Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 25-2377

Istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini; procedure per l’emanazione del parere della Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le procedure per l’istituzione o la modifica dei disciplinari di produzione dei vini, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

ISTITUZIONE O MODIFICA DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI;
PROCEDURE PER L’EMANAZIONE
DEL PARERE DELLA REGIONE PIEMONTE

INDICE

TITOLO I

Modalità di emanazione del parere richiesto alla Regione Piemonte su istanze di istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini

Articolo 1

TITOLO II

Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.

Articolo 2

TITOLO III

Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.G.

Articolo 3

TITOLO IV

Passaggio dalla D.O.C. alla D.O.C.G.

Articolo 4

Articolo 5

TITOLO V

Criteri e parametri minimi per l’utilizzo delle sottozone

Articolo 6

Articolo 7

TITOLO VI

Criteri e parametri minimi per l’uso della menzione “vigna”

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

TITOLO VII

Rettifiche di confine delle zone di produzione delle uve D.O.C e D.O.C.G.

Articolo 11

TITOLO I

Modalità di emanazione del parere richiesto alla Regione Piemonte su istanze di istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini.

Articolo 1

L’emissione del parere positivo da parte della Regione Piemonte su istanze d’istituzione o di modifica di disciplinari di produzione dei vini, richiesto dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in base alla  L.164/92 ed al D.P.R. 348/94 è vincolato al rispetto, da parte del proponente, delle linee guida espresse dal seguente articolato.

TITOLO II

Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.

Articolo 2

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata deve essere conforme al seguente schema (non vincolante nella numerazione dei commi):

Denominazione e vini (art. 1)

1. La Denominazione d’Origine Controllata “XXYYZZ” è riservata al/i vino/i (rosso/i, bianco/hi, rosato/i) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vino/i rosso/i: “XXYYZZ”, “XYYZZ” superiore, “XXYYZZ” passito, “XXYYZZ” spumante, “XXYYZZ” frizzante, “XXYYZZ” rosso, “XXYYZZ” nome vitigno, “XXYYZZ” classico, “XXYYZZ” riserva, “XXYYZZ” novello.

vino/i bianco/hi: “XXYYZZ” bianco;

vino/i rosato/i:  ”XXYYZZ” rosato;

2. Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (art. 2)

Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.

Zona di produzione delle uve (art. 3)

Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.

Norme per la viticoltura (art. 4)

1. Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri XXX s.l.m. e/o non superiore a metri XXX s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli e Verbano Cusio Ossola:

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 2.500 A tale limite minimo è ammessa la deroga per i vigneti con forma d’allevamento a pergola;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

(facoltativo) E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini    resa uva    Titolo alcolometrico
    Kg/ha    vol. min. naturale
“XXYYZZ”     non superiore a 12.000    non inferiore a 9,5
        
(9,0 per i vini spumanti)

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine “XXYYZZ” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di Kg. …… (inferiore almeno del 10% rispetto alla resa di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine “XXYYZZ” senza alcuna menzione aggiuntiva).

Le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di XXX (almeno 0,5% Vol. superiore al titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” senza alcuna menzione aggiuntiva).

(Per i vini che utilizzano la menzione “vigna” il titolo alcolometrico totale volumico minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico totale volumico minimo totale).

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “XXYYZZ” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e, comunque, almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Norme per la vinificazione (art. 5)

1. Le operazioni di vinificazione del vino “XXYYZZ” devono essere effettuate nel territorio della/e province di ………

2. (facoltativo) Tuttavia tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

3. L’imbottigliamento del vino “XXYYZZ” deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.

(facoltativo) In deroga, la Regione Piemonte, sentito il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale, può consentire l’imbottigliamento del vino suddetto anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve essere comunicata agli enti competenti per territorio.

4. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini    resa    produzione
    uva/vino    max di vino

“XXYYZZ”     non superiore al 70%    non superiore
        a 8.400litri/ha.

(ad esclusione dei mosti parzialmente fermentati)

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l’eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto.

5. (facoltativo) Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. (facoltativo) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

(facoltativo)

Tipologia    Durata    di cui in legno     Decorrenza
    “XXYYZZ"     (anni/mesi)     di rovere o castagno    1° novembre
        
dell’anno di raccolta
        delle uve

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

(eventuale)I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento in bottiglia successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio:

Tipologia  Durata (in mesi dell’affinamento)

“XXYYZZ”

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)

“XXYYZZ”

7. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “XXYYZZ” più giovane a “XXYYZZ” più vecchio o viceversa. (Per i vini in cui è previsto l’invecchiamento, la frase prosegue): anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.

