Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 25-2377
Istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini; procedure
per lemanazione del parere della Regione Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare le procedure per listituzione o la modifica dei disciplinari
di produzione dei vini, allegate alla presente Deliberazione per farne
parte integrante.
(omissis)
Allegato
ISTITUZIONE O MODIFICA DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI;
INDICE
TITOLO I
Modalità di emanazione del parere richiesto alla Regione Piemonte su istanze
di istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini
Articolo 1
TITOLO II
Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.
Articolo 2
TITOLO III
Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.G.
Articolo 3
TITOLO IV
Passaggio dalla D.O.C. alla D.O.C.G.
Articolo 4
Articolo 5
TITOLO V
Criteri e parametri minimi per lutilizzo delle sottozone
Articolo 6
Articolo 7
TITOLO VI
Criteri e parametri minimi per luso della menzione vigna
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
TITOLO VII
Rettifiche di confine delle zone di produzione delle uve D.O.C e D.O.C.G.
Articolo 11
TITOLO I
Modalità di emanazione del parere richiesto alla Regione Piemonte su istanze
di istituzione o modifica dei disciplinari di produzione dei vini.
Articolo 1
Lemissione del parere positivo da parte della Regione Piemonte su istanze
distituzione o di modifica di disciplinari di produzione dei vini, richiesto
dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in base alla
L.164/92 ed al D.P.R. 348/94 è vincolato al rispetto, da parte del proponente,
delle linee guida espresse dal seguente articolato.
TITOLO II
Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.
Articolo 2
Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
deve essere conforme al seguente schema (non vincolante nella numerazione
dei commi):
Denominazione e vini (art. 1)
1. La Denominazione dOrigine Controllata XXYYZZ è riservata al/i vino/i
(rosso/i, bianco/hi, rosato/i) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
specificazioni aggiuntive o menzioni:
vino/i rosso/i: XXYYZZ, XYYZZ superiore, XXYYZZ passito, XXYYZZ
spumante, XXYYZZ frizzante, XXYYZZ rosso, XXYYZZ nome vitigno, XXYYZZ
classico, XXYYZZ riserva, XXYYZZ novello.
vino/i bianco/hi: XXYYZZ bianco;
vino/i rosato/i: XXYYZZ rosato;
2. Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti,
in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare di produzione.
Base ampelografica (art. 2)
Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.
Zona di produzione delle uve (art. 3)
Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.
Norme per la viticoltura (art. 4)
1. Come da normativa vigente e/o da prassi consolidata.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere
ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: terreni argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e
loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente
i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri XXX s.l.m. e/o non superiore a metri
XXX s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o
di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme
di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi
di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre
forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o
di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 2.500 A tale limite minimo
è ammessa la deroga per i vigneti con forma dallevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
(facoltativo) E consentita lirrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui allart. 2 ed i titoli alcolometrici
volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva Titolo alcolometrico
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione
di Origine XXYYZZ con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo
toponimo deve essere di Kg.
(inferiore almeno del 10% rispetto alla
resa di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine
XXYYZZ senza alcuna menzione aggiuntiva).
Le uve destinate alla produzione del vino XXYYZZ che intendano fregiarsi
della specificazione aggiuntiva vigna debbono presentare un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di XXX (almeno 0,5% Vol. superiore al titolo alcolometrico
volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione
del vino XXYYZZ senza alcuna menzione aggiuntiva).
(Per i vini che utilizzano la menzione vigna il titolo alcolometrico
totale volumico minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico totale
volumico minimo totale).
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare
alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata XXYYZZ
devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale
non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte
fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore
rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella
fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e, comunque,
almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare,
indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata,
agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire
gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione
Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale,
può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto
dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Norme per la vinificazione (art. 5)
1. Le operazioni di vinificazione del vino XXYYZZ devono essere effettuate
nel territorio della/e province di
2. (facoltativo) Tuttavia tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno
continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende
che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni
prima dellentrata in vigore del presente disciplinare.
3. Limbottigliamento del vino XXYYZZ deve essere effettuato allinterno
della Regione Piemonte.
(facoltativo) In deroga, la Regione Piemonte, sentito il parere del Comitato
Vitivinicolo Regionale, può consentire limbottigliamento del vino suddetto
anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata
e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve
essere comunicata agli enti competenti per territorio.
4. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
(ad esclusione dei mosti parzialmente fermentati)
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il
75% leccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre detto limite di percentuale
decade il diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto.
5. (facoltativo) Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti
i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte
a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso
larricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti
dalla legislazione vigente.
