Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 9.2
Accensione di un mutuo di L. 4.420.120.353. Legge 19 ottobre 1998 n. 366
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica
IL DIRIGENTE
- Vista la L.R. n. 51 dell08/08/1997;
- Vista la D.G.R. n. 2-22476 dell08/09/1997;
- Visto lart. 2 della Legge del 19/10/1998 n. 366 che affida alle Regioni
il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per
la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili;
- Considerato che lart. 11 della medesima legge dispone che il finanziamento
degli interventi previsti dai piani di cui allart. 2 sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui che le Regioni sono autorizzate ad
effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;
- Visto il Decreto del 7 Giugno 2000 - Ripartizione del fondo per la mobilità
ciclistica - con il quale viene assegnata alla Regione Piemonte la somma
di L. 440.880.000 per quindici annualità;
- Vista la D.G.R. n. 51-443 del 10 Luglio 2000 che approva il piano regionale
di riparto per il finanziamento della mobilità ciclistica, ai sensi dellart.
2 comma 1 della Legge n. 366 del 19/10/1998;
- Viste le note del 20/12/2000 e dell11/01/2001 con le quali il Direttore
della Direzione Trasporti chiede la stipula di un mutuo corrispondente
a quindici annualità della quota assegnata alla Regione Piemonte di L.
440.880.000;
- Premesso che la CC.DD.PP. ha dato ladesione di massima al finanziamento
del mutuo stipulabile;
- Considerato che gli oneri finanziari sono assicurati con appositi trasferimenti
statali;
Tutto ciò premesso e considerato,
determina
1) Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo a tasso fisso
di L. 4.420.120.353 per la durata di 15 anni (dall01/01/2002 al 31/12/2016)
con ammortamento a decorrere dall1 gennaio 2002;
2) di restituire il mutuo in 30 rate semestrali di L. 220.440.000 comprensive
del capitale e dellinteresse al saggio vigente, al momento della concessione,
per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
3) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
di ogni anno, con comminatoria dellindennità di mora in caso di ritardato
pagamento.
Al pagamento degli oneri del mutuo, provvederà lAmministratore Regionale
e vi farà fronte con i trasferimenti statali che verranno iscritti su appositi
capitoli, del Bilancio Regionale per tutto il periodo di ammortamento,
che saranno istituiti con successivo atto amministrativo.
La somma mutuata deve essere erogata su richiesta di questa Amministrazione,
in unica soluzione, il 1º gennaio 2002.
Questo Ente si riserva la facoltà di chiedere lerogazione di parte o tutta
la somma mutuata, prima del 1º gennaio 2002, riconoscendo alla Cassa Depositi
e Prestiti gli oneri di preammortamento per le somme richieste.
Loriginale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso
la Direzione, mentre copia conforme alloriginale sarà trasmessa alla Segreteria
di Giunta che ne curerà la pubblicazione.
Il Direttore regionale
D.D. 15 gennaio 2001, n. 3
Pierluigi Lesca