ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di Programma - ex art. 27 L. 8.6.1990 n. 142 tra il Comune di Casale Monferrato e alcuni tra i comuni ed enti appartenenti alla circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento manti di copertura di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Olio Rinaldi S.a.s. - Richiesta autorizzazione per costruzione scogliera di protezione lungo un tratto spondale dx del T. Cherasca in Comune di Diano d’Alba

Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Comune di Arona (NO) - Progetto per la “Realizzazione di un sistema di attracchi integrati sul lungolago. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e gestione urbanistica - Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica

Modifiche al Programma integrato Spina 2, nell’ambito dell’"Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato e integrato dall’art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127, tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la realizzazione di Programmi integrati di intervento (art. 16, legge 17 febbraio 1992, n. 179; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2, Framtek, nel Comune di Torino"

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Giarone del Comune di Frassineto Po (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive in località Muntacala e Monte Plunea nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Coltivazione di cava di gneiss in località Casette del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cascina Nuova del Comune di Caraglio (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Rinnovo Concessione Mineraria GABELLA in località Gabella dei Comuni di Curino e Masserano (BI) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Procedimento: Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato a ponte del corso d’acqua pubblica denominato Rio Riolo con la linea elettrica MT a 20.000 Volt nei Comuni di Capriata D’Orba e Castelletto D’Orba - Loc. Aureliana - Domanda in data 28.2.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Torino

Modifiche allo Statuto Comunale

Comune di Villastellone (Torino)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Associazione Provinciale Allevatori - Cuneo

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chieri

Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)

Decreto del Dirigente del Servizio n. 2/01 del 10.3.01 - declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell’ente

Comune di Alba (Cuneo)

n. 6/20001 Reg. Ord. - Ufficio Servizi Legali - n. 39 del 8.3.2001 - Registro Generale delle Ordinanze - Decreto di espropriazione terreni per realizzazione opere di riassetto urbano di via XXV Aprile - 1° lotto

Comune di Boves (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale - Variante Parziale n. 6 - Adozione

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso di deposito progetto preliminare del nuovo piano regolatore

Comune di Calasca Castiglione (Verbano Cusio Ossola)

Estratto di avviso di pubblicazione bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Comune di Campertogno (Vercelli)

Avviso ad opponendum appalto lavori sistemazione strada comunale frazione Rusa

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione piano di recupero di iniziativa privata relativo a immobile sito in Via Lamberti, 27 di proprietà Bono-Galetto

Comune di Casalbeltrame (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 27 febbraio 2001 “Art. 41 L.R. n. 56/77. Approvazione P.E.E.P. - Piano per Edilizia Economica e Popolare”

Comune di Cuneo

Decreto n. 85

Comune di Dogliani (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 bis, comma 6°, l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale 30 novembre 2000, n. 54 - Piano Particolareggiato ex Martex - variante n. 3 ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.U.R. 56/77 al P.P. approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 29.12.1987 - Approvazione

Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2001 LL.RR. n. 56/77 e 41/97 - Variante parziale n. 9 al piano regolare generale vigente

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 1/2001 (F70) - Espropriazione aree occorse per la costruzione della strada di collegamento del nuovo ponte sul Torrente Sangone con Via XXV Aprile/Via Stupinigi - 1° e 2° lotto. Decreto definitivo di esproprio

Comune di Nichelino (Torino)

Art. 17, 7° comma, Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e S.M.I. variante n. 3 parziale al P.R.G.C. vigente per l’adeguamento alla normativa commerciale. Progetto preliminare. Avviso di pubblicazione e deposito

Comune di Omega (Verbano Cusio Ossola) - Servizio Tecnico/Ufficio Urbanistica

Pubblicazione per estratto della Deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2000 di oggetto. Alienazione reliquato stradale sito in via Ferriere e declassificazione tratto di strada

Comune di Piobesi d’Alba (Cuneo)

Estratto bando di asta pubblica

Comune di Pontestura (Alessandria)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Avviso - Approvazione piano di recupero

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto di indennità (estratto)

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto di indennità (Estratto)

Comune di Valmala (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 22/1/2001 avente per oggetto “Legge Regionale nr. 19 del 8/7/99 - Approvazione regolamento edilizio - 2° Provvedimento”, trasmessa al competente CO.RE.CO. a far data dal 29/1/2001 e divenuta esecutiva il giorno 18/2/2001

Enel Distribuzione - Torino

Avviso

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

Statuto ai sensi L. 461/98-D.Lgs 153/99-Atto Indirizzo Ministero Tesoro 5.8.99 (Approvato dal Ministero del Tesoro con Provvedimento n. 307186 del 10.8.2000)

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 11490 del 23.2.2001. T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 9.5.1997 alla Provincia di Asti Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche della Ditta Corradino Ugo - Corradino Francesco - Candelo Vittorio, successivamente trasformata in Carradino Ugo e Candelo Vittorio, a seguito del decesso del Sig. Corradino Francesco, per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Nissone nei Comuni di Capriglio (At) e di Montafia (At) ad uso irriguo

Provincia di Asti

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9861 del 19.2.2001 - Artt. 27 e 28 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Approvazione del progetto di impianto di smaltimento (operazione D15) e di recupero (operazioni R13 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi e autorizzazione all’esercizio - Ditta Perino & C. S.a.s. - C.so Alessandria n. 270 - Asti

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 2947 del 31 gennaio 2001; Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 2945 del 31 gennaio 2001; Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali

Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”. Variante Derivazione n. 1645 Fiume Stura - Comune di Fossano - Consorzio “La Rovere-Boschetti” - Istanza 25.3.1999

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 10-17137 del 25.1.2001

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 26-166287 del 1/8/2000

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-35910 del 14.2.2001

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Vercelli

Avviso ai creditori - Interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii della Comunità Montana Valsesia - Comuni sede dell’intervento: Balmuccia, Scopa, Scopello, Varallo, Vocca - Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara

Determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2000


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di Programma - ex art. 27 L. 8.6.1990 n. 142 tra il Comune di Casale Monferrato e alcuni tra i comuni ed enti appartenenti alla circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento manti di copertura di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto

Premesso che la Regione Piemonte, con Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997, modificate con D.G.R. n. 7-24366 del 15.4.1998 e D.G.R. n. 52-26047 del 23.11.1998, ha approvato, ai fini del finanziamento erogato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione stessa, l’elenco degli interventi urgenti contemplati nel Programma Triennale di Tutela Ambientale (P.T.T.A.) di cui alla Deliberazione Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (C.I.P.E.) in data 21.12.1993, inerenti all’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali e quindi ad elevato rischio ambientale, del Comune di Casale M.to, per un importo massimo di L. 28.500.000.000;

che il predetto elenco comprende al punto 5., l’intervento di “rimozione manti di copertura in cemento amianto” degli edifici pubblici ubicati nei Comuni facenti parte della circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, per la realizzazione del quale é stata prevista una disponibilità finanziaria per un importo di complessive Lire 7.200.000.000, di cui Lire 6.500.000.000 finanziate con fondi P.T.T.A. 1994-96 e Lire 700.000.000 con fondi regionali;

che il finanziamento con i fondi del P.T.T.A. può essere utilizzato unicamente per interventi interessanti il patrimonio edilizio pubblico;

che il soggetto attuatore di tale Programma Triennale di Tutela Ambientale é il Comune di Casale Monferrato, il quale, per tali specifici interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto, da intendersi comprensivi del conseguente smaltimento delle stesse, opera d’intesa con l’Ente o il soggetto proprietario;

Atteso che l’attuazione dei citati interventi richiede, per una completa e puntuale realizzazione, l’azione integrata e coordinata di tutti gli Enti interessati, per cui il Comune di Casale Monferrato, in relazione alla propria competenza prevalente sugli interventi in argomento, in qualità di Ente Attuatore del P.T.T.A., ha promosso la conclusione di un Accordo di Programma, in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

che in merito a quanto sopra, la gestione finanziaria e operativa degli interventi sopra citati é attribuita al Comune di Casale M.to, secondo modalità definite nell’Accordo di Programma medesimo, stipulato con gli Enti interessati a norma dell’art. 27 L. 8.6.1990 n. 142 ed in coordinamento con gli stessi;

che con il predetto Accordo di Programma si é inteso promuovere e assicurare il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti interessati, oltre a determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento connesso all’iter di realizzazione degli interventi in esame;

che l’Accordo di Programma è volto ad acquisire quindi, in un unico contesto procedurale, le manifestazioni di volontà, le valutazioni e le intese promananti, all’unanimità dei consensi, da tutti i soggetti il cui intervento coordinato è richiesto in funzione della realizzazione dell’obbiettivo specifico a conseguirsi;

premesso che l’Accordo di Programma sopra detto è stato stipulato nel 1998 tra il Comune di Casale M.to e i Comuni viciniori di Alfiano Natta, Balzola, Frassineto Po, Gabiano, Morano Po, Ottiglio, Pontestura e Trino, appartenenti tutti alla circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, oltre che l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 medesima, l’Azienda Municipalizzata Casalese, la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, in qualità di Enti pubblici proprietari di fabbricati aventi coperture in cemento amianto siti nel territorio dell’ex U.S.L. 76;

che all’art. 7 del predetto accordo, gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui all’accordo stesso, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l’Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale;

che il predetto Accordo di Programma ha consentito, con il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti interessati, l’espletamento della progettazione esecutiva degli interventi, nonché il conseguimento della certificazione regionale prevista dalle Deliberazioni CIPE 21.12.1993 e 21.12.1995, necessaria per l’assegnazione del finanziamento ministeriale ai singoli progetti;

che a seguito della certificazione sopra detta, il Comune di Casale Monferrato ha altresì coordinato la fase di affidamento degli interventi degli Enti partecipanti all’Accordo, oltre ad attuare la fase di affidamento degli interventi di propria spettanza;

che in conseguenza dell’affidamento dei lavori, sono risultate economie d’asta sufficienti a consentire l’elaborazione di ulteriori progetti, e pertanto la Regione Piemonte ha disposto l’indizione di nuove consultazioni degli Enti presenti sul territorio dell’ex U.S.L. 76 e non ancora aderenti all’Accordo, al fine di verificare eventuali ulteriori adesioni all’Accordo stesso;

visto che con apposite comunicazioni i Comuni di Borgo S. Martino, Camagna, Camino, CellaMonte, Cerrina, Coniolo, Conzano, Giarole, Odalengo Piccolo, Ozzano Monf., Palazzolo Verc.se, Sala Monf., Solonghello, Terruggia, Vignale Monf., Villamiroglio, Villanova Monf, compresi tra i territori dell’ex U.S.L. 76, hanno dichiarato l’intenzione di aderire all’Accordo di Programma per l’intervento di rimozione e smaltimento delle coperture compreso nel P.T.T.A.;

visto che con apposita comunicazione l’I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino ha dichiarato l’intenzione di aderire all’Accordo di Programma sopra detto, e che, potendosi annoverare lo stesso tra “altri soggetti pubblici” ammessi alla sottoscrizione di Accordo di Programma ex lege 142/90 art. 27, può essere riconosciuta a detto Ente la titolarità del diritto alla quota parte del finanziamento dovuta per le finalità dell’accordo stesso;

che l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 - Dipartimento di Prevenzione - Unità operativa autonoma “Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro” - ha inserito i richiedenti Enti nel prospetto delle priorità di intervento all’uopo predisposto;

che pertanto nulla osta all’estensione agli Enti sopra elencati, delle disposizioni di cui all’Accordo di Programma stipulato nel 1998 tra il Comune di Casale Monferrato, i Comuni di Alfiano Natta, Balzola, Frassineto Po, Gabiano, Morano Po, Ottiglio, Pontestura e Trino, l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21, l’Azienda Municipalizzata Casalese, la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, mediante la presente scrittura tra il solo Ente attuatore e gli Enti richiedenti, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale;

Tanto premesso, l’ Amministrazione Comunale di Casale M.to, e le amministrazioni degli Enti sopra detti, rappresentate dai rispettivi Sigg.ri:

Paolo Mascarino, (omissis) per il Comune di Casale Monf.to (omissis), Ente Attuatore del Programma;

Bruno Zavattaro (omissis) per il Comune di Borgo San Martino (omissis);

Leonello Scagliotti (omissis) per il Comune di Camagna (omissis);

Sergio Guttero (omissis) per il Comune di Camino (omissis);

Giuseppe Arditi (omissis) per il Comune di Cella Monte (omissis);

Aldo Visca (omissis) per il Comune di Cerrina (omissis);

Riccardo Triglia (omissis) per il Comune di Coniolo (omissis);

Emanuele Demaria (omissis) per il Comune di Conzano (omissis);

Patrizia Gerbi (omissis) per il Comune di Giarole (omissis);

Angelo Ferroglio (omissis) per il Comune di Odalengo Piccolo (omissis);

Angela Maria Angelini (omissis) per il Comune di Ozzano Monf. (omissis);

Luigi Mocca (omissis) per il Comune di Palazzolo Verc.se (omissis);

Rosanna Melotti (omissis) per il Comune di Sala Monf.to (omissis); Celestino Novarese (omissis) per il Comune di Solonghello (omissis);

Luigino Mazzucco (omissis) per il Comune di Terruggia (omissis);

Paolo Ruschena (omissis) per il Comune di Vignale Monf.to (omissis);

Giovanni Brusa (omissis) per il Comune di Villamiroglio (omissis);

Mauro Cabiati (omissis) per il Comune di Villanova Monf.to (omissis);

e

I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi L. 6972 del 17.7.1890), (omissis)

rappresentata dal proprio Presidente Pro Tempore Ing. Silvio Piccini, (omissis);

preso atto delle preminenti finalità di carattere pubblico degli interventi da realizzarsi, addivengono, ai sensi dell’art. 27 L. 142/90 alla fase decisoria concertata del presente Accordo di Programma, con il quale tra le parti soprageneralizzate,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Finalità e oggetto dell’accordo

La finalità del presente Accordo di Programma è la parziale attuazione dei Piani degli interventi previsti come prioritari per addivenire ad una rapida e più incisiva azione di risanamento, con conseguente riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio, delle aree contaminate da attività industriali del territorio del Comune di Casale M.to e dei territori dei Comuni limitrofi facenti parte della circoscrizione della ex U.S.L. 76, cui è attribuito il finanziamento.

L’oggetto specifico dell’Accordo stesso, invece, è la realizzazione degli interventi di rimozione con il conseguente smaltimento, dei manti di copertura degli edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, compresi nel prospetto delle priorità di intervento all’uopo predisposto dalla Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Autonoma “Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro”, che comprende anche gli interventi di competenza degli Enti firmatari del presente accordo.

Art. 2
Tempi di realizzazione degli interventi
Modalità gestionali

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi e dei termini concordati con la Regione Piemonte per il tramite del Comune di Casale Monferrato, nonchè dell’iter procedurale espressamente stabiliti per il Programma di appartenenza, specificamente e analiticamente descritti nella Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997 e seguenti e nelle deliberazioni Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 21.12.1993 e successiva in data 21.12.1995, pubblicate rispettivamente sulla G.U.- S.O. n. 44 dell’11.3.1994 e G.U. Serie Generale n. 17 del 22.1.1996.

Nella realizzazione di detti interventi, dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Enti firmatari del presente Accordo, le prescrizioni e le modalità gestionali, stabilite con il consenso unanime degli stessi, relative alle diverse fasi di attuazione, così infra specificati:

1 - Progettazione

Il Comune di Casale M.to, Ente attuatore del P.T.T.A., dispone di provvedere alla redazione dei progetti degli interventi interessanti gli edifici e le pubbliche strutture di proprietà insistenti nell’ambito del territorio comunale di propria competenza.

Di conseguenza riconosce ed attribuisce a tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, come sopra rappresentati, e a ciascuno per quanto di spettanza, l’insieme delle competenze inerenti alla redazione dei progetti interessanti fabbricati e strutture ubicati aldifuori del proprio territorio, oltre alle competenze riguardanti la fase antecedente alla progettazione nel caso di conferimento di incarico a professionisti esterni.

Gli Enti sottoscrittori quindi, come sopra rappresentati, con la stipula del presente Accordo, si impegnano a redigere, ciascuno in parte qua, i progetti di rimozione e quindi di smaltimento delle coperture dei fabbricati pubblici di rispettiva proprietà insistenti sul proprio territorio, direttamente tramite il proprio Ufficio Tecnico o, in caso di certificata carenza nell’organico di personale tecnico provvisto dei necessari requisiti, ad affidare gli incarichi di progettazione delle opere connesse alla realizzazione dei precitati interventi e tutti i conseguenti adempimenti, a professionisti di provata competenza, nel rispetto delle procedure di legge.

In merito ancora alla progettazione si stabilisce inoltre, con l’unanime consenso degli Enti interessati, che ogni Ente dovrà provvedere direttamente, una volta ultimato il progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di propria competenza, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria al proprio organo competente per l’approvazione di legge.

Ai fini della consegna in al Comune di Casale Monferrato, i progetti esecutivi dovranno essere corredati, oltrechè di quanto sopra elencato, di certificazione o documentazione attestante l’avvenuto completamento di tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo ed economico-finanziario occorrenti per la realizzazione degli interventi medesimi, come disposto dalla già citata Deliberazione C.I.P.E. 21.12.1993- Procedure per le Azioni Regionali - Capoverso 5.1.4. Anticipazioni finanziarie e predisposizione dei progetti esecutivi-punto b).

Quindi i progetti esecutivi così corredati, muniti del provvedimento di approvazione emanato dall’organo competente, nonchè di quant’altro richiesto nel precedente capoverso, dovranno, a cura degli Enti medesimi, essere trasmessi in duplice copia al Comune di Casale Monferrato, Ente attuatore del Programma e unico referente nei rapporti con la Regione Piemonte, il quale provvederà a sua volta al tempestivo invio di tutta la documentazione predisposta nonché di ogni altra comunicazione eventualmente a corredo, alla predetta Regione, per i conseguenti adempimenti di competenza regionale, previa adozione di apposito provvedimento di presa d’atto dell’avvenuta consegna.

I progetti dovranno essere redatti nei modi di Legge e corredati del Capitolato Speciale d’Appalto/Foglio Condizioni dei lavori di cui trattasi, del Computo Metrico Estimativo e del relativo Elenco Prezzi, documenti da redigersi in conformità a quanto disposto nel successivo capoverso per quanto attiene ai Capitolati Speciali d’Appalto/Fogli Condizioni, e nel successivo paragrafo 3. per quanto attiene agli Elenchi Prezzi, nonchè, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, del Piano di Sicurezza redatto in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 494/96.

I Capitolati Speciali di Appalto/Fogli Condizioni relativi agli interventi disciplinati dal presente Accordo di Programma, dovranno tenere conto delle linee guida progettuali infraspecificate.

Atteso che il finanziamento previsto con i fondi del P.T.T.A. riguarda unicamente le opere e gli interventi di rimozione, a comprendersi lo smaltimento, delle coperture contenenti amianto, rimanendo invece a esclusivo carico di ciascun Ente firmatario tutti i maggiori costi derivanti dalla sostituzione delle coperture rimosse, così come meglio precisato nel successivo articolo 3, nel caso in cui il progetto venga redatto in modo tale da comprendere oltre ai lavori di rimozione e smaltimento, i lavori occorrenti per la sostituzione delle coperture rimosse, i lavori in progetto, così come il relativo importo, dovranno essere appositamente distinti in due Capi:

Capo A comprendente le operazioni inerenti alla rimozione e allo smaltimento delle coperture con l’indicazione dell’importo base di gara e delle relative somme a disposizione;

Capo B comprendente le operazioni inerenti alla realizzazione di nuova copertura in sostituzione del manto rimosso, con l’indicazione dell’importo base di gara e delle relative somme a disposizione.

Il Comune di Casale M.to, al fine di garantire omogeneità nella redazione dei progetti e della documentazione da predisporsi a corredo, si impegna a fornire ai Comuni ed Enti aderenti al presente accordo, copia di Capitolato Speciale di Appalto e di un Elenco Prezzi appositamente redatti per la predisposizione di un progetto similare interessante una struttura pubblica di proprietà ubicata nel territorio di competenza.

2 - Appalto ed esecuzione dei lavori

Ad intervenuta comunicazione della certificazione della Regione attestante la avvenuta predisposizione e consegna dei progetti muniti delle necessarie approvazioni, gli Enti dovranno provvedere direttamente ad avviare e ad espletare tutte le formalità necessarie per il corretto completamento dell’iter procedurale inerente alla fase dell’affidamento dei lavori, da svolgersi in conformità alle disposizioni di cui alla citata Deliberazione C.I.P.E. 21.12.1993.

Ciascun Ente dovrà quindi curare oltre alla redazione dei progetti di spettanza, la predisposizione di tutti gli adempimenti preliminari nonché di tutti gli atti conseguenti agli stessi, dall’approvazione del sistema di scelta del contraente, all’indizione di gara ad evidenza pubblica, ossia tutto il complesso degli atti procedimentali inerenti alla fase dell’affidamento dei lavori, sino al perfezionamento dell’attività negoziale a concludersi con l’incontro dei consensi delle parti contraenti tradotto in forma scritta, a mezzo di stipulazione di contratto con la ditta risultata aggiudicataria dei lavori affidati in appalto, come disposto dalle citate direttive C.I.P.E.

Copia del verbale di aggiudicazione e del contratto di appalto perfezionato nei modi di legge dovrà essere trasmessa al Comune di Casale M.to per l’inserimento agli atti del Programma.

Il Comune di Casale M.to a sua volta provvederà a comunicare agli Enti firmatari, anche mediante convocazione di apposite riunioni operative, gli ulteriori adempimenti che, di volta in volta, si rendessero eventualmente necessari con i relativi termini.

3 - Direzione lavori e contabilizzazione

All’avvio dei lavori, gli Enti firmatari dovranno inviare al Comune di Casale Monferrato copia del documento di consegna degli stessi, per l’inserimento agli atti.

Gli Enti interessati dovranno provvedere direttamente o tramite il professionista incaricato, alla direzione dei lavori nonchè alla contabilizzazione degli stessi sino ad intervenuto positivo collaudo dei lavori medesimi.

Al riguardo e con preciso riferimento ai prezzi da applicarsi, per una uniforme gestione finanziaria di tali analoghi interventi, gli Enti firmatari concordano di fare riferimento alle Voci di cui all’Elenco Prezzi redatto dal Comune di Casale Monferrato, riportante i prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi Opere Pubbliche approvato dalla Regione Piemonte, da ritenersi prezzi ufficiali di riferimento, applicabili per strutture edilizie ordinarie.

Nel caso in cui la redazione dell’intervento interessi fabbricati o strutture edilizie complesse o comportanti peculiari difficoltà connesse alle opere provvisionali, tali difficoltà dovranno essere specificamente individuate e, al verificarsi di tale fattispecie, i soprarichiamati prezzi di riferimento potranno subire variazioni in aumento, proporzionali comunque all’incidenza dei costi determinati dalle predette strutture.

I prezzi sopra richiamati, riferiti alle quantità presunte di materiale di coperture da rimuoversi e smaltirsi, espresse da ciascun Ente in metri quadrati e definite nel prospetto che segue, consentono di delineare, almeno in via presuntiva, l’entità degli interventi a realizzarsi mediante il presente Accordo a valere per l’anno 2000 e seguenti, e così:

Ente sottoscrittore    MQ
Casale Monferrato (Ente attuatore
del Programma)    272
Borgo San Martino    60
Camagna    280
Camino    525
Cella Monte    329
Cerrina    326
Coniolo    225
Conzano    260
Giarole    50
Odalengo Piccolo    300
Ozzano Monf.    780
Palazzolo Verc.se    2.010
Sala Monf.    35
Solonghello    54
Terruggia    236
Vignale Monf.    30
Villamiroglio    343
Villanova Monf.    2.430
I.P.A.B. S. Antonio Abate - Trino    65

per un totale di complessivi presunti mq. 8.610

4 - Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione Ciascun Ente provvederà a far redigere a lavori ultimati, il relativo verbale di ultimazione e di seguito il certificato di collaudo dei lavori realizzati.

Nei casi di legge, detto certificato potrà essere sostituito dal certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Copia del certificato di positivo collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, dovrà essere trasmessa al Comune di Casale M.to per l’inserimento agli atti del Programma Triennale.

Art. 3
Finanziamento degli interventi e modalità
di erogazione dei fondi

Il finanziamento ministeriale e regionale di cui al presente Accordo copre esclusivamente i costi necessari per la effettiva realizzazione dei sopra descritti interventi di rimozione e smaltimento coperture, oltre ai costi individuabili quali spese tecniche, comprendenti tutti gli oneri legati alla progettazione, alla Direzione lavori, alla contabilizzazione, all’attuazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 494/96 qualora ne ricorrano i presupposti di legge, al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, il tutto sempre e soltanto in caso di affidamento degli incarichi afferenti lo svolgimento delle sopraelencate funzioni a professionisti esterni.

Detto finanziamento non comprende invece gli interventi di realizzazione di nuove coperture in sostituzione di quelle rimosse; detti interventi, che esulano quindi dal presente Accordo di Programma, dovranno essere realizzati da ciascun Ente firmatario e proprietario degli immobili interessati, nei tempi, con modalità, prescrizioni e con finanziamento posti a carico di ciascuno di essi.

Il Comune di Casale M.to a sua volta, in qualità di Ente Attuatore del programma, si impegna a richiedere alla Regione Piemonte i finanziamenti riconosciuti per gli interventi in oggetto, con le modalità e nel rispetto dei termini fissati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con propria deliberazione in data 21.12.1995, sempre e comunque previ accordi con la Regione Piemonte che potrà impartire ulteriori indicazioni al riguardo e nel rispetto di qualsiasi altra direttiva che verrà impartita dagli Enti competenti nel corso della gestione finanziaria delle risorse.

Il Comune di Casale M.to provvederà a finanziare e di seguito a trasferire a ciascun Ente la quota parte di finanziamento occorrente sia per le spese tecniche che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, con le modalità e nei termini infra specificati, restando ovviamente a carico di ciascun Ente firmatario ogni e qualsiasi adempimento fiscale inerente a quanto sopra, o conseguente.

L’Ente Attuatore provvederà ai finanziamenti e conseguentemente alla erogazione dei fondi con le modalità di cui ai successivi Punti A e B, riferentisi alle distinte fasi gestionali infraspecificate

A - Finanziamento delle spese tecniche - Erogazione dei fondi

Nel caso di incarico conferito a professionista esterno, il relativo compenso, che rientra tra le spese tecniche, per quanto attiene agli onorari e alle spese conglobate per le prestazioni professionali svolte, verrà riconosciuto sulla base della tariffa professionale vigente con riferimento, salvo diverse disposizioni di legge, alla data di conferimento dell’incarico, tenendo conto di riduzioni e conglobamento spese eventualmente concordati in fase di affidamento.

Copia del provvedimento deliberativo di conferimento dell’incarico, che dovrà essere assunto dal competente organo di ciascun Ente firmatario, dovrà essere trasmessa in doppia copia al Comune di Casale M.to che provvederà quindi al relativo finanziamento.

L’effettiva erogazione delle somme dovute a titolo di onorari e spese conglobate per la sola progettazione delle opere di rimozione e smaltimento delle coperture, avverrà da parte del Comune di Casale M.to, Ente attuatore del Programma, a seguito dell’avvenuta trasmissione oltreché del progetto esecutivo completo, ossia munito dell’approvazione espressa dal competente organo deliberante, anche della relativa parcella professionale debitamente vistata dall’Ordine professionale competente, anch’essa corredata del relativo provvedimento di approvazione e liquidazione, emanato dal competente organo deliberante.

L’erogazione delle somme dovute a titolo di spese tecniche per l’adempimento dei compiti e delle funzioni successivi alla progettazione delle opere di rimozione e smaltimento delle coperture, avverrà da parte del Comune di Casale M.to, ad avvenuta trasmissione, del certificato di positivo collaudo dei lavori realizzati o di regolare esecuzione degli stessi (documento che dovrà essere trasmesso al Comune di Casale M.to, come precisato nel precedente articolo 2 punto 4), corredato anch’esso del provvedimento deliberativo di approvazione, emanato dal competente organo deliberante.

Anche il compenso per tali prestazioni verrà riconosciuto e calcolato con le stesse modalità di cui al primo capoverso nel presente articolo. Le somme dovute saranno in qualunque ovviamente erogate sino alla concorrenza del finanziamento già trasferito al Comune di Casale M.to.

B - Finanziamento degli interventi - Erogazione dei fondi

Il finanziamento delle somme occorrenti per la realizzazione degli interventi, avverrà all’avvenuta presentazione al Comune di Casale M.to del progetto esecutivo redatto in duplice copia, corredato di copia del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

L’effettivo trasferimento dei relativi fondi avverrà in corso d’opera nel solo caso in cui il credito d’opera dell’impresa esecutrice dei lavori raggiunga, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, ad approvato S.A.L. da parte dell’organo comunale competente, un importo non inferiore a nette Lire 100.000.000 (centomilioni), semprechè sia già avvenuto il trasferimento delle necessarie risorse dall’Ente erogatore al Comune di Casale M.to.

Nel caso in cui non si raggiunga tale importo di credito in corso d’opera, l’effettiva erogazione dei fondi avverrà al momento della presentazione dello Stato Finale dei Lavori corredato dal Certificato di positivo Collaudo o di Regolare Esecuzione, il tutto munito del provvedimento deliberativo di approvazione emanato dall’organo comunale competente.

In tutti i casi sopraelencati, l’erogazione dei fondi da parte dell’Ente Attuatore, avverrà con apposito provvedimento deliberativo di trasferimento della quota parte di finanziamento presso la Tesoreria di ciascun Comune richiedente.

L’erogazione dei fondi avverrà unicamente sulla base di contabilità definitive dei lavori oggetto di progetto. Non si provvederà all’erogazione di alcun finanziamento in conto di contabilità provvisorie.

Le sopradescritte modalità inerenti il trasferimento e l’erogazione dei finanziamenti dovuti, dovranno essere inserite in ciascun Capitolato Speciale d’Appalto o altro documento presentato a corredo del progetto, in quanto condizioni essenziali poste a disciplina della gestione economico-finanziaria dei lavori da appaltarsi.

Ciascun Ente sottoscrittore dovrà provvedere all’individuazione del Responsabile del Procedimento per gli interventi di competenza, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 109/94 s.m.i., il quale dovrà provvedere a trasmettere periodicamente al Comune di Casale M.to, con cadenze trimestrali, apposite comunicazioni sui singoli stati di attuazione ed eventuali fasi di proseguimento dei lavori in corso d’opera.

Ciò al fine di consentire al Comune di Casale Monferrato, quale Ente Attuatore, di effettuare la rendicontazione trimestrale prevista dalla normativa, e richiesta dal Ministero dell’Ambiente, sugli effettivi singoli stati di attuazione e fasi di proseguimento dei lavori in corso, sul generale stato di andamento del Programma stesso nonchè sul grado di utilizzazione delle risorse finanziarie.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma, é svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Casale M.to o suo delegato e composto dai Sindaci dei Comuni e Legali Rappresentanti degli Enti aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto Collegio si riunirà allorquando ne facciano richiesta il Presidente o almeno due componenti.