6. (facoltativo) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo
di invecchiamento:
(facoltativo)
Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti,
per non più del 10% del totale del volume nel corso dellintero invecchiamento
obbligatorio.
(eventuale)I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento
in bottiglia successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio:
Tipologia Durata (in mesi dellaffinamento)
XXYYZZ
Per i seguenti vini limmissione al consumo è consentita soltanto a partire
dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)
XXYYZZ
7. E consentita, a scopo migliorativo, laggiunta nella misura massima
del 15%, di XXYYZZ più giovane a XXYYZZ più vecchio o viceversa. (Per
i vini in cui è previsto linvecchiamento, la frase prosegue): anche se
non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.
8. (facoltativo) Per i vini XXYYZZ la scelta vendemmiale è consentita,
ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la o le Denominazione/i
di Origine Controllata XXYYZZ.
Oppure per le denominazioni di origine di base (Canavese, Colline Novaresi,
Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte):
E consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese
nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata XXYYZZ
a condizione che abbiano con questultima compatibilità di resa, di titolo
alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
9. Il vino a D.O.C. XXYYZZ può essere classificato, con la Denominazione
di Origine Controllata YYXXZZ con o senza la specificazione ZZXXYY
purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Oppure per le denominazioni di origine di base (Canavese, Colline Novaresi,
Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte):
Possono essere riclassificati con la Denominazione di Origine Controllata
XXYYZZ i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui allart.
3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Caratteristiche al consumo (art. 6)
1. I vini XXYYZZ allatto dellimmissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
XXYYZZ:
colore:
;
odore:
.;
sapore:
;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: almeno 10% Vol.;
(per i vini che utilizzano la menzione vigna il titolo alcolometrico
volumico totale minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico volumico
minimo naturale);
acidità totale minima: almeno 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: almeno 15 g/l. (per i bianchi) e almeno 18
g/l (per i rossi).
2. E facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dellacidità
totale e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Etichettatura designazione e presentazione (art. 7)
1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine
Controllata XXYYZZ è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
In alcuni casi, per le Denominazioni di Origine Controllata di base:
E inoltre vietato lutilizzo della menzione aggiuntiva vigna.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine
Controllata XXYYZZ, é consentito luso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con
le sottozone" (ovviamente per i disciplinari che prevedono le sottozone)
fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino XXYYZZ, la Denominazione di Origine può
essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale vigneto abbia unetà dimpianto superiore ai 7 anni;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo
che detiene lAlbo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino XXYYZZ, intendono
accompagnare la denominazione di origine con la menzione vigna abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento del vino (sono
ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni singolo disciplinare);
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti
in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri
di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione
di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino XXYYZZ é obbligatoria
lindicazione dellannata di produzione delle uve. (Sono escluse da questo
obbligo le denominazioni di ricaduta e gli spumanti)
Confezionamento (art. 8)
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino XXYYZZ per la commercializzazione
devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle
vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con lesclusione del
contenitore da 200 Cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere
il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino XXYYZZ con laggiunta
della menzione vigna seguita dal toponimo, per la commercializzazione
devono essere di capacità inferiore ai 500 Cl.
Sanzioni (art. 9)
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui
allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura
contabile comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la
commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli
28, 29, 30, e 31 della Legge n. 164/92.
TITOLO III
Schema base per la revisione dei disciplinari dei vini a D.O.C.G.
Articolo 3
Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita deve essere conforme al seguente schema (non vincolante nella
numerazione dei commi):
Denominazione e vini (art.1)
1. La Denominazione dOrigine Controllata e Garantita XXYYZZ è riservata
al/i vino/i (rosso/i, bianco/hi, rosato/i) che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per
le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
vino/i rosso/i: XXYYZZ, XYYZZ superiore, XXYYZZ passito, XXYYZZ
spumante, XXYYZZ frizzante, XXYYZZ rosso, XXYYZZ nome vitigno, XXYYZZ
classico, XXYYZZ riserva, XXYYZZ novello.
vino/i bianco/hi: XXYYZZ bianco;
vino/i rosato/i: XXYYZZ rosato;
2. Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti,
in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare di produzione.
Base ampelografica (art. 2)
Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.
Zona di produzione delle uve (art. 3)
Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.
Norme per la viticoltura (art. 4)
1. Come da normativa vigente e/o prassi consolidata.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere
ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: terreni argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e
loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente
i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri
... s.l.m. e/o non superiore a metri
s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve, ma con
lesclusione del versante nord (per tutti i vini tranne gli spumanti).
