Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Statuto

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto.

Art. 1 LA COMUNITA’ DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Art. 2 LO STATUTO

Art. 3 IL RUOLO

Art. 4 PRINCIPI

Art. 5 FUNZIONI

Art. 6 COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 8 CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 9 RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI: PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 10 PRINCIPI GENERALI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 11 TRASPARENZA

Art. 12 NOMINE

Art. 13 COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE DIRIGENTE

Titolo II

I RAPPORTI CON LA COMUNITA’

Capo I

La partecipazione dei cittadini all’amministrazione.

Art. 14 GENERALITA’

Art. 15 PARI OPPORTUNITA

Art. 16 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 17 ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 18 CONFERENZE

Art. 19 FORME DI CONSULTAZIONE

Capo II

Forme di consultazione dei cittadini.

Art. 20 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Capo III

Referendum popolare consultivo

Art. 21 INIZIATIVA E FORMAZIONE

Art. 22 PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA

Art. 23 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Art. 24 EFFETTI DI REFERENDUM

Capo IV

Difensore civico provinciale

Art. 25 ISTITUZIONE E COMPITI

Art. 26  RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Titolo III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Capo I

Il Procedimento Amministrativo

Art. 27 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

Art. 29 TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Art. 30 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Capo II

Diritto di accesso e d’informazione"

Art. 31 DIRITTO DI ACCESSO

Art. 32 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Art. 33 ALTRE FORME D’INFORMAZIONE

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 34 ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Il Consiglio provinciale.

Art. 35 ELEZIONI

Art. 36 ENTRATA E DURATA IN CARICA

Art. 37 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

Art. 38 ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 39 COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 40 UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 41 COMPETENZA

Art. 42 AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Art. 43 CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 44 CONSIGLIERE ANZIANO

Art. 45 GRUPPI CONSILIARI

Art. 46 NOMINA DEI CAPIGRUPPO

Art. 47 LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 48 DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO E DEI CONSIGLIERI

Art. 49 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 50 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 51 COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 52 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 53 COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 54 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 55 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 56 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 57 SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 58 SESSIONE STRAORDINARIA

Art. 59 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 60 DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Capo II

Giunta Provinciale

Art. 61 LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 62 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 63  NOMINA DELLA GIUNTA- EVENTUALE REVOCA COMPONENTI

Art. 64 IL VICE PRESIDENTE

Art. 65 L’ASSESSORE ANZIANO

Art. 66 INCARICHI E DIVIETI

Art. 67 ASTENSIONE

Art. 68 PROGRAMMA DI GOVERNO

Art. 69 VERIFICA ED ADEGUAMENTO

Art. 70 MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 71 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

Art. 72 SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

Art. 73 CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 74 ATTRIBUZIONI - COMPETENZE

Art. 75 RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Capo III

Il Presidente

Art. 76 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 77 GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

Art. 78 DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI MANDATI

Art. 79 CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 80 DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 81 IMPEDIMENTO,RIMOZIONE,DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE

Art. 82 EFFETTI DELL’IMPEDIMENTO,RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 83 CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’, COMPATIBILITA’

Art. 84 CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

Art. 85 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Capo IV

Status degli Amministratori

Art. 86 DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

Art. 87 INDENNITA’

Titolo V

SERVIZI PROVINCIALI

Art. 88 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 89 PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI

Art. 90 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

Titolo VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 91 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 92 DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 93 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 94 STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 95 SEGRETARIO GENERALE

Art. 96 DIRETTORE GENERALE

Art. 97 DIRIGENTI

Art. 98 CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 99 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 100 ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 101 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE

Art. 102 COMPETENZE, VALUTAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI

Art. 103 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 104 INCOMPATIBILITA’ - AUTORIZZAZIONI

Art. 105 COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

Titolo VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I

Statuto del contribuente

ART.106  REGOLAMENTI CONTENENTI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART.107 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART.108 ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART.109 COMPITI DELL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Capo II

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 110 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 111 DEMANIO E PATRIMONIO

Capo III

Ordinamento contabile

Art. 112 ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 113 BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 114 GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 115 RISULTATI DI GESTIONE E CONTO CONSUNTIVO

Capo IV

Revisione economico finanziaria

Art. 116 CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 117 COLLEGIO DEI REVISORI

Capo V

Tesoreria

Art. 118 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Capo VI

Contratti

Art. 119 CONTRATTI

Titolo VIII

L’AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 120 L’AUTONOMIA

Art. 121 L’AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 122 LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 123 AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 124 ALBO DELLA PROVINCIA

Art. 125 REGOLAMENTI - TERMINI PER L’ADOZIONE

Art. 126 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
La comunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola e lo Statuto

Art. 1
LA COMUNITA’ DELLA PROVINCIA
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli della democrazia, della garanzia degli inviolabili diritti umani, della pace, della non violenza, della pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, d’opinioni politiche personali e sociali; del diritto al lavoro, della tutela delle minoranze anche linguistiche e della loro valorizzazione culturale, della promozione della cultura e della ricerca tecnica e scientifica, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico. La Provincia s’ispira inoltre ai principi ed ai contenuti della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 2
LO STATUTO

1. Lo Statuto è la fonte primaria dell’ordinamento provinciale, garantisce e disciplina l’esercizio dell’autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, attua i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale.

2. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa provinciale sono esercitate, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, dalle leggi e dalle direttive C.E.E. recepite dal Parlamento.

3. Le norme ed i principi contenuti nello Statuto potranno essere oggetto di revisione al fine di assicurare, anche attraverso una costante attenzione ai bisogni della comunità, le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della stessa.

4. Il Consiglio Provinciale promuoverà le iniziative più idonee affinché sia data allo Statuto la più ampia diffusione e conoscenza tra i cittadini.

Art. 3
IL RUOLO

1. La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, espressione dell’autonomia locale voluta e promossa dalla Costituzione, riconosce come suoi comuni principi ispiratori quelli di democrazia e libertà sempre sostenuti e difesi con gravi sacrifici e fierezza dalle sue popolazioni, soprattutto durante la guerra di Liberazione, e fatti propri dalla Carta Costituzionale. La Provincia, ente locale intermedio, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione.

2. La Provincia esercita le funzioni amministrative, che le sono conferite con la legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali o con leggi regionali nell’ambito del sistema delle autonomie ed in base al principio di sussidiarietà .

3. La Provincia, in ragione delle sue caratteristiche, riconosce il proprio status di peculiarità rispetto ad altri territori e, in tal senso, promuove le iniziative finalizzate al conseguimento di una reale autonomia, fiscale e legislativa, quale ulteriore risultato rispetto al semplice decentramento.

4. La Provincia del VCO, promuove tutte le iniziative atte a ricostituire una razionale integrità territoriale tenendo conto dei confini individuati dalla Regione Piemonte al momento dell’istituzione dei comprensori.

Art. 4
PRINCIPI

1. Nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle proprie attività, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l’attività per progetti come metodo cui uniformare la propria azione.

2. La Provincia svolge le funzioni proprie o conferite secondo il principio di sussidiarietà.

3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e di settore, secondo i criteri e le procedure indicate dalle leggi regionali ed al fine di concorrere alla determinazione programmatica dei piani e programmi dello Stato e della Regione, e provvede alla loro specifica attuazione.

4. L’attività amministrativa della Provincia s’impronta ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, costituisce punto di riferimento e di coordinamento dell’attività amministrativa degli Enti locali del territorio provinciale.

5. La Provincia promuove, in considerazione del rilievo che assume il problema della montagna nella realtà del Verbano-Cusio-Ossola e nel pieno rispetto della loro autonomia, forme di collaborazione con le comunità montane, fornendo ad esse anche la possibilità di usufruire di supporti tecnici ed amministrativi.

6. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituisce obiettivo primario dei regolamenti dell’attività degli organi elettivi, degli uffici e della loro dirigenza.

7. Lo Statuto ed i regolamenti riconoscono ai cittadini la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti ed alle informazioni della Provincia.

Art. 5
FUNZIONI

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative d’interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d’igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi all’istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed

alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali.

2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal Testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Art.6
COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

1. La Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta con riferimento alle previsioni ad agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, ferme restando le competenza dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali d’assetto del territorio, in particolare, indica:

a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c. le linee d’intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure d’approvazione, nonché le norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Art. 7
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici territoriali e strumentali.

