Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2001

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Comune di Torino

Atto di approvazione dell’appendice all’accordo di programma ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del d.lgs. 267 del 18/8/2000, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette, tra i seguenti soggetti: Comune di Torino - Regione Piemonte - Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista - Università di Torino

Il Sindaco

vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5.9.1989 (mecc. n. 8910983/06), ratificata dal Consiglio Comunale in data 21.4.1990, di approvazione del Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) ai sensi dell’art. 6 L. 122/89 e le successive modificazioni e integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21.3.1990 che inseriva nel P.U.P. il nuovo parcheggio multipiano “Bramante-Molinette”;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.3.1997 (mecc. n. 9701006/06) che inseriva il nuovo parcheggio “Molinette” nella variante al vigente P.U.P, sostituendo il parcheggio “Bramante-Molinette;

visto il protocollo d’intesa siglato in data 17.2.1997 dal Sindaco della Città di Torino prof. Valentino Castellani, dal Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo e dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista dott. Gianfranco Carnevali;

viste le deliberazioni del Consiglio Comunale del 12/1/98 (mecc. N. 9709510/39) e del 5/10/99 (mecc. N. 9908117/06) di approvazione del progetto preliminare del parcheggio e della successiva variante;

visto l’accordo di programma per la realizzazione di un parcheggio multipiano all’interno dell’area ospedaliera delle Molinette, sottoscritto il 17 dicembre 1999 da parte dell’assessore al Territorio e Mobilità della Città di Torino per il Sindaco, dall’assessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni della Regione per il Presidente, dal Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e dal Rettore dell’Università di Torino;

visto l’articolo 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, recante disciplina degli accordi di programma;

visto il testo dell’appendice all’accordo di programma in oggetto, sottoscritto dai soggetti interessati in data 1.3.2001;

approva

1. ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 267 del 18/8/2000, l’appendice all’Accordo di Programma tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette, che si allega per far parte integrante del presente atto;

2. la presente appendice all’Accordo di Programma non costituisce variante agli strumenti urbanistici;

3. i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto espressamente nel testo dell’accordo stesso, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

Torino, 12 marzo 2001

Il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani

Appendice n. 1 all’accordo di programma, ai sensi 3° comma dell’art. 34 del D.lgs. 267 del 18/8/2000, tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e Università di Torino, per la realizzazione di un parcheggio multipiano interno all’Ospedale Molinette.

(omissis)

l’anno duemilauno, addì uno marzo in Torino

tra

la Città di Torino, rappresentata dal prof. Valentino Castellani, (omissis) in qualità di Sindaco della Città di Torino, domiciliato per la carica in p.zza Palazzo di Città n. 1, Torino;

e

la Regione Piemonte, rappresentata dall’on. Enzo Ghigo, (omissis) in qualità di Presidente della Regione, domiciliato per la carica in p.za Castello n. 165, Torino

e

l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, rappresentata dal dott. Luigi Odasso, (omissis) in qualità di Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista domiciliato per la carica in c.so Bramante n. 88, Torino

e

L’Università di Torino, rappresentata dal prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), in qualità di Rettore dell’Università di Torino, domiciliato per la carica in Via Verdi n. 8 - Torino

Si conviene e stipula

A) Di modificare gli articoli 4, 6, 8, 12 e 14 dell’accordo di programma firmato il 17 dicembre 1999 così come segue:

Art. 4: “Il costo effettivo dell’opera, attualmente previsto in L. 22.100.000.000, venga sostenuto dagli Enti in ragione della destinazione d’uso e della proprietà del manufatto. Il costo totale è comprensivo degli oneri derivanti dall’applicazione del D.L. 494/96 sulla sicurezza.

L’area su cui sorgerà il parcheggio sarà in comproprietà tra l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e la Città di Torino; il valore della stessa è stato fissato in L. 2.880.000.000 (= L/mq. 450.000 X 6.400 mq.). Tale valore verrà ripartito tra la Città di Torino e l’Azienda Ospedaliera, proporzionalmente ai costi consuntivi di appalto comprensivi di tutti gli oneri accessori, riferiti alle proprietà che resteranno in capo ai due enti (parcheggio a rotazione per la Città di Torino e parcheggio riservato all’ospedale per l’Azienda Ospedaliera e l’Università).

A titolo esemplificativo si riporta in allegato uno schema di ripartizione basato sui costi di budget:

Il costo totale del parcheggio, pari a L. 22.100.000.000, è così suddiviso tra i 2 enti in base ai posti auto spettanti a ciascun ente:

572/954 = 60%. Città di Torino

382/954 = 40%. Azienda Osp. ed Università

L. 22.100.000.000 x 60 %. = L. 13.260.000.000 Città di Torino

L. 22.100.000.000 x 40 % = L. 8.840.000.000 Azienda Ospedaliera

Il costo dell’area verrà ripartito secondo le seguenti percentuali:

L. 2.880.000.000 x 60% = L. 1.728.000.000 Città di Torino

L. 2.880.000.000 x 40 % = L. 1.152.000.000 Azienda Ospedaliera

La Città di Torino fruirà, per i posti auto a rotazione, del contributo erogato dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge 122/89, pari a L. 14.500.000 per ogni posto auto fuori terra e L. 20.000.000 per ogni posto auto interrato.

La Città di Torino coprirà l’ulteriore onere derivante dalla realizzazione dei posti auto a rotazione utilizzando gli utili pregressi della sosta a pagamento, così come previsto dal contratto di servizio sulla sosta a pagamento, stipulato con l’ATM in data 29/9/99 e acquisirà dall’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista la propria quota parte dell’area su cui sorgerà il manufatto.