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o
di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme
di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi
di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre
forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
per le province di Biella, Novara, Torino Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o
di rimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.000. A tale limite minimo
è ammessa la deroga per i vigneti con forma dallevamento a pergola.
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini;
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
(facoltativo) E consentita lirrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione del vino XXYYZZ ed i titoli alcolometrici volumici
minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono
essere rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva Titolo alcolometrico.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione
di Origine XXYYZZ con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo
toponimo deve essere di Kg.
(inferiore almeno del 10% rispetto alla
resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine
XXYYZZ senza alcuna menzione aggiuntiva).
Le uve destinate alla produzione del vino XXYYZZ che intendano fregiarsi
della specificazione vigna debbono presentare un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di
(almeno 0,5% Vol. superiore al titolo alcolometrico
volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione
del vino XXYYZZ senza alcuna menzione aggiuntiva).
(Per i vini che utilizzano la menzione vigna il titolo alcolometrico
totale volumico minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico totale
volumico minimo totale).
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare
alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
XXYYZZ devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte
fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore
rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella
fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e, comunque,
almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare,
indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata,
agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire
gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione
Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale,
può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto
dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Le uve destinate alla produzione del vino XXYYZZ che intendano fregiarsi
della specificazione aggiuntiva vigna debbono presentare un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di
(almeno 0,5 % Vol. superiore al titolo alcolometrico
volumico minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione
del vino XXYYZZ senza alcuna menzione aggiuntiva).
Norme per la vinificazione (art. 5)
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del
vino XXYYZZ devono essere effettuate nella zona delimitata nellart.
3 (sono ammesse deroghe di leggero ampliamento).
2. (facoltativo) Tuttavia tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno
continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende
che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni
prima dellentrata in vigore del presente disciplinare.
3. Limbottigliamento del vino XXYYZZ deve essere effettuato allinterno
della Regione Piemonte.
(facoltativo) In deroga, la Regione Piemonte, sentito il parere del Comitato
Vitivinicolo Regionale, può consentire limbottigliamento del vino suddetto
anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata
e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve
essere comunicata agli enti competenti per territorio.
4. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
(ad esclusione dei mosti parzialmente fermentati)
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il
75% leccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine; oltre detto
limite di percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine per
tutto il prodotto.
5. (facoltativo) Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti
i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte
a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso
larricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti
dalla legge.
6. (facoltativo) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo
di invecchiamento:
(facoltativo)
Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori,
per non più del 10% del totale del volume nel corso dellintero invecchiamento
obbligatorio.
(eventuale) I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento
in bottiglia successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio:
Tipologia Durata (in mesi dellaffinamento)
XXYYZZ
Per i seguenti vini limmissione al consumo è consentita soltanto a partire
dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Tipologia Data (anno successivo alla vendemmia)
XXYYZZ
7. E consentita, a scopo migliorativo, laggiunta nella misura massima
del 15%, di XXYYZZ più giovane a XXYYZZ più vecchio o viceversa.
(Per i vini in cui è previsto linvecchiamento, la frase prosegue): anche
se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.
8. (facoltativo) Per i vini XXYYZZ la scelta vendemmiale è consentita,
ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la o le Denominazione/i
di Origine Controllata XXYYZZ
9. Il vino destinato a D.O.C.G. XXYYZZ può essere classificato, durante
il periodo di maturazione obbligatoria, con la Denominazione di Origine
Controllata YYXXZZ con o senza la specificazione ZZYYXX purché corrisponda
alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.
Caratteristiche al consumo (art.6)
1. I vini XXYYZZ allatto dellimmissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
XXYYZZ:
colore:
..........
;
odore:
............
..;
sapore:
........
.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;
(per i vini che utilizzano la menzione vigna il titolo alcolometrico
volumico totale minimo deve essere uguale al titolo alcolometrico volumico
minimo naturale);
acidità totale minima: almeno 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: almeno 15 g/l (per i bianchi) e almeno18 g/l
(per i rossi).
2. E facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dellacidità
totale e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Etichettatura designazione e presentazione (art. 7)
1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita XXYYZZ è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato vecchio
e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita XXYYZZ, è consentito luso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore
e non si confondano con le sottozone" (ovviamente per i disciplinari che
prevedono le sottozone) fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino XXYYZZ, la Denominazione di Origine può
essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale vigneto abbia unetà dimpianto superiore ai 7 anni;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo
che detiene lAlbo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino XXYYZZ, intendono
accompagnare la denominazione di origine con la menzione vigna debbono
aver effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento del vino
(sono ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni singolo
disciplinare);
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti
in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri
di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione
di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino XXYYZZ é obbligatoria
lindicazione dellannata di produzione delle uve (sono escluse da questo
obbligo le denominazioni di vini spumanti).