2. Coopera nel rispetto dei principi indicati dalla legislazione regionale con i Comuni e la Regione al fine di realizzare un’efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Assume come principi nell’esercizio delle proprie funzioni quello della consultazione, anche in forma assembleare, con i Comuni e le Comunità Montane del suo territorio su problemi di comune interesse e quello di delega e di sussidiarietà.

4. Programma, in collaborazione con i Comuni, Comunità Montane e Regioni, promuove e coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale.

5. Promuove forme di collaborazione locale e generale con le istituzioni locali e cantonali del Canton Ticino e del Canton Vallese, delle Province e delle Regioni limitrofe, per la realizzazione, nel rispetto dell’autonomia reciproca e delle procedure di legge, di comuni iniziative per il perseguimento d’obiettivi di comune interesse.

6. Può altresì intrattenere rapporti con l’Unione Europea e con i poteri locali d’altri Paesi per ragioni di scambio culturale e per il coordinamento d’iniziative economiche.

7. La Provincia nell’esercizio delle proprie funzioni svolge compiti conoscitivi ed informatici al fine di assicurare, anche tramite sistemi informatici, la circolazione dei dati fra le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 8
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. La Provincia del Verbano Cusio Ossola, istituita con Decreto Legislativo n. 277 del 30 aprile 1992, comprende la parte del suolo nazionale su cui insiste il territorio dei 77 comuni ivi elencati.

2. Tra i principi fondamentali del Verbano Cusio Ossola vi è l’obbligo morale di tendere a completare il territorio provinciale cooptando quei Comuni che già facevano parte dell’antico comprensorio.

3. Considerato il peculiare carattere della Provincia si stabilisce che la sede della Provincia è ubicata nel capoluogo e che gli uffici centrali della Provincia, delle Amministrazioni statali o di Enti da essi dipendenti possono essere ubicati anche al di fuori del capoluogo di Verbania, secondo una ripartizione determinata dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, con apposita delibera, in relazione alle proprie competenze. In relazione a particolari e motivate esigenze, è data la possibilità al Consiglio ed alla Giunta di riunirsi in altra località della Provincia.

4. Lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola è caratterizzato da uno scudo di foggia sannitica moderna sovrastato da corona (composta da un cerchio d’oro gemmato racchiudente due rami al naturale, uno di alloro e uno di quercia, decussati e ricadenti all’infuori) ed è troncato in due campi, in quello superiore, di colore rosso, è collocata una chiave, color oro, posta in palo, con l’impugnatura a quadrifoglio all’insù e con l’ingegno all’ingiù, accompagnata da due monti all’italiana di tre colli, color argento, sostenuti dalla troncatura, uno a destra, l’altro a sinistra; in quello inferiore, color argento, sono rappresentate tre bande semiondate, con le onde solo all’insù, di color azzurro.

5. Il Gonfalone della Provincia del Verbano Cusio Ossola consiste in un drappo di color azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro, caricato nel centro dello stemma sopra descritto e sormontato dalla iscrizione centrata, in oro, recante la denominazione Provincia del Verbano Cusio Ossola, con cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome.

6. Il regolamento definisce le modalità dell’uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 9
RAPPORTI CON CITTADINI E RESIDENTI:
PARTECIPAZIONE, DIRITTO DI ACCESSO
E INFORMAZIONE

1. La Provincia favorisce la partecipazione di cittadini singoli e associati alla formazione della volontà e all’espletamento delle attività d’istituto, ivi compresa quella svolta in forma indiretta, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, e secondo principi di sussidiarietà, di responsabilità ed efficacia nell’attività dei servizi.

2. Assicura a tutti i cittadini l’informazione sulla propria attività, mediante l’istituzione di appositi uffici per le informazioni, l’accesso e le relazioni con il pubblico, nonché la eventuale pubblicazione di un periodico per l’informazione sull’attività della Provincia, per gli atti del Consiglio, della Giunta, del Presidente e per gli atti di ampio interesse generale emanati dagli uffici. Il regolamento ne fissa la periodicità e le modalità di diffusione, indicando, altresì, le forme e le misure del coordinamento e delle responsabilità, al fine di assicurare l’imparzialità e l’unitarietà dell’attività informativa e dell’immagine della Provincia comunicata all’opinione pubblica.

Art. 10
PRINCIPI GENERALI SULLA
GESTIONE DEI SERVIZI

1. Tutte le volte che ne ricorrono le ragioni, le condizioni tecniche, economiche, di opportunità sociale, la Provincia, in base al principio di sussidiarietà, favorisce la gestione dei servizi nella forma e nei modi previsti dalla legge come: concessione a terzi, aziende speciali, istituzioni, consorzi o società per azioni o a s.r.l., Enti, organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro, riservando ai propri organi ed uffici le funzioni di programmazione, pianificazione, di progettazione, di indirizzo, di controllo e di verifica. I requisiti e le modalità di tali forme di esercizio e di servizi sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La Provincia adotta il programma generale dei servizi coordinandolo con la programmazione regionale e degli Enti locali, sulla base della più ampia partecipazione sociale all’individuazione e determinazione degli obiettivi, secondo principi di autonomia, efficienza, economicità ed efficacia di gestione.

3. In tale programma sono individuate le forme di gestione, le caratteristiche di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e la misura dell’eventuale contribuzione alle spese di gestione degli aventi diritto; sono altresì indicate le forme di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei servizi.

4. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione e tutela degli utenti.

Art. 11
TRASPARENZA

1. Al fine del più agevole accesso e della più trasparente gestione dei servizi, appositi regolamenti prevedono e disciplinano, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, l’elenco dei fornitori e degli Enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni di servizio senza scopo di lucro.

2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di partecipazione, di consultazione e di eventuale ricorso alla collaborazione di soggetti privati e del privato-sociale per lo svolgimento delle proprie attività, sui concorsi per il reclutamento del personale, sulle iniziative relative al proprio patrimonio.

3. L’erogazione, nell’ambito delle competenze istituzionali, di contributi a soggetti singoli o associati sulla base di programmi e progetti, sarà subordinata al rispetto dei criteri stabiliti da apposito regolamento.

Art. 12
NOMINE

1. Le nomine di competenza della Provincia debbono essere sostenute dalla presenza di specifici requisiti di preparazione e competenza predeterminati nel regolamento e ne deve essere prevista la loro verifica.

2. Tutte le nomine e le designazioni, sia quelle effettuate dal Consiglio Provinciale che dal Presidente, debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza gli organi preposti adottano i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge.

Art. 13
COMPETENZE RISPETTIVE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI E DEL PERSONALE DIRIGENTE

1. Compete agli organi di governo della Provincia l’attività di indirizzo, amministrazione e controllo.

2. Competono ai dirigenti responsabili di settore l’attività di gestione e le scelte operative per l’attuazione dei programmi approvati e per la realizzazione degli obiettivi assegnati e le iniziative determinate e le adozioni di atti che la legge e il presente Statuto non riservino agli organi di governo.

3. Le competenze assegnate comportano il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.

TITOLO II
I RAPPORTI CON LA COMUNITA’

CAPO I
La partecipazione dei cittadini e degli stranieri all’amministrazione della Provincia.

Art. 14
GENERALITA’

1. I cittadini singoli o associati, partecipano alle scelte di Governo della comunità locale attraverso:

a) la rappresentanza liberamente eletta che costituisce il Consiglio provinciale;

b) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione attiva e passiva previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Il regolamento prevedrà i requisiti e le modalità di attuazione delle forme di partecipazione previste dallo Statuto.

3. Ai cittadini dell’Unione Europea e agli Stranieri regolarmente soggiornanti in territorio provinciale è riconosciuto l’accesso e la fruizione dei servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Art. 15
PARI OPPORTUNITA’

1. La Provincia favorisce le misure per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza, nella Giunta e negli altri organi collegiali, di entrambi i sessi con la nomina, per quanto possibile, di almeno un componente di sesso femminile.

Art. 16
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La Provincia riconosce il patrimonio storico, il valore civile ed il ruolo fondamentale degli enti e delle associazioni, espressione della volontà di partecipazione e dell’impegno di solidarietà politica, economica e sociale della popolazione e portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono scopi scientifici, culturali, di religione o di culto, di promozione economica, sociale e civile, di salvaguardia del patrimonio culturale e artistico e dell’ambiente.

2. In particolare la Provincia favorisce le forme di volontariato dei cittadini che impegnano le loro capacità ed il loro tempo in maniera continuativa e gratuita al fine di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, di rimuovere le cause personali e sociali di emarginazione attraverso opportune forme di sensibilizzazione della comunità provinciale e la promozione di opportunità, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori mediante iniziative delegate ai gruppi stessi o realizzate di comune accordo.

