Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2001, n. 26

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza relativo all’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell’ambito del 7º programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6º programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della legge 457/78, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “Sangone-Imperia” del Comune di Torino - Seduta dell’8 febbraio 2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Sono adottate le determinazioni del Collegio di vigilanza relativo all’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell’ambito del 7º programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6º programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della legge 457/78, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “Sangone-Imperia” del Comune di Torino, nella seduta dell’8 febbraio 2001.

E’ concessa una proroga di 60 giorni del termine stabilito ai punti 6 e 7 della 1a modifica all’Accordo di programma per la stipula della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dell’atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77.

Si prende atto della necessità di introdurre modifiche non sostanziali al testo della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dell’atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77.

Il Verbale della seduta del Collegio di vigilanza in data 8 febbraio 2001 è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

p. Enzo Ghigo
Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
William Casoni

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Torino finalizzato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata, agevolata, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “Sangone-Imperia” (art. 27, legge 142/90)

Collegio di Vigilanza
8 febbraio 2001, h. 15,00
Regione Piemonte, piazza Castello 165

Verbale

Presenti:

Regione Piemonte

arch. Michele Meinero (con delega dell’On. Enzo Ghigo, rappresentante della Regione Piemonte e Presidente del Collegio)

arch. Raffaella Banche

arch. Giovanni Ferrero

arch. Umberto Cassotta (con delega dell’arch. Adriano Bellone)

geom. Giovanni Giampaolo (con delega dell’arch. Giorgio Provera)

Comune di Torino

arch. Giuseppe Gazzaniga (con delega del dott. Mario Viano, rappresentante del Comune di Torino)

dott.ssa Giulietta Gagliardi

Il Collegio esamina la nota inviata al presidente del Collegio ed al responsabile del procedimento in data 23/1/01 da parte del dott. Eugenio Gastaldo, in qualità di coordinatore dei soggetti attuatori.

Con la suddetta nota si richiede motivatamente al Collegio di vigilanza di valutare, come previsto ai punti 6 e 7 della 1a modifica all’accordo di programma in oggetto la necessità di prorogare il termine stabilito per la stipula della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dell’atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77. Il termine per la stipula della convenzione e dell’atto d’obbligo è fissato dalla 1a modifica all’accordo in 30 giorni dalla ratifica della stessa 1a modifica all’accordo da parte del Consiglio comunale.

Il Collegio esamina altresì la nota, prot. 864 in data 25/1/01, del Settore Contratti della Città di Torino, nella quale si ritiene che “il termine di 90 giorni dalla ratifica previsto ai punti 6 e 7 debba essere computato a far tempo dalla data di adozione del provvedimento consiliare (26 ottobre). Poichè, peraltro, nell’Accordo di programma in oggetto è prevista la possibilità di proroga, se la mancata osservanza del termine non dipende da cause imputabili ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di vigilanza, si ritiene che detta proroga possa essere legittimamente concessa anche successivamente alla scadenza, essendo pervenuta anteriormente”. In proposito si allegata alla nota la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 6/10/99, n. 1343.

Il Collegio esamina infine la nota, prot. 1113 in data 2/2/01, del Settore Contratti della Città di Torino, in merito alla problematica dell’alienazione, da parte della cooperativa San Pancrazio, di alcuni alloggi realizzati sul lotto G. Il Settore Contratti ritiene in proposito che la cooperativa possa sottoscrivere la convenzione assumendo gli obblighi dalla stessa derivanti, apportando alcune modifiche non sostanziali allo schema di convenzione quali, a titolo indicativo:

- premessa C: “lotto G - coop. San Pancrazio ____” aggiungere “____ e suoi aventi causa”

- art. 1 eliminare le parole “e sostituisce” (peraltro in contrasto con l’ultimo comma dello stesso articolo)

- aggiungere, all’inizio dell’art. 13: “La coop. San Pancrazio, fermo restando quanto disposto dal successivo comma, con la firma del presente atto, e dell’atto unilaterale d’obbligo di cui sopra, assume tutti gli oneri e diritti dagli stessi derivanti.

La cooperativa come sopra rappresentata, dichiara altresì di garantire l’adempimento delle obbligazioni trasferire agli assegnatari in forza degli atti di assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati sul lotto “G” già stipulati con i propri soci".

Il Settore Contratti della Città di Torino richiede di sottoporre tali proposte di modifica al Collegio di Vigilanza.

Tutto ciò premesso, il Collegio di vigilanza all’unanimità assume le seguenti determinazioni:

1) concede una proroga di 60 giorni del termine stabilito ai punti 6 e 7 della 1a modifica all’Accordo di programma per la stipula della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dell’atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77, poichè la mancata osservanza del termine non dipende da cause imputabili ai soggetti attuatori;

2) prende atto della necessità di introdurre modifiche non sostanziali al testo della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dell’atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77, ritenendole sempre possibili in sede di perfezionamento dell’atto.

Si allega al presente verbale:

- nota del coordinatore dei soggetti attuatori in data 23/1/01;

- nota prot. 864 in data 25/1/01 del Settore Contratti della Città di Torino

- nota prot. 1113 in data 2/2/01 del Settore Contratti della Città di Torino.

Per la Regione Piemonte
Michele Meinero

Per il Comune di Torino
Giuseppe Gazzaniga

Il Responsabile del procedimento
Claudio Fumagalli