Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 30 - 2480
L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla
creazione di nuovi posti di lavoro. Termini per la presentazione delle
istanze di contributo per lanno 2001. Accantonamento della somma complessiva
di L. 4.100.000.000 sui capitoli 11175 e 11176 del bilancio regionale 2001
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin
Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;
considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul
territorio della Regione Piemonte la creazione di nuovi posti di lavoro
a favore di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate
del mercato regionale del lavoro mediante lerogazione di contributi alle
imprese e agli Enti pubblici economici che assumano soggetti appartenenti
alle predette categorie;
considerato che, ai sensi dellart. 18 stessa legge, la Giunta regionale
approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali
dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per
la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole
previsti dagli artt. 11, 13,15 e 17;
premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 35-27425 del 24
maggio 1999, aveva provveduto alla definizione dei criteri e delle priorità
degli interventi per lanno 1999, stabilendo altresì i termini per la presentazione
delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso;
atteso che tali criteri e priorità, nella forma di linee generali di indirizzo
per lorganizzazione degli interventi di cui alla L.R. 28/93 Titolo III,
riguardavano:
- criteri guida per predisposizione, da parte del soggetto proponente istanza
di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente
indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del
lavoratore, leventuale previsione di corsi di formazione professionale,
lindicazione di un tutor, leventuale collegamento con interventi complementari
realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie,
il collegamento fra lassunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;
- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione
della graduatoria delle istanze ammissibili;
- ulteriori criteri, compresi i termini per la presentazione delle istanze;
vista la D.G.R. n. 74-29880 del 10 aprile 2000, in base alla quale la Giunta
regionale valutava opportuno, sulla scorta dei buoni risultati che lapplicazione
dei predetti criteri ha determinato per quanto attiene alla gestione della
iniziativa per lanno 1999, confermare gli stessi per la gestione relativa
allanno 2000;
considerato che, confermata la valutazione positiva anche per quanto attiene
alla gestione 2000, risulta opportuno confermare i criteri di cui in parola
per lanno 2001, avendo cura di provvedere allerogazione dei contributi
alle imprese successivamente alla presentazione, da parte dei tutor, delle
relazioni finali sullandamento degli inserimenti lavorativi;
considerato che la predetta D.G.R., in conseguenza de:
- lentrata in vigore della l. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei
disabili (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l.
482/68 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968)
e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli
della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,
- il fatto che la L.R. 28/93 e successive modificazioni, per quanto attiene
allinserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione
solamente per assunzioni oltre le quote dobbligo previste dalla citata
l. 482/68,
- il fatto che lart. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo
della convenzione fra datori di lavoro e Centri per lImpiego, lassunzione
di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati allassunzione
e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti
disabili dopo avere soddisfatto la quota dobbligo imposta dalla legge,
valutava inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui sostiene linserimento
lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata
e successiva;
considerato che la Regione, in attuazione della citata l. 68/99 è impegnata
nella realizzazione di interventi tesi a favorire linserimento lavorativo
dei soggetti disabili;
vista la L.R. n. 3 del 22.01.2000 (legge regionale di autorizzazione allesercizio
provvisorio di bilancio);
atteso che, ai fini della gestione delle azioni di cui al Titolo III della
L.R. 28/93 e successive modificazioni, si fa riferimento ai seguenti capitoli
di bilancio:
11175, 11176 e che le somme a disposizione sono, rispettivamente,
- L. 4.000.000.000 sul cap. 11175;
- L. 100.000.000 sul cap. 11176;
considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui
al titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale
ex art. 17, è necessario fissare una quota sul cap. 11175/2001 di L. 100.000.000;
visto lart. 3 L.R. 51/97;
visto lart. 12 l. 241/90;
visto lart. 4 L.R. 27/94;
la Giunta regionale, allunanimità dei voti espressi in forma di legge,
delibera
di confermare, relativamente alla gestione del Titolo III L.R. 28/93 e
successive modificazioni per lanno 2001, per quelle categorie di lavoratori
per le quali gli interventi di cui alla citata legge risultino applicabili,
con esclusione, pertanto, dei soggetti disabili, i criteri e le priorità
individuati con D.G.R. n. 35-27425 del 24 maggio 1999 sia per quanto riguarda
la predisposizione del progetto di inserimento lavorativo, sia per quanto
concerne i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e gli ulteriori
criteri generali stabiliti con il predetto atto;
di individuare le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale
sulla base dellindicatore di gravità per circoscrizione allegato alla
presente deliberazione;
di stabilire i seguenti termini (perentori) per la presentazione delle
istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso
- primo periodo: dal 9 aprile 2001 (termine iniziale) al 30 giugno 2001
(termine finale);
- secondo periodo: dal 2 luglio 2001 (termine iniziale) al 29 settembre
2001 (termine finale).
Ai fini della suddetta ripartizione temporale, fa fede il timbro postale
di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente listanza
di contributo;
di accantonare le seguenti cifre:
L. 4.000.000.000 sul cap. 11175 (A. 100607), di cui L. 100.000.000 riservate
alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano
avvalersi della clausola sociale di cui allart. 17 L.R. 28/93 e L. 100.000.000
sul cap. 11176 (A. 100608) del bilancio regionale per lesercizio finanziario
2001, nonché lassegnazione delle medesime alla Direzione Formazione Professionale
- Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche
per loccupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento
alla gestione del Titolo III della L.R. 28/93.
(omissis)