3. La Provincia promuove altresì forme di coordinamento tra le diverse libere forme associative e di collaborazione con esse, per la programmazione e la gestione di attività integrative dei servizi pubblici di competenza provinciale, mediante apposite convenzioni senza corrispettivo diretto.

4. Alle libere forme associative di cui al primo comma possono essere riconosciuti, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, contributi sulla base di progetti di attività inseriti nell’ambito della programmazione provinciale.

Art. 17
ALBI DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Sono istituiti presso la Provincia gli albi delle Associazioni:

a. con finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro;

b. con finalità di salvaguardia del territorio e tutela ambientale;

c. con finalità relative alla cultura ed all’educazione;

d. con finalità relative allo sport, al tempo libero e alla qualità della vita;

e. del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale, con finalità tese alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, fisico e relazionale all’origine di situazioni di emarginazione e devianza.

2. Nel regolamento saranno previsti i requisiti per l’iscrizione ai singoli albi che, comunque, dovranno prevedere i seguenti elementi essenziali:

a. svolgimento dell’attività associativa nel territorio provinciale, opportunamente documentata, da almeno due anni;

b. assenza di fini di lucro.

3. Le Associazioni beneficiarie di interventi provinciali o titolari di rapporti convenzionali con la Provincia inviano annualmente al Presidente del Consiglio , che la sottopone all’esame dell’organo collegiale, una relazione sulle attività svolte e sull’utilizzazione dei beni, delle strutture, dei servizi e delle risorse messe a disposizione.

Art. 18
CONFERENZE

1. Su temi specifici e progetti particolari possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentite le Commissioni consiliari competenti, apposite Conferenze la cui formazione ed i cui lavori sono disciplinati dal regolamento.

2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte di deliberazione che la Giunta o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all’ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l’eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all’ordine del giorno deve essere motivato.

Art. 19
FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il regolamento può prevedere forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale.

2. Tali consultazioni non potranno svolgersi contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

3. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II
Forme di consultazione dei cittadini

Art. 20
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono presentare alla Provincia:

a) istanze volte ad ottenere informazioni su atti di competenza provinciale;

b) petizioni per chiedere l’intervento della Provincia su fatti e problemi determinanti della vita sociale, aventi rilevanza per la tutela, promozione e soddisfacimento di interessi collettivi;

c) proposte in ordine ad iniziative da assumersi da parte della Provincia in merito a questioni di sua competenza.

2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere presentate, pena l’inammissibilità, in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che è posta.

3. Le istanze, petizioni e proposte, entro quindici giorni dalla loro presentazione, sono trasmesse, a cura del Presidente, all’organo competente a trattarle, con contestuale comunicazione ai presentatori.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, petizione o proposta, l’organo competente si pronuncia sul merito delle questioni.

Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Provincia comunica ai presentatori le determinazioni adottate dall’organo competente.

I presentatori hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali determinazioni.

CAPO III
Referendum popolare consultivo

Art. 21
INIZIATIVA E FORMAZIONE

1. Su iniziativa di 5.000 elettori della Provincia iscritti nelle liste elettorali di almeno 20 Comuni, in ognuno dei quali i sottoscrittori risultino non inferiori al 3% degli iscritti alle liste elettorali comunali, è indetto dal Presidente della Provincia un referendum consultivo, propositivo e abrogativo avente per oggetto regolamenti provinciali o atti a contenuto generale tra tutti i cittadini aventi titolo a partecipare alle elezioni per il Consiglio provinciale, tale da consentire la scelta tra due opzioni precise, relative alla stessa materia.

2. I quesiti debbono essere formulati in termini chiari ed intelligibili, tali da non indurre incertezza o confusione sull’esito del referendum, e non possono riguardare:

a) lo Statuto;

b) elezione, designazione, nomina,decadenza e revoca di persone;

c) il personale (la dotazione organica ed il regolamento di organizzazione degli uffici della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni);

d) il Regolamento del Consiglio Provinciale;

e) il Bilancio e la contabilità provinciale;

f) i tributi locali, le tariffe, le espropriazioni e gli appalti.

3. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avvenire contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 22
PRESENTAZIONE DI QUESITI E VERIFICA

1. La richiesta del Comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori nella Provincia.

2. Con la stessa richiesta non può essere proposto più di un referendum.

3. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta i quesiti sono verificati sotto il profilo tecnico giuridico dal Segretario Generale della Provincia. Il Segretario Generale conclude l’istruttoria con una relazione di accompagnamento della proposta referendaria al Consiglio. Il Consiglio Provinciale è convocato dal relativo Presidente entro i successivi trenta giorni per l’ammissibilità della proposta e si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Provinciale nel giudizio di ammissibilità può tenere conto dell’opportunità di coordinare e/o raggruppare le proposte con iniziative referendarie aventi lo stesso contenuto oppure esprimere giudizio negativo per appurata carenza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento del referendum. Il Consiglio ha anche la facoltà di invitare motivatamente il Comitato promotore a proporre una formulazione più chiara e completa dei quesiti.

4. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Provincia, che autorizza la raccolta delle firme, debitamente autenticate. Essa deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dalla comunicazione del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.

6. Accertato che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto ai sensi del primo comma dell’art. 21, il Segretario Generale lo comunica al Comitato promotore, al Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, che indice il referendum entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

7. Il referendum dispiega gli effetti di cui all’art. 24 se ha partecipato al voto più della metà degli aventi diritto.

Art. 23
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. Le modalità di svolgimento del referendum, le ipotesi di accorpamento di più referendum in sessioni referendarie, le caratteristiche della scheda, le modalità ed i termini per l’esame di eventuali reclami ed i modi per assicurare ai cittadini la più ampia informazione sulle materie sottoposte alla prova referendaria, sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 24
EFFETTI DI REFERENDUM

1. Nel caso in cui il referendum consultivo e propositivo si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico-programmatico al quale il Consiglio e la Giunta provinciale, per quanto di rispettiva competenza, devono attenersi nell’adozione degli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del referendum.

2. Se l’esito del referendum è stato favorevole il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, che sarà approvata o respinta dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare l’attuazione della delibera così assunta all’esercizio finanziario successivo, qualora sia necessaria una variazione di bilancio non effettuabile in corso d’esercizio.

4. Nel caso in cui il referendum abrogativo si sia validamente svolto, con esito positivo, l’atto cui lo stesso si riferisce si intende abrogato dal giorno della pubblicazione del relativo esito che deve avvenire immediatamente dopo il suo accertamento.

CAPO IV
Difensore Civico provinciale

Art. 25
ISTITUZIONE E COMPITI

1. Presso l’Amministrazione Provinciale è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, o di Enti, pubblici o privati, o di associazioni: abusi, disfunzioni, mancanze e ritardi nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.

3. Il Difensore Civico segnala d’ufficio qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.

4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

5. Il Difensore Civico che venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.

6. La Provincia può stipulare convenzioni con Comuni del proprio territorio, perché questi possano avvalersi delle attività e degli uffici del Difensore Civico Provinciale e favorisce forme associative di Comuni per la gestione associata di uffici di Difensori Civici intercomunali.

7. La nomina a Difensore Civico, i requisiti per la stessa, le incompatibilità con la carica e la durata della stessa saranno individuate in un apposito regolamento che delineerà, altresì, gli ambiti di intervento, i poteri del Difensore Civico, i rapporti dello stesso con gli organi della Provincia.

8. Nel regolamento di organizzazione sarà prevista la dotazione organica per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico.

Art. 26
RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO
CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni, carenze, abusi, ritardi riscontrati durante il suo lavoro nell’anno precedente, segnalando eventuali provvedimenti ritenuti opportuni.

2. Alla seduta del Consiglio nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

3. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell’ente.

4. La relazione viene pubblicata all’Albo della Provincia.

5. Le Commissioni consiliari e la Giunta possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi.

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

CAPO I
Il Procedimento Amministrativo.

Art. 27
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’attività amministrativa della Provincia è volta al conseguimento dei fini indicati nello Statuto e dalla legge e si uniforma ai criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza.

