PROCESSO DI DELEGA
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
D.G.R. 28 dicembre 2000, n. 29 - 1864Attuazione L.R. 44/2000 - Individuazione data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento
D.G.R. 12 marzo 2001, n. 47 - 2448Attuazione della L.r. avente ad oggetto Modifica ed integrazione alla Legge regionale n. 44/2000". Individuazione data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento ai sensi della L.r. n. 34/98
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2001, n. 2/PRED.lgs. 112/98 - Decentramento funzioni agli Enti locali. Prime disposizioni generali in ordine alleffettiva decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI E REGOLAMENTI
Su un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima uscita sarà pubblicato il testo coordinato, e relative note, delle Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 15 marzo 2001, n. 5 (ndr)
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Principi e modalità
Art. 3.
Ruolo della Regione
Art. 4.
Sussidiarietà
Art. 5.
Livelli ottimali
Art. 6.
Deroghe
Art. 7.
Individuazione ambiti ottimali
Art. 8.
Incentivi per lesercizio associato
Art. 9.
Raccordo e cooperazione con gli Enti locali
Art. 10.
Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale
Art. 11.
Osservatorio sulla riforma amministrativa
Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12.
Oggetto
Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Art. 13.
Funzioni della Regione
Art. 14.
Funzioni degli Enti locali
Art. 15.
Modifiche a leggi regionali
Art. 16.
Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Capo III.
INDUSTRIA
Art. 17.
Funzioni della Regione
Art. 18.
Funzioni degli Enti locali
Art. 19.
Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive
Art. 20.
Istituzione del Fondo unico regionale
Art. 21.
Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese
Art. 22.
Istituzione dellOsservatorio regionale settori produttivi industriali
Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO
Art. 23.
Disposizioni comuni
Art. 24.
Procedimento autorizzativo per linsediamento di attività produttive e Sportello unico
Capo V.
COOPERAZIONE
Art. 25.
Oggetto
Art. 26.
Funzioni della Regione
Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE
Art. 27.
Oggetto
Art. 28.
Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi
Art. 29.
Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria
Art. 30.
Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)
Art. 31.
Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere
Art. 32.
Conferenza di Servizi presso le Province
Art. 33.
Conferenza di Servizi presso la Regione
Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 34.
Oggetto
Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35.
Funzioni della Regione
Art. 36.
Funzioni delle Province
Art. 37.
Funzioni dei Comuni
Art. 38.
Compiti dellAgenzia regionale per la protezione ambientale
Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39.
Funzioni della Regione e degli Enti locali
Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 40.
Funzioni della Regione
Art. 41.
Funzioni delle Province
Art. 42.
Funzioni dei Comuni
Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 43.
Funzioni della Regione
Art. 44.
Funzioni delle Province
Art. 45.
Funzioni dei Comuni
Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO
Art. 46.
Funzioni della Regione
Art. 47.
Funzioni delle Province
Art. 48.
Funzioni dei Comuni
Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 49.
Funzioni della Regione
Art. 50.
Funzioni delle Province
Art. 51.
Funzioni dei Comuni
Capo VIII.
ENERGIA
Art. 52.
Funzioni della Regione
Art. 53.
Funzioni delle Province
Art. 54.
Funzioni dei Comuni
Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE
Art. 55.
Funzioni della Regione
Art. 56.
Funzioni delle Province
Art. 57.
Funzioni dei Comuni
Art. 58.
Funzioni delle autorità dambito e dei gestori del servizio idrico integrato
Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO
Art. 59.
Funzioni della Regione
Art. 60.
Funzioni delle Province
Art. 61.
Funzioni dei Comuni
Art. 62.
Funzioni delle Comunità montane
Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI
Art. 63.
Funzioni della Regione
Art. 64.
Funzioni delle Province
Art. 65.
Funzioni dei Comuni
Capo XII.
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE
Art. 66.
Funzioni della Regione
Art. 67.
Funzioni delle Province
Art. 68.
Funzioni dei Comuni
Art. 69.
Funzioni delle Comunità montane
Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE
Art. 70.
Funzioni della Regione
Art. 71.
Funzioni delle Province
Art. 72.
Funzioni dei Comuni
Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA
Art. 73.
Funzioni della Regione
Art. 74.
Funzioni delle Province
Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 75.
Finalità
Art. 76.
Funzioni della Regione
Art. 77.
Funzioni delle Province
Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 78.
Funzioni della Regione
Art. 79.
Funzioni degli Enti locali
Art. 80.
Competizioni su strade regionali
Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 81.
Disposizioni finanziarie
Art. 82.
Norma finale
Art. 83.
Norma transitoria
Art. 84.
Urgenza
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi allordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
c) formazione professionale;
d) polizia amministrativa.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.
Art. 2.
(Principi e modalità)
1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Leffettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dellarticolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dellindividuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.
2. La Regione garantisce lassistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dellautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3.
(Ruolo della Regione)
1. Nelle materie di cui alla presente legge, nellambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dellarticolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
a) il concorso allelaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa ladozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, lemanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;
e) lindirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa lemanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con lUnione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;
g) lattuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.
2. La Regione garantisce lesercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.
3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono lintervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui allarticolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 4.
(Sussidiarietà)
1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dellarticolo 4 della l.r. 34/1998.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.
Art. 5.
(Livelli ottimali)
1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:
a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dellarticolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;
b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;
c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.
2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.
3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dallultimo censimento della popolazione.
Art. 6.
(Deroghe)
1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui allarticolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui allarticolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:
a) ladeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;
b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.
3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.
Art. 7.
(Individuazione ambiti ottimali)
1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui allarticolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dallentrata in vigore della legislazione di settore.
2. Le Province coordinano lattività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati lassistenza tecnico-amministrativa di cui allarticolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale indirizza lattività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dellesercizio del potere sostitutivo di cui allarticolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
4. La Regione per le finalità di cui allarticolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dallarticolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.
Art. 8.
(Incentivi per lesercizio associato)
1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.
2. E istituito, ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.
3. Fino allapprovazione della disciplina regionale attuativa dellarticolo 26 bis della l. 142/1990 e dellarticolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.
Art. 9.
(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)
1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce lunitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.
2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dallarticolo 9 della l.r. 34/1998.
Art. 10.
(Obbligo di informazione.
Sistema informativo regionale)
1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale allinterconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).
4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, lutilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.
Art. 11.
(Osservatorio sulla riforma amministrativa)
1. E istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nellambito della segreteria interistituzionale, di cui allarticolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, lOsservatorio sulla riforma amministrativa.
2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12.
(Oggetto)
1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.
Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Art. 13.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per laccesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;
b) attività connesse allOsservatorio regionale dellartigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato);
c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per lartigianato nonché listituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per lartigianato;
d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;
e) funzioni e competenze previste dallarticolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dellartigianato artistico tradizionale.
3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dellUE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.
Art. 14.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:
a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dellartigianato;
b) la concessione per linstallazione e lesercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui allarticolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dallarticolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;
d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dellarticolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, allindividuazione delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico ed allindividuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dellarticolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.
Art. 15.
(Modifiche a leggi regionali)
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:
2 bis. AllOsservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali..
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dellarticolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:
f bis) un rappresentante designato dalle Province;
f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane..
3. Dopo il comma 3 dellarticolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:
3 bis. AllOsservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali..
Art. 16.
(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dellarticolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:
a) lanalisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;
b) linternazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;
c) linformazione alle imprese in ordine allaccesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
d) laccertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.
3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dellIndustria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dellarticolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.
Capo III.
INDUSTRIA
Art. 17.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) lindividuazione dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;
b) i criteri per lindividuazione dei sistemi produttivi locali;
c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere allindustria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie dintervento e dinvestimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per laccesso a tali benefici, lindividuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nellesercizio della delega;
d) la proposta allamministrazione statale competente di criteri differenziati per lattuazione, nellambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dellintervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
e) la cooperazione con i Ministeri competenti nellattività di valutazione e controllo sullefficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;
g) la determinazione dei criteri per lindividuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:
a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati allindustria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui allarticolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;
b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);
c) listituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per linnovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nellambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dellUE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.
