Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2001, n. 2/PRE
D.lgs. 112/98 - Decentramento funzioni agli Enti locali. Prime disposizioni generali in ordine alleffettiva decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite
Agli Assessori regionali
Alle Direzioni regionali
Alle Amministrazioni provinciali
Alle
Amministrazioni comunali
Ai Presidenti delle Comunità montane
Alle Camere
di Commercio
Ai Presidenti delle Associazioni
U.P.P., ANCI, LEGA DELLE
AUTONOMIE
LOCALI, UNCEM
Alla Consulta unitaria
dei Piccoli Comuni del Piemonte
LORO
SEDI
Con riferimento alloggetto ed a seguito della riunione del 14/02/2001 con i rappresentanti degli Enti locali in seno alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, si comunica che in data 21 febbraio 2001 sono stati pubblicati sul S.O. alla G.U. n. 43 i DD.PP.CC.MM. del 22 dicembre 2000, recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per lesercizio delle funzioni conferite alle Regioni ed ai relativi Enti locali. Come è noto, secondo quanto stabilito nellaccordo Stato - Regioni - Enti Locali del 1.2.2001, da tale data decorre leffettivo esercizio delle funzioni. A tal fine si forniscono le seguenti prime indicazioni.
Avvalimento degli uffici delle amministrazioni regionali.
Ai sensi della D.G.R. n. 29-1864 del 28.12.2000 e conseguentemente previo accordo tra le Amministrazioni interessate, durante il periodo di avvalimento, gli uffici delle Direzioni regionali, ferma restando la dipendenza gerarchica e funzionale del rispettivo personale, curano ovvero collaborano attivamente ai fini della istruttoria dei procedimenti precedentemente di competenza, fornendo tutte le informazioni utili al responsabile dellEnte titolare della funzione che dovrà adottare il provvedimento finale.
Nello stesso periodo i procedimenti in corso (ovvero non ancora conclusi alla data di pubblicazione del D.P.C.M. di trasferimento risorse alla Regione Piemonte) ed eventuali provvedimenti di somma urgenza, anche relativi a fasi endoprocedimentali, riconducibili in particolare alla necessità di rispettare i tempi di conclusione del procedimento, soprattutto nelle more degli accordi di cui infra, possono essere adottati dallAmministrazione regionale, previa puntuale informativa allEnte titolare ed a seguito di autorizzazione alla firma rilasciata da questultimo.
Lautorizzazione alla firma è opportuno comunque che venga riferita ad un periodo di tempo strettamente limitato e funzionale allindividuazione, presso lAmministrazione titolare, del soggetto competente allapposizione delle firme necessarie.
Quanto sopra sarà oggetto, per ogni materia conferita, di specifici accordi fra le parti.
Modalità procedimentali di trasferimento
degli archivi, salvo diversi accordi
- Registro di Protocollo: nel caso di autorizzazione alla firma, uso del Registro di Protocollo dellAmministrazione titolare della funzione, oppure apertura di un registro di protocollo ad hoc presso lAmministrazione regionale (registro da trasferire, finita la fase dellavvalimento, allAmministrazione titolare insieme alle pratiche);
- Archiviazione:
1. Le pratiche concluse devono essere archiviate presso larchivio regionale di Torino, Via Sospello, 211, corredate dallelenco di versamento.
2. Le pratiche in corso restano a disposizione dellAmministrazione titolare, sia in caso di autorizzazione alla firma, che in caso di istruttoria.
Conclusa la pratica, la documentazione relativa viene archiviata dallAmministrazione titolare.
Ai fini della presente circolare vengono pertanto organizzati specifici incontri presso le Direzioni regionali interessate, anche allo scopo di assicurare il supporto e la massima reciproca collaborazione possibile per agevolare lesercizio delle funzioni, senza ricadute negative sullutenza.
Enzo Ghigo
La Circolare sopra riportata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2001, Parte I, a pagina 191 (Ndr)