2. I procedimenti possono essere aggravati per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente o responsabile del servizio.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, esso deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento;

4. Tutti i provvedimenti amministrativi, eccettuati gli atti normativi a contenuto di indirizzo generale, devono essere motivati con l’indicazione di presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto al risultato delle istruttorie, comprese quelle conseguenti alla partecipazione degli interessati;

5. Il regolamento indica e disciplina le misure atte alla semplificazione dei procedimenti, con particolare riferimento al diritto di autocertificazione, alle modalità di presentazione degli atti e documenti da parte dei cittadini alla Provincia, all’accelerazione e semplificazione delle modalità per prestare pareri e svolgere accertamenti tecnici e alle conferenze dei servizi

Art. 28
RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

1. I Dirigenti e/o i Responsabili di Servizio provvedono ad assegnare la responsabilità dei singoli procedimenti di competenza del rispettivo settore o servizio. Fino a tale assegnazione, o in sua mancanza, è considerato responsabile di ogni singolo procedimento il Dirigente e/o Responsabile del Servizio.

2. Il nome del responsabile del procedimento è comunicato ai destinatari del procedimento e a chi ne abbia interesse e possa intervenire nel procedimento

Art. 29
TERMINI DEI PROCEDIMENTI

1. Il regolamento stabilisce i termini entro cui devono concludersi i diversi tipi di procedimento ed i termini intermedi entro cui i responsabili dei singoli procedimenti devono fare pervenire agli organi competenti lo schema di provvedimento da adottare.

2. In mancanza di tale indicazione il termine finale è in ogni caso non superiore a 30 giorni.

Art. 30
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. La Provincia intende favorire al massimo la trasparenza del procedimento, promovendo opportune forme di partecipazione e di intervento.

2. Per i provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurato l’esercizio dei diritti di informazione e partecipazione dei destinatari e degli interessati, sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento indicato a norma dell’art. 28.

3. Nel regolamento sono stabiliti tempi, modalità, strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la visione ed estrazione di copie degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.

4. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato ai destinatari a cura del responsabile del procedimento, con l’indicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini

CAPO II
Diritto di accesso e d’informazione

Art. 31
DIRITTO DI ACCESSO

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sull’attività degli uffici e dei servizi dipendenti e su quella degli enti delegati, delle istituzioni o aziende dipendenti, delle società concessionarie di servizi provinciali e di quelli a prevalente capitale pubblico locale e di ogni altro ente o impresa cui la Provincia partecipi o dia il proprio contributo.

2. Riconosce altresì il diritto di ottenere informazioni su dati e su elementi in possesso dei diversi uffici e servizi, secondo le modalità e nei limiti di esercizio previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge.

3. I contenuti di cui al comma 1 saranno specificati e disciplinati nell’apposito regolamento

Art. 32
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

1. La Provincia riconosce il diritto dei cittadini ad essere informati sui dati e sugli elementi di carattere sociale, economico, territoriale e ambientale di cui è in possesso la Provincia.

2. Nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento, a protezione della riservatezza di persone, gruppi, imprese e della segretezza del procedimento ove prevista, è assicurata a tutti i cittadini la più ampia informazione sull’attività della Provincia.

3. Al fine della pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta provinciale la Provincia dispone di Albo pretorio, situato in luogo accessibile al pubblico.

4. All’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni, sono esposti, oltre i provvedimenti di cui al comma precedente, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto di indirizzo generale per la Provincia, ivi compresi i regolamenti e gli atti interpretativi o applicativi di norme giuridiche.

5. E’ in ogni caso riconosciuto ai cittadini il diritto di estrarre copia degli atti già esposti all’Albo pretorio, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 33
ALTRE FORME D’INFORMAZIONE

1. Il Regolamento per l’accesso può prevedere altre misure strutturali ed organizzative, per assicurare la più ampia informazione sulle attività e sui servizi della Provincia e di tutte le altre strutture da essa in ogni caso dipendenti, con essa collegate o cui essa partecipi.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 34
ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

CAPO I
Il Consiglio provinciale

Art. 35
ELEZIONI

1. L’elezione del Consiglio provinciale, il numero dei consiglieri, la durata in carica dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, salva la causa di decadenza di cui all’art. 43, comma 7 del presente Statuto.

2. La Provincia provvederà ad affiggere all’Albo pretorio le liste e gli elenchi dei candidati ed i programmi amministrativi, richiedendone copia all’autorità preposta al ricevimento delle liste delle proposte dei candidati.

3. Salvo quanto stabilito dalla legge, presentatori delle liste o delle candidature debbono presentare alla Provincia, 20 giorni prima della data delle elezioni, una dichiarazione che contenga il preventivo delle spese per la campagna elettorale, che la lista o il candidato a Presidente intendono sostenere.

4. Entro 90 giorni dalla proclamazione i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare in Provincia il rendiconto dettagliato delle spese sostenute che sarà reso pubblico.

5. Norme di dettaglio saranno contenute in apposito regolamento.

Art. 36
ENTRATA E DURATA IN CARICA

1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione. I casi di surroga e sospensione sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Provinciale dura in carica sino alle elezioni del successivo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I casi e le procedure per lo scioglimento anticipato e la sospensione del Consiglio Provinciale sono quelli previsti dagli artt. 141,143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero numeri di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

Art. 37
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia, neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione. La seduta, fino all’elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Consigliere anziano, individuato a norma dell’art. 44 del presente Statuto.

2. In detta seduta, quale primo adempimento, debbono essere esaminate le condizioni di eleggibilità degli eletti a Consigliere provinciale e a Presidente della Provincia a norma del capo II titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e deve essere dichiarata l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, seguendo la procedura indicata dall’art.69 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

3. Si deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio e degli altri componenti l’Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio provvede, inoltre, alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Circondariale e delle Sottocommissioni

Art. 38
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, Il Consiglio provinciale elegge nel suo seno, il Presidente del Consiglio e i componenti dell’Ufficio di Presidenza. L’elezione del Presidente del Consiglio, nel caso di rinnovo del Consiglio provinciale, avviene dopo la convalida degli eletti.

2. L’elezione del Presidente avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Dopo l’elezione del Presidente del Consiglio si procede all’elezione degli altri componenti l’Ufficio di Presidenza secondo le modalità e le procedure fissate dal Regolamento del Consiglio.

3. Qualora il Consiglio provinciale non addivenga, nella sua prima seduta, all’elezione del Presidente del Consiglio e/o dei componenti l’Ufficio di Presidenza, alla stessa si procede nel corso della successiva seduta, da convocarsi entro 8 giorni da parte del Consigliere anziano o del Presidente del Consiglio. Nel caso di elezione del Presidente, la stessa avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di elezione dei componenti l’Ufficio di Presidenza, la stessa avviene secondo le modalità di cui al regolamento.

Art. 39
COMPETENZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori e l’attività.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni nel caso di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri o del Presidente della Provincia ed è tenuto ad inserire nel relativo ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del Consiglio assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia.

5. Il Presidente del Consiglio percepisce le indennità previste dalla legge.

6. In caso di suo impedimento o assenza le funzioni vengono assunte da un componente dell’Ufficio di Presidenza secondo quanto stabilito nel regolamento del Consiglio.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza o di mancata nomina degli stessi, le funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano come individuato dall’art. 44 del presente Statuto.

Art. 40
UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il regolamento disciplinerà la costituzione dell’Ufficio Presidenza, la composizione dello stesso e la durata in carica dei suoi componenti.

Art. 41
COMPETENZA

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva limitatamente agli atti fondamentali elencati dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (ed in particolare dall’art. 42, comma 2).

3. Il Consiglio Provinciale, inoltre, pronuncia la decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata, previo espletamento della procedura prevista a successivo art. 43, comma 7.

4. Il Consiglio provinciale fissa i criteri dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori nei modi stabiliti dall’art. 60 del presente Statuto.

Art. 42
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

1. Il Consiglio Provinciale è dotato d’autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento individuerà le modalità per la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed umane.

3. Il regolamento disciplinerà la gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari costituiti a norma del successivo art. 45.

Art. 43
CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I consiglieri provinciali rappresentano l’intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato e, senza alcun addebito di spesa, copia degli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o relativamente agli atti temporaneamente dichiarati riservati, con provvedimento del Presidente.

3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità indicate dall’art. 39 comma 2.

5. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di ordini del giorno e ad avere risposta secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio

6. I consiglieri sono tenuti, salvo fondate ragioni di impedimento, a presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale.

7. In caso di assenza di un consigliere a più di 2/3 delle sedute tenute nel corso dell’anno o in caso di assenza non giustificata ad almeno 3 sedute consecutive, il Consiglio Provinciale previa notificazione della richiesta di giustificazione dell’assenza da parte del Presidente del Consiglio, con contestuale fissazione di un termine, ne pronuncia la decadenza, in caso di mancata giustificazione entro il termine fissato.