3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede allappalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 18.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui allarticolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dellattuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui allarticolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.
2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.
Art. 19.
(Raccordo e cooperazione funzionale
con gli Enti locali e le categorie
produttive)
1. Nellesercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nellambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta allorgano regionale competente alladozione dellatto.
3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.
4. La Regione procede allindividuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 20.
(Istituzione del Fondo unico regionale)
1. Per la concessione di benefici alle imprese, nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dellarticolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.
Art. 21.
(Disciplina transitoria del Fondo unico
regionale e delle funzioni
di concessione
ed erogazione di benefici alle imprese)
1. Fino allentrata in vigore della legge regionale di cui allarticolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina lamministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto lesercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nellanno di riferimento, con le risorse disponibili nellambito del Fondo unico regionale di cui allarticolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.
3. Per lo svolgimento dellattività istruttoria, la gestione, lerogazione delle risorse del Fondo unico regionale nellambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere allappalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dellarticolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, allincentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.
Art. 22.
(Istituzione dellOsservatorio regionale
settori produttivi industriali)
1. La Regione Piemonte promuove unattività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito lOsservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sullandamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.
2. Lattività dellOsservatorio è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
b) conseguire unadeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dellindustria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dallintervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dallarticolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dellamministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lOsservatorio cura la raccolta e laggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sullindustria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua linformazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. LOsservatorio può ricorrere, mediante convenzione, allapporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.
4. LOsservatorio si avvale dellapporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dellOsservatorio.
6. Per lo svolgimento della propria attività lOsservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.
7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dellOsservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.
Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO
Art. 23.
(Disposizioni comuni)
1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:
a) interventi di sostegno allinternazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con lIstituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese lorganizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;
b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;
c) attivazione, coordinamento e miglioramento dellofferta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa linformazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;
d) promozione e sostegno allinnovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;
e) interventi finalizzati ad agevolare laccesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati allagevolazione dellaccesso al credito;
g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.
2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative allattuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.
Art. 24.
(Procedimento autorizzativo per linsediamento
di attività produttive e
Sportello unico)
1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui allarticolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dellarticolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.
2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;
b) lammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;
c) dintesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;
d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.
4. Per il reperimento, limmissione in rete e laggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dellattività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli dintesa con i soggetti e le strutture che li detengono.
5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per lindividuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).
Capo V.
COOPERAZIONE
Art. 25.
(Oggetto)
1. Il presente capo disciplina lesercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dallarticolo 19 del d. lgs. 112/1998.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.
Art. 26.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per lincentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare loccupazione del comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni per favorire laccesso al credito delle cooperative;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con lUnione europea ed altri soggetti;
b) lOsservatorio della cooperazione;
c) gli interventi per ladeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
d) gli interventi di garanzia per lottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;
e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nellesercizio dellattività delle imprese cooperative;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dellattività di impresa in forma cooperativa.
Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE
Art. 27.
(Oggetto)
1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia miniere e risorse geotermiche ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.
2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.
Art. 28.
(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)
1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui allarticolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
b) le funzioni di vigilanza sullapplicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 29.
(Funzioni delle Province e della Regione
in materia di polizia mineraria)
1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dallarticolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dallarticolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dellart. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dellimpiego dellamianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.
Art. 30.
(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale
22 novembre 1978, n. 69 Coltivazione
di cave e torbiere)
1. Larticolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
Art. 2.
1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dellattività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione..
2. I commi 3, 4 e 5 dellarticolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.
3. Larticolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.
4. Al comma 3 dellarticolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: lAmministrazione regionale concorre sono sostituite dalle seguenti: le Province concorrono.
Art. 31.
(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)
1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per listruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dellistanza.
2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui allarticolo 32.
3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dallarticolo 33.
5. Le Province predispongono i Piani di Settore dellAttività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui allarticolo 30, comma 1.
6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.
Art. 32.
(Conferenza di Servizi presso le Province)
1. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dellarticolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza di Servizi è così formata:
a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Regione;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) *;
b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dallarticolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.
Art. 33.
(Conferenza di Servizi presso la Regione)
1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui allarticolo 31, presso lAmministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dellarticolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza dei Servizi è così formata:
a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Provincia interessata;
c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
a) il Presidente dellEnte di Gestione dellArea Protetta interessata o suo delegato;
b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 40/1999 *;
c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.
4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.
Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE
Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 34.
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di protezione della natura e dellambiente, tutela dellambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti,energia risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche e protezione civile.
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dellarticolo 3.
Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 35.
(Funzioni della Regione)
1. Nellesercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dellarticolo 3:
a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso ladozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dellambiente naturale e delle biodiversità, nonché lindicazione delle priorità dellazione regionale;
b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
c) lapproccio integrato e lunificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e lesercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;
d) la promozione dellinformazione, delleducazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) lindividuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nellatmosfera e nel suolo che comportano rischio per lambiente e la popolazione;
c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.
3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e lindividuazione dei progetti dimostrativi.
Art. 36.
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 15 della l. 142/1990, e allarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso ladozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dellapprovazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì allorganizzazione di un sistema informativo coordinato.
Art. 37.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nellambito del proprio territorio.
Art. 38.
(Compiti dellAgenzia regionale per la protezione ambientale)
1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, lassistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).
2. LARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dellarticolo 11 della l.r. 60/1995.
Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39.
(Funzioni della Regione e degli Enti locali)
1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 40.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione lindividuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dellarticolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per lesercizio della vigilanza e del controllo.
2. A tal fine e per gli effetti dellarticolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima delladozione del provvedimento per leffettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui allarticolo 2, comma 1, definisce le funzioni dellARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dellarticolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:
a) le modalità attuative per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1;
b) il raccordo, ai fini dellesercizio unitario delle funzioni, dellARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui allarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente lespletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;
c) lintegrazione, laccelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.
3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché lindividuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
Art. 41.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché lesercizio della vigilanza.
Art. 42.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dellarticolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
b) il raccordo e lutilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui allarticolo 72;
c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 43.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) lindividuazione di aree regionali ovvero, dintesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dellaria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione allattuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;
b) lindividuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;
c) lindirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dellaria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e laggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dellaria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
d) lespressione del parere di cui allarticolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dellarticolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nellambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 44.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nellattuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
c) rilevamento della qualità dellaria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui allarticolo 45, comma 1, lettera b). E assorbita in tali funzioni lautorizzazione di cui allarticolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dellarticolo 29 del d.lgs. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dellIndustria, dellAmbiente e della Sanità previsti dallarticolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dallarticolo 29 del d.lgs. 112/1998;
d) tenuta e aggiornamento dellinventario delle fonti di emissione in atmosfera;
e) rilascio dellabilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa listituzione dei relativi corsi di formazione.
Art. 45.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui allarticolo 44, comma 1, lettera a);
b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dellaria.
Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO
Art. 46.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) ladozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per lacquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale dintervento per la bonifica dallinquinamento acustico;
b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
c) lapprovazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
e) lacquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
f) lindividuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.
Art. 47.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e vigilanza, mediante lattività dellARPA:
1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;
2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) approvazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;
c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo allobbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;
d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nellambito dei provvedimenti di cui allarticolo 36, comma 2;
e) monitoraggio e campagne di misura dellinquinamento acustico ed elettromagnetico tramite lARPA.
Art. 48.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa lapprovazione, nellambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dallarticolo 47, comma 1, lettera d).
2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dellARPA.
Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 49.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;
c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.
Art. 50.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dallarticolo 27 della l.r. 59/1995;
c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;
d) rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa alleliminazione degli olii usati;
e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nellattuazione degli obblighi di cui allarticolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;
f) attuazione e gestione dellanagrafe provinciale dei siti contaminati;
g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui allarticolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;
h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.
Art. 51.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) lattuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui allarticolo 50, comma 1, lettera a);
b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dellarticolo 29 della l.r. 59/1995;
c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.
