Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 12

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

 

Codice 30
D.D. 5 marzo 2001, n. 68

Presa d’atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale alla data del 31 dicembre 2000

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge quadro sul volontariato”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899, “Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, “Valorizzazione e promozione del volontariato”;

Visto l’art. 4, comma 5, della suddetta legge regionale che prevede la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale, da parte della Regione, dell’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro;

Considerato che a seguito della prescritta revisione annuale del registro, ex art. 5 L.R. 38/94, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale alla data del 31 dicembre 2000 sono 1303, suddivise nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale     444
- sanitaria     584
- impegno civile    35
- protezione civile    133
- promozione della cultura ed educazione
  permanente    14
- tutela e valorizzazione del’ambiente    29
- tutela e valorizzazione del patrimonio
  storico ed artistico    60
- educazione all’attività sportiva    8.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 23 della L.R. n. 51/97;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
L. 266/91 e dalla L.R. n. 38/94

DETERMINA

di prendere atto che a seguito della prescritta revisione annuale del registro, ex art. 5 L.R. 38/94, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale alla data del 31 dicembre 2000 sono 1303, suddivise nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale     444
- sanitaria    584
- impegno civile    35
- protezione civile     133
- promozione della cultura ed educazione
  permanente     14
- tutela e valorizzazione del’ambiente    29
- tutela e valorizzazione del patrimonio
  storico ed artistico     60
- educazione all’attività sportiva    8.

Il presente atto e il prospetto allegato verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 4, comma 5, della suddetta legge regionale n. 38/94.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore Vicario
Sergio Di Giacomo

Allegato (Fare riferimento al file PDF)