Art. 44
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E’ consigliere anziano quello che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale ha conseguito la maggiore cifra individuale, ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezioni degli organi delle Amministrazioni provinciali, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati consiglieri.

Art. 45
GRUPPI CONSILIARI

1. All’interno del Consiglio Provinciale sono costituiti i gruppi consiliari, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 46
NOMINA DEI CAPI GRUPPO

1. La nomina dei Capi Gruppo è effettuata secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 47
LOCALI E MEZZI DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, per l’ espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali idonei.

Art. 48
DOMICILIO DEI CAPIGRUPPO
E DEI CONSIGLIERI

1. La sede dei gruppi consiliari è quella dei locali ad essi destinati presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale.

2. Le comunicazioni ai capigruppo ed ai consiglieri provinciali sono effettuate secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 49
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Nell’ambito delle Commissioni consiliari consultive permanenti, di cui al successivo articolo 51, è istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte sull’organizzazione dei lavori del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

3. Il funzionamento della conferenza dei capigruppo è disciplinato dal regolamento.

Art. 50
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati secondo il metodo della programmazione e disciplinati dal Regolamento.

Art. 51
COMMISSIONI CONSILIARI
CONSULTIVE PERMANENTI

1. Il Consiglio provinciale all’inizio di ogni tornata amministrativa, entro tre mesi dalla sua elezione, od ogni qualvolta ne motivi la necessità, può istituire nel suo seno Commissioni Consultive permanenti costituite con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione, il funzionamento delle commissioni e l’eventuale partecipazione del Presidente della Provincia e degli Assessori sono stabilite dal Regolamento.

Art. 52
COMPETENZE DELLE COMMISSIONI
CONSULTIVE PERMANENTI.

1. Le Commissioni, nell’ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni consiliari, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Esse riferiscono periodicamente al Consiglio sull’attuazione degli indirizzi programmatici da parte delle Aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui, a qualsiasi titolo, la Provincia partecipi.

Art. 53
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.

1. Viene istituita la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia con deliberazione di Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, incaricata di esperire indagini conoscitive e di accertamento; i poteri, le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento della suddetta Commissione verranno stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

2. La Commissione Consiliare deve essere presieduta da un Consigliere delle opposizioni, appartenente ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti.

Art. 54
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 55
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo ed indirizzate al Consiglio Provinciale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. Non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. La surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

3. Nel caso di dimissioni di più Consiglieri, la surroga dovrà essere effettuata con deliberazioni separate, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo delle dimissioni dello stesso.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 38 comma 8 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art.56
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I casi di rimozione e sospensione dei componenti il Consiglio provinciale sono quelli previsti dalla legge.

Art. 57
SESSIONE ORDINARIA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è riunito in sessione ordinaria per l’approvazione dei consuntivi e dei bilanci e degli adempimenti contabili fondamentali.

Art. 58
SESSIONE STRAORDINARIA

1. Il Consiglio provinciale si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati che presentino una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. In quest’ultimo caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le proposte presentate.

Art. 59
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nel quadro dei principi stabiliti dello Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, la presentazione e la discussione delle proposte , il quorum necessario per la validità delle sedute, con almeno la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

Art. 60
DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dal ricevimento del programma di governo di cui all’art. 64, trasmette copia dello stesso ai Consiglieri.

2. Questi, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del programma, possono presentare al Presidente della Provincia le proprie proposte, relativamente a singole attività amministrative da svolgere e/o a singoli progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento del programma di governo invia ai Consiglieri l’avviso di convocazione della seduta consiliare, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data dell’avviso, per l’esame, la discussione e la votazione delle linee programmatiche.

4. Il programma di governo si intende approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
Giunta Provinciale

Art. 61
LA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta Provinciale è organo di governo della Provincia e collabora con il Presidente nel governo dell’Ente.

2. Essa informa la sua attività al principio di collegialità.

3. Essa svolge attività d’indirizzo e di controllo non riservata al Consiglio provinciale.

Art. 62
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente - che la presiede - e dagli Assessori provinciali, tra i quali il Vice Presidente.

2. Il numero massimo degli Assessori è otto, salva la facoltà del Presidente di nominarne un numero inferiore e, in ogni caso, non meno di sei.

3. Gli Assessori possono essere nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Provinciale.

4. gli Assessori possono essere revocati dal Presidente della Provincia dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza.

6. Non possono fare parte della stessa Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art. 63
NOMINA DELLA GIUNTA - EVENTUALE
REVOCA DEI COMPONENTI

1. La nomina dei componenti della Giunta e la loro eventuale revoca sono disciplinati dall’art. 85.

Art. 64
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Art. 65
L’ASSESSORE ANZIANO

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte dall’Assessore anziano individuato in base all’ordine di presentazione della Giunta.

Art. 66
INCARICHI E DIVIETI

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Presidente della Provincia, secondo criteri disposti dal Presidente stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Il Presidente della Provincia può conferire mandato per la trattazione e la firma di atti di sua competenza al Vice Presidente o agli Assessori.

3. Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 67
ASTENSIONE

1. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 68
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.

2. Il Programma di Governo indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

3. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di suggerimenti formulati dalla struttura.

4. Il Programma di Governo viene presentato dal Presidente della Provincia alla Giunta Provinciale che si esprime con deliberazione il cui contenuto non è vincolante.

4. Il Programma di Governo viene, quindi, trasmesso dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio, entro novanta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale esamina la condizione degli eletti, per la discussione del programma secondo la procedura prevista all’art. 60.

Art. 69
VERIFICA ED ADEGUAMENTO

1. Il Presidente della Provincia in qualunque momento e, comunque, dopo due anni dalla approvazione del programma di governo, accerta con la Giunta lo stato di attuazione del programma di governo.

2. Il Presidente propone al Consiglio la verifica e l’eventuale adeguamento e trasmette il Programma di Governo al Presidente del Consiglio.

3. Nel caso di cui al comma precedente si applica la procedura prevista dall’art. 60

Art. 70
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio Provinciale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi dell’art. 141, comma 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 71
RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ASSESSORI

1. I casi di rimozione e sospensione degli Assessori sono quelli previsti dalla egge.

Art. 72
SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

1. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Presidente o cessati dall’Ufficio per altra causa, provvede il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 73
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. In caso di dimissioni del Presidente della Provincia, la Giunta cessa dalla carica, viene sciolto il Consiglio e viene nominato un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 74
ATTRIBUZIONI - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita il potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sugli uffici e sui servizi e adotta gli atti per l’esercizio di tali poteri che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste da norme legislative e statutarie del Presidente della Provincia.

3. Collabora con il Presidente della Provincia per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso sullo stesso.

5. La Giunta adotta i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio e disciplina l’organizzazione del servizi finanziari.

6. Esprime il proprio parere al Presidente della Provincia in merito alla costituzione o resistenza in giudizio dell’Ente.

7. Autorizza, alla rappresentanza legale dell’Ente in giudizio, un componente dell’ Ufficio tutela legale in possesso dei necessari requisiti o nomina a tal fine un professionista esterno o, nei giudizi relativi al rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso, un Dirigente dell’Ente.

8. Decide in merito all’accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri finanziari a valenza pluriennale e che non comportino trasferimenti immobiliari.

9. Approva la bozza di bilancio di previsione ed i provvedimenti collegati da presentare al Consiglio e si pronuncia sugli eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri.

10. Approva il piano esecutivo di gestione e le sue eventuali variazioni.

11. Si pronuncia, in modo non vincolante, in merito al programma di governo.

13. Assegna contributi a persone, enti pubblici o privati nel rispetto delle norme del Regolamento di cui all’art. 12 della L. 241/90.

14. La Giunta o i singoli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio anche per presentare le proposte della Giunta e relazionare in merito agli oggetti posti all’ordine del giorno, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell’adunanza.

Art. 75
RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE.

1. Il Presidente della Provincia riferisce annualmente al Consiglio provinciale, in sede di presentazione del bilancio di previsione, sull’attività della Giunta provinciale.

CAPO III
Il Presidente

Art. 76
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Provinciale di cui è membro, secondo le disposizioni dettate dall’art. 74 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e dalle norme da esso richiamate.

Art. 77
GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, dopo l’esame delle condizioni degli eletti, profferendo la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da portare a tracolla.

