Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 3

 

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2001, n. 2/PRE

D.lgs. 112/98 - Decentramento funzioni agli Enti locali. Prime disposizioni generali in ordine all’effettiva decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite

Agli Assessori regionali
Alle Direzioni regionali
Alle Amministrazioni provinciali
Alle Amministrazioni comunali
Ai Presidenti delle Comunità montane
Alle Camere di Commercio
Ai Presidenti delle Associazioni
U.P.P., ANCI, LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI, UNCEM
Alla Consulta unitaria
dei Piccoli Comuni del Piemonte

LORO SEDI

Con riferimento all’oggetto ed a seguito della riunione del 14/02/2001 con i rappresentanti degli Enti locali in seno alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, si comunica che in data 21 febbraio 2001 sono stati pubblicati sul S.O. alla G.U. n. 43 i DD.PP.CC.MM. del 22 dicembre 2000, recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ed ai relativi Enti locali. Come è noto, secondo quanto stabilito nell’accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 1.2.2001, da tale data decorre l’effettivo esercizio delle funzioni. A tal fine si forniscono le seguenti prime indicazioni.

Avvalimento degli uffici delle amministrazioni regionali.

Ai sensi della D.G.R. n. 29-1864 del 28.12.2000 e conseguentemente previo accordo tra le Amministrazioni interessate, durante il periodo di avvalimento, gli uffici delle Direzioni regionali, ferma restando la dipendenza gerarchica e funzionale del rispettivo personale, curano ovvero collaborano attivamente ai fini della istruttoria dei procedimenti precedentemente di competenza, fornendo tutte le informazioni utili al responsabile dell’Ente titolare della funzione che dovrà adottare il provvedimento finale.

Nello stesso periodo i procedimenti in corso (ovvero non ancora conclusi alla data di pubblicazione del D.P.C.M. di trasferimento risorse alla Regione Piemonte) ed eventuali provvedimenti di “somma urgenza”, anche relativi a fasi endoprocedimentali, riconducibili in particolare alla necessità di rispettare i tempi di conclusione del procedimento, soprattutto nelle more degli accordi di cui infra, possono essere adottati dall’Amministrazione regionale, previa puntuale informativa all’Ente titolare ed a seguito di autorizzazione alla firma rilasciata da quest’ultimo.

L’autorizzazione alla firma è opportuno comunque che venga riferita ad un periodo di tempo strettamente limitato e funzionale all’individuazione, presso l’Amministrazione titolare, del soggetto competente all’apposizione delle firme necessarie.

Quanto sopra sarà oggetto, per ogni materia conferita, di specifici accordi fra le parti.

Modalità procedimentali di trasferimento
degli archivi, salvo diversi accordi

- Registro di Protocollo: nel caso di autorizzazione alla firma, uso del Registro di Protocollo dell’Amministrazione titolare della funzione, oppure apertura di un registro di protocollo “ad hoc” presso l’Amministrazione regionale (registro da trasferire, finita la fase dell’avvalimento, all’Amministrazione titolare insieme alle pratiche);

- Archiviazione:

1. Le pratiche concluse devono essere archiviate presso l’archivio regionale di Torino, Via Sospello, 211, corredate dall’elenco di versamento.

2. Le pratiche in corso restano a disposizione dell’Amministrazione titolare, sia in caso di autorizzazione alla firma, che in caso di istruttoria.

Conclusa la pratica, la documentazione relativa viene archiviata dall’Amministrazione titolare.

Ai fini della presente circolare vengono pertanto organizzati specifici incontri presso le Direzioni regionali interessate, anche allo scopo di assicurare il supporto e la massima reciproca collaborazione possibile per agevolare l’esercizio delle funzioni, senza ricadute negative sull’utenza.

Enzo Ghigo

La Circolare sopra riportata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2001, Parte I, a pagina 191 (Ndr)