Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001
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Comunicato dellAssessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Quote latte - Comunicazione quote per il periodo 2001/02
In applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia
di quote latte, le regioni e province autonome provvedono ad aggiornare
e comunicare a ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento
(q.r.i.) per il periodo di commercializzazione 1° aprile 2001 - 31 marzo
2002.
Su richiesta della Regione Puglia, capofila per materia, lAGEA ha confermato
la propria disponibilità alleffettuazione delle operazioni di stampa ed
invio delle comunicazioni in oggetto, analogamente a quanto svolto per
il precedente periodo. La postalizzazione delle comunicazioni è stata garantita
entro il 31 marzo 2001.
La Regione Piemonte, come numerose altre Amministrazioni regionali, ha
espresso formale intenzione di procedere come sopra descritto, dopo aver
raccolto lesplicito assenso delle Amministrazioni provinciali. Come noto,
ai sensi della L.R. 17/99, le competenze in materia di gestione delle quote
latte sono state conferite alle province, a partire dal 1° gennaio 2000.
Pertanto, la comunicazione ai produttori verrà inviata a cura dellA.G.E.A.
a nome e per conto delle competenti Amministrazioni provinciali, utilizzando
una modulistica uniforme su tutto il territorio della Regione, come da
condizioni operative definite dalla stessa Agenzia. Il modello recherà
nellintestazione lindicazione della Regione Piemonte e delle otto province
piemontesi. La busta e la cartolina della raccomandata, invece, riporteranno
come mittente lAssessorato Agricoltura della Regione Piemonte, che svolge
la funzione di indirizzo e coordinamento in materia.
LAmministrazione responsabile del provvedimento così trasmesso, è comunque
lAssessorato Provinciale allAgricoltura competente per territorio, come
è indicato nelle Note esplicative in calce al modello di comunicazione.
Ciascuna comunicazione riporta il q.r.i. per il periodo 2001/02, nonchè
il tenore di materia grassa di riferimento, come determinato da tutti i
movimenti definitivi di quantitativi e da tutti gli accadimenti che hanno
rilevanza per la definizione della quota al 1° aprile 2001, purchè inseriti
nel sistema informativo di supporto alla data del 16 febbraio 2001.
Al produttore è consentito presentare - entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione - allAssessorato Provinciale allAgricoltura in cui
è ubicata la sede legale dellazienda, osservazioni circa eventuali errori
o mancanza di dati (esclusivamente per quei dati che non siano già stati
aggiornati definitivamente in forza di provvedimenti precedenti), che saranno
oggetto di verifica al fine di uneventuale rettifica dei medesimi. Il
modulo da utilizzare per la presentazione delle osservazioni è disponibile
presso gli uffici dei competenti Assessorati Provinciali Agricoltura.
Il produttore può altresì, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R..
In caso di presentazione delle suddette osservazioni, i termini per limpugnabilità
avanti al T.A.R. decorrono dalla data di ricevimento della decisione in
merito assunta dallAmministrazione provinciale.
La mancata proposizione, entro i termini indicati, delle osservazioni o
del ricorso giurisdizionale, rende definitivi i dati della comunicazione.