I compiti del collegio comprendono la vigilanza, oltreché sull’esecuzione dell’accordo di cui alla presente scrittura, anche su eventuali inadempienze ad opera dei soggetti partecipanti.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Casale M.to. - Via Mameli, 10.

Art. 5
Rimborso spese

All’Ente attuatore del Programma, potrà essere riconosciuto un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di carattere ed interesse generale prestate dai propri Uffici e Servizi, da definirsi successivamente nelle modalità e nell’importo.

Art. 6
Modifica del presente accordo

Per tutto quanto non espressamente previsto riguardante specificatamente la gestione di tutta la procedura amministrativa inerente all’attuazione dell’intervento nel caso particolare di compresenza di più Enti interessati, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997 e s.m.i. e alle Deliberazioni C.I.P.E. in data 21.12.1993 e 21.12.1995, il cui richiamo si intende fatto per relationem o ad altre disposizioni eventualmente impartite nel corso della attuazione del Programma medesimo.

Per tutto quanto invece non normato nel presente Accordo di Programma, si fa riferimento ed esplicito rinvio e si intendono applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti, proprie degli Enti locali territoriali, oltre ai principi, in quanto compatibili, del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente Accordo di Programma é comunque modificabile ed integrabile nei suoi contenuti previ accordi e valutazioni unanimi da parte degli Enti firmatari, avvalorati dalle necessarie deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti.

Nuove ed eventuali esigenze che dovessero sorgere nella gestione, non previste e disciplinate dal presente accordo, saranno definite da tutti i firmatari interessati in accordo tra loro; così come di comune accordo, gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui al presente accordo, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l’Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale.

L’accordo potrà altresì essere modificato, con le modalità sopra descritte, per comprendere l’eventuale utilizzo di quota parte di finanziamenti previsti anch’essi per il conseguimento delle finalità dell’intero Programma Triennale di Tutela Ambientale, con l’impegno manifestato da tutti gli Enti sottoscrittori, di riconoscere e di devolvere quindi all’Ente attuatore, quota parte di quanto eventualmente di rispettiva spettanza per gli interventi di servizio comune che verranno realizzati da quest’ultimo.

Il presente accordo ha natura negoziale; pertanto è vincolante per tutte le Amministrazioni stipulanti, costituendo idoneo titolo per obblighi giuridici e conseguenti responsabilità a carico delle stesse, come meglio precisato nel successivo articolo 8.

Art. 7
Conseguimento degli obbiettivi

Tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, i Comuni in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore e l’I.P.A.B. S. Antonio Abate rappresentato dal proprio Presidente Pro Tempore, si impegnano in solido ad osservare integralmente, senza riserva alcuna, e ad applicare tutte le disposizioni di cui al presente Accordo, ciascuno per la parte di propria spettanza, al fine di garantire una coerente e compatta amministrazione dell’accordo stesso e una precisa e puntuale cura degli interessi strettamente connessi alla realizzazione degli obbiettivi specifici di cui al medesimo.

Art. 8
Controversie - Organo di giudizio

Le controversie che dovessero sorgere tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo nella puntuale applicazione del medesimo e delle clausole ad esso inerenti e conseguenti, nel caso in cui non abbiano potuto trovare soluzione extragiudiziale amichevole in via amministrativa, verranno demandate alla esclusiva giurisdizione del T.A.R. Piemonte.

Art. 9
Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma viene pubblicato a norma di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco del Comune di Borgo San Martino
Bruno Zavattaro

Il Sindaco del Comune di Camagna*
Leonello Scagliotti

Il Sindaco del Comune di Camino
Sergio Guttero

Il Sindaco del Comune di Cella Monte
Giuseppe Arditi

Il Sindaco del Comune di Cerrina
Aldo Visca

Il Sindaco del Comune di Coniolo
Riccardo Triglia

Il Sindaco del Comune di Conzano
Emanuele Demaria

Il Sindaco del Comune di Giarole
Patrizia Gerbi

Il Sindaco del Comune di Odalengo Piccolo
Angelo Ferroglio

Il Sindaco del Comune di Ozzano Monf.
Angela Maria Angelini

Il Sindaco del Comune di Palazzolo Verc.se
Luigi Mocca **

Il Sindaco del Comune di Sala Monf.
Rosanna Melotti

Il Sindaco del Comune di Solonghello
Celestino Novarese

Il Sindaco del Comune di Terruggia
Luigino Mazzucco

Il Sindaco del Comune di Vignale Monf.
Paolo Ruschena

Il Sindaco del Comune di Villamiroglio
Giovanni Brusa

Il Sindaco del Comune di Villanova Monf.
Mauro Cabiati

e

il Rappresentante dell’I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino - Il Presidente Pro Tempore Ing. Silvio Piccini

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Si approva il presente Accordo di Programma ai sensi dell’art. 27 comma 4 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Il Sindaco
Paolo Mascarino

* Ritirata adesione all’Accordo in data 12/6/00

** Ritirata adesione all’Accordo in data 22/1/01









COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Olio Rinaldi S.a.s. - Richiesta autorizzazione per costruzione scogliera di protezione lungo un tratto spondale dx del T. Cherasca in Comune di Diano d’Alba

Data di avvio: 27/2/2001

N. protocollo dell’istanza: 6357

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Comune di Arona (NO) - Progetto per la “Realizzazione di un sistema di attracchi integrati sul lungolago. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998

In data 20.2.2001, il Comune di Arona (NO), con sede in Via San Carlo 2, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionali di Via Principe Amedeo, 17 - Torino, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un sistema di attracchi integrati sul lungolago”, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 4347/22.2 in data 20.2.2001 della Direzione Ambiente e Rifiuti), ai sensi dell’art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30-12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la fase di verifica, è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è l’Ing. Piero Pais, Dirigente Responsabile del Settore regionale Navigazione Interna e Merci, tel. 011.4324225; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Arch. Luigi Serra, tel. 011.4324181.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente Responsabile
Piero Pais



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e gestione urbanistica - Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica

Modifiche al Programma integrato Spina 2, nell’ambito dell’"Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato e integrato dall’art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127, tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la realizzazione di Programmi integrati di intervento (art. 16, legge 17 febbraio 1992, n. 179; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2, Framtek, nel Comune di Torino"

Data di avvio del procedimento: 6.3.2001 (ricevimento atti)

Istanza: Collegio di vigilanza

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: arch. Claudio Fumagalli - Responsabile del Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica - corso Bolzano 44, primo piano, tel. 432.4104

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Giarone del Comune di Frassineto Po (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 23 febbraio 2001 la Società ELMA S.r.l. con sede in Via Cavour n. 31 del Comune di Saluzzo (CN) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per l’ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Giarone del Comune di Frassineto Po (AL), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4664 del 23 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 23 febbraio 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 23 febbraio 2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive in località Muntacala e Monte Plunea nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 26 febbraio 2001 la Società SIBELCO ITALIA S.p.A., con sede in Regione Ponte Nuovo del Comune di Robilante (CN) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive in località Muntacala e Monte Plunea del Comune di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4756 del 26 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 23 febbraio 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 26 febbraio 2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Coltivazione di cava di gneiss in località Casette del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16 febbraio 2001 la Ditta ALPE di Ribotta F.lli S.n.c. con sede in Via Cave n. 265 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione di cava di gneiss in località Casette del Comune di Bagnolo Piemonte, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4056 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale”, pubblicato in data 16 febbraio 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 16 febbraio 2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cascina Nuova del Comune di Caraglio (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 19 febbraio 2001 la Società Tomatis S.r.l. con sede in Via Bernezzo n. 82 del Comune di Caraglio (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Cascina Nuova del Comune di Caraglio (CN).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4163 del 19 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono i Sigg. Ballario Natale e Imprudente Giosuè del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Rinnovo Concessione Mineraria GABELLA in località Gabella dei Comuni di Curino e Masserano (BI) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 19 febbraio 2001 la Società SASIL S.p.A. con sede in Via Libertà n. 8 del Comune di Brusnengo (BI) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di rinnovo della Concessione Mineraria Gabella in località Gabella dei Comuni di Curino e Masserano (BI), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 4270 del 19 febbraio 2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa” ed. Biella, pubblicato in data 16 febbraio 2001 e 18 febbraio 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 19 febbraio 2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Procedimento: Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato a ponte del corso d’acqua pubblica denominato Rio Riolo con la linea elettrica MT a 20.000 Volt nei Comuni di Capriata D’Orba e Castelletto D’Orba - Loc. Aureliana - Domanda in data 28.2.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 5.3.2001

N. protocollo dell’istanza: 6931

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano..

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Torino

Modifiche allo Statuto Comunale

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2001 (mecc. n. 2000 12702/02), esecutiva dal 12 marzo 2001 ed avente per oggetto:

“Modifica dello Statuto della Città di Torino.”:

all’articolo 3 - Metodi e strumenti dell’azione del Comune, e aggiunto il

seguente comma:

“3. Il Comune adotta ed applica le sanzioni principali ed accessorie per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali, fatte salve le diverse prescrizioni di legge.”;

all’articolo 30 - Competenze del Consiglio, e aggiunto il seguente punto al termine del comma 1:

“d) determina le sanzioni per le violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.”.



Comune di Villastellone (Torino)

Statuto comunale

Indice

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art.1. Attribuzioni del Comune

Art.2. Finalità del Comune

Art.3. Metodi e strumenti dell’azione del Comune

Art.4. Territorio, sede, stemma e gonfalone

Titolo II - ORGANI

Art.5. Individuazione

Capo I - Il Consiglio Comunale

Sezione I - Principi Generali

Art.6. Composizione ed elezione del Consiglio

Art.7. Competenza del Consiglio

Art.8. Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

Sezione II - Organizzazione del Consiglio

Art.9. Gruppi consiliari

Art.10. Commissioni consiliari

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunale

Sezione III - Funzionamento del Consiglio

Art.11. Sessioni, convocazione, sedute e presidenza

Sezione IV - Disposizioni particolari

Art.12. Deliberazioni

Art.13. Elezioni

Art.14. Informazione

Capo II -La Giunta Comunale

Art.15. Composizione, elezione e cessazione

Art.16. Competenza

Art.17. Funzionamento

Capo III - Il Sindaco

Art.18. Competenza

Art.19. ViceSindaco e Assessore Anziano

Art.20. Assessori

Art.21. Dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Sindaco

Art.22. Mozione di sfiducia

Titolo III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I Amministrazione diretta

Art.23. Principi e criteri generali

Art.24. Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art.25. Il Segretario Comunale

Art.26. Il Direttore Generale

Art.27. Il Vicesegretario

Capo II Uffici

Art.28. Principi Strutturali ed organizzativi

Art.29. Personale

Art.30. Collaborazioni esterne

Capo III - Amministrazione indiretta

Art.31. Servizi pubblici comunali

Art.32. Aziende Speciali

Art.33. Organi dell’Azienda

Art.34. Istituzioni

Art.35. Organi dell’Istituzione nomina e competenze

Art.36. Revoca degli organi delle Aziende e delle istituzioni

Art.37. Concessione a terzi

Art.38. Partecipazione a società di diritto privato

Art.39. Indirizzo e controllo del Comune

TITOLO IV - ATTIVITA’

Art.40. Piani

Art.41. Regolamenti

Art.42. Provvedimenti puntuali

Art.43. Procedimento amministrativo

TITOLO V

Art.44. Revisione economico-fiannziaria

TITOLO VI - TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Capo I Principi generali

Art.45. Strumenti

Capo II Informazione e accesso

Art.46. Informazione

Art.47. Accesso

Capo III -Organismo di partecipazione

Art.48. Associazioni

Art.49. Consulte

Art.50. Consulte di frazione o rione

Capo IV Attività di partecipazione

Art.51. Istanze

Art.52. Petizioni

Art.53. Proposte

Art.54. Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

Art.55. Consultazione diretta della popolazione

Art.56. Referendum consultivo

Capo V Tutela civica

Art.57. Commissione per la tutela civica

TITOLO VII - COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art.58. Principi generali

Art.59. Forme della collaborazione

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

Art.60. Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Villastellone, Ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico e sociale.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale, salvo quelle che siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.

3. Spettano altresì al Comune le funzioni amministrative per servizi di competenza dello Stato che siano ad esso affidate dalla legge statale, nonché le ulteriori funzioni amministrative attribuite o delegate dalla legge.

4. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi presso le opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.

Art.2
Finalità del Comune

1. Il Comune concorre, nell’ambito delle sue competenze, a promuovere il progresso economico, sociale culturale e civile di Villastellone.

I cittadini di Villastellone hanno uguali diritti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed il Comune opera per rimuovere le cause di emarginazione e per promuovere la solidarietà sociale. In questo senso il Comune esercita le sue competenze perché ai cittadini sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla casa, alla sicurezza sociale e ad uguali opportunità formative e per promuoverne il benessere psicofisico con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani.

Il Comune di Villastellone opera per garantire l’accessibilità di tutta la città ai cittadini disabili attraverso la rimozione delle barriere che la impediscono.

Il Comune di Villastellone agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne.

Il Comune di Villastellone opera per la piena affermazione dei diritti degli immigrati di ogni etnia.

Il Comune agisce per tutelare in tutti i suoi aspetti l’ambiente di vita e di lavoro contrastando le cause di degrado e di inquinamento delle risorse naturali non riproducibili, quale in particolare l’acqua, sottoponendo i suoi interventi a verifica dell’impatto ambientale anche perseguendo soluzioni innovative.

Promuove la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di Villastellone.

Il Comune di Villastellone promuove il rispetto per gli animali e per la natura, in particolare adottando per la forestazione essenze idonee al nutrimento degli insetti impollinatori, ricreando nel nostro Comune l’habitat più favorevole alla loro riproduzione.

Il Comune di Villastellone assicura la valorizzazione della storia e della cultura locale, con particolare riguardo alla lingua piemontese, promuovendo le risorse del territorio ed utilizzando tutte le opportunità offerte dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici.

2. Il Comune si uniforma alla carta europea dell’autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

Art.3
Metodi e strumenti dell’azione del Comune

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art.2 e, più in generale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni il Comune si conforma ai seguenti principi:

a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune é inserito;

b) la partecipazione della comunità rappresentata alle proprie scelte politiche e amministrative;

c) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

d) l’informazione della comunità rappresentata relativamente alla propria organizzazione e attività;

e) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

f) la cooperazione con i privati per l’esercizio dei servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo;

g) la distinzione dei ruoli degli organi politici e degli uffici amministrativi.

Art.4
Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune ha un’estensione di mq. 19.680.000 ed é così delimitato: confina a nord con i Comuni di Santena, Cambiano e Moncalieri, a est con Poirino e Santena, a sud con Carmagnola, ed infine ad ovest con il Comune di Carignano.

2. Il Comune ha sede nel centro urbano di Villastellone. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi non ubicate in tale centro.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso.

TITOLO II
ORGANI

Art.5
Individuazione

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art.6
Composizione ed elezione del Consiglio

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge.

Art.7
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività comunale, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

3. Nell’ambito delle attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette in particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

4. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

La suddetta funzione di controllo può essere ugualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento, dalle Commissioni Consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in Commissione.

Art.8
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica dei Consiglieri é regolata dalla legge e dalle conseguenti disposizioni.

2. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

3. E’ Consigliere anziano quello che, nell’elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha conseguito la maggior cifra individuale di voti.

Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell’articolo n. 141 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59 del D. L.vo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

6. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questo dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di deliberazione é riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti;

c) di presentare interrogazioni e interpellanze alle quali il Sindaco o gli Assessori delegati devono dare risposta scritta o verbale in aula entro trenta giorni dalla presentazione; le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare;

d) di presentare mozioni;

e) di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire all’ordine del giorno;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

7. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

8. a) I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza darne comunicazione scritta, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati espressa per alzata di mano e per appello nominale.

b) Il Sindaco, accertate le assenze maturate dal consigliere interessato, senza comunicazione, provvede con atto scritto, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, a notificare l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere entro 30 giorni dall’avvenuta notifica può produrre documenti probatori che giustificano il suo comportamento. Il Consiglio Comunale esamina e delibera dopo aver attentamente esaminato le cause di giustificazione presentate dal Consigliere Comunale.

c) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art.9
Gruppi Consiliari

1. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la cui disciplina é posta dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi.

2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che é presieduto da un capogruppo.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurati spazi e risorse tecnico-organizzative che ne consentano l’espletamento delle funzioni;

4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo disciplinandone le attribuzioni.

Art. 10
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali e di indagine sulla attività dell’Amministrazione.

2. Il regolamento ne disciplina la nomina, il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione delle varie forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale.

Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata e per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento del Comune.

5. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali l’esame preventivo degli atti di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva sui temi di interesse comunale. Il Regolamento determina gli atti fondamentali che dovranno essere esaminati preventivamente dalle Commissioni permanenti competenti.

6. Ogni Consigliere membro di Commissione può nominare un Commissario supplente, purché Consigliere Comunale, che in sua assenza, lo sostituisca ai lavori della Commissione.

7. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse comunale.

8. Le commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare il Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società; pretendere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario, dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi comunali qualora necessario; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio.

9. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.

10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal regolamento.

SEZIONE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art.11
Sessioni, convocazione, sedute e presidenza

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2.Sono sessioni ordinarie tutte le sedute del Consiglio comunale convocate per l’approvazione del Bilancio di previsione con relative relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale, per l’approvazione del Conto consuntivo e per l’approvazione del piano regolatore e relative varianti sostanziali.

3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

4. Il Consiglio é convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula l’ordine del giorno.

5. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco e, nei casi specificamente previsti, dal Consigliere Anziano.

6. Qualora il Vice Sindaco non fosse Consigliere Comunale, la presidenza del Consiglio é assunta dal Consigliere Anziano.

7. Il Regolamento disciplina, inoltre le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.12
Deliberazioni

1. La proposta della deliberazione spetta:

a) al Sindaco;

b) alla Giunta Comunale;

c) a ciascun Consigliere comunale;

d) ai cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio comunale in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

3. Le votazioni delle proposte di deliberazioni sono palesi. Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto.

5. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche non leggibili o nulle si computano nel numero dei votanti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.13
Elezioni

1. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art.14
Informazione

1. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse comunale con formazioni sociali, Enti pubblici e privati, atteggiandosi come “Consiglio aperto”.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art.15
Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta, composta da un numero massimo di sei Assessori, é nominata dal Sindaco che la convoca e la presiede entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. La nomina dovrà avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione.

3. Gli Assessori se non facenti parte del Consiglio devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e provvisti di riconosciuta competenza.

4. Nella Giunta entrambi i sessi devono essere rappresentati, salva, motivata impossibilità.

5. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.

6. Gli Assessori non componenti il Consiglio partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.

7. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori esterni al Consiglio Comunale ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta, al Consiglio che esercita l’attività di controllo.

8. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

9. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 16
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, provvedendo:

a) a svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra l’altro, gli atti nei casi indicati dallo Statuto;

b) ad adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi;

c) a riferire al Consiglio annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulle proprie attività;

d) ad adottare, in via d’urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi;

e) ad adottare i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

2. L’attività deliberativa della giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi. Determina inoltre quali siano i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi nell’espletamento delle loro attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.

Art.17
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze é richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III
Il SINDACO

Art.18
Competenza

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente e lo rappresenta in giudizio, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli sovraintendendo all’attività svolta dai funzionari preposti ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dagli elettori e dal Consiglio Comunale. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco in particolare:

a) rappresenta il Comune in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;

c) nomina su proposta del Segretario comunale nell’ambito delle dotazioni organiche i responsabili degli uffici e dei servizi.

Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

d) coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’Ente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, di concerto con il Segretario, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

f) promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e pu acquisire informazioni, anche riservate;

g) firma gli atti nell’interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari con compiti di direzione;

h) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

i) emette ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e per motivi di igiene pubblica;

l) provvede, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti.

m) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

4. Il Sindaco sentita la Giunta presenta, entro 30 giorni dall’elezione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art.19
Vicesindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco é il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco con il potere di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vice Sindaco sia impedito, il Sindaco é sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione del documento di nomina della Giunta.

Art.20
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Agli stessi Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art.21
Dimissioni - rimozione - decadenza - impedimento permanente - decesso del Sindaco.

1. La decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione nominata dalla Giunta composta da tre soggetti estranei al consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La commissione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla giunta una relazione sulle ragioni dell’impedimento.

5. La Giunta sottopone la relazione al Consiglio Comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del consiglio riunito in seduta pubblica determina lo scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 22

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 23
Principi e criteri generali

1. L’organizzazione del Comune è basata sul criterio fondamentale di separazione e distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente e le attività di gestione che sono svolte dai responsabili dei servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

2. Il Comune informa l’organizzazione amministrativa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

3. Le articolazioni organizzative della struttura comunale sono individuate secondo criteri di omogeneità della materie trattate.

4. L’ordinamento del personale e la gestione dello stesso è basata sui principi di professionalità e responsabilità di gestione.

Art. 24
Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base dei criteri e principi generali stabiliti dall’articolo precedente ed eventualmente in specifici atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, la Giunta approva i Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.

2. I Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici, le attribuzioni e responsabilità dei singoli dipendenti nell’espletamento dei procedimenti, l’attribuzione e revoca delle funzioni di direzione e le responsabilità connesse, i rapporti tra uffici e servizi tra loro e con il Segretario, il Direttore se nominato, gli organi di governo. I Regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono inoltre la dotazione organica e i profili professionali, regolano le diverse forme di lavoro e in particolare il part time, le procedure di accesso al rapporto di lavoro, le incompatibilità tra rapporti di lavoro presso il Comune e altre attività, i casi di divieto di cumulo tra impieghi e incarichi pubblici, i casi in cui è possibile il conferimento a propri dipendenti di incarichi non compresi nei compiti di ufficio.

Art. 25
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. La legge dello Stato ed il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplinano il reclutamento il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. L’Ente può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria.

4. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché, tutte le attribuzioni previste dalla legge e dell’ordinamento dell’Ente.

5. Il Segretario informa il Sindaco sulla sua attività, sovraintende e coordina l’attività dei funzionari, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi.

6. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono eventualmente insorgere tra gli uffici e separatamente, fra i funzionari responsabili nei confronti dei quali ha il compito di proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

7. Il Segretario roga nell’esclusivo interesse del Comune gli atti e i contratti indicati dalla legge.

Art.26
Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore generale.

2. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.

3. La legge ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dell’ente se tali due figure non coincidono.

Art. 27
Vice Segretario

1. Il Sindaco può attribuire le funzioni di Vice segretario a un funzionario fornito dei requisiti individuati nel regolamento di organizzazione.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

CAPO II
UFFICI

Art. 28
Principi strutturali ed organizzativi

1. l’attività amministrativa dell’apparato comunale è finalizzata ad una “gestione di risultato” e deve essere informata ai seguenti principi:

* organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;

* valutazione delle attività svolte da ciascun elemento dell’apparato e della produttività tenuto conto dei carichi di lavoro;

* individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

* superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 29
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’adeguamento dei mezzi, la formazione e l’aggiornamento professionale.

3. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell’attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

4. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l’attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

5. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 30
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità. con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III
AMMINISTRAZIONE INDIRETTA

Art. 31
Servizi pubblici comunali

1. L’istituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici deve essere adeguatamente motivata in riferimento alla necessità di conseguire economicità, efficienza, efficacia e flessibilità atta a garantire adeguata fruibilità dei servizi stessi da parte di tutti i cittadini e cittadine; per la gestione dei servizi che hanno per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio Associazioni operanti nel medesimo settore, si devono privilegiare, previa verifica delle convenienza economica e funzionale, le forme che garantiscano la partecipazione delle Associazioni medesime.

3. Nell’organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

Art. 32
Aziende Speciali

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire Aziende speciali.

2. Lo Statuto delle Aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurati dal Presidente dell’Azienda, e di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 33
Organi dell’Azienda

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore é nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell’Azienda, che può prevedere la figura del Vice direttore.

3. Lo Statuto stesso disciplina, unitariamente ad appositi Regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende.

Art. 34
Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più Istituzioni, la cui competenza é individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito Regolamento determina il funzionamento dell’Istituzione, nonché l’ assetto organizzativo e finanziario.

Art. 35
Organi dell’Istituzione Nomina e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione é composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di Amministrazione indicati nel Regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il Presidente rappresenta l’Istituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità e urgenza provvedimenti di competenza, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente é altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’Istituzione e viene nominato con le modalità previste dal Regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 36
Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali e approvata dal Consiglio Comunale.

Art.37
Concessione a terzi

1. La concessione di pubblico servizio é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La concessione é subordinata all’esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 38
Partecipazione a società di diritto privato

1. La partecipazione del Comune ad una società per azioni per la gestione di un pubblico servizio é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. Il Consiglio Comunale può, con la medesima maggioranza, deliberare la partecipazione del Comune, con quote o azioni, a società di capitali o a consorzi di imprese, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali società o consorzi, non gestendo pubblici servizi, abbiano come scopo sociale l’esercizio di attività in materie di interesse comunale.

3. Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune nelle società partecipate, tra persone di comprovata esperienza tecnica e amministrativa nel particolare settore di attività delle società.

Art.39
Indirizzo e controllo del Comune

1. In tutti gli atti che determinano l’affidamento di attività comunali a soggetti esterni al Comune ovvero l’intervento di questo in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo fra tali soggetti ed il Comune.

2. Il Consiglio Comunale adotta un piano dei servizi determinando, tra l’altro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società, enti e istituzioni di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti e organizzazioni predette debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli Enti e organizzazioni medesimi.

TITOLO IV
ATTIVITA’

Art.40
Piani

1. Il Consiglio Comunale, previa consultazione della popolazione, approva un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente, in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, che costituisce il quadro di riferimento per l’elaborazione del bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del Comune.

2. Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare, sulla base della ricognizione della realtà interessata dall’attività da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

Art.41
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati.

Art.42
Provvedimenti puntuali

1. Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati alle finalità pubbliche il Comune privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni e contratti rispetto allo svolgimento dell’azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

Art.43
Procedimento amministrativo

1. Il Comune conforma i procedimenti per l’esercizio della propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale, adottando un regolamento sulla materia.

TITOLO V
CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Art.44
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza dei componenti assegnati, il Revisore dei conti, scegliendolo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge, il Revisore dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera, non é revocabile se non per inadempienza ed é rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario.

6. Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e può essere invitato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.

TITOLO VI
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art.45
Strumenti

1. Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione all’amministrazione comunale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché, la tutela dei cittadini,

a) cura l’informazione della comunità;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativa;

c) valorizza le associazioni;

d) promuove organismi di partecipazione anche su base di frazione;

e) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

f) provvede alla consultazione della popolazione;

g) prevede il referendum consultivo;

h) istituisce la commissione per la tutela civica;

i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.

CAPO II
INFORMAZIONE E ACCESSO

Art.46
Informazione

1. Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. Il Comune, nel rispetto del segreto d’ufficio, mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio comunale.

3. Il Comune assicura altresì agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

Art.47
Accesso

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, dell’amministrazione comunale, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenere copia.

4. L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione.

CAPO III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48
Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere associazioni anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla propria azione, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

In particolare, tutela la Associazione Pro Loco, quale associazione riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, in quanto strumento di tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica locale.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un Albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni e organizzazioni al fine di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali, allorché si tratti di forme associative operanti nel territorio comunale da almeno tre anni, fornite di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art.49
Consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l’azione comunale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall’Assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l’amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art.50
Consulte di frazione o rione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati abitativi sparsi sul territorio comunale, sono istituite le seguenti frazioni, i cui ambiti sono definiti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:

1) Borgo Cornalese

2) Tetti Mauriti

2. In ciascuna frazione é costituita una consulta di frazione, formata da tre componenti eletti dalla Giunta Comunale tra i residenti nella frazione. La consulta di frazione é rinnovata successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

3. La consulta di frazione ha diritto di essere sentita dagli organi comunali e dalle commissioni consiliari su questioni interessanti la frazione; promuove la consultazione degli abitanti della frazione, anche attraverso apposite assemblee.

4. Per eccezionali esigenze di carattere sociale, urbanistico, economico e partecipativo, con proposta motivata, potranno essere nominate consulte di rione con modalità e forme analoghe alle consulte di frazione.

CAPO IV
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 51
Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli o associati, elettori del Comune, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’attività comunale.

2. L’organo al quale é diretta l’istanza oppure il Segretario su incarico del Sindaco risponde esaurientemente in forma scritta entro 45 giorni dalla presentazione.

Art.52
Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio comunale purché elettori del Comune, in numero pari ad almeno il 3% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L’organo a cui la petizione é rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art.53
Proposte

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio Comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell’imputazione dell’eventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L’organo a cui la proposta é rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 60 giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Sindaco, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta l’assistenza per la relativa redazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l’intervento dell’organo collegiale competente.

4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici ed il bilancio, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art.54
Partecipazione degli interessati

al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive é disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché da regolamento previsto all’art. 47.

Art.55
Consultazione diretta della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta Comunale possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei servizi comunali in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.

Art.56
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale, che interessano l’intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio Comunale.

2. Non é ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

3. Il referendum é indetto dal Sindaco, su richiesta del 20% degli elettori del Comune.

4. L’ammissibilità del referendum é accertata dalla commissione per la tutela civica..

5. I referendum devono aver luogo in una unica sessione annuale che non può coincidere con altre operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum é dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta Comunale deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati e altrettanto può fare la Giunta Comunale all’unanimità.

CAPO V
TUTELA CIVICA

Art.57
Commissione per la tutela civica

1. E’ istituita una commissione composta da due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e l’altro di minoranza, per assicurare una risposta tempestiva a tutte le segnalazioni di carenze e disfunzioni nei procedimenti amministrativi e nei servizi del Comune degli Enti e aziende da questo dipendenti e dei concessionari del Comune, nonché alle denunce dei cittadini che si ritengono lesi da inadempienze, ritardi ed omissioni delle amministrazioni predette.

2. La commissione inoltra le segnalazioni e le denunce al Sindaco, accompagnandole con proprie proposte.

3. Il Sindaco invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività della commissione e sulle iniziative che egli ha conseguentemente assunto.

TITOLO VII
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art.58
Principi generali

1. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità Economica Europea, la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale al fine dell’espletamento ottimale delle proprie funzioni, servizi e della realizzazione di opere e interventi.

2. Il Comune partecipa alla formazione degli atti di pianificazione degli Enti nel cui territorio é inserito, rappresentando gli interessi della comunità locale secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; adegua a tali atti le proprie scelte programmatiche.

3. Nel piano di sviluppo socio-economico il Comune identifica, previa congrua istruttoria, le funzioni e i servizi che, sotto i profili dell’efficienza e dell’efficacia possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Il Comune promuove le opportune iniziative per l’attuazione delle pertinenti indicazioni del piano e verifica tale attuazione nell’aggiornamento del piano stesso.

Art.59
Forme della collaborazione

1. La collaborazione con gli altri Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

2. In particolare, il Comune può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al Consorzio, all’Unione di Comuni, alla Società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 60
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e dello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o, comunque, modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l’adeguamento previsto dal precedente comma.

3. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

4. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

5. Il Comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte del cittadino.






ALTRI ANNUNCI

Associazione Provinciale Allevatori - Cuneo

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Mercoledì 28 marzo è convocata in Fossano presso il Ristorante “Giardino dei Tigli” - Fr. Cussanio alle ore 22 in prima convocazione ed il giorno Giovedì 29 marzo alle ore 9.30 in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci col seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione verbale seduta precedente

2) Relazione Comitato Direttivo

3) Relazione Collegio Sindacale

4) Approvazione Bilancio Consuntivo 2000 e preventivo 2001

5) Varie

La S.V. è cortesemente inviata a partecipare.

Cuneo, 9 marzo 2001

Il Presidente
Guido Brondelli di Brondello




Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chieri

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Chieri - Andezeno - Arignano - Baldissero - Buttigliera - Cambiano - Castelnuovo Don Bosco - Moncalieri - Moriondo - Pecetto - Pino T.se - Poirino - Pralormo - Santena - Riva e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 8 marzo 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chieri il 14/12/99 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 7 aprile 2001.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)

Decreto del Dirigente del Servizio n. 2/01 del 10.3.01 - declassificazione tratto di strada comunale con relativo trasferimento nel patrimonio disponibile dell’ente

Il Dirigente del Servizio

- Richiamata la propria Determinazione n. 44 del 10.3.2000;

- Visto il D.P.R. 495/92;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

decreta

1) Di declassificare il tratto di strada comunale del comune di Alagna Valsesia censito al Fg. 41 mappale 661 di superficie di mq. 30;

2) Di trasferire per i motivi esposti in narrativa, nel Patrimonio disponibile dell’Ente, il tratto di strada avente superficie di mq. 30 complessivi, individuato al Fg. 41 mappale 661;

3) Di richiedere la pubblicazione per estratto all’Albo Pretorio e sul BUR, ai sensi dell’Art. 3, 3° comma della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 e di trasmettere, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BUR, al Ministero LL.PP - Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza di Roma, per la registrazione nell’Archivio Nazionale delle Strade di cui all’Art. 226 del Codice, ai sensi dell’Art. 3 comma 5, del DPR 16.12.92 n. 495.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’Art. 1 del D.Lgs. 13.2.93 n. 40.

Il Dirigente del Servizio
Sergio Bassano




Comune di Alba (Cuneo)

n. 6/20001 Reg. Ord. - Ufficio Servizi Legali - n. 39 del 8.3.2001 - Registro Generale delle Ordinanze - Decreto di espropriazione terreni per realizzazione opere di riassetto urbano di via XXV Aprile - 1° lotto

IL DIRIGENTE

(omissis)

ordina

Art. 1) In favore dell’Amministrazione Comunale di Alba è pronunciata l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel territorio del Comune di Alba, occorsi per occorsi per la realizzazione delle opere di riassetto urbano di Via XXV Aprile e precisamente:

- Tablino Possio Lorenzo comproprietario per 1/2, Tablino Possio Vittorio comproprietario per 1/2

Fg. 37 mapp. 1398 ex 43/p di mq. 131

Fg. 37 mapp. 1404 ex 1264/p di mq. 68

- Tablino Possio Lorenzo

Fg. 37 mapp. 1400 ex 1099/p di mq. 24

- Bosio Olga nata

Fg. 37 mapp. 1399 ex 990/p di mq. 131

- Zuccaro Carlo comproprietario per 1/2, e Ferrino Franca comproprietario per 1/2

Fg. 37 mapp. 1403 ex 1168/p di mq. 19

Fg. 37 mapp. 1405 ex 1356/p di mq. 13

Fg. 37 mapp. 1406 ex 1365/p di mq. 7

- Gamma Rita Maria

Fg. 37 mapp. 1401 ex 1166/p di mq. 293

- Costa Piercarlo

Fg. 37 mapp. 1395 ex 39/p di mq. 360

- Giacosa Diego ed eredi Giacosa Mauro: Sibona Teresa, Giacosa Claudio, Giacosa Flavia e Giacosa Silvana

Fg. 37 mapp. 1396 ex 40/p di mq. 60

- Dellapiana Carlo comproprietario per 1/2, Tolentino Romana comproprietaria per 1/2

Fg. 37 mapp. 1397 ex 41/p di mq. 54

- Bertone Stefano comproprietario per 1/2, e Fascinato Tiziana comproprietaria per 1/2

Fg. 37 mapp. 1394 ex 38/p di mq. 504

Fg. 37 mapp. 1402 ex 1167/p di mq. 36

Art. 2) Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili e trascritto inoltre, in termini di urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. Saranno altresì adempiute tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3) Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Alba, 8 marzo 2001

Il Dirigente
Angioletta Coppa




Comune di Boves (Cuneo)

Piano Regolatore Generale Comunale - Variante Parziale n. 6 - Adozione

Il Sindaco visto l’art. 17 comma 7 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 26.2.2001 ha adottato il progetto di variante parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Il progetto di variante è depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 13 marzo p.v. durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

- giorni feriali: 8,30 - 12,30;

martedì e giovedì pomeriggio: 14,30 - 17,00.

- giorni festivi: 14,30 - 16,30

Nei successivi 15 giorni chiunque può presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.

Boves, 13 marzo 2001

Il Responsabile del Procedimento
Sergio Maccario




Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso di deposito progetto preliminare del nuovo piano regolatore

Si rende noto, che con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 24/2/2001, è stato adottato il progetto preliminare del Nuovo Piano Regolatore Comunale.

In applicazione alle norme stabilite dall’art. 15 Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i., gli atti sono depositati presso la segreteria del comune.

Il progetto preliminare è pubblicato per 30 giorni consecutivi a partire dal 8/3/01 sino al 6/4/01 con il seguente orario: dalle ore 10.00 alle 12.00 c/o il municipio - saletta espositiva - in P.zza Cavour ang. Via Fontan.

Chiunque potrà presentare Osservazioni e Proposte nel Pubblico interesse a partire dal 7/4/01 sino al 6/5/01.

Modalità per le Osservazioni e Proposte: domanda in originale in bollo da L. 20.000 + 1 copia in carta semplice con allegata 1 copia di planimetria illustrativa idonea alla individuazione dell’area oggetto di osservazione.

Il Sindaco
Alida Benetto




Comune di Calasca Castiglione (Verbano - Cusio - Ossola)

Estratto di avviso di pubblicazione bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Si dà avvito che dal 26.2.2001 e fino al 18/4/2001 viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione il Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili.

I moduli di partecipazione potranno essere ritirati presso gli Uffici Comunali in loc. Antrogna 70.

Le domande dovranno essere trasmesse a mano o con raccomandata A/R a: Comune di Calasca Castiglione - Loc. Antrogna 70 - 28873 Calasca (VB) entro il giorno 18 Aprile 2001.

Il Sindaco
Guido Pirozzini




 Comune di Campertogno (Vercelli)

Avviso ad opponendum appalto lavori sistemazione strada comunale frazione Rusa

Il Responsabile del Servizio

Avvisa

Che avendo l’Impresa Edile La Valpiana di Guala G. & C. S.n.c. con sede in Mollia Via Roma n. 11 ultimato i lavori di cui in oggetto in base al contratto d’appalto in data 12/7/2000 n. 225 di Rep.

Chiunque vanti crediti

Verso l’Impresa sopracitata, per occupazione permanente o temporanea di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori anzidetti, di presentare a questa Amministrazione C.le regolare istanza corredata dai titoli di credito entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio del Comune con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami.

Campertogno, 10 marzo 2001

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gilardone




Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito - Adozione piano di recupero di iniziativa privata relativo a immobile sito in Via Lamberti, 27 di proprietà Bono-Galetto

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della legge 5-8-1978 n. 457 e l’art. 47 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

rende noto

Che con atto consiliare n. 2 del 27.1.2001 è stata contestualmente adottata la deliberazione di perimetrazione di area di assoggettare al piano di recupero dei fabbricati siti in Via Lamberti n. 27 in zona “R2" del P.R.G.C. distinto a Catasto terreni al Foglio XXIII mappale 225 ed il progetto del piano di recupero sopra indicato, presentato dai sigg. Bono Paolo e Galetto Caterina.

Che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono pubblicati all’Albo Pretorio comunale e depositati in libera visione del pubblico presso la sede comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi della provincia di Cuneo.

Che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 1 marzo 2001

Il Sindaco
Brunetto




Comune di Casalbeltrame (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 27 febbraio 2001 “Art. 41 L.R. n. 56/77. Approvazione P.E.E.P. - Piano per Edilizia Economica e Popolare”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il P.E.E.P. - Piano per edilizia economica e popolare in località Rolla che si compone dei seguenti elaborati:

(omissis)




Comune di Cuneo

Decreto n. 85

Il Dirigente del Settore Legale

- Visto il provvedimento della Giunta Comunale n. 211 del 13 settembre 1999 con il quale fu deciso di procedere all’espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata e di opere di urbanizzazione nel P.E.E.P. “R4MO - Madonna dell’Olmo”;

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Cuneo è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte occorrenti per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata e di opere di urbanizzazione nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare della zona “R4MO - Madonna dell’Olmo”:

1) C.T. Foglio 59, Mappale n. 680 mq. 168, n. 681/a (ora 721) di mq. 364, n. 681/b (ora 722) di mq. 5, n. 682/a (ora 723) di mq. 1186, n. 682/b (ora 724) di mq. 3, n. 683/a (ora 725) di mq. 1668. n. 683/b (ora 726) di mq. 117, n. 683/c (ora 727) di mq. 325, n. 684/a (ora 728) di mq. 62, n. 684/b (ora 729) di mq. 6, n. 685 di mq. 720, n. 666 di mq. 1381, n. 667 di mq. 298, n. 668 di mq. 161, per un totale di mq. 6.464, di esclusiva proprietà della Signora Dalmasso Lucia, a seguito della denuncia di successione citata nelle premesse.

2) C.T. Foglio 59, Mappale n. 686/a (ora 686) di mq, 266, n. 686/b (ora 730) di mq. 1, n. 687 di mq. 89 (da stralciarsi con apposita denuncia di variazione dell’area urbana di mq. 1315 censita al N.C.E.U. alla Partita n. 1030072, Foglio 59, Mappale 315 sub 15), per un totale di mq. 356, di proprietà dei Signori: Rapalino Clelia proprietaria per 2/12; Daniele Rosanna proprietaria per 2/12; Testa Elsa proprietaria per 2/12; Pellegrino Romano proprietario per 1/12; Galaverna Giuseppina proprietaria per 1/12; Pellegrino Irma proprietaria per 1/12; Castellino Mario proprietario per 1/12; Testa Cesare Michele proprietario per 1/12; Silvestro Rosanna proprietaria per 1/12.

Il Comune di Cuneo è pertanto autorizzato a procedere all’occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti.

Art. 2

Agli effetti del Registro le parti dichiarano che le aree espropriate alla Ditta Dalmasso Bartolomeo e Dalmasso Lucia hanno il valore di Lire 252.092.000, e quelle espropriate alla Ditta Rapalino Clelia, Daniele Rosanna, Testa Elsa, Pellegrino Romano, Galaverna Giuseppina, Pellegrino Irma, Castellino Mario, Testa Cesare, Silvestro Rosanna hanno il valore di Lire 13.884.000.

Cuneo, 5 marzo 2001

Il Dirigente del Settore
Pietro Tassone




Comune di Dogliani (Cuneo)

Piano di recupero di iniziativa privata - art. 41 bis, comma 6°, l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni

Si rende noto

che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.2.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Calleri Mauro e Chiarena Giovanna.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.2.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Demaria Claudio e Cozzo Maria Rita.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.2.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero presentato dal Sig. Balbi Mario.

Il Sindaco
Chiappella Bernardino

Il Responsabile del Servizio
Walter Ferrero




Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale 30 novembre 2000, n. 54 - Piano Particolareggiato ex Martex - variante n. 3 ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.U.R. 56/77 al P.P. approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 29.12.1987 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la variante Piano Particolareggiato, relativo all’area ex Cotonificio Martex, ed avente per oggetto le modifiche all’articolato delle Norme di attuazione del piano medesimo, come da allegato “A” (estratto delle Norme Tecniche di Attuazione).

2) Di dare atto che il suddetto Piano Particolareggiato, dopo l’avvenuta esecutività della presente deliberazione, verrà depositato presso la Segreteria Comunale ed una copia della deliberazione, completa di tutti gli allegati, sarà trasmessa per conoscenza alla Regione Piemonte;

3) Di dare atto altresì che il presente Piano Particolareggiato assumerà efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

4) Di incaricare il Responsabile del Settore ad eseguire tutte le operazioni conseguenti al presente atto, nominandolo responsabile del procedimento.

Lanzo Torinese, 7 marzo 2001

Il Sindaco




Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2001 LL.RR. n. 56/77 e 41/97 - Variante parziale n. 9 al piano regolare generale vigente

(omissis)

Il Consiglio comunale

a voti unanimi

delibera

1) Di approvare in ogni sua parte la relazione dell’Assessore Diotti;

2) Di dare atto che l’oggetto della variante parziale è riferito ad aspetti del P.R.G.C. vigente non interessati dalla Variante strutturale n. 7 attualmente all’esame della Regione Piemonte;

3) Di approvare l’allegato progetto definitivo di variante parziale n. 9 al P.R.G.C. redatto dall’Ing. Selleri di Cuneo, costituito dall’estratto della tav. 4 - planimetria di progetto scala 1:2000;

4) Di inserire nella N.T.A. del vigente P.R.G.C. il seguente articolo: “art. 32 bis - Zone vincolate art. 96 - R.D. 523/1904.1. Le disposizioni dell’art. 96 lett. f) R.D. 523 del 26 luglio 1904 vengono derogate per quanto attiene alla Bealera del Molino nel tratto individuato nella tav. 4 - planimetria di progetto del P.R.G.C.; in tale tratto la distanza minima che i fabbricati devono rispettare dalle sponde è di metri quattro;

5) Di dare atto che la cartografia del vigente strumento urbanistico (P.R.G.C.), allegata alla “variante” non costituisce oggetto della presente approvazione, in quanto è già stata a suo tempo approvata, ma semplice documento allegato al fine di permettere una più immediata lettura della variante stessa;

6) Di trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Cuneo e alla Regione Piemonte copia del presente provvedimento unitamente alle tavole di aggiornamento del P.R.G.C.;

7) Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico per gli atti esecutivi conseguenti.




Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 1/2001 (F70) - Espropriazione aree occorse per la costruzione della strada di collegamento del nuovo ponte sul Torrente Sangone con Via XXV Aprile/Via Stupinigi - 1º e 2º lotto. Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte occorse alla realizzazione della strada di collegamento del nuovo ponte sul torrente Sangone con via XXV Aprile/Via Stupinigi 1º e 2 lotto:

- Bianchini Diego

Fg. 5 map. 1469 (ex 609 parte)    di mq.    250

- O.P.C.M. S.r.l. - Legale Rappresentante Dicosta Nicola,

Fg. 5 map. 1480 (ex 1149 parte)    di mq.    186
Fg. 5 map. 1482 (ex 1150 parte)    di mq.    368
Totale    mq.    554

- Morello Giacomo

Fg. 5 map. 1447 (ex 9 parte)    di mq.    1.676
Fg. 5 map. 1448 (ex 10 parte)    di mq.    1.470
Fg. 5 map. 1464 (ex 364 parte)    di mq.    2.761
Fg. 5 map. 1476 (ex 623 parte)    di mq.    317
Totale    mq.    6.224

per un totale complessivi di mq. 7.028

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 9

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 1 marzo 2001

Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone




Comune di Nichelino (Torino)

Art. 17, 7º comma, Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e S.M.I. variante n. 3 parziale al P.R.G.C. vigente per l’adeguamento alla normativa commerciale. Progetto preliminare. Avviso di pubblicazione e deposito

I Dirigenti delle Aree 3 - 4 - 5

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica;

Visto l’art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 114/98 e la L.R. n. 28/99;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2000 con cui è stato adottato il progetto preliminare di variante n. 3 parziale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, per l’adeguamento alla normativa commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.2.2001 con cui è stata rettificata la precedente deliberazione:

rendono noto

che le citate deliberazioni del C.C. n. 79 del 30.12.2000 e n. 17 del 13.2.2001, divenute esecutive a norma di legge, e gli atti costituenti la variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 12 marzo 2001 al 10 aprile 2001 con il seguente orario:

ore 10.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Urbanistica

ore 10.00 - 12.00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati, per estratto, all’Albo Pretorio del Comune, unitamente alle deliberazioni del C.C. n. 79 del 20.12.2001 e n. 17 del 13.2.2001;

che, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, ai sensi dell’art. 17, 7º comma, della L.R. 56/77.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia, di cui una in bollo, e consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 10 aprile 2001. Il termine del 10 aprile è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentante dopo tale data.