Capo VIII.
ENERGIA
Art. 52.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;
b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;
c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;
d) emanazione di linee guida per la diffusione e lattuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
e) promozione delle fonti rinnovabili, delluso razionale dellenergia e del risparmio energetico;
f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui allarticolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per lattuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto allarticolo 54, comma 1, lettera c).
Art. 53.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e uso razionale dellenergia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;
b) rilascio di provvedimenti autorizzativi allinstallazione e allesercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dallarticolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per linstallazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);
d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;
e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.
Art. 54.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nellambito del piano regolatore, ai sensi dellarticolo 5, comma 5 della l. 10/1991;
b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto allarticolo 66, comma 2, lettera a).
2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire luso razionale dellenergia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere listituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per lenergia e raccordate con lARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.
Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE
Art. 55.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;
b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
e) attività dellOsservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per lorganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;
g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui allarticolo 29, comma 3 e allarticolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dallarticolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
h) individuazione, su proposta dellautorità dambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate alluso idropotabile, ladozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano dintervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.
Art. 56.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;
b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);
c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;
f) rilevamento e controllo sullapplicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi dazione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
h) gestione del demanio idrico relativo allutilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 55, comma 1, lettere f) e g);
i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dallAmministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa dintesa con le Province interessate.
3. Ai sensi dellarticolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dallestrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Art. 57.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;
b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici.
Art. 58.
(Funzioni delle autorità dambito e dei gestori
del servizio idrico integrato)
1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dellautorità dambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.
2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dellautorità dambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nellambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dellautorità dambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.
3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità dambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;
b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);
c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dellinquinamento dei corpi idrici;
d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.
Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO
Art. 59.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) lindividuazione e la classificazione dei corsi dacqua superficiali e dei laghi naturali e laggiornamento dei relativi elenchi;
b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi dacqua e alluso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, lintroito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;
c) lindividuazione dei corsi dacqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dellattribuzione delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;
d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:
1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;
2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate allarticolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.
f) lapprovazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come indicato dallarticolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre Regioni interessate per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative allasta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.
Art. 60.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.
2. Ai sensi dellarticolo 57 del d.lgs. 112/1998, i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dellarticolo 92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi dacqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui allart. 59 comma 1, lettera c) nonchè compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.
Art. 61.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi dacqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui allarticolo 59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: lesercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r. d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937, limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con lautorità idraulica competente sui corsi dacqua superficiali di interesse regionale.
3. Qualora i corsi dacqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata.
Art. 62.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane, ai sensi dellarticolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino.
2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi dacqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui allarticolo 59, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei lesercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937 ivi comprese limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, alluso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;
d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con lautorità idraulica competente sui corsi dacqua superficiali di interesse regionale.
Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI
Art. 63.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;
b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;
c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dellUfficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;
d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso lattività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;
e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;
f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:
1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui allarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dellambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;
2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
3) interventi di cui allarticolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui allarticolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);
b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.
Art. 64.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;
b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Art. 65.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione duso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;
b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.
Capo XII.
LAVORI E OPERE PUBBLICHE
Art. 66.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione dellosservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e laggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dellattuazione degli interventi programmati e della spesa;
b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;
c) svolgimento delle funzioni di unità specializzate anche a supporto dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui allarticolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;
d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;
e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;
f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 67, comma 1, lettera c);
g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;
h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;
i) la valutazione tecnico - amministrativa su:
1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;
2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui allarticolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dallarticolo 58, comma 2;
l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;
m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.
2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione durgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza;
b) le funzioni conferite dallarticolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.
3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dellarticolo 2, comma 2 e dellarticolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure dappalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dellarticolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dellattività amministrativa).
4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui allarticolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dellamministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.
5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.
Art. 67.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) la progettazione, lapprovazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;
b) le funzioni relative alla dichiarazione durgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nellambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dallarticolo 66, comma 2, lettera a);
c) laccertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.
Art. 68.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;
b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e allesercizio di linee per la distribuzione dellenergia elettrica a bassa tensione;
c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);
d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;
e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, lespropriazione per pubblica utilità nonché loccupazione temporanea durgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.
Art. 69.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;
b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse allespropriazione per pubblica utilità e alloccupazione temporanea durgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nellambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 66, comma 2, lettera a).
Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE
Art. 70.
(Funzioni della Regione )
1. Ai sensi dellarticolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e dintervento dellazione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare lidentificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e lindividuazione degli interventi mitigatori;
c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;
d) coordinamento dellattuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dintesa con lAgenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi dintesa con lAgenzia nazionale di protezione civile;
f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito allarticolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;
g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;
i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;
j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;
k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.
Art. 71.
(Funzioni delle Province)
1. Ai sensi dellarticolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) ladozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
b) lattuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
c) lattuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) lattuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
f) gli interventi per lorganizzazione e limpiego del volontariato e lattuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.
Art. 72.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai sensi dellarticolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) lattuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
b) ladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare lemergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) ladozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
d) lattivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare lemergenza;
e) la vigilanza sullattuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
f) limpiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.
2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.
Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA
Art. 73.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione adotta la Carta della natura di cui allarticolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 74.
(Funzioni delle Province)
1. Nellambito delle competenze di cui allarticolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dellambiente naturale;
b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 75.
(Finalità)
1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui allarticolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.
Art. 76.
(Funzioni della Regione)
1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dallarticolo 77.
2. Gli atti di programmazione dellofferta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.
3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.
Art. 77.
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui allarticolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative alleffettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. Lattribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, allattribuzione di alcune competenze gestionali;
b) listituzione delle commissioni esaminatrici di cui allarticolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto allarticolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dallAssessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;
c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, dintesa con le Province;
d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dellarticolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.
3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento allistruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.
4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine allassegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dellarticolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dellattribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.
Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA
REGIONALE E LOCALE
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Art. 78.
(Funzioni della Regione)
1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno allattività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.
Art. 79.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.
2. La Regione promuove lesercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.
Art. 80.
(Competizioni su strade regionali)
1. E attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). Lautorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione allautorità di pubblica sicurezza.
Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.
Art. 81.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lesercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per lanno 2000 i seguenti capitoli di spesa:
a) Spese per la gestione degli incentivi alle imprese il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;
b) Osservatorio Settori produttivi industriali il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, per memoria;
c) Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno allattivazione degli sportelli unici per le attività produttive il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;
2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.
3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 82.
(Norma finale)
1. Lefficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui allarticolo 2, comma 1.
2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui allarticolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dallarticolo 6 della l. 265/1999, e allindividuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui allarticolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.
Art. 83.
(Norma transitoria)
1. Fino allentrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.
Art. 84.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 aprile 2000
Enzo Ghigo
La Legge regionale sopra riportata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 maggio 2000, Parte I, a pagina 14 (Ndr)
Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Indice
Art. 1.
Sostituzione dellarticolo 1 della l.r. 44/2000
Art. 2.
Modificazioni allart. 17 della l.r. 44/2000
Art. 3.
Modificazioni allart. 24 della l.r. 44/2000
Art. 4.
Modificazioni allart. 30 della l.r. 44/2000
Art. 5.
Modificazioni allart. 32 della l.r. 44/2000
Art. 6.
Modificazioni allart. 33 della l.r. 44/2000
Art. 7.
Modificazioni allart. 74 della l.r. 44/2000
Art. 8.
Integrazioni alla l.r. 44/2000 (Inserimento del titolo VI (artt. 81 - 86) relativo a Turismo, Acque minerali e termali)
Art. 9.
Integrazioni alla l.r. 44/2000 (Inserimento del titolo VII (artt. 87 - 104) relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità)
Art. 10.
Integrazioni alla l.r. 44/2000 (Inserimento del titolo VIII (artt. 105 - 135) relativo a Servizi alla persona e alla comunità)
Art. 11.
Modificazioni alla l.r. 44/2000
Art. 12.
Norma finanziaria
Art. 13.
Personale
Art. 14.
Urgenza
Art. 1.
(Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale
26 aprile 2000, n.
44)
1. Larticolo 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Finalità)
1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi allordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività produttive;
b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
c) formazione professionale;
d) polizia amministrativa;
e) turismo e acque minerali e termali;
f) urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità;
g) servizi alla persona ed alla comunità..
Art. 2.
(Modificazioni allarticolo 17 della l.r. 44/2000)
1. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 17 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 dopo la parola: lindividuazione sono inserite le seguenti: dei sistemi locali del lavoro, dei sistemi economico-produttivi, dei sistemi produttivi locali.
Art. 3.
(Modificazioni allarticolo 24 della l.r. 44/2000)
1. Il comma 4 dellarticolo 24 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:
4. Per il reperimento, limmissione in rete e laggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dellattività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli dintesa con i soggetti e le strutture che li detengono, ovvero costituisce appositi gruppi di lavoro o commissioni a cui possono partecipare esperti esterni.
Art. 4.
(Modificazioni allarticolo 30 della l.r. 44/2000)
1. Il comma 4 dellarticolo 30 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è sostituito dal seguente:
4. Al comma 3 dellarticolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: Lamministrazione regionale concorre sono sostituite dalle seguenti : Salvo i casi previsti dallarticolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono.
Art. 5.
(Modificazioni allarticolo 32 della l.r. 44/2000)
1. Alla lettera a) del comma 3 dellarticolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 le parole: decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
Art. 6.
(Modificazioni allarticolo 33 della l.r. 44/2000)
1. Alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 le parole: d.lgs. 40/1999" sono sostituite dalle seguenti: d.lgs. 490/1999".
Art. 7.
(Modificazioni allarticolo 74 della l.r. 44/2000)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 74 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è aggiunto il seguente:
1 bis. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative di cui allarticolo 70, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998".
Art. 8.
(Integrazione alla l.r. 44/2000.
Inserimento del titolo VI (artt. 81 -
86)
relativo a Turismo, Acque minerali e termali)
1. Dopo il Titolo V della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è inserito il seguente:
Titolo VI. Turismo, Acque minerali e termali
Capo I.
Turismo
Art. 81.
(Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia Turismo, le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
2. La Regione, entro dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di turismo con la legge di riforma della normativa di settore.
Art. 82.
(Funzioni della Regione)
1. Nelle more dellefficacia del disposto di cui allarticolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :
a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;
b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e allestero, dellimmagine turistica istituzionale e dellofferta turistica regionale;
c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dellofferta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dellofferta turistica regionale;
d) indirizzo e coordinamento dellorganizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dellosservatorio del turismo regionale per lelaborazione di statistiche turistiche regionali, per lanalisi dei mercati, della domanda e dellofferta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;
e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per laccertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
f) concorso allelaborazione e allattuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.
Art. 83.
(Funzioni degli Enti locali)
1. Nelle more dellefficacia dei disposti di cui allarticolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:
a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nellambito dellosservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
d) nulla-osta allistituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e alluso della relativa denominazione;
e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e laccertamento dellidoneità professionale allesercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
f) concorso allelaborazione e allattuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;
g) individuazione dei Comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche.
3. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni relative a:
a) individuazione dei Comuni rurali montani ai fini delle deroghe alle attività agro-turistiche;
b) riconoscimento scuole di sci;
c) riconoscimento scuole di alpinismo e sci alpinismo;
d) accertamento dellabilitazione allesercizio della professione di maestro di sci;
e) accertamento dellabilitazione allesercizio della professione di guida alpina.
4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative a:
a) valorizzazione delleconomia turistica del proprio territorio, anche attraverso le Comunità montane;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) autorizzazioni per lesercizio dellattività ricettiva;
d) gestione, anche associata, degli interventi di sviluppo e qualificazione turistica.
5. Sono conferite alle Camere di Commercio le funzioni relative allaccertamento di idoneità allesercizio di impresa turistica.
Capo II.
Acque minerali e termali
Art.84.
(Oggetto)
1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia Acque minerali e termali, le funzioni della Regione e quelle conferite agli Enti locali.
Art. 85.
(Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) attività promozionale volta al complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale;
b) attività di osservatorio;
c) sorveglianza sullo sfruttamento del patrimonio minerario e relativo monitoraggio.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate assicurando la partecipazione degli Enti locali.
Art. 86.
(Funzioni delle Province)
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della l.r. 25/1994;
c) lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 37 della l.r. 25/1994;
d) le funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali e termali così come stabilito dallarticolo 29.
Art. 9.
(Integrazioni alla l.r. 44/2000.
Inserimento del titolo VII (artt. 87 -
104)
relativo a Urbanistica, Edilizia, Aree protette,
Trasporti e Viabilità)
1. Dopo il Titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 è aggiunto il seguente:
Titolo VII.
Urbanistica, Edilizia, Aree protette,
Trasporti e Viabilità
Capo I.
Ambito di applicazione
Art. 87.
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di Urbanistica, Edilizia, Aree protette, Trasporti e Viabilità.
Capo II.
Urbanistica e tutela dei beni ambientali
Art. 88.
(Rinvio)
1. La Regione, entro sei mesi dallapprovazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fino alla data di approvazione della legge di riordino di cui al comma 1, le funzioni attribuite alla Regione ed agli Enti locali rimangono stabilite dalla l.r. 56/1977.
3. La Regione, entro i termini di cui al comma 1, provvede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione paesistica e di tutela del paesaggio attraverso la riforma della l.r. 56/1977 e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
Capo III.
Edilizia residenziale pubblica
Art. 89.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso lazione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per ledilizia residenziale;
c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, inerenti il programma regionale per ledilizia residenziale, sentite le Province;
d) la definizione delle modalità e delle misure di incentivazione e di agevolazione;
e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, sentite le organizzazioni di rappresentanza e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
f) lindividuazione delle categorie degli operatori incaricati dellattuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
g) lindicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);
h) ladozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
i) la verifica dellefficacia dei programmi attuati e dellefficienza nellutilizzo delle risorse finanziarie;
j) la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo;
k) la verifica della congruità dei costi e dellutilizzo delle risorse finanziarie relativamente allapprovazione dei programmi attuati;
l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per laccesso ai benefici delledilizia residenziale pubblica;
n) la fissazione delle norme per lassegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati allassistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni;
o) lindividuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire laccesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformità ai criteri di cui allarticolo 59, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998;
p) la definizione, sentite le Province, dellassetto istituzionale degli enti operanti nel settore delledilizia residenziale pubblica, nonché dellattività di controllo sugli stessi;
q) lindirizzo e la vigilanza sullattuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonché il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.
Art. 90.
(Funzioni delle Province)
1. Le Province predispongono e gestiscono, dintesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato allindividuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Sono trasferite, altresì, alle Province le funzioni relative:
a) alla formazione e gestione dellanagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dellinventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici, anche attraverso lacquisizione dei verbali redatti a seguito delle ispezioni e revisioni ai sensi del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
Art. 91.
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a:
a) rilevazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, in collaborazione con la Provincia, ai fini dellelaborazione dei dati per il sistema informativo di cui allarticolo 90, comma 1;
b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio in linea con i criteri di cui allarticolo 89, comma 1, lettera g).
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) accertamento dei requisiti soggettivi per laccesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.
3. Sono, altresì, delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
b) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia;
c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi in ordine alla realizzazione di ogni singolo intervento.
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. E fatta salva la facoltà, per i Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di avvalersi dellAmministrazione regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettere a) e b).
Capo IV.
Aree protette
Art. 92.
(Disposizioni generali)
1. La Regione, nellambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dellUnione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e listituzione di Aree protette.
3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.
Art. 93.
(Funzioni della Regione)
1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;
b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;
e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui allarticolo 38 della l.r. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi allespressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui allarticolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.
2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dallarticolo 2 della l.r. 12/1990 e dallarticolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dellarticolo 6 della l.r. 12/1990 e dellarticolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;
d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;
e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;
f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;
g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;
h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dellammontare delle risorse da assegnare, nellanno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.
3. Lindividuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con lapprovazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.
Art. 94.
(Funzioni delle Province)
1. E attribuita alle Province la gestione delle Aree protette di rilievo provinciale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2. In tale ambito le Province provvedono allorganizzazione del personale e allindirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, allapprovazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.
3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano darea;
b) ladozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;
c) il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 151 del d.lgs. 490/1999;
d) ladozione dei provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui allarticolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, lettere a) e c), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciate secondo le seguenti procedure:
a) lautorizzazione rilasciata dalla Provincia è assunta previo parere del soggetto gestore dellArea protetta;
b) il parere è rilasciato dal soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine la Provincia può provvedere al rilascio dellautorizzazione;
c) il provvedimento assunto dalla Provincia e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d) lautorizzazione è rilasciata o negata dalla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere lautorizzazione alla Regione che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 3, lettere b) e d), riguardanti provvedimenti relativi ad Aree protette di rilievo regionale, sono rilasciati secondo le seguenti procedure:
a) il provvedimento di ripristino è assunto dalla Provincia previo parere del soggetto gestore dellArea protetta. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa allautorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre lobbligo del ripristino; il ripristino può anche configurarsi come mantenimento delle opere realizzate qualora queste non siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione o con le disposizioni dei provvedimenti istitutivi;
b) ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, lobbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi è stabilito per tutte le aree classificate come Aree protette;
c) il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa sono trasmessi immediatamente alla Regione che può annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento si intende approvato;
d) il provvedimento di ingiunzione di ripristino è rilasciato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale riportante loggetto della violazione.
Art. 95.
(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)
1. E attribuita ai Comuni e alle Comunità montane la gestione delle Aree protette di rilievo locale che viene esercitata direttamente oppure attraverso enti strumentali di diritto pubblico.
2. I Comuni e le Comunità montane provvedono allorganizzazione del personale e allindirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza delle attività dei soggetti gestori, allapprovazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo locale.
Capo V.
Trasporti e viabilità
Sezione I.
Trasporti
Art. 96.
(Funzioni della Regione)
1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché allapprovazione dei relativi progetti di intervento;
b) allindividuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
c) al rilascio di concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;
d) alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;
e) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;
f) alla regolamentazione dellutilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i Comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti duso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;
g) alla programmazione degli interporti e dellintermodalità, con esclusione di quelli indicati allarticolo 104, comma 1, lettera g) del d.lgs. 112/1998;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;
l) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;
m) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati allinterscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;
n) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;
o) allapprovazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti, nonché allapprovazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, allassenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per lapertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 97.
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative:
a) al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o più Comuni, una o più Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi più Province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilità;
c) alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
e) al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
f) al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
g) al rilascio dellinventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
h) alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;
i) al rilascio dellautorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;
l) allapplicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.
2. Competono, altresì, alle Province le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico di navigazione non di linea, relative:
a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b) alla predisposizione di apposite norme atte a consentire lesercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di Comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori :
1) popolazione;
2) estensione territoriale e relative caratteristiche;
3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;
5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6) numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
c) alla predisposizione dei regolamenti tipo sullesercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, definiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
d) allistituzione delle Commissioni consultive provinciali operanti in riferimento allapplicazione, da parte dei Comuni, dei regolamenti tipo sullesercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
Art. 98.
(Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative:
a) al rilascio delle concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale e di affidamento della gestione dei porti di interesse turistico regionale secondo le modalità di cui allarticolo 96, comma 1, lettera d);
b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione è esercitata direttamente dai Comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983, nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici. A seguito dellindividuazione di cui allarticolo 96, comma 1, lettera b), non trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 2 della l.r. 26/1995;
c) al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;
d) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonché delle opere edilizie a servizio dellattività portuale;
e) allapprovazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché allautorizzazione per lattivazione al pubblico esercizio degli stessi e per limmissione di nuovo materiale rotabile;
f) allapprovazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;
g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;
h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati allinterscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai Piani urbani del traffico (PUT);
i) allapplicazione del r.d. 148/1931 per quanto di loro competenza;
l) alla manutenzione ed escavazione di porti turistici di interesse comunale.
2. Competono, altresì, ai Comuni le seguenti funzioni in materia di servizi di trasporto di navigazione relative:
a) alladozione dei regolamenti comunali sullesercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, predisposti in conformità al regolamento tipo redatto dalla Provincia competente territorialmente. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dallarticolo 4, comma 4, della l. 21/1992, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dellorgano ed i suoi compiti istituzionali. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai Comuni entro novanta giorni dallemanazione del regolamento tipo provinciale e previo parere della Commissione consultiva provinciale da formulare entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il Comune approva il regolamento prescindendo dal parere medesimo;
b) al rilascio della licenza e dellautorizzazione per lespletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo di cui allarticolo 97, comma 2, lettera a);
d) alladozione di ogni altro atto connesso con lesercizio delle funzioni sopra indicate.
3. Alle Comunità montane, oltre alle funzioni di cui allarticolo 96, comma 2, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza sulla regolarità dellesercizio di impianti a fune e tranviari;
b) lapprovazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Art. 99.
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)
1. In attuazione delle norme di cui allarticolo 6 della l. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
2. Le CCIAA provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per limpianto, la tenuta e laggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dellesame di cui allarticolo 6, comma 3, della l. 21/1992.
3. Liscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza o autorizzazione per lesercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
4. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.
5 . Con regolamento regionale sono emanate le disposizioni concernenti:
a) le modalità ed i requisiti per liscrizione nel ruolo provinciale;
b) la composizione, la nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per lesame dei requisiti per lidoneità allesercizio del servizio;
c) le modalità, gli argomenti e le materie di esame, di cui allarticolo 6, comma 3, della l. 21/1992, per laccertamento del possesso del requisito di idoneità allesercizio del servizio;
d) le norme relative alliscrizione e revisione del ruolo;
e) le norme transitorie.
Art. 100.
(Vigilanza)
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nellambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sullattività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore.
Sezione II.
Viabilità
Art. 101.
(Funzioni della Regione)
1. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dellarticolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), individua le strade da trasferire al demanio delle singole Province e quelle da mantenere al demanio regionale.
2. La Regione esercita, in materia di viabilità, le seguenti funzioni che richiedono lesercizio unitario a livello regionale:
a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza con il piano regionale della mobilità e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;
b) programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale.
3. Relativamente alle tratte autostradali, interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla:
a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinazione delle modalità operative per la predisposizione e lapprovazione dei piani finanziari delle Società concessionarie;
c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio;
d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione mediante concessione;
e) verifica del rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio da parte delle Società concessionarie;
f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
Art. 102.
(Funzioni delle Province)
1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui allarticolo 101, comma 1.
2. Sono, altresì, trasferite alle Province le seguenti funzioni:
a) progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonchè manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;
b) manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dallarticolo 104;
c) i poteri ed i compiti di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;
d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni);
e) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed allesposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
Art. 103.
(Potere sostitutivo)
1. In caso di inadempienza rispetto al capitolato di prestazioni e costi standard, la Regione interviene con i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con costi a carico della Provincia inadempiente.
2. La Regione, in caso di accertata inadempienza, si riserva di presentare richiesta al Ministero dei lavori pubblici di sospensione e di trasferimento alla Regione delle risorse attribuite alle Province per la gestione del demanio stradale regionale.
Art. 104.
(Agenzia regionale delle Strade - ARES-PIEMONTE)
1. La Regione, con apposito provvedimento legislativo da approvare entro il 31 marzo 2001, costituisce lAgenzia regionale delle Strade del Piemonte (ARES-PIEMONTE), per esercitare le funzioni di attuazione della programmazione della rete stradale demaniale regionale.
2. In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la Regione e le Province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dallarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:
a) le procedure e le modalità per lapprovazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;
b) le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale."
Art. 10.
(Integrazioni alla l.r. 44/2000.
Inserimento del titolo VIII (artt. 105
- 135)
relativo a Servizi alla persona e alla comunità)
1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, è inserito il seguente:
Titolo VIII.
