Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Legge regionale 26 marzo 2001, n. 6.

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2001 per la Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell’esercizio provvisorio)

1. Il termine del 31 marzo, previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3 (Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2001 per la Regione), e’ prorogato al 30 aprile 2001.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2001.

Enzo Ghigo