Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-35910 del 14.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-35910 del 14.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) E’ approvato il secondo disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

2) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 72-24542 del 26.4.1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale, nel primo disciplinare suppletivo e nel secondo disciplinare suppletivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 26.4.1993 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

3) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri.

4) La Società concessionaria dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi:

- presentare all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati, concordando con tale Ufficio le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione;

- trasmettere i risultati delle misurazioni, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione;

- predisporre in corrispondenza della paratoia di rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) un indicatore di apertura a scala graduata facilmente visibile dall’esterno sul quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto e sul quale sia leggibile la quantità di acqua rilasciata;

il meccanismo di apertura della paratoia dovrà agire in automatismo con la variazione di livello del carico idraulico. La paratoia mobile dovrà avere apposito bloccaggio di fine corsa corrispondente alla luce necessaria a lasciare defluire il DMV previsto dal disciplinare suppletivo sottoscritto in data 12.2.1993;

- comunicare al Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica; i lavori non potranno avere inizio prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

- effettuare gli interventi di sghiaiamento, nonchè l’apertura dello scarico del desabbiatore ed ogni altro intervento manutentorio che possa produrre un temporaneo accrescimento del trasporto solido o intorbidamento dell’acqua in stagione diversa da quella in cui il Comune di Sestriere deriva l’acqua ad uso potabile (normalmente da Novembre ad Aprile) tramite l’opera di presa sita immediatamente a valle della centrale idroelettrica della S.I.F.E. S.p.A.; le operazioni che possono creare aumento della torbidità dovranno comunque essere programmate d’accordo con il Comune di Sestriere;

- iniziare con adatta organizzazione i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato dal secondo disciplinare suppletivo entro mesi sei dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di approvazione del disciplinare medesimo, con l’obbligo di segnalare tempestivamente la data fissata per l’inizio dei lavori, nonchè condurli a termine entro mesi dodici dalla data predetta; ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo;

- corrispondere a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 27.12.1953 n. 959 a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano della Alta Valle Susa il sovracanone annuo in ragione di Kw 1231 secondo le vigenti tariffe;

- corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 4.12.1956 n. 1877 a favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 1231 secondo le vigenti tariffe.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.3.2000:

(omissis)

Art. 10 - Canone

L’art. 12 del disciplinare principale è integrato come segue: “A far tempo dal 26.4.1993, data della originaria D.G.R. di concessione, la Società concessionaria, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze i seguenti canoni:

dal 26.4.1993 al 31.12.1993 L. 13.186.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 1231 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 75.585.000 in ragione di l/KW 20.467 per kW medi 1231 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 51.702.000 in ragione di l/kW 21.000 per kW medi 1231 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 27.082.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 1231 (ai sensi del D.M. 20.3.1998).

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo al KW medi 1231, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90".

(omissis)