Art. 78
DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LIMITAZIONE DEI MANDATI

1. La durata in carica del mandato del Presidente della Provincia e la limitazione dei mandati sono quelle fissate dall’art. 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 79
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 80
DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

3. Nel caso di mancata tempestiva revoca delle dimissioni del Presidente della Provincia, il Consiglio è sciolto e contestualmente è nominato un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

Art. 81
IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. In caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 82
EFFETTI DELL’IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Al verificarsi di quanto indicato all’art. 81, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia anche in caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 83
CANDIDABILITA’ , ELEGGIBILITA’,
COMPATIBILITA’

1. I requisiti di eleggibilità, quelli di candidabilità, le cause ostative alla stessa, la ineleggibilità e la decadenza e l’esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia sono quelle fissate dal Capo II Titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 84
CONTESTAZIONE DELLE CAUSE
D’INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità e la procedura per la contestazione delle relative cause sono quelle previste dagli artt. 68, 69 e 70 del Q Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Art. 85
COMPETENZE DEL PRESIDENTE.

1. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia:

a. ha la legale rappresentanza dell’Ente e la esercita con l’emanazione dei relativi atti, ad eccezione di quelli che il presente Statuto attribuisce ad altri organi della Provincia;

b. nomina i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vice Presidente;

c. può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale;

d. convoca e presiede la Giunta provinciale;

e. presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato entro 90 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio e di esame della condizione degli eletti.

f. promuove e coordina l’attività degli Assessori in relazione alla propria responsabilità di direzione programmatica, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Provinciale;

g. può disporre, con proprio decreto, l’istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni e progetti di comune competenza;

h. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;

i. decide, sentita la Giunta provinciale, la costituzione o la resistenza in giudizio indipendentemente dal grado e della fase dello stesso e dalla autorità giudiziaria competente.

j. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti , ad eccezione delle funzioni e responsabilità assegnate alla dirigenza.

k. Nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

l. revoca il Segretario Generale, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta provinciale, per violazione dei doveri d’ufficio;

m. può nominare e revocare un Direttore Generale, previa deliberazione di Giunta;

n. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109-110 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti;

o. indirizza al Segretario Generale o il Direttore Generale, ove sia stato nominato, le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici provinciali;

p. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni effettuando le nomine e le designazioni entro 45 giorni dall’insediamento o nei termini di scadenza del precedente incarico pena l’adozione di provvedimenti sostitutivi da parte del Difensore Civico Regionale;

CAPO IV
Status degli Amministratori Locali

Art.86
DEFINIZIONE DI AMMINISTRATORE LOCALE

1. Per amministratori locali si intendono: il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti delle Giunte Provinciali.

2. gli amministratori locali per l’espletamento del mandato hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e di usufruire delle indennità e dei rimborsi nei modi e nei limiti previsti dal Capo IV Titolo III del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 87
INDENNITA’

1. Il Presidente della Provincia ha diritto ad un’indennità di funzione nei limiti e nella misura di cui all’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. I componenti della Giunta Provinciale hanno diritto ad un’indennità di funzione e ad un gettone di presenza e ai diritti fissati dall’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e nella misura determinata dal decreto di cui al comma 8 del succitato articolo che può essere incrementato o diminuito con delibera di Giunta provinciale nei limiti di cui al comma 11 dello stesso articolo.

3. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati e nella misura determinata dall’art. 82 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale o di commissioni Consiliari.

4. Il singolo Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione,a condizione che vi siano per l’Ente pari o minori oneri finanziari.

5. I Consiglieri che hanno ottenuto l’indennità di funzione, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio

Provinciale o delle Commissioni che costituiscono articolazione interna od esterna del Consiglio stesso.

6. Nel caso d’assenza non giustificata alle sedute del Consiglio provinciale o delle Commissioni, sarà applicata una detrazione alla misura dell’indennità prevista.

TITOLO V
SERVIZI PROVINCIALI

Art. 88
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La Provincia gestisce i servizi conferiti dalla legge dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà ed attraverso le forme e le modalità previste dalle leggi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del presente Statuto.

2. Nella organizzazione dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono essere assicurate, attraverso l’adozione delle carte dei servizi, idonee forme di informazione, di tutela degli utenti e di partecipazione, nelle forme anche associative, alle procedute di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 89
PROGRAMMA GENERALE DEI SERVIZI

1. La scelta in ordine alle forme di gestione dei singoli servizi viene effettuata dal Consiglio Provinciale mediante l’approvazione di un atto denominato programma generale dei servizi che indica le modalità di esercizio delle attività ed individua la forma di gestione sulla base di un’analisi costi-benefici.

2. Le indicazioni contenute nel programma generale dei servizi costituiscono atto di indirizzo programmatico.

3. Il programma generale dei servizi viene approvato all’inizio di ogni mandato amministrativo e deve essere obbligatoriamente posto all’ordine del giorno per essere, se è il caso, aggiornato annualmente in occasione del bilancio di previsione.

Art. 90
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI

1. La Provincia sviluppa rapporti con i Comuni, con le Comunità Montane, con la Regione e con le altre Province per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere e formula ed esprime il proprio parere alla Regione per la individuazione degli ambiti per la gestione associata.

2. A tal fine si avvale dei seguenti istituti:

a) le convenzioni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati nel rispetto dell’art. 30 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

b) i consorzi, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni nel rispetto dell’art. 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

c) gli accordi di programma, per l’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedano la partecipazione di più Enti ed amministrazioni nel rispetto dell’art. 34 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e delle norme da esso richiamate;

d) le conferenze di servizio;

e) gli istituti previsti dal diritto comune nel caso di partecipazione, anche indiretta, ad attività economiche connesse con i fini istituzionali.

3. La Provincia coordina l’attività dei Comuni e delle Comunità Montane per l’individuazione dei soggetti, delle forme e delle procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali di svolgimento delle funzioni e fornisce agli Enti interessati l’assistenza tecnico - amministrativa, nonché il supporto per la verifica della corrispondenza delle forme associative già realizzate alle eventuali diverse esigenze manifestatesi

TITOLO VI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 91
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1. La Provincia ha autonomia amministrativa ed organizzativa nell’ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art.92
DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI
ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

1. All’ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, ivi compresi i Dirigenti ed il Segretario provinciale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 93
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il regolamento di organizzazione, adottato dalla Giunta sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, ne determina la dotazione organica, l’organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici si informa a principi di autonomia funzionale, economicità, efficacia ed efficienza, professionalità e responsabilità.

3. Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall’organizzazione gerarchica degli uffici nonché dall’applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle aree di intervento.

4. Nell’ambito delle leggi, nonché dal regolamento di cui al comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione

dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

5. Tale regolamento dovrà tenere conto di quanto domandato al C.C.N.L. nelle materie elencate nell’art. 89 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e fare riferimento, per le procedure per le assunzioni, ai principi fissati dall’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 94
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola come segue:

a) Segreteria Generale;

b) Eventuale Direzione Generale

c) Settori riferiti ad un complesso omogeneo di funzioni, nel cui ambito operano unità operative organiche ed uffici.

Art. 95
SEGRETARIO GENERALE

1. La Provincia ha un Segretario titolare, dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.

3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. esprime il parere di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in relazione alle sue competenza, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c. può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;

e. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale;

f. nell’ipotesi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il Presidente della Provincia può conferirne le funzioni al Segretario Generale;

g. svolge le funzioni di Presidente delle Commissioni di concorso per l’assunzione dei Dirigenti.

5. Il rapporto di lavoro del Segretario Provinciale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 96
DIRETTORE GENERALE

1. Può essere nominato, dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale, persona di comprovata professionalità, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che non può eccedere la durata del mandato del Presidente, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, vengono disciplinati, con provvedimento del Presidente, in base all’ordinamento della Provincia e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale.

4. Il Direttore Generale dipende direttamente dal Presidente della Provincia al quale risponde del proprio operato.

5. Il Direttore Generale ha il compito di attuare gli indirizzi e di perseguire gli obiettivi degli Organi di Governo della Provincia secondo le direttive del Presidente della Provincia .

6. Sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed è responsabile dell’andamento complessivo.

7. A tali fini rispondono al Direttore Generale, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente ad eccezione del Segretario Generale.

Art. 97
DIRIGENTI

1. I Dirigenti hanno la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, i quali ultimi dovranno uniformarsi al principio per cui la gestione finanziario - tecnica è attribuita ai Dirigenti che la esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono titolari della gestione amministrativa ed organizzativa dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. I Dirigenti realizzano gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi e dalla Giunta, secondo i canoni della legalità e correttezza amministrativa, dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività delle unità organizzative loro attribuite, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie assegnate.