Servizi alla persona e alla comunità
Capo I.
Ambito di applicazione
Art. 105.
(Oggetto)
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di sanità veterinaria e salute umana, servizi sociali, istruzione ed edilizia scolastica, beni, attività culturali e spettacolo, politiche giovanili.
Capo II.
Tutela della salute
Art. 106.
(Oggetto)
1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, lorganizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dallarticolo 113 del d.lgs. 112/1998.
Art. 107.
(Funzioni della Regione)
1. Nellambito dei conferimenti di cui al Capo I Tutela della salute del titolo IV del d.lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.
2. In particolare la Regione:
a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;
b) organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;
c) definisce lordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dellofferta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;
d) fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), allinterno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;
e) emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dallarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dellart. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
f) adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento allefficienza e allefficacia dei servizi sanitari;
g) fissa i criteri per lautorizzazione alla realizzazione e allesercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dallarticolo 8 quater del d.lgs. 229/1999;
h) definisce i criteri mediante i quali i Comuni concorrono allintegrazione delle prestazioni socio-sanitarie;
i) verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dallarticolo 115, comma 3, del d.lgs. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dellapplicazione della buona pratica di laboratorio;
l) svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato allinterno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sullapplicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
3. La Regione disciplina con legge di attuazione del d.lgs. 229/1999 lesercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 108
(Istituzione della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria
e socio-sanitaria regionale)
1. In attuazione dellarticolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per lesercizio delle funzioni stabilite dalla legge.
2. La Conferenza è costituita da:
a) il Sindaco del Comune nel caso in cui lambito territoriale dellASL coincida con quello del Comune;
b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui lambito territoriale dellASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;
d) il Presidente dellUnione Province Piemontesi (UPP);
e) il Presidente dellUnione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) - Delegazione Regionale Piemontese;
f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.
3. La Conferenza è presieduta dallAssessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dellAmministrazione provinciale interessata.
4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui allarticolo 3 bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata lAzienda.
5. La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante allorganismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata lAzienda.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui allarticolo 6 della l.r. 34/1998.
Art. 109.
(Funzioni delle ASL)
1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione allimpiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per limpiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonchè la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione alluso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate allASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
2. Sono altresì subdelegate allASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui allarticolo 32 del r.d. 147/1927.
3. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui allarticolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui allarticolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative allesame delle domande di indennizzo di seconda istanza.
Art. 110.
(Modificazione alla l.r. 30/1982)
1. La lettera e) del comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata.
Art. 111.
(Funzioni in materia di interventi di urgenza)
1. Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui allarticolo 117 del d.lgs. 112/1998.
Art. 112.
(Funzioni in materia di pubblicità sanitaria)
1. Lautorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dellesercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche di recupero e di rieducazione funzionale è delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura che, avvalendosi della ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e alladozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dei contravventori. Dellavvenuto accertamento di violazioni e delladozione dei provvedimenti sanzionatori, il Sindaco dà comunicazione allAssessore alla Sanità della Regione entro otto giorni.
Capo III.
Servizi sociali
Art. 113.
(Oggetto)
1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Art. 114.
(Funzioni della Regione)
1. Nellambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) ladozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, allintegrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dellistruzione, della formazione professionale e del lavoro;
b) la raccolta e lelaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sullofferta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;
c) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per lautorizzazione, laccreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
e) listituzione del registro dei soggetti autorizzati allerogazione di interventi e servizi sociali;
f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per lacquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare lefficacia e lefficienza dei servizi;
i) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;
j) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
k) la programmazione, lindirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nellambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;
m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
n) la concessione, in regime di convenzione con lIstituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dellarticolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui allarticolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o) lesercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della l. 328/2000;
p) in via transitoria, fino allentrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativa dellarticolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000, lautorizzazione e la vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL ;
q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dellalbo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;
r) in via transitoria, fino allemanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB):
1) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB;
2) lesercizio di tutte le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) fatte salve quelle oggetto di delega di cui allarticolo 115;
3) lapprovazione di modifiche statutarie e istituzionali, comprese le estinzioni, delle ex IPAB privatizzate.
Art. 115.
(Funzioni delle Province)
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli enti gestori dei servizi sociali, contenenti lindicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
b) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi unequilibrata distribuzione di servizi sul proprio territorio, mediante listituzione di apposite conferenze con gli enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del proprio territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
c) la raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sullofferta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi dei servizi sociali regionali e locali;
d) la diffusione, di concerto con gli enti gestori precitati, dellinformazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
e) listituzione dellufficio provinciale di pubblica tutela per lesercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse.
2. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) listituzione della sezione provinciale dellalbo delle cooperative sociali, liscrizione e la cancellazione dallalbo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
b) listituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, liscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
c) il rilascio delle autorizzazioni allattivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;
d) lautorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale.
3. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) in via transitoria, fino allemanazione della legge regionale attuativa del decreto legislativo sulla disciplina delle IPAB:
1) la vigilanza sugli organi e sullattività amministrativa delle IPAB;
2) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
b) le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sullamministrazione delle persone giuridiche private di cui allarticolo 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali;
c) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali), sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, dintesa con le Province;
d) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, dintesa con le Province;
e) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, dintesa con le Province;
f) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per linfanzia e ladolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi.
Art. 116.
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, in forma singola o associata, mediante gestione diretta o delegata, secondo quanto stabilito dalla legge regionale sullordinamento dei servizi sociali:
a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete , stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;
b) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dellarticolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;
c) sono titolari delle funzioni amministrative relative allautorizzazione, alla vigilanza e allaccreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, al comma 2;
d) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma i piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire lintegrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;
e) promuovono forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nellambito della vita comunitaria;
f) coordinano programmi, attività, progetti degli enti che operano nellambito di competenza tramite operatività tra i servizi che realizzano attività, volte allintegrazione sociale, ed intese con le ASL per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
g) adottano la carta dei servizi di cui allarticolo 13 della l. 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.
2. In via transitoria, fino allentrata in vigore della legge regionale di recepimento dei provvedimenti nazionali attuativi dellarticolo 9, comma 1, lettera c) della l. 328/2000 , sono delegate alle ASL le seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL;
b) autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali, ad esclusione dei presidi ubicati nel Comune di Torino, per i quali le attività suddette vengono svolte dal Comune stesso.
Art. 117.
(Funzioni delle ASL)
1. E trasferita alle ASL lassegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi (TBC) non assistiti dallINPS, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolitici).
Art. 118.
(Modificazioni ed abrogazioni
alle ll. rr. 18/1994 e 62/1995)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dellarticolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali) è aggiunta la seguente:
d bis) un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione provinciale.
2. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 33 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.
Capo IV.
Istruzione, edilizia scolastica e diritto
allo studio universitario
Art. 119.
(Oggetto)
1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario.
Art. 120.
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono lunitario esercizio a livello regionale in materia di:
a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo allintegrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe delledilizia scolastica;
c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dellarticolo 138 del d.lgs. 112/1998.
Art. 121.
(Funzioni delle Province)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti listruzione secondaria superiore, di cui allarticolo 139 del d.lgs. 112/1998.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative allattuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.
Art. 122.
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative alledilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti listruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nellarticolo 139 del d.lgs. 112/1998.
Art. 123.
(Diritto allo studio e programmazione
dello sviluppo universitario)
1. In materia di diritto allo studio universitario e di programmazione dello sviluppo universitario sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) programmare e sostenere finanziariamente, dintesa con gli Atenei nellambito del Comitato regionale di coordinamento di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dellarticolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti universitari e lattivazione di nuove facoltà;
b) programmare e sostenere la realizzazione delle residenze universitarie per gli studenti fuori sede e per la mobilità internazionale nonché i servizi di supporto allattività formativa degli studenti universitari;
c) definire i criteri ed erogare i benefici agli studenti capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;
d) erogare i benefici straordinari per gli studenti in particolari condizioni di disagio.
