Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2001, n. 26
Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza relativo allAccordo
di programma, ai sensi dellart. 27 della legge 142/90, tra la Regione
Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione, da parte
di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata
agevolata, finanziati nellambito del 7º programma (anno 1990), integrato
dalle economie del 6º programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della
legge 457/78, nonchè autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia
del Comune di Torino - Seduta dell8 febbraio 2001
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Sono adottate le determinazioni del Collegio di vigilanza relativo allAccordo
di programma, ai sensi dellart. 27 della legge 142/90, tra la Regione
Piemonte e il Comune di Torino, finalizzato alla realizzazione, da parte
di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata
agevolata, finanziati nellambito del 7º programma (anno 1990), integrato
dalle economie del 6º programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della
legge 457/78, nonchè autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia
del Comune di Torino, nella seduta dell8 febbraio 2001.
E concessa una proroga di 60 giorni del termine stabilito ai punti 6 e
7 della 1a modifica allAccordo di programma per la stipula della convenzione
tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dellatto unilaterale
dobbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77.
Si prende atto della necessità di introdurre modifiche non sostanziali
al testo della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori,
nonchè dellatto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77.
Il Verbale della seduta del Collegio di vigilanza in data 8 febbraio 2001
è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
p. Enzo Ghigo
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
Accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Torino finalizzato
alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale convenzionata,
agevolata, nonchè autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia
(art. 27, legge 142/90)
Collegio di Vigilanza
Verbale
Presenti:
Regione Piemonte
arch. Michele Meinero (con delega dellOn. Enzo Ghigo, rappresentante della
Regione Piemonte e Presidente del Collegio)
arch. Raffaella Banche
arch. Giovanni Ferrero
arch. Umberto Cassotta (con delega dellarch. Adriano Bellone)
geom. Giovanni Giampaolo (con delega dellarch. Giorgio Provera)
Comune di Torino
arch. Giuseppe Gazzaniga (con delega del dott. Mario Viano, rappresentante
del Comune di Torino)
dott.ssa Giulietta Gagliardi
Il Collegio esamina la nota inviata al presidente del Collegio ed al responsabile
del procedimento in data 23/1/01 da parte del dott. Eugenio Gastaldo, in
qualità di coordinatore dei soggetti attuatori.
Con la suddetta nota si richiede motivatamente al Collegio di vigilanza
di valutare, come previsto ai punti 6 e 7 della 1a modifica allaccordo
di programma in oggetto la necessità di prorogare il termine stabilito
per la stipula della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti
attuatori, nonchè dellatto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8, legge
10/77. Il termine per la stipula della convenzione e dellatto dobbligo
è fissato dalla 1a modifica allaccordo in 30 giorni dalla ratifica della
stessa 1a modifica allaccordo da parte del Consiglio comunale.
Il Collegio esamina altresì la nota, prot. 864 in data 25/1/01, del Settore
Contratti della Città di Torino, nella quale si ritiene che il termine
di 90 giorni dalla ratifica previsto ai punti 6 e 7 debba essere computato
a far tempo dalla data di adozione del provvedimento consiliare (26 ottobre).
Poichè, peraltro, nellAccordo di programma in oggetto è prevista la possibilità
di proroga, se la mancata osservanza del termine non dipende da cause imputabili
ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di vigilanza, si ritiene che
detta proroga possa essere legittimamente concessa anche successivamente
alla scadenza, essendo pervenuta anteriormente. In proposito si allegata
alla nota la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 6/10/99, n. 1343.
Il Collegio esamina infine la nota, prot. 1113 in data 2/2/01, del Settore
Contratti della Città di Torino, in merito alla problematica dellalienazione,
da parte della cooperativa San Pancrazio, di alcuni alloggi realizzati
sul lotto G. Il Settore Contratti ritiene in proposito che la cooperativa
possa sottoscrivere la convenzione assumendo gli obblighi dalla stessa
derivanti, apportando alcune modifiche non sostanziali allo schema di convenzione
quali, a titolo indicativo:
- premessa C: lotto G - coop. San Pancrazio ____ aggiungere ____ e suoi
aventi causa
- art. 1 eliminare le parole e sostituisce (peraltro in contrasto con
lultimo comma dello stesso articolo)
- aggiungere, allinizio dellart. 13: La coop. San Pancrazio, fermo restando
quanto disposto dal successivo comma, con la firma del presente atto, e
dellatto unilaterale dobbligo di cui sopra, assume tutti gli oneri e
diritti dagli stessi derivanti.
La cooperativa come sopra rappresentata, dichiara altresì di garantire
ladempimento delle obbligazioni trasferire agli assegnatari in forza degli
atti di assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati sul lotto G
già stipulati con i propri soci".
Il Settore Contratti della Città di Torino richiede di sottoporre tali
proposte di modifica al Collegio di Vigilanza.
Tutto ciò premesso, il Collegio di vigilanza allunanimità assume le seguenti
determinazioni:
1) concede una proroga di 60 giorni del termine stabilito ai punti 6 e
7 della 1a modifica allAccordo di programma per la stipula della convenzione
tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori, nonchè dellatto unilaterale
dobbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77, poichè la mancata osservanza del
termine non dipende da cause imputabili ai soggetti attuatori;
2) prende atto della necessità di introdurre modifiche non sostanziali
al testo della convenzione tra il Comune di Torino ed i soggetti attuatori,
nonchè dellatto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8, legge 10/77, ritenendole
sempre possibili in sede di perfezionamento dellatto.
Si allega al presente verbale:
- nota del coordinatore dei soggetti attuatori in data 23/1/01;
- nota prot. 864 in data 25/1/01 del Settore Contratti della Città di Torino
- nota prot. 1113 in data 2/2/01 del Settore Contratti della Città di Torino.
Per la Regione Piemonte
Per il Comune di Torino
Il Responsabile del procedimento
Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
William Casoni
8 febbraio 2001, h. 15,00
Regione Piemonte, piazza
Castello 165
Michele Meinero
Giuseppe Gazzaniga
Claudio Fumagalli