4. I Dirigenti svolgono compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e operativa, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna che comportino anche impegno di spesa, purché non compresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale e sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi dell’ente. Per lo svolgimento dell’attività di gestione adottano atti denominati determinazioni, la cui formazione, controllo ed efficacia sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti adottati in conformità dall’ente.

5. Il regolamento stabilisce le procedure di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e le modalità per la comunicazione delle stesse alla Giunta provinciale, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.

Art.98
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Provincia con decreto motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del Suo programma amministrativo.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti prescindendo da una precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso.

3. Gli incarichi dirigenziali sono revocati con provvedimento presidenziale nel caso di inosservanza da parte dei dirigenti delle direttive del Presidente della Provincia , della Giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel P.E.G. o per responsabilità di particolare gravità o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi.

Art. 99
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. L’operato dei Dirigenti sarà oggetto di giudizio, effettuato dal nucleo di valutazione istituito ai sensi del regolamento provinciale nell’ambito della tipologia dei controlli interni previsti dall’art. 147 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e secondo il principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali fissate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella valutazione si dovrà considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione.

3. La valutazione dei Dirigenti sarà compiuta con la contemporanea verifica della realizzazione degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa

Art.100
ASSUNZIONE DEI DIRIGENTI

1. La copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale avviene a seguito delle procedure d’accesso previste dalle disposizioni di legge ovvero tramite processi di mobilità.

2. E’ possibile, altresì, previa deliberazione di Giunta, procedere alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale ricorrendo a contratti individuali a tempo determinato non eccedente il mandato amministrativo di diritto pubblico o di diritto privato.

3. I Dirigenti assunti ai sensi del comma 2 debbono possedere i titoli di studio ed i requisiti professionali, nonché i requisiti soggettivi, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 101
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
DI DIREZIONE

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e dal Contratto Collettivo.

2. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dimostrate.

3. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici.

Art. 102
COMPETENZE, VALUTAZIONE
E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI

1. Il regolamento organico disciplina l’accesso, le attribuzioni e le responsabilità dei dipendenti

2. In sede di concertazione decentrata saranno individuate le metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.

3. Tale valutazione sarà effettuata periodicamente dai rispettivi Dirigenti ed il relativo esito sarà tempestivamente comunicato agli interessati.

Art. 103
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La violazione, da parte dei Dirigenti e dei dipendenti, di doveri previsti nei rispettivi contratti, dà luogo alla applicazione delle sanzioni negli stessi indicate.

2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei Dirigenti, salvo quella del licenziamento che è di competenza del presidente, vengono erogate dal Segretario Generale o, nel caso sia stato nominato, dal Direttore Generale.

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti vengono erogate dall’Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari

Art. 104
INCOMPATIBILITA’ - AUTORIZZAZIONI

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente.

2. Nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di pubblico impiego, il Presidente della provincia può autorizzare, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività extra istituzionali di carattere saltuario ed occasionale nei confronti di soggetti pubblici e privati ovvero l’accettazione di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni.

3. I dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche o livelli dell’Ente, possono chiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le norme contenute nella legge e nell’apposito regolamento.

Art. 105
COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

1. La Giunta, ove sia necessario acquisire apporti professionali altamente qualificati in specifiche materie, può nominare apposite commissioni tecnico-consultive composte da esperti esterni.

2. La collaborazione delle commissioni nominate ai sensi del comma precedente non può eccedere, nella sua durata il normale mandato amministrativo della Giunta provinciale.

TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
Statuto del contribuente

Art.106
REGOLAMENTI CONTENENTI
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.

1. I regolamenti della Provincia del V.C.O. che contengono disposizioni tributarie devono essere improntate al principio della chiarezza e della trasparenza e devono menzionare, nel titolo e nella rubrica dei singoli articoli, l’oggetto delle disposizioni in essi contenute.

2. Nel caso in cui richiamino disposizioni di altri provvedimenti normativi, essi devono specificarne gli estremi e sintetizzarne il contenuto.

3. Nel caso di modifiche essi devono chiaramente riprodurre il nuovo testo contenente la modifica apportata.

4. Essi possono disporre solo per il futuro e non possono avere efficacia retroattiva.

5. Tutte le volte in cui essi prevedono a carico del contribuente un adempimento ne devono fissare la scadenza oltre il sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dall’adozione di eventuali provvedimenti attuativi in essi espressamente previsti .

6. Essi non possono prevedere la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.

7. Devono prevedere l’interpello del contribuente.

Art.107
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

1. Il contribuente ha diritto a prendere conoscenza degli atti a lui destinati mediante comunicazione nel luogo del domicilio eletto ai fini dello specifico procedimento con modalità tali che il loro contenuto non possa essere conosciuto da altri soggetti.

2. Il contribuente deve essere posto dall’Amministrazione provinciale in condizione di conoscere ogni fatto o circostanza che può determinare il mancato riconoscimento di un credito e la irrogazione della sanzione, anche attraverso la richiesta d’ integrazione o modifica degli atti già prodotti.

3. Il contribuente, nel caso in cui emergano dei dubbi su importanti aspetti, prima di della iscrizione a ruolo (tranne i casi in cui non sia tenuto ad effettuare il versamento diretto) ha diritto ad essere invitato con qualsiasi mezzo possa essere poi documentato, a fornire i chiarimenti ed a produrre eventuali documenti entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Il contribuente ha diritto a non avere irrogate sanzioni né interessi per ritardi, omissioni, errori, imputabili all’Amministrazione o quando la violazione delle norme tributarie dipende da oggettiva incertezza sulla portata della norma tributaria o nel caso di violazione meramente formale che non comporta alcun debito di imposta

5. Al contribuente, per la tutela della sua integrità patrimoniale, è consentita l’estinzione del debito nei modi previsti dalla legge (compensazione, accollo del debito di imposta senza liberazione del contribuente originario) e la proroga, entro il limite previsto dal codice civile, dei termini prescrizionali.

6. Lo stesso ha diritto ad essere rimborsato del costo delle fideiussioni, che ha, eventualmente, dovuto richiedere per la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

7. Il contribuente può inviare istanza di interpello all’amministrazione provinciale.

Art.108
ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Gli atti dell’Amministrazione provinciale aventi carattere tributario devono essere motivati, con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione. Nel caso in cui la motivazione richiama un altro atto, questo deve essere allegato.

2. Tali atti devono indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere ogni utile informazione, l’organo o l’autorità amministrativa avanti il quale può essere proposto ricorso per ottenere il riesame in sede di autotutela, le modalità ed il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

Art.109
COMPITI DELLA AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE.

1. I rapporti tra l’Amministrazione provinciale ed il contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione.

2. L’Amministrazione provinciale deve assumere le idonee iniziative volte a consentire un’agevole e completa conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia tributaria provinciale. A tal fine può predisporre testi coordinati o schede esemplificative, da mettere a disposizione del contribuente presso gli uffici provinciali o da distribuire agli stessi,

3. L’Amministrazione provinciale deve garantire che i modelli della dichiarazione in materia tributaria, le relative istruzioni e le eventuali comunicazioni siano messe a disposizione del contribuente tempestivamente ed usino un linguaggio semplice tale da essere compreso anche da chi è sfornito di conoscenza in materia tributaria .

4. L’Amministrazione provinciale deve prevedere una procedura agevole che consenta al contribuente l’adempimento delle obbligazioni tributarie senza la necessità di richiedere allo stesso documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre PP. AA. specificatamente indicate dal contribuente.

5. L’Amministrazione provinciale, nel caso di istanza di interpello del contribuente, deve prevedere risposta scritta e motivata entro 120 giorni, trascorsi inutilmente i quali, si intende che la stessa concorda con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’Amministrazione provinciale può rispondere collettivamente.

6. L’Amministrazione provinciale può, con provvedimento della Giunta, disporre il differimento dei termini per l’adempimento tributario nel caso in cui si siano verificati eventi eccezionali o oggettive situazioni che hanno impedito al singolo contribuente di effettuare il pagamento.

7. L’Amministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può rimettere in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.

8. L’Amministrazione provinciale, con provvedimento della Giunta, può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile

Art. 110
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L’ordinamento finanziario della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato.

2. L’autonomia finanziaria della Provincia, riconosciuta dalla legge nell’ambito della Finanza pubblica, è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe provinciali.