Confezionamento (art. 8)
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino XXYYZZ per la commercializzazione
devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle
vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con lesclusione del
contenitore da 200 Cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere
il prestigio del vino.
Sanzioni (art. 9)
Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione dì cui allart.1,
che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti
lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione
degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31
della legge n. 164/92.
TITOLO IV
Passaggio dalla D.O.C. alla D.O.C.G.
Articolo 4
Per il passaggio da D.O.C. a D.O.C.G di un vino è necessario che la Denominazione
di Origine Controllata esistente sia stata rivendicata da almeno il 60%
della media dei produttori e della superficie iscritti allalbo vigneti
nelle ultime tre vendemmie antecedenti alla richiesta a decorrere dallanno
1999.
In deroga al precedente paragrafo, per gli anni 2000 e 2001, le campagne
di riferimento sono ridotte rispettivamente ad una ed a due anni.
Articolo 5
I requisiti che deve possedere un vino a Denominazione di Origine Controllata
per passare a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre a
quelli previsti dalla legislazione vigente, sono:
base ampelografica : deve essere definita per ciascuna tipologia lincidenza
percentuale minima del o dei vitigni principali idonei ad assicurare una
qualificazione costante e riconoscibile al vino per almeno l85%. Di conseguenza
la percentuale massima di vitigni complementari raccomandati e/o autorizzati
per la zona, non può essere superiore al 15%.
norme per la viticoltura : devono essere escluse le esposizioni nord. La
densità di impianto per i nuovi vigneti non può essere inferiore a 3000
ceppi per ettaro. Il sistema di allevamento consentito è la controspalliera
con vegetazione assurgente. E ammessa la deroga al limite minimo di densità
dimpianto ed al sistema di allevamento per i vigneti di Erbaluce con forma
dallevamento a pergola.
resa in vigneto ed in cantina : le rese dovranno essere:
per i vini rossi: resa massima in vigneto 8000 Kg./Ha
resa massima in cantina 70% uva/vino
per i vini bianchi: resa massima in vigneto 10000 Kg./Ha
resa massima in cantina 68% uva/vino
Sono ammesse deroghe per le rese in vigneto sino ad un massimo di 9000
Kg/Ha per i vini rossi e 11000 Kg./Ha per i bianchi, purché nel disciplinare
siano previste delle tipologie con produzioni inferiori rispettivamente
agli 8000 ed ai 10000 Kg./Ha.
Sono esclusi da questi parametri i prodotti provenienti da vitigni aromatici.
Per i vini destinati alla produzione di spumanti la resa in vigneto può
essere superiore, purché la resa finale non sia superiore a 6.800 l/Ha.
etichettatura : è obbligatorio riportare in etichetta lannata di produzione
delle uve.
Tale disposizione è da intendersi facoltativa per le D.O.C.G riferite agli
spumanti.
TITOLO V
Criteri e parametri minimi per lutilizzo delle sottozone
Articolo 6
Da inserire nel disciplinare: Le sottozone sono disciplinate tramite
allegati in calce al Disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto
dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate
le norme previste dal disciplinare di produzione.
Le sottozone non sono ammesse per le seguenti denominazioni: Colline Novaresi,
Coste della Sesia, Langhe, Monferrato, Piemonte.
Il riconoscimento e lutilizzazione di un nome geografico per una sottozona
per una Denominazione di Origine impedisce lutilizzazione del medesimo
per altre denominazioni.
Articolo 7
Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
attribuzione geografica: le sottozone debbono avere valenza geografica
documentabile.
dimensione: nellambito della denominazione si dovrà individuare un numero
limitato di sottozone, ciascuna con unestensione abbastanza ampia, ma
nel rispetto della volontà dei produttori e di ciò che essi nel passato
hanno già realizzato. Naturalmente il concetto di ampia estensione é legato
al territorio in cui le sottozone vengono delimitate e, comunque, può essere
tradotto in concreto in una superficie complessiva minima di 10 ettari
o una superficie vitata minima di 5 ettari.
riferimenti collettivi: il riferimento alla sottozona è unindicazione
collettiva, a parte le eccezioni previste dalla Legge 164/92. Ogni sottozona
deve appartenere almeno a sei proprietari.
origine nella sottozona: se nella sottozona sono inclusi vari lati di esposizione,
possono fregiarsi del riferimento della sottozona soltanto i vigneti
esposti ad Est, Ovest e Sud e relative uve e vini prodotti.
la quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione
di Origine con riferimento della sottozona devessere inferiore almeno
del 10% rispetto alla resa di uva ammessa per la produzione del vino a
Denominazione di Origine senza tale riferimento.