8. (facoltativo) Per i vini “XXYYZZ” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso “la o le” Denominazione/i di Origine Controllata “XXYYZZ”.

Oppure per le denominazioni di origine di base (Canavese, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte):

E’ consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “XXYYZZ” a condizione che abbiano con quest’ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

9. Il vino a D.O.C. “XXYYZZ” può essere classificato, con la Denominazione di Origine Controllata “YYXXZZ” con o senza la specificazione “ZZXXYY” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Oppure per le denominazioni di origine di base (Canavese, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte):

Possono essere riclassificati con la Denominazione di Origine Controllata “XXYYZZ” i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all’art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Caratteristiche al consumo (art. 6)

1.     I vini “XXYYZZ” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“XXYYZZ”:

colore: ……………;

odore: …………….;

sapore: ……………;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: almeno 10% Vol.;

(per i vini che utilizzano la menzione “vigna” il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico volumico minimo naturale);

acidità totale minima: almeno 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: almeno 15 g/l. (per i bianchi) e almeno 18 g/l (per i rossi).

2. E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Etichettatura designazione e presentazione (art. 7)

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “XXYYZZ” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

In alcuni casi, per le Denominazioni di Origine Controllata di base:

E’ inoltre vietato l’utilizzo della menzione aggiuntiva “vigna”.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “XXYYZZ”, é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone" (ovviamente per i disciplinari che prevedono le “sottozone”) fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino “XXYYZZ”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale vigneto abbia un’età d’impianto superiore ai 7 anni;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita    dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione del vino ”XXYYZZ”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino (sono ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni singolo disciplinare);

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino “XXYYZZ” é obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. (Sono escluse da questo obbligo le denominazioni di ricaduta e gli spumanti)

Confezionamento (art. 8)

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “XXYYZZ” per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “XXYYZZ” con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 Cl.

Sanzioni (art. 9)

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della Legge n. 164/92.

TITOLO III

Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.G.

Articolo 3

Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita deve essere conforme al seguente schema (non vincolante nella numerazione dei commi):

Denominazione e vini (art.1)

1. La Denominazione d’Origine Controllata e Garantita “XXYYZZ” è riservata al/i vino/i (rosso/i, bianco/hi, rosato/i) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vino/i rosso/i: “XXYYZZ”, “XYYZZ” superiore, “XXYYZZ” passito, “XXYYZZ” spumante, “XXYYZZ” frizzante, “XXYYZZ” rosso, “XXYYZZ” nome vitigno, “XXYYZZ” classico, “XXYYZZ” riserva, “XXYYZZ” novello.

vino/i bianco/hi:  ”XXYYZZ” bianco;

vino/i rosato/i:  “XXYYZZ” rosato;

2. Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (art. 2)

Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.

Zona di produzione delle uve (art. 3)

Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.

Norme per la viticoltura (art. 4)

1.     Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri …... s.l.m. e/o non superiore a metri …… s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord (per tutti i vini tranne gli spumanti).

per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

per le province di Biella, Novara, Torino Vercelli e Verbano Cusio Ossola:

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di rimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000. A tale limite minimo è ammessa la deroga per i vigneti con forma d’allevamento a pergola.

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

(facoltativo) E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “XXYYZZ” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini    resa uva    Titolo alcolometrico.
    Kg/ha    vol. min. naturale.
“XXYYZZ”      non sup. a 9.000 per i rossi     non inferiore a 10
    non sup. a 11.000 per i bianchi     (9 per i
        vini spumanti)

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine “XXYYZZ” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di Kg. …… (inferiore almeno del 10% rispetto alla resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “XXYYZZ” senza alcuna menzione aggiuntiva).

Le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” che intendano fregiarsi della specificazione “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di ……… (almeno 0,5% Vol. superiore al titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” senza alcuna menzione aggiuntiva).

(Per i vini che utilizzano la menzione “vigna” il titolo alcolometrico totale volumico minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico totale volumico minimo totale).

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “XXYYZZ” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e, comunque, almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. Le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di …… (almeno 0,5 % Vol. superiore al titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino “XXYYZZ” senza alcuna menzione aggiuntiva).

Norme per la vinificazione (art. 5)

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino “XXYYZZ” devono essere effettuate nella zona delimitata nell’art. 3 (sono ammesse deroghe di leggero ampliamento).

2.     (facoltativo) Tuttavia tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

3. L’imbottigliamento del vino “XXYYZZ” deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.

(facoltativo) In deroga, la Regione Piemonte, sentito il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale, può consentire l’imbottigliamento del vino suddetto anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve essere comunicata agli enti competenti per territorio.

4. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini    resa    produzione
    uva/vino    max di vino
“XXYYZZ”     non superiore al 70%    non superiore
        a 8.400 litri/ha.

(ad esclusione dei mosti parzialmente fermentati)

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto.

5. (facoltativo) Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

6. (facoltativo) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

(facoltativo)

Tipologia    Durata    di cui in legno    Decorrenza
“XXYYZZ”      (anni/mesi)     di rovere o castagno    1° novembre
            dell’anno di raccolta
            delle uve

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

(eventuale) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento in bottiglia successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio:

Tipologia Durata (in mesi dell’affinamento)

“XXYYZZ”

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)

  “XXYYZZ”

7. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “XXYYZZ” più giovane a “XXYYZZ” più vecchio o viceversa.

(Per i vini in cui è previsto l’invecchiamento, la frase prosegue): anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.

8. (facoltativo) Per i vini “XXYYZZ” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso “la o le” Denominazione/i di Origine Controllata “XXYYZZ”

9. Il vino destinato a D.O.C.G. “XXYYZZ” può essere classificato, durante il periodo di maturazione obbligatoria, con la Denominazione di Origine Controllata “YYXXZZ” con o senza la specificazione “ZZYYXX” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Caratteristiche al consumo (art.6)

1. I vini “XXYYZZ” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“XXYYZZ”:

colore:  ………………..........…;

odore:  ……………............…..;

sapore:  ………………........….;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;

(per i vini che utilizzano la menzione “vigna” il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico volumico minimo naturale);

acidità totale minima: almeno 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: almeno 15 g/l (per i bianchi) e almeno18 g/l (per i rossi).

2. E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Etichettatura designazione e presentazione (art. 7)

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “XXYYZZ” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “XXYYZZ”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone" (ovviamente per i disciplinari che prevedono le “sottozone”) fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino “XXYYZZ”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale vigneto abbia un’età d’impianto superiore ai 7 anni;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione del vino ”XXYYZZ”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” debbono aver effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino (sono ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni singolo disciplinare);

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino “XXYYZZ” é obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve (sono escluse da questo obbligo le denominazioni di vini spumanti).

Confezionamento (art. 8)

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “XXYYZZ” per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Sanzioni (art. 9)

Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione dì cui all’art.1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.

TITOLO IV

Passaggio dalla D.O.C. alla D.O.C.G.

Articolo 4

Per il passaggio da D.O.C. a D.O.C.G di un vino è necessario che la Denominazione di Origine Controllata esistente sia stata rivendicata da almeno il 60% della media dei produttori e della superficie iscritti all’albo vigneti nelle ultime tre vendemmie antecedenti alla richiesta a decorrere dall’anno 1999.

In deroga al precedente paragrafo, per gli anni 2000 e 2001, le campagne di riferimento sono ridotte rispettivamente ad una ed a due anni.

Articolo 5

I requisiti che deve possedere un vino a Denominazione di Origine Controllata per passare a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, sono:

base ampelografica : deve essere definita per ciascuna tipologia l’incidenza percentuale minima del o dei vitigni principali idonei ad assicurare una qualificazione costante e riconoscibile al vino per almeno l’85%. Di conseguenza la percentuale massima di vitigni complementari “raccomandati e/o autorizzati” per la zona, non può essere superiore al 15%.

norme per la viticoltura : devono essere escluse le esposizioni nord. La densità di impianto per i nuovi vigneti non può essere inferiore a 3000 ceppi per ettaro. Il sistema di allevamento consentito è la controspalliera con vegetazione assurgente. E’ ammessa la deroga al limite minimo di densità d’impianto ed al sistema di allevamento per i vigneti di Erbaluce con forma d’allevamento a pergola.

resa in vigneto ed in cantina : le rese dovranno essere:

per i vini rossi: resa massima in vigneto 8000 Kg./Ha

   resa massima in cantina 70% uva/vino

per i vini bianchi: resa massima in vigneto 10000 Kg./Ha

   resa massima in cantina  68% uva/vino

Sono ammesse deroghe per le rese in vigneto sino ad un massimo di 9000 Kg/Ha per i vini rossi e 11000 Kg./Ha per i bianchi, purché nel disciplinare siano previste delle tipologie con produzioni inferiori rispettivamente agli 8000 ed ai 10000 Kg./Ha.

Sono esclusi da questi parametri i prodotti provenienti da vitigni aromatici.

Per i vini destinati alla produzione di spumanti la resa in vigneto può essere superiore, purché la resa finale non sia superiore a 6.800 l/Ha.

etichettatura : è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

Tale disposizione è da intendersi facoltativa per le D.O.C.G riferite agli spumanti.