2. Le Province ed i Comuni concorrono allesercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) secondo il principio di sussidiarietà e nellambito della programmazione.
Capo V.
Beni, attività culturali e spettacolo
Art. 124.
(Funzioni della Regione)
1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) in materia di beni culturali:
1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;
3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;
4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;
5) assumere liniziativa ai fini dellesercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dellarticolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999;
6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante lesercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, sia con il sostegno agli Enti locali nellesercizio delle medesime funzioni;
7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dellarticolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;
8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, dintesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dellarticolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;
9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono lunitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
10) promuovere listituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o lerogazione di sevizi culturali;
11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e allestero;
12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;
13) sostenere lattività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per lerogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);
14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;
15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;
16) sostenere leditoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:
b) in materia di attività culturali e spettacolo:
1) promuovere le attività espositive e le arti visive;
2) tutelare, valorizzare e promuovere loriginale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato allarticolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza delloriginale patrimonio linguistico del Piemonte);
3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e lammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;
4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare lalbo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere listituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.
2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:
a) le iniziative organizzate da enti, associazioni e istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;
b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più Province o comunque un territorio molto ampio.
3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero lorganizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.
4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie-locali di cui alla l.r. 34/1998.
5. Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per lassegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.
6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.
7. Per lesercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dellarticolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 125.
(Funzioni della Regione in materia
di tutela dei beni librari)
1. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) e del Titolo I, Capo I e Titolo IV, Capo V del d.lgs. 112/1998 e dellarticolo 11 del d.lgs. 490/1999, compete alla Regione:
a) vigilare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dellelenco indicativo di tali beni;
b) notificare limportante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dellarticolo 6 del d.lgs. 490/1999 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera c) del d.lgs. 490/1999;
c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, lintegrità, la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui alle lettere a) e b), anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dallarticolo 9, lettera e) del d.p.r. 3/1972 e dellarticolo 39 del d.lgs. 490/1999;
d) vigilare sullosservanza delle disposizioni del d.lgs. 490/1999 per quel che concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;
e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
f) esercitare le funzioni di ufficio per lesportazione ai sensi del Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 490/1999;
g) operare le ricognizioni delle raccolte private.
Art. 126.
(Funzioni delle Province)
1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o lintero territorio provinciale.
2. In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) in materia di beni culturali:
1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;
2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
3) il coordinamento dellattività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;
4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
5) lincremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dellarticolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998;
b) in materia di attività culturali e spettacolo:
1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;
2) la tutela, la valorizzazione e la promozione delloriginale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato allarticolo 1 della l.r. 37/1997;
3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
4) la promozione dellorientamento musicale e più in generale delleducazione permanente.
3. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione è integrata nella programmazione generale della Provincia ed è volta allequilibrato sviluppo del territorio.
Art. 127.
(Funzioni dei Comuni)
1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.
2. In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:
a) in materia di beni culturali:
1) listituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonché dei relativi sistemi;
2) il coordinamento ed il sostegno dellattività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;
3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
4) lincremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dellarticolo 149, comma 5 del d.lgs. 112/1998;
b) in materia di attività culturali e spettacolo:
1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;
2) la tutela, la valorizzazione e la promozione delloriginale patrimonio linguistico come indicato dallarticolo 1 della l.r. 37/1997;
3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;
4) la promozione dellorientamento musicale e più in generale delleducazione permanente.
3. I Comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano lunitario esercizio a livello regionale o provinciale.
Art. 128.
(Funzioni delle Comunità montane)
1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Comunità montane esercitano le funzioni conferite ai Comuni , nellambito dei territori di propria competenza.
Art. 129.
(Gestione di musei, biblioteche, archivi e
beni culturali o di loro sistemi)
1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione ed il funzionamento di istituti, nonché la stipulazione di convenzioni per la gestione, valorizzazione e fruizione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali o di loro sistemi.
2. Gli istituti possono assumere le forme previste agli articoli 112, 113 e 114 del d.lgs. 267/2000, oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione e società, prevedendo la partecipazione di Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio regionale stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 2.
Art. 130.
(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)
1. La Giunta regionale, dintesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), è autorizzata ad assumere tutti gli atti di sua competenza necessari per listituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.
Capo VI.
Politiche giovanili
Art. 131.
(Principi generali)
1. Nei diversi campi di applicazione della normativa regionale relativa agli interventi di cui al presente articolo, la popolazione giovanile è definita secondo i criteri stabiliti dalla Unione Europea e recepiti dalla legislazione regionale.
2. La Regione, le Province ed i Comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani:
a) nella programmazione delle politiche giovanili, la Regione definisce gli indirizzi e le tipologie dintervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;
b) nel coordinamento e nella promozione delle politiche giovanili, le Province ripartiscono ai Comuni le risorse ed i finanziamenti regionali, finalizzandone lutilizzo al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale;
c) nella realizzazione delle politiche giovanili, gli Enti locali sono titolari della gestione, in forma diretta o delegata degli interventi dei servizi in favore della popolazione giovanile e dispongono di autonomia organizzativa, funzionale e operativa nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 132.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentito il parere della Consulta regionale dei giovani.
2. La Regione ripartisce i fondi regionali alle Province sulla base di unanalisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province.
3. La Regione definisce forme ed attribuzioni della Consulta regionale dei giovani, al fine di garantire la piena rappresentanza della popolazione giovanile.
4. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di Programma triennale degli interventi regionali per i giovani. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, assunto previamente il parere della Consulta regionale dei giovani.
5. Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dellazione regionale, individua inoltre i progetti obiettivo ed i progetti pilota di competenza regionale e definisce i criteri per i relativi finanziamenti.
6. La Regione assicura funzioni di sostegno ed assistenza tecnica, sia di carattere gestionale, sia di carattere progettuale, per le iniziative realizzate dagli enti locali nel campo delle politiche giovanili.
7. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani e valorizzandone lapporto operativo e progettuale, istituisce lOsservatorio permanente sulla condizione dei giovani.
Art. 133.
(Funzioni delle Province)
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
a) la presentazione di proposte per lelaborazione del Programma triennale di cui allarticolo 132, comma 1;
b) la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;
c) la collaborazione con lOsservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte dintesa con gli Enti locali.
3. Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, dintesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
Art. 134.
(Funzioni dei Comuni e degli Enti locali)
1. Ai Comuni, anche in forma associata, e alle Comunità montane, è attribuita, in conformità allarticolo 132 comma 1 del d.lgs. 112/1998 la realizzazione di interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacità progettuale e gestionale.
2. A tal fine ogni anno i Comuni, anche in forma associata, e le Comunità montane presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale.
Art. 135.
(Rappresentanze giovanili)
1. Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le Province, i Comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.
2. Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nellambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti allinterno della Consulta regionale dei giovani.".
Art. 11.
(Modificazioni alla l.r. 44/2000)
1. Il titolo VI della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 Disposizioni finanziarie e finali assume la numerazione: titolo IX e gli articoli 81, 82, 83 e 84 assumono la numerazione: 136, 137, 138 e 139".
Art. 12.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione desame di cui allarticolo 99, comma 5, lettera b), della l.r. 44/2000, introdotto dallarticolo 9 della presente legge, previsti in lire 3 milioni, si fa fronte con la disponibilità del capitolo 10590 dellesercizio finanziario 2001.
2. Allindividuazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire leffettivo esercizio delle funzioni conferite, si provvede con le modalità di cui allarticolo 16, comma 4 della l.r. 34/1998.
Art. 13.
(Personale)
1. Alla dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è aggiunto, per le rispettive categorie, un numero di posti pari al numero delle unità di personale che transitano alla Regione direttamente o attraverso i finanziamenti sostitutivi.
