Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 10-17137 del 25.1.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 10-17137 del 25.1.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 3.3.2000, contenente integrazioni e rettifiche di talune clausole inserite nel disciplinare principale sottoscritto in data 11.5.1987 ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d’acqua in questione; in particolare i quantitativi idrici da derivare dal Torrente Stura di Lanzo in Comune di Pessinetto sono pari a mod. max 50.000 (l/s 5.000) e mod. medi 45.00 (l/s 4.500), per produrre sul salto di metri 12.93 la potenza nominale media di kW 570,44;

2) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla D.G.R. n. 8-20213 del 14.4.1988;

3) di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza:

- delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della D.G.R. n. 8-20213 del 14.4.1988 del canone annuo e dei relativi sovracanoni di legge;

- di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

4) il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

5) la Società concessionaria dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi:

- comunicare al Servizio Viabilità II e Tutela della Fauna e della Flora, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, al fine di consentire gli eventuali interventi di competenza;

- presentare all’Ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati, concordando con tale Ufficio le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione;

- trasmettere i risultati delle misurazioni, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.3.2000:

(omissis)

art. 5 - Condizioni particolari

L’art. 6 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni: “In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea pari a 1612 l/s, corrispondente al deflusso minimo vitale (DMV).

Qualora tale portata non sia presente nel Torrente Stura di Lanzo in corrispondenza della sezione di presa, il concessionario dovrà rinunciare a parte o alla totalità del prelievo di acqua proveniente dallo scarico della citata centrale Bassetti, ed integrare la portata del Torrente sino al raggiungimento del DMV previsto, secondo le modalità indicate nel progetto esecutivo citato all’art. 3 del presente disciplinare suppletivo.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la società concessionaria deve predisporre in corrispondenza della paratoia di rilascio del DMV un indicatore di apertura a scala graduata facilmente visibile, sul quale sia leggibile la quantità di acqua rilasciata.

In merito a quanto richiesto in corso di istruttoria dal Servizio Viabilità II il concessionario, durante il periodo di costruzione della condotta, deve garantire l’accesso al deposito dei mezzi provinciali sito al piano terreno del parcheggio comunale, ovvero, qualora ciò non sia possibile per i mezzi d’opera e di trasporto, deve mettere a disposizione della Provincia, gratuitamente e per l’intero periodo dei lavori, un altro luogo per il ricovero di detti mezzi, garantendone l’accessibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il concessionario è tenuto, sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l’esercizio dell’impianto, al rispetto delle condizioni contenute nella “Convenzione di couso delle opere in comune relative alle centrali idro-elettriche Stazione e Pessinetto Centro site nel Comune di Pessinetto” stipulata in data 17.11.1999 con la Bassetti S.p.A. come da rogito Notai Associati Stucchi-Codecasa registrato a Lodi Atti Privati in pari data e conservata agli atti.

Il concessionario dovrà inoltre adempiere alle prescrizioni del Comune di Pessinetto come da Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.3.1997 relativamente agli aspetti di natura urbanistico-viabilistica".

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

L’art. 7 del disciplinare principale è integrato dalle seguenti prescrizioni: “Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275 il Concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione".

(omissis)

Art. 10 - Termini per l’attuazione delle opere

L’art. 8 del disciplinare principale è soppresso e sostituito dal seguente: “La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori previsti dal progetto esecutivo di cui all’art. 3 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo, con l’obbligo di segnalare tempestivamente al medesimo Servizio la data fissata per l’inizio dei lavori;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo".

(omissis)

Art. 12 - Canone

L’art. 11 del disciplinare principale è integrato dal seguente: “A far tempo dal 14.4.1988, data della originaria delibera di concessione e fino alla data di emissione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo, la Società concessionaria, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:

dal 14.4.1988 al 31.12.1989 L. 10.825.000 in ragione di L/kW 10.496 per kW medi 602 (ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692);

dal 1.1.1990 al 31.12.1993 L. 37.912.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 602 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 39.963.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 602 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 25.284.000 in ragione di L/KW 21.000 per kW medi 602 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 13.244.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 602 (ai sensi del D.M. 20.3.1998);

dal 1.1.2000 fino alla data di emissione del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo il canone, calcolato per kW medi 602, sarà commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

Il canone risulterà calcolato in ragione di kW medi 570,44 a decorrere dalla data del citato provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo.

(omissis)

Art. 14 - Richiamo a Leggi e regolamenti

L’art. 14 del disciplinare principale è integrato come segue: “Il concessionario dovrà formalizzare con il Ministero delle Finanze la concessione per l’utilizzo dei beni afferenti l’impianti idroelettrico in questione che, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, sono passati in proprietà al Demanio dello Stato”.

(omissis)