TITOLO V

Criteri e parametri minimi per l’utilizzo delle sottozone

Articolo 6

Da inserire nel disciplinare: “Le “sottozone” sono disciplinate tramite allegati in calce al Disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal disciplinare di produzione”.

Le sottozone non sono ammesse per le seguenti denominazioni: Colline Novaresi, Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte.

Il riconoscimento e l’utilizzazione di un nome geografico per una sottozona per una Denominazione di Origine impedisce l’utilizzazione del medesimo per altre denominazioni.

Articolo 7

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

attribuzione geografica: le sottozone debbono avere valenza geografica documentabile.

dimensione: nell’ambito della denominazione si dovrà individuare un numero limitato di sottozone, ciascuna con un’estensione abbastanza ampia, ma nel rispetto della volontà dei produttori e di ciò che essi nel passato hanno già realizzato. Naturalmente il concetto di ampia estensione é legato al territorio in cui le sottozone vengono delimitate e, comunque, può essere tradotto in concreto in una superficie complessiva minima di 10 ettari o una superficie vitata minima di 5 ettari.

riferimenti collettivi: il riferimento alla “sottozona” è un’indicazione collettiva, a parte le eccezioni previste dalla Legge 164/92. Ogni sottozona deve appartenere almeno a sei proprietari.

origine nella sottozona: se nella sottozona sono inclusi vari lati di esposizione, possono fregiarsi del riferimento della “sottozona” soltanto i vigneti esposti ad Est, Ovest e Sud e relative uve e vini prodotti.

la quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino “a Denominazione di Origine” con riferimento della “sottozona” dev’essere inferiore almeno del 10% rispetto alla resa di uva ammessa per la produzione del vino “a Denominazione di Origine” senza tale riferimento.

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: le uve destinate alla produzione del vino “a Denominazione di Origine” che intendano fregiarsi del riferimento della “sottozona” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 0,5 % Vol. superiore al titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino “a Denominazione di Origine” senza tale riferimento.

provenienza delle uve: nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G., la denominazione di origine può essere accompagnata dal riferimento della “sottozona” purché le uve provengano totalmente dalla medesima “sottozona”.

vinificazione delle uve e invecchiamento del vino: devono essere stati svolti in recipienti separati ed il riferimento della “sottozona” sia stato riportato nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

designazione: il riferimento della “sottozona” deve essere riportato in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la Denominazione di Origine.

bottiglie: le bottiglie in cui viene confezionato il vino D.O.C. con l’aggiunta del riferimento della “sottozona” per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 Cl.

TITOLO VI

Criteri e parametri minimi per l’uso della menzione “vigna”

Articolo 8

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino “a Denominazione di Origine” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere inferiore almeno del 10% rispetto alla resa di uva ammessa per la produzione del vino “a Denominazione di Origine” senza alcune menzione aggiuntiva con l’esclusione delle uve destinate alla produzione dei vini passiti.

Articolo 9

Le uve destinate alla produzione del vino a “Denominazione di Origine” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale di almeno 0,5 % Vol. superiore al Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino a “Denominazione di origine” senza alcuna menzione aggiuntiva.

Inoltre il Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale delle uve dovrà essere uguale al Titolo Alcolometrico Volumico Minimo previsto per l’immissione al consumo.

Articolo 10

Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G., la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale vigneto abbia un’età d’impianto superiore ai 7 anni;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G, intendono accompagnare la Denominazione di Origine con la menzione “vigna” abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino (sono ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni singolo disciplinare in base alle oggettive condizioni di valorizzazione).

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione di Origine;

- le bottiglie in cui viene confezionato il vino D.O.C. con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo per la commercializzazione siano di capacità inferiore ai 500 Cl. (con esclusione dei 200 Cl.).

TITOLO VII

Rettifiche di confine delle zone di produzione delle uve D.O.C. e D.O.C.G.

Articolo 11

Le richieste di allargamento delle zone di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. del Piemonte dovranno:

- illustrare i motivi per cui si chiede la rettifica dei confini e le motivazioni per cui l’area che si vuol inserire non è stata compresa al momento della proposta originale;

- interessare una superficie vitata non superiore al 10% di quella iscritta all’Albo Vigneti;

- essere approvate, con esplicita sottoscrizione, da una percentuale non inferiore al 60% della media dei produttori e della produzione nelle ultime tre vendemmie;

- dimostrare di aver informato adeguatamente gli iscritti all’Albo di quel V.Q.P.R.D.

Le richieste non potranno, tuttavia, essere accolte qualora almeno il 20% dei produttori, calcolato come al punto precedente, esprima, con esplicita sottoscrizione, il proprio parere contrario.