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: le uve destinate alla produzione
del vino a Denominazione di Origine che intendano fregiarsi del riferimento
della sottozona debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di almeno 0,5 % Vol. superiore al titolo alcolometrico volumico
minimo naturale previsto per le uve destinate alla produzione del vino
a Denominazione di Origine senza tale riferimento.
provenienza delle uve: nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G.,
la denominazione di origine può essere accompagnata dal riferimento della
sottozona purché le uve provengano totalmente dalla medesima sottozona.
vinificazione delle uve e invecchiamento del vino: devono essere stati
svolti in recipienti separati ed il riferimento della sottozona sia stato
riportato nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
designazione: il riferimento della sottozona deve essere riportato in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la Denominazione
di Origine.
bottiglie: le bottiglie in cui viene confezionato il vino D.O.C. con laggiunta
del riferimento della sottozona per la commercializzazione devono essere
di capacità inferiore ai 500 Cl.
TITOLO VI
Criteri e parametri minimi per luso della menzione vigna
Articolo 8
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione
di Origine con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo
deve essere inferiore almeno del 10% rispetto alla resa di uva ammessa
per la produzione del vino a Denominazione di Origine senza alcune menzione
aggiuntiva con lesclusione delle uve destinate alla produzione dei vini
passiti.
Articolo 9
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva vigna debbono presentare
un Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale di almeno 0,5 % Vol. superiore
al Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale previsto per le uve destinate
alla produzione del vino a Denominazione di origine senza alcuna menzione
aggiuntiva.
Inoltre il Titolo Alcolometrico Volumico Minimo Naturale delle uve dovrà
essere uguale al Titolo Alcolometrico Volumico Minimo previsto per limmissione
al consumo.
Articolo 10
Nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G., la denominazione
di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale vigneto abbia unetà dimpianto superiore ai 7 anni;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo
che detiene lAlbo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino a D.O.C./D.O.C.G,
intendono accompagnare la Denominazione di Origine con la menzione vigna
abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento
del vino (sono ammesse deroghe meno restrittive da esplicitarsi in ogni
singolo disciplinare in base alle oggettive condizioni di valorizzazione).
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti
in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri
non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione di Origine;
- le bottiglie in cui viene confezionato il vino D.O.C. con laggiunta
della menzione vigna seguita dal toponimo per la commercializzazione
siano di capacità inferiore ai 500 Cl. (con esclusione dei 200 Cl.).
TITOLO VII
Rettifiche di confine delle zone di produzione delle uve D.O.C. e D.O.C.G.
Articolo 11
Le richieste di allargamento delle zone di produzione dei vini a D.O.C.
e D.O.C.G. del Piemonte dovranno:
- illustrare i motivi per cui si chiede la rettifica dei confini e le motivazioni
per cui larea che si vuol inserire non è stata compresa al momento della
proposta originale;
- interessare una superficie vitata non superiore al 10% di quella iscritta
allAlbo Vigneti;
- essere approvate, con esplicita sottoscrizione, da una percentuale non
inferiore al 60% della media dei produttori e della produzione nelle ultime
tre vendemmie;
- dimostrare di aver informato adeguatamente gli iscritti allAlbo di quel
V.Q.P.R.D.
Le richieste non potranno, tuttavia, essere accolte qualora almeno il 20%
dei produttori, calcolato come al punto precedente, esprima, con esplicita
sottoscrizione, il proprio parere contrario.
PROCEDURE
PER LEMANAZIONE
DEL PARERE DELLA REGIONE PIEMONTE
Kg/ha vol. min. naturale
XXYYZZ non superiore
a 12.000 non inferiore a 9,5
(9,0 per i vini spumanti)
uva/vino max di vino
XXYYZZ non superiore al 70% non superiore
a 8.400litri/ha.
XXYYZZ" (anni/mesi) di rovere
o castagno 1° novembre
dellanno di raccolta
delle uve
Kg/ha vol. min. naturale.
XXYYZZ non
sup. a 9.000 per i rossi non inferiore a 10
non sup. a 11.000 per i bianchi
(9 per i
vini spumanti)
uva/vino max di vino
XXYYZZ non superiore al 70% non superiore
a 8.400 litri/ha.
XXYYZZ (anni/mesi) di rovere
o castagno 1° novembre
dellanno di raccolta
delle uve