, integrando altri interventi regionali, sviluppino sinergie, o presentino caratteristiche avanzate ed innovative in relazione alla metodologia, ai contenuti o agli strumenti utilizzati, è concedibile un contributo non superiore al 75% della spesa ammessa.

Nel caso di interventi attuati da Associazioni, il contributo regionale può sommarsi a quello concesso da altri Enti pubblici purché l’ammontare complessivo delle risorse di parte pubblica non superi il 75% della spesa ammessa.

Si precisa che l’ammontare del contributo riconosciuto ammissibile sulla base dell’istanza e della proposta di progetto sarà, in sede di liquidazione, rapportato alle spese effettivamente sostenute dal proponente nei limiti di quanto ammesso e riconosciuto in sede istruttoria.

8. Presentazione delle domande.

Le domande volte ad ottenere il contributo, redatte in osservanza della normativa sul bollo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente promotore dell’iniziativa.

Le istanze, predisposte secondo lo schema allegato, devono essere accompagnate dalla/e scheda/e progetto, contenenti gli elementi utili alla valutazione dell’attività programmata sotto i profili sopra evidenziati. Al fine di semplificare l’attività istruttoria e permettere, per quanto possibile, la confrontabilità delle iniziative, anche le schede progetto devono essere predisposte secondo lo schema allegato.

Nel caso di presentazione di più iniziative, è sufficiente una sola domanda, che includa l’elenco delle proposte e delle relative richieste, con allegate le schede di ciascun progetto.

Le istanze dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001 a:

Regione Piemonte
Assessorato alla Sanità ed Assistenza
Direzione programmazione sanitaria
C.so Regina Margherita 153 bis
10122 Torino

Le domande pervenute oltre tale termine, ma comunque entro il 30 settembre 2001 potranno, dopo tale data, essere valutate nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Per le domande trasmesse con raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data del timbro postale, per quelle presentate personalmente fa fede la data di protocollo o di arrivo alla Direzione Programmazione Sanitaria.

9. Procedimento di erogazione dei contributi.

Entro il 30 giugno 2001, il settore Assetto istituzionale ed organi collegiali verifica la regolarità formale delle istanze ed acquisisce il parere del Co. Re. S. A. e delle strutture regionali competenti per la specifica materia.

Entro il 15 luglio 2001 i direttori regionali della Programmazione sanitaria, Controllo delle attività sanitarie e Sanità pubblica, visti i pareri espressi, attenendosi ai criteri valutativi di cui al punto 6, congiuntamente procedono alla valutazione comparativa delle istanze determinando l’importo massimo erogabile per ciascun progetto nonché le priorità nel caso di disponibilità economica insufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse. Le determinazioni relative al procedimento sono assunte dal Direttore della Programmazione Sanitaria quale Responsabile del procedimento. I risultati dell’istruttoria sono tempestivamente comunicati agli interessati.

10. Liquidazione del contributo.

Fatta salva la possibilità di erogare acconti, in misura comunque non superiore al 50% del massimo erogabile, per iniziative che siano in corso di realizzazione, il contributo verrà liquidato a realizzazione ultimata delle iniziative previste, dietro presentazione della seguente documentazione:

a) relazione tracciante il consuntivo dell’iniziativa e indicante i risultati effettivamente conseguiti;

b) documentazione probatoria della effettiva realizzazione dell’iniziativa (articoli giornalistici, sunti, estratti, manifesti, libri, filmati, ecc.)

c) rendicontazione analitica delle spese sostenute;

d) copia dei documenti giustificativi della spesa (fatture, parcelle, bonifici etc intestati al proponente)

e) documentazione (deliberazione) o dichiarazione inerente ad eventuali contributi concessi da altri enti pubblici,

f) documentazione o dichiarazione comprovante eventuali entrate finanziarie proveniente da soggetti privati

g) documentazione attestante l’intervenuta pubblicizzazione dell’erogazione del contributo da parte della Regione (solo se le attività sono riconosciute ammissibili a contribuzione prima della realizzazione dell’iniziativa)

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal proponente sia inferiore alle previsioni ritenute ammissibili, la liquidazione del contributo sarà proporzionalmente ridotta.

Nel caso in cui l’acconto liquidato ecceda l’ammontare del contributo effettivamente erogabile sulla base dei giustificativi di spesa prodotti, sarà disposta la restituzione dell’eccedenza.

11. Oneri per i beneficiari.

Il materiale prodotto con il contributo regionale non potrà essere oggetto di commercializzazione.

Nella realizzazione dell’iniziativa dovrà essere adeguatamente pubblicizzata la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte. Il materiale prodotto dovrà riportare il logo “Regione Piemonte” nonché la dizione “Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Sanità ed Assistenza della Regione Piemonte ”. La mancata osservanza di ciò comporterà una riduzione del contributo regionale in misura non superiore al 10%

Unitamente alla relazione di cui alla lettera a) del punto 10, il beneficiario dovrà trasmettere alla Regione triplice copia del materiale prodotto.

Per eventuali chiarimenti in merito al presente regolamento contattare telefonicamente il seguente numero 011.432.4965.

La Determinazione Dirigenziale 21.3.2001 n. 94, Codice 28.3, relativa alla D.G.R. sopra riportata è pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale (ndr).