Nichelino, 6 marzo 2001

Il Dirigente dell’Area 5    Il Dirigente delle Aree 3 e 4
G.C. Franchino    A. Morrone




Comune di Omega (Verbano Cusio Ossola) - Servizio Tecnico/Ufficio Urbanistica

Pubblicazione per estratto della Deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2000 di oggetto. Alienazione reliquato stradale sito in via Ferriere e declassificazione tratto di strada

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Delibera

(omissis)

3) Di procedere alla declassificazione del tratto di strada oggetto di alienazione, ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 21.11.1996 n. 86 e quindi:

- Di pubblicare all’Albo Pretorio il presente atto per giorni 15 consecutivi dando atto che, nei successivi giorno 30 chiunque può presentare motivata opposizione;

- Di trasmettere il provvedimento definitivo di declassificazione del suddetto tratto di strada alla Regione Piemonte per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- Di dare atto che il provvedimento di declassificazione del tratto di strada ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel BUR.




Comune di Piobesi d’Alba (Cuneo)

Estratto bando di asta pubblica

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che l’anno 2001, il giorno 20 Aprile alle ore 12.00, presso il Municipio di Piobesi d’Alba, via S. Rocco n. 2, si procederà mediante due distinte aste pubbliche, da esperirsi nel modo previsto dall’art. 73 lett. c), R.D. 23/5/1924, n. 827, e secondo le procedure di cui al successivo art. 76, cioè con il sistema delle offerte segrete espresse esclusivamente per importo pari o superiore al prezzo a base d’asta, all’alienazione dei seguenti beni:

Lotto 1: Terreno edificabile facente parte di Piano Particolareggiato sito nel comune di Piobesi d’Alba, Foglio 5, particella 469 sup. 1.376 mq, particella 472 sup. 1.300 mq, particella 503 sup. 310 mq. Totale superficie del primo lotto 2986 mq.

Prezzo a base d’asta lire italiane 235.000.000 pari [CdN1] a Euro 121.367,37

Lotto 2: terreno edificabile facente parte di Piano Particolareggiato, sito nel comune di Piobesi d’Alba, Foglio 5, particella 470 sup. 112 mq, particella 473 sup. 2.756 mq,

particella 485 sup. 4 mq, particella 506 sup. 39 mq. Totale superficie secondo lotto 2911 mq.

Prezzo a base d’asta lire italiane 230.000.000 pari a Euro 118.785,09

Gli immobili sono compresi nella zona urbanistica individuata dal vigente P.R.G.C. quale: “Area Artigianale con obbligo di piano particolareggiato” che consente la costruzione di impianti artigianali, industriali e commerciali.

Le offerte segrete redatte con le modalità specificate nel bando di asta pubblica, affisso integralmente all’Albo Pretorio del Comune, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta in piego sigillato e raccomandato non più tardi delle ore 12.00 del giorno 19.4.2001, precedente a quello di gara.

Per informazioni e consultazione di tutti i documenti relativi alle vendite in oggetto, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Piobesi d’Alba il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Tel 0173619448 fax. 0173610129. Si avvisa che non verranno inviati bandi tramite fax.

Piobesi d’Alba, 2 marzo 2001

Il Responsabile
Giorgio Soria




Comune di Pontestura (Alessandria)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile del Servizio

- Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

Rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 26/6/2000, ha approvato il nuovo regolamento edilizio comunale, dichiarato conforme a quello regionale tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/1999, n. 548-9691.

Il Responsabile del Servizio
Stefano Destefanis




Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Avviso - Approvazione piano di recupero

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione C.C. 9 del 26.2.01, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in via definitiva il progetto di piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla San Paolo Leasing S.p.A., inerente il recupero della “Cascina Roggeri” sita in Via Roggeri sull’area censita al N.C.T. fg. 17 mappali nn. 85, 86, 87, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 360 costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Illustrativa

2. Documentazione fotografica

3. Tav. A2 - Nuova tavola inquadramento territoriale, planimetria, computi e arredo urbano

4. Tav. R1 - Rilievo Piano Terra - Pianta

5. Tav. R2 - Rilievo Piano Primo - Pianta

6. Tav. R3 - Rilievo Piano Secondo - Pianta

7. Tav. R4 - Rilievo Prospetti e Sezioni

8. Tav. R5 - Rilievo Particolari Costruttivi

9. Tav. M1 - Modifiche Piano Terra - Pianta

10. Tav. M2 - Modifiche Piano Primo - Pianta

11. Tav. M3 - Modifiche Piano Secondo - Pianta

12. Tav. M4 - Modifiche Prospetti e Sezioni

13. Tav. P1 - Progetto Piano Terra - Pianta

14. Tav. P2 - Progetto Piano Primo - Pianta

15. Tav. P3 - Progetto Piano Secondo - Pianta

16. Tav. P4 - Progetto Prospetti e Sezioni

17. Tav. P5 - Particolari costruttivi

18. Tav. IP2 - Rilievo Servizi Esistenti ed in progetto

19. Tav. IP3 - Nuovo Impianto di illuminazione pubblica e marciapiede

20. Tav. IP3bis - Particolari progetto nuovo marciapiede pubblico su via Roggeri

San Francesco al Campo, 21 marzo 2001

Il Sindaco
Martinetto Denì




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto di indennità (estratto)

IL DIRIGENTE

(omissis)

decreta

Art. 1

(omissis)

Art. 2

L’indennità da corrispondere a favore della sottoelencata ditta catastale, per l’espropriazione delle aree destinate a lavori di completamento situate tra le vie Breglio e Belgirate, al lordo della ritenuta di imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’ 8 agosto 1992, è così determinata:

- Ditta n. 1:

De Paoli Laura - F. 1108 n. 120, mq. 120 - L. 21.700.000 (euro 11207,11)

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2º comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto di indennità (Estratto)

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere a favore delle sottoelencate ditte catastali, per l’espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione del parco fluviale della Dora - via Calabria, al lordo della ritenuta di imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992, è così determinata:

Ditta n. 3:

F. 1156 n. 260p - mq. 2.805 - L. 84.150.000 (Euro 43459,85)

Alloatti Angela, Fassio Annamaria, Fassio Carlo Luigi, Fassio Secondo, Fassio Giorgio, Pelassa Federico, Pelassa Piergiorgio

Ditta n. 4:

F. 1156 n. 262p - mq. 50 - L. 1.500.000 (Euro 774,68)

Serra Angela, Serra Irma, Serra Giovanni, Boschetti Remo, Massaia Margherita

Ditta n. 6:

F. 1121 n. 121 - mq. 400 - L. 12.041.000 (Euro 6218,65)

Società Semplice Agricola

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2º comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Valmala (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 22/1/2001 avente per oggetto “Legge Regionale nr. 19 del 8/7/99 - Approvazione regolamento edilizio - 2º Provvedimento”, trasmessa al competente CO.RE.CO. a far data dal 29/1/2001 e divenuta esecutiva il giorno 18/2/2001

Consiglio Comunale

delibera

2) di approvare il Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Valmala, predisposto in modo conforme e nella sua interezza al Regolamento Edilizio tipo trasmesso dalla Regione Piemonte.

Valmala (Cuneo), 5 marzo 2001

Il Sindaco    Il Segretario e Responsabile
Faustino Michelis    del Procedimento
    Donatella Mazzotta




Enel Distribuzione - Torino

Avviso

Visto l’art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 5.3.2001 è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di una cabina di trasformazione a 132/15 kV denominata “Spinetta Marengo” e relativi raccordi a 132 kV in comune di Alessandria (AL).

Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dell’art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l’autorizzazione dell’impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza nonchè di inamovibilità delle opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La nuova cabina primaria 132/15 kV “Spinetta Marengo” sarà insediata su terreni di proprietà privata che saranno acquisiti bonariamente o mediante espropriazione ai sensi delle vigenti norme di legge.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 5 marzo 2001

Responsabile della Funzione
Ingegneria
Mario Marchesini




Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

Statuto ai sensi L. 461/98-D.Lgs 153/99-Atto Indirizzo Ministero Tesoro 5.8.99 (Approvato dal Ministero del Tesoro con Provvedimento n. 307186 del 10.8.2000)

Articolo 1
(Denominazione, natura, sede e durata)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata, a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. E’ regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, costituita con atto Rogito R. Notaio Ridolfi 9 giugno 1901 ed autorizzata con Regio Decreto 24 agosto 1901 n. 303. Trae quindi le proprie origini e radici storiche dalle forti motivazioni di un’associazione di persone - cui partecipavano privati cittadini, il Comune di Saluzzo e la Cassa di Risparmio di Cuneo - per “favorire lo spirito di previdenza, di prevenire l’indigenza ricevendo in deposito e rendendo fruttiferi i capitali che le vengono affidati”.

3. La Cassa di Risparmio di Saluzzo ha scorporato la propria azienda bancaria conferendola alla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con atto Rogito Notaio Marocco di Torino 23 dicembre 1991 Rep. 116043, atti 51092, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D. M. T. n. 436224 del 20 dicembre 1991.

4. La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità prevista dalla normativa pro tempore vigente.

5. La Fondazione ha sede legale in Saluzzo (CN), Corso Italia 86 ed ha durata illimitata.

Articolo 2
(Scopi, settori di intervento e ambito di attività)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preminentemente nei settori dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della sanità, dell’assistenza alle categorie sociali deboli e dello sviluppo economico-sociale della comunità locale.

2. La Fondazione svolge la propria attività di cui al precedente comma prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività del Saluzzese e precisamente nei Comuni di: Saluzzo, Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Castellar, Casteldelfino, Costigliole S., Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.

3. La Fondazione può operare oltre tali limiti territoriali e, per interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale, anche al di fuori del territorio nazionale; può inoltre operare per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall’Associazione tra le Casse di Risparmio Italiane o dall’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi.

4. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto.

Articolo 3
(Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di progetti ed interventi annuali o pluriennali.

2. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento emanato dall’Organo di Indirizzo, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all’art. 1, lettera h) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153; in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381 e successive modificazioni.

6. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali; può inoltre, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, contrarre debiti con le società direttamente o indirettamente partecipate o ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del 5% (cinque per cento) del proprio patrimonio; in ogni caso non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del proprio patrimonio.

7. La Fondazione può costituire Fondazioni di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del C.C., con finalità analoghe alle proprie o partecipare alle stesse.

8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi ed agli effetti dell’art. 32 del C.C., può accettare donazioni con scopi particolari.

Articolo 4
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da fondi e riserve e si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza;

b) riserve o accantonamenti facoltativi di cui all’art. 5, comma 1 lettera e);

c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio, per volontà del testatore, del donante o dell’assegnante;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria o da essa derivata possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l’effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto, deve essere finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ed alla stabilizzazione delle erogazioni. La delibera con cui l’organo competente stabilisce detti accantonamenti deve essere inviata per la preventiva valutazione all’Autorità di Vigilanza.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.98 n. 58, secondo regole definite dall’Organo di Indirizzo. L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153. L’incarico di gestione può essere anche affidato alla Società Bancaria Conferitaria, con condizioni opportunamente regolamentate, tese ad assicurare alla Fondazione le debite cautele ed in particolare a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l’altro conto del criterio del contenimento del costo.

Articolo 5
(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% (cinquanta per cento) del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153 ai Settori Rilevanti di cui all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153;

e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi di cui al precedente art. 4, comma 4;

f) altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione assicura comunque il rispetto della disposizione di cui all’art. 15 della L 11.8.91 n. 266.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei compensi e delle indennità corrisposti ai componenti gli organi.

Articolo 6
(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

1. L’Assemblea dei Soci

2. L’Organo di Indirizzo

3. Il Consiglio di Amministrazione

4. Il Presidente

5. Il Collegio Sindacale

Articolo 7
(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi della Fondazione ed il Segretario Generale devono essere scelti tra cittadini italiani che abbiano piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 C.C.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

II) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C. C. e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

III) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

IV) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale, non possono inoltre essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato (le pene previste al comma 2, lettera c), punti I) e II) non rilevano se inferiori a un anno).

4. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, il Segretario Generale a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

5. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione.

6. Ciascun organo, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed assumere, per i propri componenti, i conseguenti provvedimenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dell’interessato dalle funzioni.

Articolo 8
(Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti i suddetti organi;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società Conferitaria, di altre società controllate dalla Fondazione o dalla stessa Società Conferitaria. Tale incompatibilità non si verifica per i dipendenti in servizio della Fondazione e della Società Conferitaria, esclusivamente in relazione alla carica di Segretario Generale;

d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, degli organi amministrativi di comuni, province e regioni;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione, compresi i casi della designazione di concerto;

f) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato con gli enti da cui promanano le designazioni;

g) coloro che ricoprano cariche negli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;

h) gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, della Società Conferitaria;

i) gli amministratori delle organizzazioni, degli enti e, comunque, dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti non occasionali;

j) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

k) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione nel precedente biennio;

l) coloro che, all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10, comma 1 del presente Statuto.

2. I soggetti indicati alle lettere d), e), i) non incorrono nell’incompatibilità qualora la funzione/carica cessi all’accettazione della nomina a componente gli organi.

3. I componenti gli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo ed il Segretario Generale della Fondazione non possono assumere le funzioni di amministratore o sindaco della Società Conferitaria di cui all’art. 1 D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale.

Articolo 9
(Cause generali di conflitto di interessi)

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea o nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l’organo di competenza valuta l’adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

Articolo 10
(Cause generali di sospensione dalle cariche)

1. I componenti gli organi della Fondazione ed il Segretario Generale sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sull’onorabilità;

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3 della L. 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’art. 3 della L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

c) applicazione di misure cautelari di tipo personale.

2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’organo di competenza ex art. 7, comma 4 la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L’organo competente deve tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le relative decisioni.

3. I componenti l’Assemblea dei Soci sono inoltre sospesi dalla qualità di socio nelle ipotesi di cui all’art. 15, comma 5.

Articolo 11
(Cause generali di decadenza dalle cariche)

1. I componenti gli organi ed il Segretario Generale decadono dalla carica con dichiarazione dell’organo competente ex art. 7, comma 4 qualora perdano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all’art. 10.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, le situazioni di cui al precedente comma ed assume tempestivamente, comunque entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto, i relativi provvedimenti.

3. I componenti l’Assemblea dei Soci, gli Organi di Indirizzo e di Amministrazione sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell’organo di appartenenza, qualora non intervengano per quattro volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del proprio organo.