2. Lesatta quantificazione è definita con provvedimento della Giunta regionale a seguito della emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 14.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 marzo 2001
Enzo Ghigo
DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 29 - 1864
Attuazione L.R. 44/2000 - Individuazione data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di stabilire nell1/1/2001 ovvero nella data di pubblicazione, se successiva, del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti finanziari strumentali e di personale alle Regioni italiane, la data dellesercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali con la L.r. 44/2000;
- di provvedere allindividuazione delle risorse per lattuazione delle predette normative regionali secondo quanto contenuto nei documenti allegati, dando atto che le stesse saranno successivamente valutate sotto il profilo della congruità, anche rispetto ai fondi trasferiti dallo Stato;
- di autorizzare, di norma fino al 31.12.2001, lavvalimento delle strutture regionali da parte degli Enti che lo richiedono per lesercizio delle funzioni trasferite, prevedendo già sin da ora che le stesse saranno esercitate senza oneri da parte degli enti che ne chiedono lattivazione;
- di prevedere altresì la stipula di specifiche convenzioni con gli Enti locali che lo richiedono, al fine di garantire una adeguata assistenza tecnico - amministrativa;
- di prevedere già, sin da ora, lattivazione di azioni di monitoraggio dei costi effettivi collegati allesercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali, di tipo quadrimestrale/entro il 30/4, entro il 31/8, entro il 30/11), al fine di stabilire la congruità dei trasferimenti finanziari, delle risorse umane e dei beni strumentali; provvedendo alle necessarie eventuali integrazioni e adottando i provvedimenti conseguenti, che verranno sottoposti alla verifica nellambito della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali;
- di riconoscere fin dora un flusso aggiuntivo di L. 2 miliardi ai fini della copertura della spese di funzionamento che gli Enti locali dovranno affrontare, per lattuazione del decreto legislativo n. 112/98, dando atto che, su questo versante, occorrerà dare corso ad azioni di verifica della congruità delle stesse, tenuto conto del principio di cui alla legge finanziaria 2000 di non incremento della spesa pubblica;
- di dare atto che la predetta somma sarà destinata principalmente alle Province piemontesi, in quanto destinatarie di maggiori conferimenti di funzione;
- di autorizzare, già sin da ora, quale anticipazione, il versamento del 20% dellinsieme delle risorse finanziarie attribuite agli Enti locali, entro la data del 31.1.2001, necessarie per le prime incombenze gestionali, previa individuazione in seno alla Conferenza Permanente Regione autonomie locali delle modalità e criteri di ripartizione del flusso finanziario previsto;
- di provvedere, tramite le Direzioni regionali ad individuare i procedimenti concernenti funzioni e compiti conferiti agli Enti locali, non ancora esauriti, procedendo, previo accordo, alla loro consegna agli enti locali destinatari interessati e assicurando lavvalimento degli uffici regionali fino alla conclusione dei procedimenti stessi;
- lAmministrazione regionale si riserva di procedere al trasferimento di unità di personale da individuarsi con successivo provvedimento in luogo della monetizzazione di personale;
- di procedere alla formulazione degli emendamenti necessari al D.D.L. di approvazione del Bilancio di previsione 2001.
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2001, n. 47 - 2448
Attuazione della L.r. avente ad oggetto Modifica ed integrazione alla Legge regionale n. 44/2000". Individuazione data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento ai sensi della L.r. n. 34/98
Vista la L.r. avente ad oggetto Modifica ed integrazioni alla Legge regionale n. 44/2000" in corso di promulgazione;
preso atto della necessità di procedere ai sensi della L.r. n. 34/98 allindividuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi necessari al loro svolgimento ai sensi della L.r. n. 34/98;
tenuto conto dellintervenuta pubblicazione del D.P.C.M. di trasferimento delle risorse per lesercizio delle funzioni di cui al decreto legge 112/98;
sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali in data 7/3/01;
vista la D.G.R. N. 29-1864 del 28/12/2000;
la Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
di stabilire nella data di entrata in vigore della L.r in oggetto la data di decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite agli Enti locali:
* di provvedere allindividuazione delle risorse per lattuazione delle predetta normative regionale secondo quanto contenuto nei documenti allegati (A. B.) dando atto che le stesse saranno successivamente valutate sotto il profilo della congruità, anche rispetto ai fondi trasferiti dallo Stato;
* di richiamare e confermare in toto, le premesse, le motivazioni, i contenuti del dispositivo di cui alla D.G.R. 29-1864 del 28/12/2000, nonché la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2-2001;
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
CIRCOLARI / DIRETTIVE
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2001, n. 2/PRE
D.lgs. 112/98 - Decentramento funzioni agli Enti locali. Prime disposizioni generali in ordine alleffettiva decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite
Agli Assessori regionali
Alle Direzioni regionali
Alle Amministrazioni provinciali
Alle
Amministrazioni comunali
Ai Presidenti delle Comunità montane
Alle Camere
di Commercio
Ai Presidenti delle Associazioni
U.P.P., ANCI, LEGA DELLE
AUTONOMIE
LOCALI, UNCEM
Alla Consulta unitaria
dei Piccoli Comuni del Piemonte
LORO
SEDI
Con riferimento alloggetto ed a seguito della riunione del 14/02/2001 con i rappresentanti degli Enti locali in seno alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, si comunica che in data 21 febbraio 2001 sono stati pubblicati sul S.O. alla G.U. n. 43 i DD.PP.CC.MM. del 22 dicembre 2000, recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni conferite alle Regioni ed ai relativi Enti locali. Come è noto, secondo quanto stabilito nellaccordo Stato - Regioni - Enti Locali del 1.2.2001, da tale data decorre leffettivo esercizio delle funzioni. A tal fine si forniscono le seguenti prime indicazioni.
Avvalimento degli uffici delle amministrazioni regionali.
Ai sensi della D.G.R. n. 29-1864 del 28.12.2000 e conseguentemente previo accordo tra le Amministrazioni interessate, durante il periodo di avvalimento, gli uffici delle Direzioni regionali, ferma restando la dipendenza gerarchica e funzionale del rispettivo personale, curano ovvero collaborano attivamente ai fini della istruttoria dei procedimenti precedentemente di competenza, fornendo tutte le informazioni utili al responsabile dellEnte titolare della funzione che dovrà adottare il provvedimento finale.
Nello stesso periodo i procedimenti in corso (ovvero non ancora conclusi alla data di pubblicazione del D.P.C.M. di trasferimento risorse alla Regione Piemonte) ed eventuali provvedimenti di somma urgenza, anche relativi a fasi endoprocedimentali, riconducibili in particolare alla necessità di rispettare i tempi di conclusione del procedimento, soprattutto nelle more degli accordi di cui infra, possono essere adottati dallAmministrazione regionale, previa puntuale informativa allEnte titolare ed a seguito di autorizzazione alla firma rilasciata da questultimo.
Lautorizzazione alla firma è opportuno comunque che venga riferita ad un periodo di tempo strettamente limitato e funzionale allindividuazione, presso lAmministrazione titolare, del soggetto competente allapposizione delle firme necessarie.
Quanto sopra sarà oggetto, per ogni materia conferita, di specifici accordi fra le parti.
Modalità procedimentali di trasferimento
degli archivi, salvo diversi accordi
- Registro di Protocollo: nel caso di autorizzazione alla firma, uso del Registro di Protocollo dellAmministrazione titolare della funzione, oppure apertura di un registro di protocollo ad hoc presso lAmministrazione regionale (registro da trasferire, finita la fase dellavvalimento, allAmministrazione titolare insieme alle pratiche);
- Archiviazione:
1. Le pratiche concluse devono essere archiviate presso larchivio regionale di Torino, Via Sospello, 211, corredate dallelenco di versamento.
2. Le pratiche in corso restano a disposizione dellAmministrazione titolare, sia in caso di autorizzazione alla firma, che in caso di istruttoria.
Conclusa la pratica, la documentazione relativa viene archiviata dallAmministrazione titolare.
Ai fini della presente circolare vengono pertanto organizzati specifici incontri presso le Direzioni regionali interessate, anche allo scopo di assicurare il supporto e la massima reciproca collaborazione possibile per agevolare lesercizio delle funzioni, senza ricadute negative sullutenza.
Enzo Ghigo
La Circolare sopra riportata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2001, Parte I, a pagina 191 (Ndr)