4. Le risorse della Provincia sono costituite da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali regionali e comunali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici, contributi, concorsi e recuperi;

d) trasferimenti erariali e regionali di natura corrente;

e) altre entrate proprie di natura patrimoniale;

f) trasferimenti in conto capitale per investimenti e per il programma di opere pubbliche;

g) ricorso al credito;

h) entrate straordinarie per lasciti testamentari e donazioni.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.

6. Le entrate fiscali, oltre che integrare le contribuzioni erariali per la copertura dei costi dei servizi locali indispensabili, concorrono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

7. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi per l’espletamento dei servizi di propria competenza. La Provincia, nella determinazione delle citate voci d’entrata, deve applicare il principio della copertura del costo dei servizi medesimi, nei limiti previsti dalla legge.

8. Le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento sono reperite anche d’ufficio, in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali che prevedono linee di credito per le opere previste dal programma.

9. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati con i comuni interessati, le convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari di investimento, della gestione corrente, nonché le relative garanzie.

10. Ai consorzi, alle aziende speciali e alle istituzioni provinciali, possono essere concessi nei limiti delle disponibilità sulle entrate proprie della Provincia ed in base ad apposite convenzioni, anticipazioni anche a titolo oneroso per gli investimenti di competenza di detti Enti.

11. La relativa convenzione deve prevedere modalità e tempi di estinzione di tale anticipazione

Art. 111
DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I beni patrimoniali a loro volta si distinguono in disponibili e indisponibili.

3. I beni demaniali, quelli patrimoniali indispensabili e quelli patrimoniali disponibili risultano da appositi inventari aggiornati annualmente. La Giunta sovrintende alla conservazione e gestione dei beni provinciali.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta dei registri e degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica e ad aggiornamento generale.

5. Le modalità di utilizzo dei beni del patrimonio disponibile, conseguenti ad atti di disposizione di qualsiasi genere, saranno volte ad assicurare la più elevata redditività.

6. Il ricorso al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse pubblico.

7. Con atti del Consiglio Provinciale vengono classificati i beni provinciali appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.

8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio, se beni immobili o partecipazioni azionarie; oppure dalla Giunta, se beni mobili, quando la redditività risulti inadeguata o emerga ragione di convenienza ed opportunità per l’Ente.

9. L’alienazione dei beni immobili deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.

10. Apposito regolamento definirà i criteri e le modalità per il rispetto del principio di trasparenza e di forme di pubblicità tesi ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

11. Il corrispettivo derivante dall’alienazione deve essere destinato alla valorizzazione o all’incremento dei beni provinciali, o in altre forme previste dalla legge.

CAPO III
Ordinamento contabile

Art. 112
ORDINAMENTO CONTABILE

1. L’ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla Legge dello Stato.

2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata dall’apposito regolamento

Art. 113
BILANCIO DI PREVISIONE

1. La Provincia delibera entro il termine fissato dalla legge il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. La Giunta, nel predisporre il bilancio, deve osservare i principi dell’universalità, dell’integralità e del pareggio economico e finanziario.

3. Le risorse correnti derivanti dai trasferimenti statali e regionali, dalle tasse e tariffe e da tutte le altre entrate comprese le contribuzioni degli utenti dei servizi e dei cittadini in genere, devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge.

4. Le spese di investimento devono essere coperte da risorse derivanti da trasferimenti di capitale, da leggi di settore e dal ricorso al credito ordinario e speciale, unitamente ad eventuali risorse proprie.

5. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Piemonte.

6. La relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili nel periodo preso in considerazione e individuano i programmi di intervento sulla base degli obiettivi specifici e delle scelte operate per lo sviluppo economico e sociale della Provincia.

7. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, interventi e progetti.

8. Il bilancio è deliberato dal Consiglio provinciale e comunque con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti

Art. 114
GESTIONE DEL BILANCIO

1. Il pareggio economico e finanziario del bilancio deve essere assicurato durante l’intera gestione annuale.

2. Su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate deve essere apposto il parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

3. Il sistema di contabilità, disciplinato dall’apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 115
RISULTATI DI GESTIONE
E CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

2. Al conto consuntivo sono allegate le relazioni illustrative con le quali la Giunta provinciale evidenzia il significato amministrativo economico del conto, esprimendo valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Al conto consuntivo è altresì allegato il prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio e degli storni di fondi effettuati durante l’anno di riferimento.

4. Al conto consuntivo devono essere allegati i rendiconti di aziende speciali ed istituzioni provinciali.

CAPO IV
Revisione economico finanziaria

Art. 116
CONTROLLI DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.

2. Il controllo di gestione, nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario contabile, dovrà essere mirato, oltre che alla verifica degli equilibri di gestione, alla determinazione dei servizi, all’uso ottimale del patrimonio, delle risorse finanziarie e umane disponibili.

3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare agli organi di governo della Provincia tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un’analisi sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Art. 117
COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti ed eletti come previsto dall’art. 234 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. Il Collegio dei Revisori svolge un’attività di collegamento e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici della Provincia.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali il Collegio dei Revisori assume le informazioni presso gli uffici.

4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere in merito alla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

5. Il Collegio dei Revisori può inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari

CAPO V
Tesoreria

Art. 118
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.

2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla Legge.

3. Il regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO VI
Contratti

Art. 119
CONTRATTI

1. I contratti, fermo restando quanto disposto dall’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Consiglio Provinciale delibera il regolamento di cui sopra attenendosi alle procedure previste dalla C.E.E., recepite o comunque vigenti nell’ordinamento interno

TITOLO VIII
L’AUTONOMIA DELLA PROVINCIA

Art. 120
L’AUTONOMIA

1. Il presente Statuto è espressione dell’autonomia riconosciuta alla comunità della Provincia dalla Costituzione e dai principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

2. Per le materie non riservate all’esclusiva competenza statutaria il presente Statuto integra, ove compatibili, i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali.

3. Le norme statutarie andranno interpretate in base all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità della Provincia richiamati nel presente Statuto, che costituiscono prioritaria fonte d’orientamento per l’interprete.

Art. 121
L’AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Provincia ha autonomia statutaria nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dai principi espressamente enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento delle autonomie locali.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutaria con esse incompatibili.

Art. 122
LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto incontra il limite della non suscettibilità di revisione statutaria della forma democratica di governo locale, qualificata dai valori costitutivi della comunità.

2. La revisione statutaria può essere promossa da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, o da 1/3 dei Consiglieri provinciali, o da almeno tanti Consigli comunali, rappresentanti almeno 1/3 degli elettori della Provincia, mediante deposito nella Segreteria Generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa e dalle firme o deliberazioni richieste.

3. La proposta non può essere messa in discussione prima di sessanta giorni e non oltre novanta dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente.

4. Il Presidente della Provincia cura che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto della proposta e ai risultati della deliberazione consiliare.

5. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Provinciale può essere riproposta dopo due anni dalla data della sua prima presentazione.

Art. 123
AUTONOMIA NORMATIVA

1. La Provincia ha autonomia normativa, che si esplica nell’adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dello Statuto, ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli altri atti con contenuto normativo espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale sono adottati da quest’organo a maggioranza assoluta, con il quorum strutturale previsto per le sedute di prima convocazione.

4. I regolamenti, divenute eseguibili le relative deliberazioni, sono pubblicati all’Albo provinciale, salvo ulteriori forme di pubblicità, per la durata di 15 giorni, dopo di che diventano obbligatori

Art. 124
ALBO DELLA PROVINCIA

1. La Provincia ha un proprio Albo sul quale vengono affissi per 15 giorni consecutivi, salvo diversi termini previsti dalla legge o dai regolamenti, lo Statuto, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti presidenziali, le determinazioni dirigenziali, i bandi di concorso ed i bandi di gara.

2. Gli atti di particolari rilevanza e volume, quali il Bilancio, il Conto Consuntivo ed il Piano Territoriale, o altri piani, vengono depositati presso la Segreteria Generale con contestuale affissione all’Albo del relativo avviso di deposito.

3. All’Albo può essere pubblicato ogni altro atto al quale la Amministrazione ritiene opportuno dare una particolare pubblicità.

Art. 125
REGOLAMENTI-TERMINE PER L’ADOZIONE

1. I regolamenti previsti dallo Statuto, salvo che la legge non stabilisca termini diversi, sono adottati entro due anni dall’entrata in vigore ed entro 6 mesi quello previsto dall’art. 59.

Art. 126
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo della Provincia, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.