Il costo per la realizzazione dell’elisuperficie sarà a totale carico dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista.

Il progetto preliminare in variante ha verificato la compatibilità tra la struttura a parcheggio e la futura piastra per elicotteri.

L’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, si farà carico del costo dei posti auto fissi alla stessa spettanti dal quale verrà scomputato il valore della quota parte di area che sarà acquisita dalla Città di Torino.

La ripartizione dei finanziamenti può essere schematizzata nella seguente tabella:

ENTE FINANZIATORE

COSTO

 

Regione/legge 122/89

contributo L. 122/89 = NRxC122 = (176+153+57)*20.000.000+(114+72)*14.500.000=

L. 10.417.000.000

Città di Torino con fondi gestione sosta a Pagamento

costo residuo posti auto a rotazione = NRxP/Ntot- C122 = (500+72)*22.100.000.000/954-10.417.000.000=

L. 2.833.733.753

 

quota parte dell’area acquisita dalla città di Torino= V area = 60% di 2.880.000.000=

L. 1.728.000.000

Regione/ospedale

costo residuo posti fissi = NFxP/Ntot-Varea = (454-72)*22.100.000.000/954-1.728.000.000=

L. 7.121.266.247

TOTALE

 

L. 22.100.000.000

dove:

NR = numero dei posti a rotazione

C122 = contributo ex lege 122/89:

14.500.000 per posti auto a rotazione fuori terra

20.000.000 per posti auto a rotazione interrati

NF = numero dei posti previsti per gli addetti delle Molinette

P = costo totale del parcheggio

Ntot = numero dei posti totali

V area = valore della parte di area che dovrà essere acquisita dalla Città di Torino"

Art. 6: “Il soggetto attuatore dell’opera è il Comune di Torino che ha individuato, con deliberazione del 12/1/1998 (mecc. 9709510/39) l’Azienda Torinese Mobilità suo ente strumentale, quale soggetto preposto alla redazione del progetto esecutivo, nonché della realizzazione e gestione del parcheggio a rotazione.”

Art. 8: “Il finanziamento per la realizzazione dei posti auto previsti per l’Azienda Ospedaliera ammontante presuntivamente a L. 7.121.266.247, salvo verifica a collaudo effettuato, verrà erogato direttamente all’Azienda Torinese Mobilità dopo il collaudo stesso”.

Art. 12: “Il prof. Valentino Castellani, Sindaco della Città di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’Accordo di Programma, così come specificato ai punti precedenti e si impegna ad assumere i seguenti oneri, avvalendosi dell’Azienda Torinese Mobilità, come in premessa indicato, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06) e stipulato con atto del 29/9/1999:

* redigere, nel rispetto del cronoprogramma, il progetto definitivo, di cui si acquisirà il parere attraverso una conferenza di servizi;

* conferire all’ATM l’incarico della realizzazione dell’opera, attribuendo alla stessa il diritto di superficie come in premessa indicato;

* eseguire le necessarie indagini geotecniche;

* redigere il progetto esecutivo, indire ed espletare la gara di appalto ed eseguire i lavori;

* gestire il parcheggio pubblico a rotazione;

* rispettare l’allegato cronoprogramma dei lavori ed eseguire il frazionamento dell’area;

* consentire all’Azienda Ospedaliera di realizzare le opere di completamento inerenti l’elisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."

Art. 14: “Il dott. Luigi Odasso, Direttore dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’accordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri:

- cedere la quota pari al 60% di comproprietà sull’area su cui sorgerà il parcheggio multipiano alla Città di Torino;

- consentire la costruzione del parcheggio da parte dell’Azienda torinese Mobilità e la costituzione del diritto di superficie alla stessa, come in premessa indicato;

- cedere in proprietà esclusiva alla Città di Torino l’area interessata dalla realizzazione delle rampe veicolari di ingresso e uscita e del fabbricato di accesso/uscita pedonale lato corso Dogliotti;

- erogare il finanziamento residuo all’Azienda Torinese Mobilità, in ragione dei posti auto acquisiti;

- rendere disponibile l’area esterna al manufatto parcheggio per l’installazione del cantiere e per la movimentazione dei veicoli del cantiere stesso;

- consentire l’abbattimento del muro di cinta e del fabbricato che interferisce con la costruzione del parcheggio;

- costituire a favore della Città di Torino una servitù di pubblico passaggio sul sedime dell’area dove verrà realizzato il sottopasso pedonale e veicolare (lato corso Dogliotti);

- concedere agli utenti del parcheggio a rotazione il passaggio nell’area esterna al manufatto per accedere alla struttura ospedaliera;

- completare la struttura realizzando l’elisuperficie, i relativi locali di servizio ed i collegamenti verticali."

B) Di abrogare l’art. 15 dell’accordo di programma firmato il 17 dicembre 1999: “Il dott. Rinaldo Bartolino, Rettore dell’Università di Torino, in rappresentanza della stessa, aderisce al contenuto dell’accordo di programma, così come specificato ai punti precedenti, e si impegna ad assumere i seguenti oneri: cedere in comproprietà l’area alla Città di Torino”

Per il Sindaco della Città di Torino
Valentino Castellani
L’Assessore al Territorio ed alla Mobilità
Franco Corsico
per il Presidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo
L’Assessore ai Trasporti, Viabilità e Comunicazioni
William Casoni
per il Direttore Generale
dell’Ospedale S. Giovanni Battista
Luigi Odasso
Il Responsabile dell’UOA Patrimonio
Alessandro Stiari
per il Rettore dell’Università di Torino
Rinaldo Bertolino
Il Professore del Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana
Giorgio Palestro