4. I componenti il Collegio Sindacale sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell’organo medesimo, qualora non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del Collegio stesso o dell’Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
(Compensi e indennità)

1. Ai componenti l’Assemblea dei Soci non spettano compensi né indennità.

2. Ai componenti l’Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall’Organo di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio Sindacale.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall’Organo di Indirizzo.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13
(Assemblea dei Soci: Soci - Presidenza)

1. L’Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario Cassa di Risparmio di Saluzzo, nel cui territorio di prevalente attività i soci devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio.

2. Il numero massimo dei soci è 200: di essi 60 devono essere soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle lettere b), c), d) del successivo art. 14, comma 1.

3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità e moralità, possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale e professionale, nonché nei settori di intervento della Fondazione.

4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

5. La qualità di socio non è trasmissibile, dura per 10 anni dalla data della nomina e comunque sino alla prima Assemblea successiva alla data di scadenza e può essere confermata consecutivamente per una sola volta.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoprono le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell’Assemblea; essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Assemblea, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell’attività dell’organo stesso.

Articolo 14
(Assemblea dei Soci: nomina dei Soci)

1. La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci - su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta sottoscritta da almeno 60 Soci (ogni Socio può sottoscrivere una sola proposta), comunicata con lettera raccomandata al Presidente dell’Assemblea entro i tre giorni antecedenti la data di effettuazione della stessa - deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3;

b) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione delle seguenti amministrazioni:

- 3 dal Comune di Saluzzo

- 2 dalla Regione Piemonte

- 2 dall’Amministrazione della Provincia di Cuneo

- 1 dal Comune di Cardè

- 1 dal Comune di Costigliole S.

- 1 dal Comune di Cuneo

- 1 dal Comune di Envie

- 1 dal Comune di Lagnasco

- 1 dal Comune di Manta

- 1 dal Comune di Mondovì

- 1 dal Comune di Piasco

- 1 dal Comune di Sampeyre

- 1 dal Comune di Sanfront

- 1 dal Comune di Scarnafigi

- 1 dalla Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto

- 1 dalla Comunità Montana Valle Varaita;

c) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione dei seguenti enti, organismi, istituzioni:

- 2 dall’Università degli Studi di Torino

- 2 dal Politecnico di Torino

- 2 dalla Società per gli Studi Storici, Archeologici, Artistici della provincia di Cuneo/Cuneo

- 2 dalla Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo

- 2 dal Consorzio Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo

- 2 dall’Associazione di Studi sul Saluzzese/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici di Piazza/Mondovì

- 2 dall’Associazione Diplomati Istituto per Ragionieri/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici della Storia e dell’Arte di Revello;

d) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione dei seguenti enti, organismi, istituzioni:

- 4 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura -C.C.I.A.A./Cuneo

- 2 dall’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Cuneo

- 2 dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

- 2 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo

- 2 dall’Unione Industriale della Provincia di Cuneo

- 1 dall’Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo

- 1 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Saluzzo c/o Tribunale di Saluzzo

- 1 dal Consiglio Notarile di Cuneo-Distretti Riuniti di Cuneo Alba Mondovì Saluzzo/Cuneo

- 1 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo

- 1 dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali-Circoscrizione dei Tribunali di Cuneo e Saluzzo/Cuneo

- 1 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

- 1 dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo

- 1 dal Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno può accertare il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1, invitando gli enti, gli organismi, le istituzioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

3. Qualora l’ente, l’organismo, l’istituzione cui è stato rivolto l’invito di designazione non vi provveda per qualsiasi motivo o nel caso di non presentazione della documentazione probante i requisiti richiesti entro il termine di sei mesi, il potere di nomina viene attribuito in via definitiva ed esclusiva all’Assemblea dei Soci.

4. I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi, istituzioni designanti.

Articolo 15
(Assemblea dei Soci: verifica requisiti - cause di decadenza e sospensione)

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione a socio previsti dal precedente art. 13, comma 3 è di competenza dell’Assemblea dei Soci.

2. A tale scopo il Presidente, ad elezione avvenuta del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l’invito a produrre, entro i successivi trenta giorni, la documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti.

3. Decadono da soci, con dichiarazione dell’Assemblea dei Soci, coloro che perdano i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, nonché coloro nei cui confronti siano venute meno le caratteristiche richieste per l’ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

4. La qualità di socio si perde, oltre che per quanto previsto all’art. 11, comma 3, anche per dimissioni, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

5. I soci chiamati a far parte dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed alla carica di Segretario Generale vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio sino alla conclusione del loro mandato nell’ambito di tali organi; la qualità di socio viene successivamente ripristinata non tenendo conto del periodo di sospensione.

Articolo 16
(Assemblea dei Soci: competenze)

1. L’Assemblea dei Soci è garante degli interessi storici ed originari della Fondazione e a tal fine:

a) nomina i soci nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

b) designa la metà dei componenti l’Organo di Indirizzo;

c) esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante - entro il termine massimo di 30 giorni, decorso il quale l’organo competente può deliberare sulle materie oggetto del parere in argomento - sulle:

- decisioni concernenti la trasformazione o fusione della Fondazione in altri enti, ovvero il suo scioglimento e la devoluzione dell’eventuale residuo della liquidazione;

- modifiche statutarie;

- eventuali altre materie sulle quali si ritenesse opportuno acquisirne il parere;

d) formula proposte all’Organo di Indirizzo circa l’attività dell’Ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione già Cassa di Risparmio di Saluzzo;

e) vigila sull’osservanza del codice etico della Fondazione.

Articolo 17
(Assemblea dei Soci: convocazioni)

1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che provvede: a) all’invio, a mezzo posta ordinaria o comunicazione telegrafica o altra, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione; b) all’affissione del suddetto avviso di convocazione nell’albo della Fondazione.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse formalità con un preavviso di almeno tre giorni.

3. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un’ora dopo.

Articolo 18
(Assemblea dei Soci: numero legale -
deliberazioni - libri obbligatori)

1. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

2. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

3. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le votazioni si procede in forma palese.

5. Le votazioni relative alle designazioni nell’Organo di Indirizzo, nonché quelle comunque riguardanti persone si effettuano sempre con scheda segreta.

6. Per la designazione dei componenti l’Organo di Indirizzo, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

7. Il Segretario Generale della Fondazione è segretario dell’Assemblea e provvede alla redazione del verbale.

8. I verbali delle riunioni vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

9. Il Segretario Generale provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci e del libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.

Articolo 19
(Organo di Indirizzo: nomina - requisiti - durata)

1. L’Organo di Indirizzo è composto di n. 20 membri, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, tra i quali non meno di 10 residenti nel territorio di cui all’art. 2, comma 2.

2. Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo coincidono con le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Vice Presidente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell’attività dell’organo stesso.

3. I componenti l’Organo di Indirizzo devono:

- essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

- essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito professionale, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati;

- possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

4. I componenti, la cui designazione può essere richiesta anche in funzione di specifiche professionalità, sono designati come segue:

a) metà dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153;

b) metà dalle seguenti amministrazioni, associazioni, enti:

- 1 dal Comune di Saluzzo;

- 1 di concerto dai Comuni di Cardè e Scarnafigi (*);

- 1 di concerto dai Comuni di Manta e Lagnasco (*);

- 1 dalla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto;

- 1 dalla Comunità Montana Valle Varaita;

- 1 dall’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde/Saluzzo;

- 1 dall’Associazione di Studi sul Saluzzese/Saluzzo;

- 1 dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo in riferimento all’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici;

- 2 dall’Associazione tra le Categorie Economiche “Patto per lo Sviluppo della Provincia di Cuneo”, formato dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, dall’Unione Industriale della Provincia di Cuneo, dall’Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo, dall’Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo, dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo (*);

(*) nel caso in cui non fosse trovato accordo sulla designazione, ciascuna amministrazione/associazione potrà designare un proprio nominativo la cui nomina sarà effettuata, autonomamente, dall’Organo di Indirizzo.

5. La nomina non comporta rappresentanza, nell’Organo di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa; ciò determina l’esclusione di ogni loro potere di indirizzo e di revoca.

6. I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di insediamento dell’organo e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti l’Organo di Indirizzo, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell’organo. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello dell’organo stesso.

8. Alla scadenza del mandato, i componenti l’Organo di Indirizzo restano in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

9. Il Presidente dalla Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dell’organo, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato, provvede ad informare l’Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza e ad inviare lettera raccomandata A.R. agli enti competenti per le designazioni, invitandoli ad indicare, entro i successivi novanta giorni i soggetti designati, che dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di insussistenza delle incompatibilità e di professionalità previsti dallo Statuto.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni, il Presidente della Fondazione richiede con raccomandata A.R. ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

11. Qualora i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano entro il termine stabilito di novanta giorni il Presidente del Tribunale di Saluzzo esercita in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, il suddetto potere, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto designante.

12. Entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l’Organo di Indirizzo in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia, alla verifica dei requisiti dei designati ed alla relativa nomina.

13. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

Articolo 20
(Organo di Indirizzo: competenze)

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente Statuto, l’Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa al fine di consentire il miglior perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.

2. Sono di esclusiva competenza dell’Organo di Indirizzo le decisioni in materia di:

a) approvazione e modifica dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell’Assemblea dei Soci;

b) emanazione e modificazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti previsti dallo Statuto;

c) nomina e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi e indennità, nonché delle modalità di erogazione;

d) determinazione della misura e delle modalità di erogazione dell’indennità spettante ai propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale;

e) verifica per i propri componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;

f) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di componenti l’organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

g) accollo da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo nei limiti di legge;

h) approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi e agli ambiti progettuali di operatività ed intervento per l’esercizio successivo;

i) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché destinazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dell’eventuale avanzo/disavanzo dell’esercizio;

j) nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della Fondazione, l’incarico sarà a titolo gratuito;

k) determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi annuali e/o pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

l) istituzione di imprese strumentali ai fini statutari, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

m) definizione delle linee generali relative alla gestione patrimoniale ed alla politica degli investimenti, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

n) approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento, della Fondazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci.

3. L’Organo di Indirizzo può delegare ad uno o più dei suoi componenti o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega

4. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa all’Organo di Indirizzo in merito all’assolvimento del mandato.

Articolo 21
(Organo di Indirizzo: adunanze e deliberazioni)

1. L’Organo di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Esso si riunisce di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta con motivazione scritta almeno un terzo dei componenti o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione. contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o altra senza il rispetto del predetto termine, almeno dodici ore prima dell’ora fissata per la riunione.

3. Alle riunioni dell’Organo di Indirizzo partecipano i componenti il Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, il Collegio Sindacale ed il Segretario Generale, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

4. L’Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese; il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei presenti e votanti esclusi gli astenuti, le deliberazioni relative a: trasformazione, fusione, scioglimento della Fondazione; modifica dello Statuto; azione di responsabilità nei confronti di componenti l’organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

7. In caso di parità la proposta si intende non approvata e potrà essere oggetto di una sola ulteriore votazione. In caso di ulteriore parità, prevale il voto del componente l’organo più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

8. Le votazioni riguardanti nomine di persone sono fatte a scrutinio segreto ed in tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. In caso di ulteriore parità si considera nominato il soggetto più anziano di età.

Articolo 22
(Consiglio di Amministrazione: nomina
- requisiti - durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri nominati dall’Organo di Indirizzo, previa valutazione selettiva finalizzata all’individuazione di soggetti idonei ed in possesso dei requisiti.

2. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione provvede, tra i suoi membri ed a maggioranza assoluta dei votanti, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza del mandato consiliare, comunque sino alla nomina dei successori e sono da ritenersi, ad ogni effetto, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

3. Gli amministratori devono:

- essere scelti sulla base di criteri selettivo-comparativi in relazione al possesso di adeguate competenze tecnico-professionali in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività istruttoria e amministrativa della Fondazione e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito professionale, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni e con un’organizzazione strutturata per almeno tre anni;

- possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

4. La durata del mandato degli Amministratori è di cinque anni dalla data di insediamento dell’organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l’Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

Articolo 23
(Consiglio di Amministrazione: competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa delle erogazioni nel quadro della programmazione definita dall’Organo di Indirizzo;

b) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

c) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione nonché la proposta di destinazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dell’avanzo/disavanzo di esercizio;

d) la conclusione di contratti inerenti l’amministrazione e la gestione;

e) la definizione del regolamento interno degli uffici ove istituiti e, conseguentemente, delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale, compresi assunzione e licenziamento;

f) accollo da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico di dipendenti, personale distaccato o in service, persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di legge;

g) la nomina di un Segretario Generale e la determinazione del suo compenso;

h) nell’ambito delle proprie attribuzioni, la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della Fondazione, l’incarico sarà a titolo gratuito;

i) la verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;

j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

k) l’acquisto, cessione, permuta, donazione e detenzione di immobili;

l) la gestione patrimoniale di eventuali imprese strumentali;

m) l’acquisto, la cessione e la gestione di altre partecipazioni;

n) l’acquisto, la cessione e la gestione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 23.12.98 n. 461 e dal D. Lgs. 17.5.99 n. 153, compresa la nomina degli amministratori e sindaci di sua spettanza;

o) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti;

p) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all’amministrazione di società partecipate.

3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta all’Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti il funzionamento e l’attività della Fondazione, in particolare relativamente a: modifiche statutarie; approvazione e modifica dei regolamenti previsti dallo Statuto; linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; istituzione di imprese strumentali; programmi annuali e/o pluriennali di intervento; trasformazione, fusione, scioglimento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’assolvimento del mandato.

Articolo 24
(Consiglio di Amministrazione: adunanze
e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, del componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o altra senza rispetto del predetto termine, almeno dodici ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 25
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione e - senza diritto di voto - dell’Organo di Indirizzo e dell’Assemblea dei Soci; la durata della sua carica è pari alla durata della carica quale componente il Consiglio di Amministrazione e può essere confermato consecutivamente per un solo mandato.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Indirizzo e l’Assemblea dei Soci;

b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d’intesa con il Vice Presidente, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;

c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Indirizzo e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può delegare, per singoli atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Articolo 26
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi ed opera con le attribuzioni e modalità stabilite dalla L. 23.12.98 n. 461, dal D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 - 2404 - 2405 - 2407 del Codice Civile.

2. I membri del Collegio sono nominati dall’Organo di Indirizzo; devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

3. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti il possesso dei requisiti richiesti ed adotta, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, i provvedimenti di sospensione o decadenza.

4. Il Collegio Sindacale elegge il Presidente tra i suoi componenti.

5. I componenti il Collegio restano in carica tre anni dall’insediamento dell’organo e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato; alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, l’Organo di Indirizzo provvede alla loro sostituzione; il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.

7. I componenti il Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 27
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale ha la responsabilità del coordinamento delle risorse e ne assicura anche indirettamente il buon funzionamento.

2. Il Segretario Generale, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del presente Statuto, deve possedere competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.

3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Indirizzo e dell’Assemblea dei Soci.

4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Indirizzo ed alla corretta esecuzione delle deliberazioni stesse.

5. Il Segretario Generale provvede ad assicurare inoltre la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili e compie ogni atto per il quale abbia ricevuto procura speciale dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Al Segretario Generale si applicano le previsioni in materia di incompatibilità di cui al precedente art. 8, con eccezione di quella di cui al comma 1, lett. c), relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e della Società Conferitaria.

Articolo 28
(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 29
(Bilancio e documento programmatico previsionale)

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio Sindacale per le osservazioni di propria competenza e all’Organo di Indirizzo almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’Organo stesso; il bilancio approvato dall’Organo di Indirizzo deve essere trasmesso entro 15 giorni all’Autorità di Vigilanza.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso deve essere corredato della relazione sulla gestione la quale illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6. A tal fine la Fondazione si attiene al Regolamento disposto dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici con il ricorso a forme adeguate di pubblicità e comunque secondo le disposizioni che saranno all’uopo emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza.

8. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.

Articolo 30
(Trasformazione o fusione - Scioglimento)

1. La Fondazione, sentita l’Assemblea dei Soci, con deliberazione a maggioranza qualificata dell’Organo di Indirizzo approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro ente o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata a maggioranza qualificata dall’Organo di Indirizzo, sentita l’Assemblea dei Soci, applicandosi al riguardo l’art. 11 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

Articolo 31
(Norme transitorie e finali)

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione dello stesso da parte dell’Autorità di Vigilanza. Lo Statuto approvato dall’Autorità di Vigilanza sarà pubblicato nel B.U.R. della Regione Piemonte.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Fondazione in carica alla suddetta data restano nel loro ufficio, con il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione salvo adottare, in particolari situazioni di urgenza improrogabile, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza che valuterà singolarmente le specifiche situazioni, le misure necessarie al fine di preservare la funzionalità e l’integrità del patrimonio della Fondazione, sino all’insediamento dei previsti organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo.

3. Ad essi seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie, ivi compresa l’applicazione dell’incompatibilità tra la carica di amministratori della Fondazione e amministratori della Società Bancaria Conferitaria, fatta salva la disposizione di cui all’art. 28, comma 4 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. Il Consiglio di Amministrazione in carica provvede a porre in essere tutti gli adempimenti relativi alla costituzione dell’Organo di Indirizzo, compresa la verifica dei requisiti richiesti secondo quanto previsto dal presente Statuto in ordine a onorabilità, insussistenza delle incompatibilità e professionalità.

5. A tal fine entro trenta giorni dalla data indicata al comma 1, il Presidente della Fondazione provvede:

a) a convocare l’Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza;

b) ad inviare agli enti per le designazioni di competenza una lettera raccomandata A.R., invitandoli ad indicare entro i successivi novanta giorni i soggetti designati;

designazioni tutte imprescindibili dal possesso dei previsti requisiti di onorabilità, insussistenza delle incompatibilità e professionalità.

6. Completato l’iter delle designazioni, entro trenta giorni, il Presidente richiede con lettera raccomandata A.R. ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati.

7. Qualora i soggetti designanti non ottemperino nei termini stabiliti si ripete la procedura. In caso di ulteriore mancanza di designazione il Presidente del Tribunale di Saluzzo si surroga nel loro potere di designazione uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Consiglio di Amministrazione in carica, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina dei componenti l’Organo di Indirizzo.

9. Completato il procedimento di nomina dell’Organo di Indirizzo e ricevuta l’accettazione dei designati, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la riunione per l’insediamento del nuovo organo.

10. La durata dell’esercizio in corso alla data di approvazione del presente Statuto è prorogata al 31.12.2000.

11. La Fondazione si uniformerà per quanto riguarda la materia del bilancio alle disposizioni di cui al Regolamento citato all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153 e procederà alla predisposizione del documento programmatico previsionale nei termini indicati dalla legge e dall’Atto di Indirizzo.

12. Per i progetti per i quali sia già iniziata l’istruttoria al momento dell’approvazione del presente Statuto, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione vigenti al momento della presentazione delle relative richieste di contributo.

13. Le cariche degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio relativo all’anno di scadenza.

14. I componenti l’Assemblea dei Soci in carica alla data indicata al comma 1 conservano la qualità di socio per il periodo previsto al momento della nomina. Ad essi seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti recate dalle previgenti disposizioni statutarie.

15. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge.




Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 11490 del 23.2.2001. T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 9.5.1997 alla Provincia di Asti Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche della Ditta Corradino Ugo - Corradino Francesco - Candelo Vittorio, successivamente trasformata in Corradino Ugo e Candelo Vittorio, a seguito del decesso del Sig. Corradino Francesco, per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Nissone nei Comuni di Capriglio (At) e di Montafia (At) ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Candelo Vittorio e Corradino Ugo la derivazione di mod. max 0,30 di acqua dal rio Nissone nei Comuni di Capriglio (At) e di Montafia (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente dalla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 22.500 (Euro 11.6), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36 (omissis).

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito - (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) pari in questo caso a litri/sec. 0,46 fino al 31.12.1994, litri/sec, 1,15 dal 1.1.1995, litri/sec. 2,31 dal 1.1.2000, litri/sec. 4,62 dal 1.1.2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale.

E’ fatta salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 11 ottobre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9861 del 19.2.2001 - Artt. 27 e 28 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Approvazione del progetto di impianto di smaltimento (operazione D15) e di recupero (operazioni R13 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi e autorizzazione all’esercizio - Ditta Perino & C. S.a.s. - C.so Alessandria n. 270 - Asti

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il progetto, autorizzare la ricollocazione dell’impianto e l’esercizio delle operazioni di smaltimento (Operazione D15) e recupero (Operazioni R13 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, alla Ditta Perino & C. S.a.s. con sede legale ed operativa in Asti, C.so Alessandria n. 270, legalmente rappresentata dal sig. Perino Maurizio, (omissis), per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

(omissis)




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 2947 del 31 gennaio 2001; Approvazione Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2947 del 31 gennaio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dell’8 marzo 2001 al 22 marzo 2001, entrerà in vigore il 23 marzo 2001.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 2945 del 31 gennaio 2001; Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2945 del 31 gennaio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento Provinciale disciplinante il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dell’8 marzo 2001 al 22 marzo 2001, entrerà in vigore il 23 marzo 2001.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Cuneo - Divisione Tecnica - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”. Variante Derivazione n. 1645 Fiume Stura - Comune di Fossano - Consorzio “La Rovere-Boschetti” - Istanza 25.3.1999

Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 28.3.2000 è stata assentita la variante alla concessione di derivazione dal Fiume Stura ad uso irriguo ed ora anche antibrina.

Registrato a Cuneo il 14.4.2000 al n. 2935 serie 3º. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 6 marzo 2001

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 10-17137 del 25.1.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 10-17137 del 25.1.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 3.3.2000, contenente integrazioni e rettifiche di talune clausole inserite nel disciplinare principale sottoscritto in data 11.5.1987 ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d’acqua in questione; in particolare i quantitativi idrici da derivare dal Torrente Stura di Lanzo in Comune di Pessinetto sono pari a mod. max 50.000 (l/s 5.000) e mod. medi 45.00 (l/s 4.500), per produrre sul salto di metri 12.93 la potenza nominale media di kW 570,44;

2) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla D.G.R. n. 8-20213 del 14.4.1988;

3) di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza:

- delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della D.G.R. n. 8-20213 del 14.4.1988 del canone annuo e dei relativi sovracanoni di legge;

- di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

4) il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

5) la Società concessionaria dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi:

- comunicare al Servizio Viabilità II e Tutela della Fauna e della Flora, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, al fine di consentire gli eventuali interventi di competenza;

- presentare all’Ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati, concordando con tale Ufficio le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione;

- trasmettere i risultati delle misurazioni, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.3.2000:

(omissis)

art. 5 - Condizioni particolari

L’art. 6 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni: “In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea pari a 1612 l/s, corrispondente al deflusso minimo vitale (DMV).

Qualora tale portata non sia presente nel Torrente Stura di Lanzo in corrispondenza della sezione di presa, il concessionario dovrà rinunciare a parte o alla totalità del prelievo di acqua proveniente dallo scarico della citata centrale Bassetti, ed integrare la portata del Torrente sino al raggiungimento del DMV previsto, secondo le modalità indicate nel progetto esecutivo citato all’art. 3 del presente disciplinare suppletivo.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la società concessionaria deve predisporre in corrispondenza della paratoia di rilascio del DMV un indicatore di apertura a scala graduata facilmente visibile, sul quale sia leggibile la quantità di acqua rilasciata.

In merito a quanto richiesto in corso di istruttoria dal Servizio Viabilità II il concessionario, durante il periodo di costruzione della condotta, deve garantire l’accesso al deposito dei mezzi provinciali sito al piano terreno del parcheggio comunale, ovvero, qualora ciò non sia possibile per i mezzi d’opera e di trasporto, deve mettere a disposizione della Provincia, gratuitamente e per l’intero periodo dei lavori, un altro luogo per il ricovero di detti mezzi, garantendone l’accessibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il concessionario è tenuto, sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’impianto, al rispetto delle condizioni contenute nella “Convenzione di couso delle opere in comune relative alle centrali idro-elettriche Stazione e Pessinetto Centro site nel Comune di Pessinetto” stipulata in data 17.11.1999 con la Bassetti S.p.A. come da rogito Notai Associati Stucchi-Codecasa registrato a Lodi Atti Privati in pari data e conservata agli atti.

Il concessionario dovrà inoltre adempiere alle prescrizioni del Comune di Pessinetto come da Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.3.1997 relativamente agli aspetti di natura urbanistico-viabilistica".

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

L’art. 7 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni: “Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275 il Concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione".

(omissis)

Art. 10 - Termini per l’attuazione delle opere

L’art. 8 del disciplinare principale è soppresso e sostituito dal seguente: “La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori previsti dal progetto esecutivo di cui all’art. 3 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo, con l’obbligo di segnalare tempestivamente al medesimo Servizio la data fissata per l’inizio dei lavori;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo".

(omissis)

Art. 12 - Canone

L’art. 11 del disciplinare principale è integrato dal seguente: “A far tempo dal 14.4.1988, data della originaria delibera di concessione e fino alla data di emissione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo, la Società concessionaria, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:

dal 14.4.1988 al 31.12.1989 L. 10.825.000 in ragione di L/kW 10.496 per kW medi 602 (ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692);

dal 1.1.1990 al 31.12.1993 L. 37.912.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 602 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 39.963.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 602 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 25.284.000 in ragione di L/KW 21.000 per kW medi 602 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 13.244.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 602 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.2000 fino alla data di emissione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo il canone, calcolato per kW medi 602, sarà commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

Il canone risulterà calcolato in ragione di kW medi 570,44 a decorrere dalla data del citato provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo.

(omissis)

Art. 14 - Richiamo a Leggi e regolamenti

L’art. 14 del disciplinare principale è integrato come segue: “Il concessionario dovrà formalizzare con il Ministero delle Finanze la concessione per l’utilizzo dei beni afferenti l’impianti idroelettrico in questione che, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, sono passati in proprietà al Demanio dello Stato”.

(omissis)




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 26-166287 del 1/8/2000

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 26-166287 del 1/8/2000:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione o Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Gravere la concessione di derivazione di acqua dalle Fonti Noverino e Piangelassa (EAP 999/7) tributarie del Torrente Dora Riparia in Comune di Gravere in misura di mod. medi rispettivamente 0,21 e 0,18 ad uso idroelettrico ed idropotabile senza restituzione; la derivazione d’acqua dalla Fonte Noverino utilizza un salto di 366,85 m per produrre la potenza nominale media di kW 75,75, la derivazione d’acqua dalla Fonte Piangelassa utilizza un salto di 619,81 m per produrre la potenza nominale media di kW 109,45 (kW totali 185,20);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

4) che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-35910 del 14.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-35910 del 14.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) E’ approvato il secondo disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

2) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 72-24542 del 26.4.1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale, nel primo disciplinare suppletivo e nel secondo disciplinare suppletivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 26.4.1993 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

3) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri.

4) La Società concessionaria dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi:

- presentare all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati, concordando con tale Ufficio le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione;

- trasmettere i risultati delle misurazioni, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione;

- predisporre in corrispondenza della paratoia di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) un indicatore di apertura a scala graduata facilmente visibile dall’esterno sul quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto e sul quale sia leggibile la quantità di acqua rilasciata;

il meccanismo di apertura della paratoia dovrà agire in automatismo con la variazione di livello del carico idraulico. La paratoia mobile dovrà avere apposito bloccaggio di fine corsa corrispondente alla luce necessaria a lasciare defluire il DMV previsto dal disciplinare suppletivo sottoscritto in data 12.2.1993;

- comunicare al Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica; i lavori non potranno avere inizio prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

- effettuare gli interventi di sghiaiamento, nonchè l’apertura dello scarico del desabbiatore ed ogni altro intervento manutentorio che possa produrre un temporaneo accrescimento del trasporto solido o intorbidamento dell’acqua in stagione diversa da quella in cui il Comune di Sestriere deriva l’acqua ad uso potabile (normalmente da Novembre ad Aprile) tramite l’opera di presa sita immediatamente a valle della centrale idroelettrica della S.I.F.E. S.p.A.; le operazioni che possono creare aumento della torbidità dovranno comunque essere programmate d’accordo con il Comune di Sestriere;

- iniziare con adatta organizzazione i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato dal secondo disciplinare suppletivo entro mesi sei dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di approvazione del disciplinare medesimo, con l’obbligo di segnalare tempestivamente la data fissata per l’inizio dei lavori, nonchè condurli a termine entro mesi dodici dalla data predetta; ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo;

- corrispondere a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 27.12.1953 n. 959 a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano della Alta Valle Susa il sovracanone annuo in ragione di Kw 1231 secondo le vigenti tariffe;

- corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 4.12.1956 n. 1877 a favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 1231 secondo le vigenti tariffe.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.3.2000:

(omissis)

Art. 10 - Canone

L’art. 12 del disciplinare principale è integrato come segue: “A far tempo dal 26.4.1993, data della originaria D.G.R. di concessione, la Società concessionaria, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze i seguenti canoni:

dal 26.4.1993 al 31.12.1993 L. 13.186.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 1231 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 75.585.000 in ragione di l/KW 20.467 per kW medi 1231 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 51.702.000 in ragione di l/kW 21.000 per kW medi 1231 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 27.082.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 1231 (ai sensi del D.M. 20.3.1998).

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo al KW medi 1231, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90".

(omissis)




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Vercelli

Avviso ai creditori - Interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii della Comunità Montana Valsesia - Comuni sede dell’intervento: Balmuccia, Scopa, Scopello, Varallo, Vocca - Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e ss.mm.”

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Frigiolini Alessandro con sede in piazza Ravelli, n. 5 - 13019 Varallo (VC) P. IVA n. 01753350022, con contratto in data 8.11.2000, rep. n. 806 - registrato a Vercelli in data 9.11.2000, al n. 3709, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Servizi Idrici Novaresi S.p.A. - Novara

Determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2000

La società Servizi Idrici Novaresi S.p.A. con sede in Novara, Via Sforzesca n. 47, gestore del ciclo idrico integrato nel Comune di Novara, comunica, in applicazione della delibera CIPE del 22 giugno 2000 relativa alla determinazione delle tariffe idriche, di aver determinato le tariffe da applicare alle Utenze del Comune suindicato come segue.

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2001.

(Importi in lire per metro cubo)

Acquedotto

Tariffa 1ª fascia agevolata per uso domestico: L. 196

Tariffa 2ª fascia agevolata per uso domestico: L. 280

Tariffa base per uso domestico: L. 392

Tariffa 1ª fascia d’eccedenza per uso domestico: L. 640

Tariffa 2ª fascia d’eccedenza per uso domestico: L. 900

Tariffa 3ª fascia d’eccedenza per uso domestico: L. 1.220

Tariffa unica uso agricolo/allevamento L. 196

Tariffa base per usi diversi: L. 392

Tariffa 1ª fascia d’eccedenza per usi diversi: L. 640

Tariffa 2ª fascia d’eccedenza per usi diversi: L. 900

Tariffa 3ª fascia d’eccedenza per uso diversi: L. 1.220

Fognatura

Tariffa unica L. 184

Depurazione

Tariffa unica L. 524

Per i noli degli strumenti di misura restano in vigore le tariffe presistenti.

La delibera CIPE 22 giugno 2000 che detta le direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe idriche per l’anno 2000 è stata pubblicata sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2000.

Il Presidente
Sandro Contorbia