Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2001, n. 5-2407

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Castellar Guidobono (AL). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Castellar Guidobono, in Provincia di Alessandria, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 8 in data 25.3.1999, n. 8 in data 12.4.2000 e n. 20 in data 7.11.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 1.2.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Castellar Guidobono, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 8 in data 25.3.1999 e n. 8 in data 12.4.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme di Attuazione

- Elab. - Indagine geologico-tecnica per il progetto di Variante al P.R.G.C., inquadramento generale e schede di dettaglio delle aree di nuovo utilizzo, comprensivo delle seguenti 6 tavole in scala 1:10.000: Carta geologico-strutturale, Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale, del reticolo idrografico e delle opere di difesa censite, Carta geoidrologica, Carta dell’acclività, Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni e Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica edell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.

- Elab. - Valutazione del rischio geomorfologico-idraulico indotto dalla “Roggia Viguzzolo” nel territorio comunale

- Tav. All.1 - Planimetria Territorio Comunale - Stato di fatto, in scala 1:2.000

- Tav. All.2 - Planimetria Territorio Comunale - PRGC, in scala 1:10.000

- Tav. All.3 - Planimetria Territorio Comunale - Azzonamento, in scala 1:2.000

- Tav. All.4 - Planimetria Territorio Comunale - Nucleo Storico art.13 N.A., in scala 1:500

- Tav. All.5 - Calcolo degli abitanti teorici di Castellar Guidobono secondo il criterio sintetico della L.R. 56/77 e s.m.i., in scala 1:2.000

- Tav. All.6 - Planimetria Territorio Comunale - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000

- Tav. All.7 - Planimetria sintetica di Piano con le previsioni urbanistiche dei Comuni contermini, in scala 1:25.000

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Deliberazione consiliare n. 20 in data 7.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione

- Elab. - Indagine Geologico - Tecnica per il progetto di variante al P.R.G.C.

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani ed allegato 1 alla scheda C)

- Elab. - Relazione di accompagnamento alla variante al P.R.G.C.

- Tav.All.2 - Planimetria Territorio Comunale P.R.G.C., in scala 1:10.000

- Tav.All.3 - Planimetria Territorio Comunale - Azzonamento, in scala 1:2.000

- Tav.All.6 - Planimetria Territorio Comunale - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5.000.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

A) Alle Norme di Attuazione

art. 2 - Attuazione del P.R.G.

Aggiungere al presente articolo il punto che recita: “2.3 - Le modalità di attuazione del P.R.G.C. dovranno rispettare tutte le prescrizioni di carattere sia urbanistico che geologico, definite  normativamente dalle presenti Norme di Attuazione, topograficamente dalle tavole di Piano, dall’Allegato 6 ”Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica", nonchè dalle Schede sintetiche di riferimento per le aree di nuovo utilizzo contenute nell’indagine Geologico-Tecnica. Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere osservate, ovviamente, anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e.. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G.C. ed alla acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti, tali interventi potranno essere assentiti in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo. Si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, D.M. 3 marzo 1988 nonchè la l.r. 26 marzo 1990 n. 13".

Aggiungere al termine di ognuno degli articoli seguenti: art. 13 - Nucleo di interesse storico ambientale, art. 14 - Aree di recupero di tipo misto (RM), art. 15 - Aree di completamento di tipo misto (CM), art. 16 - Aree residenziali edificate con S.U.E., art. 17 - Aree di sviluppo residenziali (SR), art. 18 - Aree produttive artigianale, commerciale esistente (PE), art. 19 - Aree produttive artigianale, commerciale di completamento (PEN), art. 20 - Aree industriali esistenti soggette a P.E.C. (IE), art. 23 - Aree agricole (IE), il comma che recita: “Si richiama il rispetto delle prescrizioni di carattere geologico definite nella tavola allegato 6 ”Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica" e nella relativa legenda della pericolosità geomorfologica".

art. 17 - Aree di sviluppo residenziali (SR)

Aggiungere al termine dell’articolo un comma che recita: “La porzione di area di sviluppo residenziale a P.E.C. in fregio alla roggia di Viguzzolo ricadente in classe di pericolosità geomorfologica IIIa presenta caratteri di rischio tali da renderla inidonea a nuovi insediamenti: potrà essere utilizzata esclusivamente per gli interventi di area a verde attrezzato, area a parcheggio, concorrendo comunque al conteggio della cubatura ammissibile.

art. 25 - Fasce di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale per impianti tecnologici ed industriali

Aggiungere il paragrafo al termine dell’articolo che recita: “La copertura dei corsi d’acqua, principali e del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante pinti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo ”a rive piene" misurata a monte dell’opera; indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate. Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari. Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.