Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Codice  7.4
D.D. 20 febbraio 2001, n. 59

Criteri e modalità di effettuazione dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese al Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell’organico

Visto l’art. 11 del D.P.R. 403/98 con il quale si è stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

preso atto che con circolare interna prot. n. 4966/5 del 21/3/2000, sono stati stabiliti i criteri di massima e le relative modalità per la verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà riferiti, in particolare, a oggetto, quantificazione, periodicità, soggetti preposti e modalità di effettuazione dei controlli;

considerato che, in assenza dei collegamenti informatici che consentano agli uffici regionali di accedere direttamente alle banche dati dell’amministrazione certificante per attuare il cosiddetto controllo diretto dei dati certificati, si rende necessario fornire agli uffici, per quanto di competenza dei Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell’organico, indicazioni in ordine all’effettuazione dei controlli sopracitati;

sulla base di quanto specificato nella circolare in premessa citata e per le motivazioni sopra illustrate, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità di effettuazione dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese al Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell’organico:

1 - Oggetto

Sono soggette a controllo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese in materia di:

- assunzioni

- nomine dirigenziali

Per quanto riguarda il reclutamento di personale, la verifica deve essere effettuata per le autocertificazioni rese sia per assunzioni a tempo determinato sia a tempo indeterminato. I dati utili all’assunzione, oltre a quelli dichiarati con atto di notorietà, sono:

1. luogo e data di nascita;

2. residenza;

3. cittadinanza italiana;

4. iscrizione nelle liste elettorali;

5. titolo di studio o qualifica professionale o specializzazione o abilitazione;

6. inscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

7. posizione nei confronti degli obblighi militari;

8. eventuali condanne penali riportate.

Per i punti 1, 2 e 3, i dati vengono acquisiti dalla fotocopia della carta d’identità dell’interessato, in corso di validità, riducendo il numero delle verifiche.

Per i punti 4, 5, 6 e 7, l’ufficio deve richiedere direttamente all’Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, secondo quanto stabilito  dall’art. 11 del D.P.R. n. 403/98, sempreché non risultino agli atti dell’Amministrazione i relativi certificati originali o in copia autenticata.

Per il punto 8, continuano ad essere acquisiti, come già per il passato, i relativi certificati dal Casellario Giudiziale.

Per la materia delle nomine dirigenziali i dati prodotti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà all’atto della stipula del contratto, essendo analoghi a quelli elencati per la materia delle assunzioni, vengono verificati, con le stesse modalità, da parte dell’ufficio competente.

Per quanto concerne le procedure di mobilità le autocertificazioni vengono prodotte da dipendenti di altri enti, trasferiti presso la Regione Piemonte, all’atto della presa di servizio. In questo caso non occorre prevedere la verifica di quanto autocertificato poiché, acquisendo il fascicolo del personale trasferito dall’ente di provenienza, tutti i dati sono accertati d’ufficio. Pertanto, per tutti i punti che seguono, vengono prese in considerazione solo le procedure riferite alle assunzioni e alle nomine dirigenziali.

2 - Quantificazione

La circolare interna prot. n. 4966/5 del 21/3/2000, stabilisce che “il controllo va effettuato su tutte le dichiarazioni sostitutive contenute in almeno il 5% delle istanze pervenute ai singoli Settori nell’arco del trimestre”.

In particolare, per quanto di competenza e secondo quanto stabilito al punto 1 (oggetto), si stabiliscono le seguenti percentuali in ordine ai controlli di che trattasi:

- per le assunzioni a tempo determinato si conferma la percentuale minima del 5% sopracitata.

In presenza di dichiarazioni sostitutive da cui si rilevino “indicatori di rischio” quali:

- elementi di incoerenza emergenti dal confronto tra banche dati,

- imprecisioni nella compilazione delle istanze da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentirne adeguata e completa valutazione,

- lacunosità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rispetto alle informazioni richieste dall’Amministrazione in sede di istanza o di procedimento suppletivo,

l’ufficio competente esegue idonei controlli.

- Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le nomine dirigenziali si stabilisce la percentuale del 100%.

L’ufficio competente, indipendentemente dalla forma di controllo tra quelle sopra indicate, esegue il controllo sulle dichiarazioni sostitutive che, a prima vista, presentino errori evidenti sanabili ritenuti non rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio. Tali errori potranno essere sanati d’ufficio ovvero con dichiarazione integrativa da parte del dichiarante.

3 - Periodicità

I controlli devono essere svolti, nel rispetto di quanto stabilito nella circolare interna in premessa citata, almeno una volta nell’arco di ogni trimestre.

4 - Soggetto preposto e modalità di effettuazione dei controlli

Il Dirigente del Settore è il soggetto individuato quale responsabile della procedura di controllo.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione, dei controlli delle autocertificazioni rese per le assunzioni a tempo determinato, si stabilisce che la scelta del 5% delle autocertificazioni, che sono oggetto di controllo, deve avvenire attraverso l’estrazione a sorte tra i nominativi di coloro che le hanno rese nell’arco del trimestre.

In particolare:

- tutti i nominativi di coloro che sono stati assunti a tempo determinato nell’arco del trimestre devono essere inseriti in un’urna dalla quale si effettuerà l’estrazione;

- l’estrazione a sorte deve essere effettuata da due componenti dell’ufficio competente che devono, sulla base del numero complessivo di assunzioni a tempo determinato avvenute nell’arco del trimestre, stabilire, tenuto conto della percentuale del 5%, il numero di autocertificazioni oggetto di controllo;

- ad ogni estrazione deve essere redatto un verbale da cui emergano: la data di effettuazione, il periodo temporale oggetto dell’operazione, i nominativi dei due componenti dell’ufficio che effettuano l’operazione, il numero e i nominativi dei dipendenti assunti a tempo determinato nell’arco del trimestre, le risultanze della percentuale dei nominativi da estrarre, l’esito dell’estrazione.

Per i nominativi estratti, l’ufficio procede al controllo indiretto di quanto dichiarato dagli stessi, inoltrando richiesta di conferma scritta all’amministrazione, competente per il rilascio della relativa certificazione, della necessaria corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

5 - Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, si deve applicare l’art. 26 della L. n. 15/68.

Pertanto:

1. l’operatore che rileva la falsità dà comunicazione scritta al Dirigente di Settore e al Direttore;

2. il Dirigente, previa informativa al Direttore, inoltra la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell’illecito penale;

3. il Dirigente annulla il provvedimento emesso, con il conseguente venir meno dei benefici;

4. il Dirigente adotta tutti gli atti necessari per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso la falsa dichiarazione.

6 - Tutela della riservatezza

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell’ambito della procedura di controllo si applica l’art. 8 del D.P.R. n. 403/98 e l’art. 9 della L. n. 675/96 esclusivamente per informazioni concernenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il perseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/97;

visto l’art. 11 del D.P.R. n. 403/98

determina

di fornire agli uffici, per quanto di competenza del Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell’organico, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà in premessa specificati.

Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno