Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 9.2
D.D. 15 gennaio 2001, n. 3

Accensione di un mutuo di L. 4.420.120.353. Legge 19 ottobre 1998 n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n. 51 dell’08/08/1997;

- Vista la D.G.R. n. 2-22476 dell’08/09/1997;

- Visto l’art. 2 della Legge del 19/10/1998 n. 366 che affida alle Regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili;

- Considerato che l’art. 11 della medesima legge dispone che il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all’art. 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui che le Regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;

- Visto il Decreto del 7 Giugno 2000 - Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica - con il quale viene assegnata alla Regione Piemonte la somma di L. 440.880.000 per quindici annualità;

- Vista la D.G.R. n. 51-443 del 10 Luglio 2000 che approva il piano regionale di riparto per il finanziamento della mobilità ciclistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge n. 366 del 19/10/1998;

- Viste le note del 20/12/2000 e dell’11/01/2001 con le quali il Direttore della Direzione Trasporti chiede la stipula di un mutuo corrispondente a quindici annualità della quota assegnata alla Regione Piemonte di L. 440.880.000;

- Premesso che la CC.DD.PP. ha dato l’adesione di massima al finanziamento del mutuo stipulabile;

- Considerato che gli oneri finanziari sono assicurati con appositi trasferimenti statali;

Tutto ciò premesso e considerato,

determina

1) Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo a tasso fisso di L. 4.420.120.353 per la durata di 15 anni (dall’01/01/2002 al 31/12/2016) con ammortamento a decorrere dall’1 gennaio 2002;

2) di restituire il mutuo in 30 rate semestrali di L. 220.440.000 comprensive del capitale e dell’interesse al saggio vigente, al momento della concessione, per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;

3) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Al pagamento degli oneri del mutuo, provvederà l’Amministratore Regionale e vi farà fronte con i trasferimenti statali che verranno iscritti su appositi capitoli, del Bilancio Regionale per tutto il periodo di ammortamento, che saranno istituiti con successivo atto amministrativo.

La somma mutuata deve essere erogata su richiesta di questa Amministrazione, in unica soluzione, il 1º gennaio 2002.

Questo Ente si riserva la facoltà di chiedere l’erogazione di parte o tutta la somma mutuata, prima del 1º gennaio 2002, riconoscendo alla Cassa Depositi e Prestiti gli oneri di preammortamento per le somme richieste.

L’originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Direzione, mentre copia conforme all’originale sarà trasmessa alla Segreteria di Giunta che ne curerà la pubblicazione.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca