Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 11490 del 23.2.2001. T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 9.5.1997 alla Provincia di Asti Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche della Ditta Corradino Ugo - Corradino Francesco - Candelo Vittorio, successivamente trasformata in Corradino Ugo e Candelo Vittorio, a seguito del decesso del Sig. Corradino Francesco, per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Nissone nei Comuni di Capriglio (At) e di Montafia (At) ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Candelo Vittorio e Corradino Ugo la derivazione di mod. max 0,30 di acqua dal rio Nissone nei Comuni di Capriglio (At) e di Montafia (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente dalla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 22.500 (Euro 11.6), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36 (omissis).

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito - (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) pari in questo caso a litri/sec. 0,46 fino al 31.12.1994, litri/sec, 1,15 dal 1.1.1995, litri/sec. 2,31 dal 1.1.2000, litri/sec. 4,62 dal 1.1.2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale.

E’ fatta salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 11 ottobre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia