Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

Statuto ai sensi L. 461/98-D.Lgs 153/99-Atto Indirizzo Ministero Tesoro 5.8.99 (Approvato dal Ministero del Tesoro con Provvedimento n. 307186 del 10.8.2000)

Articolo 1
(Denominazione, natura, sede e durata)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata, a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. E’ regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.

2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, costituita con atto Rogito R. Notaio Ridolfi 9 giugno 1901 ed autorizzata con Regio Decreto 24 agosto 1901 n. 303. Trae quindi le proprie origini e radici storiche dalle forti motivazioni di un’associazione di persone - cui partecipavano privati cittadini, il Comune di Saluzzo e la Cassa di Risparmio di Cuneo - per “favorire lo spirito di previdenza, di prevenire l’indigenza ricevendo in deposito e rendendo fruttiferi i capitali che le vengono affidati”.

3. La Cassa di Risparmio di Saluzzo ha scorporato la propria azienda bancaria conferendola alla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con atto Rogito Notaio Marocco di Torino 23 dicembre 1991 Rep. 116043, atti 51092, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D. M. T. n. 436224 del 20 dicembre 1991.

4. La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità prevista dalla normativa pro tempore vigente.

5. La Fondazione ha sede legale in Saluzzo (CN), Corso Italia 86 ed ha durata illimitata.

Articolo 2
(Scopi, settori di intervento e ambito di attività)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preminentemente nei settori dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della sanità, dell’assistenza alle categorie sociali deboli e dello sviluppo economico-sociale della comunità locale.

2. La Fondazione svolge la propria attività di cui al precedente comma prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività del Saluzzese e precisamente nei Comuni di: Saluzzo, Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Castellar, Casteldelfino, Costigliole S., Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.

3. La Fondazione può operare oltre tali limiti territoriali e, per interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale, anche al di fuori del territorio nazionale; può inoltre operare per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall’Associazione tra le Casse di Risparmio Italiane o dall’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi.

4. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto.

Articolo 3
(Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di progetti ed interventi annuali o pluriennali.

2. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento emanato dall’Organo di Indirizzo, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all’art. 1, lettera h) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153; in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381 e successive modificazioni.

6. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali; può inoltre, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, contrarre debiti con le società direttamente o indirettamente partecipate o ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del 5% (cinque per cento) del proprio patrimonio; in ogni caso non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del proprio patrimonio.

7. La Fondazione può costituire Fondazioni di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del C.C., con finalità analoghe alle proprie o partecipare alle stesse.

8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi ed agli effetti dell’art. 32 del C.C., può accettare donazioni con scopi particolari.

Articolo 4
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da fondi e riserve e si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza;

b) riserve o accantonamenti facoltativi di cui all’art. 5, comma 1 lettera e);

c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio, per volontà del testatore, del donante o dell’assegnante;

3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria o da essa derivata possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l’effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto, deve essere finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ed alla stabilizzazione delle erogazioni. La delibera con cui l’organo competente stabilisce detti accantonamenti deve essere inviata per la preventiva valutazione all’Autorità di Vigilanza.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.98 n. 58, secondo regole definite dall’Organo di Indirizzo. L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione, in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153. L’incarico di gestione può essere anche affidato alla Società Bancaria Conferitaria, con condizioni opportunamente regolamentate, tese ad assicurare alla Fondazione le debite cautele ed in particolare a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l’altro conto del criterio del contenimento del costo.

Articolo 5
(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% (cinquanta per cento) del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153 ai Settori Rilevanti di cui all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153;

e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi di cui al precedente art. 4, comma 4;

f) altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione assicura comunque il rispetto della disposizione di cui all’art. 15 della L 11.8.91 n. 266.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei compensi e delle indennità corrisposti ai componenti gli organi.

Articolo 6
(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

1. L’Assemblea dei Soci

2. L’Organo di Indirizzo

3. Il Consiglio di Amministrazione

4. Il Presidente

5. Il Collegio Sindacale

Articolo 7
(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi della Fondazione ed il Segretario Generale devono essere scelti tra cittadini italiani che abbiano piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 C.C.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

II) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C. C. e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

III) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

IV) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale, non possono inoltre essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato (le pene previste al comma 2, lettera c), punti I) e II) non rilevano se inferiori a un anno).

4. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, il Segretario Generale a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

5. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione.

6. Ciascun organo, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed assumere, per i propri componenti, i conseguenti provvedimenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dell’interessato dalle funzioni.

Articolo 8
(Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti i suddetti organi;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società Conferitaria, di altre società controllate dalla Fondazione o dalla stessa Società Conferitaria. Tale incompatibilità non si verifica per i dipendenti in servizio della Fondazione e della Società Conferitaria, esclusivamente in relazione alla carica di Segretario Generale;

d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, degli organi amministrativi di comuni, province e regioni;

e) coloro che ricoprano la carica di amministratore dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione, compresi i casi della designazione di concerto;

f) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato con gli enti da cui promanano le designazioni;

g) coloro che ricoprano cariche negli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;

h) gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, della Società Conferitaria;

i) gli amministratori delle organizzazioni, degli enti e, comunque, dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti non occasionali;

j) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;

k) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione nel precedente biennio;

l) coloro che, all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10, comma 1 del presente Statuto.

2. I soggetti indicati alle lettere d), e), i) non incorrono nell’incompatibilità qualora la funzione/carica cessi all’accettazione della nomina a componente gli organi.

3. I componenti gli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo ed il Segretario Generale della Fondazione non possono assumere le funzioni di amministratore o sindaco della Società Conferitaria di cui all’art. 1 D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale.

Articolo 9
(Cause generali di conflitto di interessi)

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea o nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l’organo di competenza valuta l’adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

Articolo 10
(Cause generali di sospensione dalle cariche)

1. I componenti gli organi della Fondazione ed il Segretario Generale sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sull’onorabilità;

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 10, comma 3 della L. 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’art. 3 della L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

c) applicazione di misure cautelari di tipo personale.

2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell’organo di competenza ex art. 7, comma 4 la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L’organo competente deve tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le relative decisioni.

3. I componenti l’Assemblea dei Soci sono inoltre sospesi dalla qualità di socio nelle ipotesi di cui all’art. 15, comma 5.

Articolo 11
(Cause generali di decadenza dalle cariche)

1. I componenti gli organi ed il Segretario Generale decadono dalla carica con dichiarazione dell’organo competente ex art. 7, comma 4 qualora perdano i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all’art. 10.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, le situazioni di cui al precedente comma ed assume tempestivamente, comunque entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto, i relativi provvedimenti.

3. I componenti l’Assemblea dei Soci, gli Organi di Indirizzo e di Amministrazione sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell’organo di appartenenza, qualora non intervengano per quattro volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del proprio organo.

4. I componenti il Collegio Sindacale sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell’organo medesimo, qualora non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del Collegio stesso o dell’Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
(Compensi e indennità)

1. Ai componenti l’Assemblea dei Soci non spettano compensi né indennità.

2. Ai componenti l’Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall’Organo di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio Sindacale.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall’Organo di Indirizzo.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13
(Assemblea dei Soci: Soci - Presidenza)

1. L’Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario Cassa di Risparmio di Saluzzo, nel cui territorio di prevalente attività i soci devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio.

2. Il numero massimo dei soci è 200: di essi 60 devono essere soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alle lettere b), c), d) del successivo art. 14, comma 1.

3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità e moralità, possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale e professionale, nonché nei settori di intervento della Fondazione.

4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

5. La qualità di socio non è trasmissibile, dura per 10 anni dalla data della nomina e comunque sino alla prima Assemblea successiva alla data di scadenza e può essere confermata consecutivamente per una sola volta.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoprono le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell’Assemblea; essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Assemblea, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell’attività dell’organo stesso.

Articolo 14
(Assemblea dei Soci: nomina dei Soci)

1. La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci - su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta sottoscritta da almeno 60 Soci (ogni Socio può sottoscrivere una sola proposta), comunicata con lettera raccomandata al Presidente dell’Assemblea entro i tre giorni antecedenti la data di effettuazione della stessa - deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3;

b) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione delle seguenti amministrazioni:

- 3 dal Comune di Saluzzo

- 2 dalla Regione Piemonte

- 2 dall’Amministrazione della Provincia di Cuneo

- 1 dal Comune di Cardè

- 1 dal Comune di Costigliole S.

- 1 dal Comune di Cuneo

- 1 dal Comune di Envie

- 1 dal Comune di Lagnasco

- 1 dal Comune di Manta

- 1 dal Comune di Mondovì

- 1 dal Comune di Piasco

- 1 dal Comune di Sampeyre

- 1 dal Comune di Sanfront

- 1 dal Comune di Scarnafigi

- 1 dalla Comunità Montana Valli Po Bronda Infernotto

- 1 dalla Comunità Montana Valle Varaita;

c) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione dei seguenti enti, organismi, istituzioni:

- 2 dall’Università degli Studi di Torino

- 2 dal Politecnico di Torino

- 2 dalla Società per gli Studi Storici, Archeologici, Artistici della provincia di Cuneo/Cuneo

- 2 dalla Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo

- 2 dal Consorzio Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo

- 2 dall’Associazione di Studi sul Saluzzese/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici di Piazza/Mondovì

- 2 dall’Associazione Diplomati Istituto per Ragionieri/Saluzzo

- 2 dall’Associazione Amici della Storia e dell’Arte di Revello;

d) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 13, comma 3, su designazione dei seguenti enti, organismi, istituzioni:

- 4 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura -C.C.I.A.A./Cuneo

- 2 dall’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Cuneo

- 2 dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

- 2 dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo

- 2 dall’Unione Industriale della Provincia di Cuneo

- 1 dall’Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo

- 1 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Saluzzo c/o Tribunale di Saluzzo

- 1 dal Consiglio Notarile di Cuneo-Distretti Riuniti di Cuneo Alba Mondovì Saluzzo/Cuneo

- 1 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo

- 1 dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali-Circoscrizione dei Tribunali di Cuneo e Saluzzo/Cuneo

- 1 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

- 1 dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo

- 1 dal Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno può accertare il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1, invitando gli enti, gli organismi, le istituzioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

3. Qualora l’ente, l’organismo, l’istituzione cui è stato rivolto l’invito di designazione non vi provveda per qualsiasi motivo o nel caso di non presentazione della documentazione probante i requisiti richiesti entro il termine di sei mesi, il potere di nomina viene attribuito in via definitiva ed esclusiva all’Assemblea dei Soci.

4. I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi, istituzioni designanti.

Articolo 15
(Assemblea dei Soci: verifica requisiti - cause di decadenza e sospensione)

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione a socio previsti dal precedente art. 13, comma 3 è di competenza dell’Assemblea dei Soci.

2. A tale scopo il Presidente, ad elezione avvenuta del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata contenente l’invito a produrre, entro i successivi trenta giorni, la documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti.

3. Decadono da soci, con dichiarazione dell’Assemblea dei Soci, coloro che perdano i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, nonché coloro nei cui confronti siano venute meno le caratteristiche richieste per l’ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

4. La qualità di socio si perde, oltre che per quanto previsto all’art. 11, comma 3, anche per dimissioni, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

5. I soci chiamati a far parte dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed alla carica di Segretario Generale vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio sino alla conclusione del loro mandato nell’ambito di tali organi; la qualità di socio viene successivamente ripristinata non tenendo conto del periodo di sospensione.

Articolo 16
(Assemblea dei Soci: competenze)

1. L’Assemblea dei Soci è garante degli interessi storici ed originari della Fondazione e a tal fine:

a) nomina i soci nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

b) designa la metà dei componenti l’Organo di Indirizzo;

c) esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante - entro il termine massimo di 30 giorni, decorso il quale l’organo competente può deliberare sulle materie oggetto del parere in argomento - sulle:

- decisioni concernenti la trasformazione o fusione della Fondazione in altri enti, ovvero il suo scioglimento e la devoluzione dell’eventuale residuo della liquidazione;

- modifiche statutarie;

- eventuali altre materie sulle quali si ritenesse opportuno acquisirne il parere;

d) formula proposte all’Organo di Indirizzo circa l’attività dell’Ente e dà voce alla rappresentanza storica degli interessi della Fondazione già Cassa di Risparmio di Saluzzo;

e) vigila sull’osservanza del codice etico della Fondazione.

Articolo 17
(Assemblea dei Soci: convocazioni)

1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che provvede: a) all’invio, a mezzo posta ordinaria o comunicazione telegrafica o altra, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione; b) all’affissione del suddetto avviso di convocazione nell’albo della Fondazione.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse formalità con un preavviso di almeno tre giorni.

3. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un’ora dopo.

Articolo 18
(Assemblea dei Soci: numero legale -
deliberazioni - libri obbligatori)

1. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

2. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

3. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le votazioni si procede in forma palese.

5. Le votazioni relative alle designazioni nell’Organo di Indirizzo, nonché quelle comunque riguardanti persone si effettuano sempre con scheda segreta.

6. Per la designazione dei componenti l’Organo di Indirizzo, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

7. Il Segretario Generale della Fondazione è segretario dell’Assemblea e provvede alla redazione del verbale.

8. I verbali delle riunioni vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

9. Il Segretario Generale provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci e del libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.

Articolo 19
(Organo di Indirizzo: nomina - requisiti - durata)

1. L’Organo di Indirizzo è composto di n. 20 membri, oltre il Presidente ed il Vice Presidente, tra i quali non meno di 10 residenti nel territorio di cui all’art. 2, comma 2.

2. Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell’Organo di Indirizzo coincidono con le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Vice Presidente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Organo di Indirizzo, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell’attività dell’organo stesso.

3. I componenti l’Organo di Indirizzo devono:

- essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;

- essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito professionale, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati;

- possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

4. I componenti, la cui designazione può essere richiesta anche in funzione di specifiche professionalità, sono designati come segue:

a) metà dall’Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153;

b) metà dalle seguenti amministrazioni, associazioni, enti:

- 1 dal Comune di Saluzzo;

- 1 di concerto dai Comuni di Cardè e Scarnafigi (*);

- 1 di concerto dai Comuni di Manta e Lagnasco (*);

- 1 dalla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto;

- 1 dalla Comunità Montana Valle Varaita;

- 1 dall’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde/Saluzzo;

- 1 dall’Associazione di Studi sul Saluzzese/Saluzzo;

- 1 dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo in riferimento all’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici;

- 2 dall’Associazione tra le Categorie Economiche “Patto per lo Sviluppo della Provincia di Cuneo”, formato dall’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, dall’Unione Industriale della Provincia di Cuneo, dall’Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo, dall’Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo, dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo (*);

(*) nel caso in cui non fosse trovato accordo sulla designazione, ciascuna amministrazione/associazione potrà designare un proprio nominativo la cui nomina sarà effettuata, autonomamente, dall’Organo di Indirizzo.

5. La nomina non comporta rappresentanza, nell’Organo di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa; ciò determina l’esclusione di ogni loro potere di indirizzo e di revoca.

6. I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di insediamento dell’organo e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti l’Organo di Indirizzo, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell’organo. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello dell’organo stesso.

8. Alla scadenza del mandato, i componenti l’Organo di Indirizzo restano in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

9. Il Presidente dalla Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dell’organo, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato, provvede ad informare l’Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza e ad inviare lettera raccomandata A.R. agli enti competenti per le designazioni, invitandoli ad indicare, entro i successivi novanta giorni i soggetti designati, che dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di insussistenza delle incompatibilità e di professionalità previsti dallo Statuto.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni, il Presidente della Fondazione richiede con raccomandata A.R. ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

11. Qualora i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano entro il termine stabilito di novanta giorni il Presidente del Tribunale di Saluzzo esercita in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, il suddetto potere, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto designante.

12. Entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l’Organo di Indirizzo in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia, alla verifica dei requisiti dei designati ed alla relativa nomina.

13. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

Articolo 20
(Organo di Indirizzo: competenze)

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente Statuto, l’Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa al fine di consentire il miglior perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.

2. Sono di esclusiva competenza dell’Organo di Indirizzo le decisioni in materia di:

a) approvazione e modifica dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell’Assemblea dei Soci;

b) emanazione e modificazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti previsti dallo Statuto;

c) nomina e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi e indennità, nonché delle modalità di erogazione;

d) determinazione della misura e delle modalità di erogazione dell’indennità spettante ai propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale;

e) verifica per i propri componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;

f) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di componenti l’organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

g) accollo da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo nei limiti di legge;

h) approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi e agli ambiti progettuali di operatività ed intervento per l’esercizio successivo;

i) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché destinazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dell’eventuale avanzo/disavanzo dell’esercizio;

j) nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della Fondazione, l’incarico sarà a titolo gratuito;

k) determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi annuali e/o pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

l) istituzione di imprese strumentali ai fini statutari, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

m) definizione delle linee generali relative alla gestione patrimoniale ed alla politica degli investimenti, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

n) approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento, della Fondazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci.

3. L’Organo di Indirizzo può delegare ad uno o più dei suoi componenti o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega

4. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa all’Organo di Indirizzo in merito all’assolvimento del mandato.

Articolo 21
(Organo di Indirizzo: adunanze e deliberazioni)

1. L’Organo di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Esso si riunisce di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta con motivazione scritta almeno un terzo dei componenti o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione. contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o altra senza il rispetto del predetto termine, almeno dodici ore prima dell’ora fissata per la riunione.

3. Alle riunioni dell’Organo di Indirizzo partecipano i componenti il Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, il Collegio Sindacale ed il Segretario Generale, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

4. L’Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese; il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei presenti e votanti esclusi gli astenuti, le deliberazioni relative a: trasformazione, fusione, scioglimento della Fondazione; modifica dello Statuto; azione di responsabilità nei confronti di componenti l’organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

7. In caso di parità la proposta si intende non approvata e potrà essere oggetto di una sola ulteriore votazione. In caso di ulteriore parità, prevale il voto del componente l’organo più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

8. Le votazioni riguardanti nomine di persone sono fatte a scrutinio segreto ed in tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. In caso di ulteriore parità si considera nominato il soggetto più anziano di età.

Articolo 22
(Consiglio di Amministrazione: nomina
- requisiti - durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri nominati dall’Organo di Indirizzo, previa valutazione selettiva finalizzata all’individuazione di soggetti idonei ed in possesso dei requisiti.

2. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione provvede, tra i suoi membri ed a maggioranza assoluta dei votanti, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza del mandato consiliare, comunque sino alla nomina dei successori e sono da ritenersi, ad ogni effetto, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

3. Gli amministratori devono:

- essere scelti sulla base di criteri selettivo-comparativi in relazione al possesso di adeguate competenze tecnico-professionali in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività istruttoria e amministrativa della Fondazione e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito professionale, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni e con un’organizzazione strutturata per almeno tre anni;

- possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

4. La durata del mandato degli Amministratori è di cinque anni dalla data di insediamento dell’organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l’Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

Articolo 23
(Consiglio di Amministrazione: competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa delle erogazioni nel quadro della programmazione definita dall’Organo di Indirizzo;

b) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;

c) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione nonché la proposta di destinazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dell’avanzo/disavanzo di esercizio;

d) la conclusione di contratti inerenti l’amministrazione e la gestione;

e) la definizione del regolamento interno degli uffici ove istituiti e, conseguentemente, delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale, compresi assunzione e licenziamento;

f) accollo da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico di dipendenti, personale distaccato o in service, persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di legge;

g) la nomina di un Segretario Generale e la determinazione del suo compenso;

h) nell’ambito delle proprie attribuzioni, la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della Fondazione, l’incarico sarà a titolo gratuito;

i) la verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l’adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;

j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

k) l’acquisto, cessione, permuta, donazione e detenzione di immobili;

l) la gestione patrimoniale di eventuali imprese strumentali;

m) l’acquisto, la cessione e la gestione di altre partecipazioni;

n) l’acquisto, la cessione e la gestione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 23.12.98 n. 461 e dal D. Lgs. 17.5.99 n. 153, compresa la nomina degli amministratori e sindaci di sua spettanza;

o) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti;

p) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all’amministrazione di società partecipate.

3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta all’Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti il funzionamento e l’attività della Fondazione, in particolare relativamente a: modifiche statutarie; approvazione e modifica dei regolamenti previsti dallo Statuto; linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; istituzione di imprese strumentali; programmi annuali e/o pluriennali di intervento; trasformazione, fusione, scioglimento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’assolvimento del mandato.

Articolo 24
(Consiglio di Amministrazione: adunanze
e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, del componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell’eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o altra senza rispetto del predetto termine, almeno dodici ore prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

Articolo 25
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione e - senza diritto di voto - dell’Organo di Indirizzo e dell’Assemblea dei Soci; la durata della sua carica è pari alla durata della carica quale componente il Consiglio di Amministrazione e può essere confermato consecutivamente per un solo mandato.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Indirizzo e l’Assemblea dei Soci;

b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, d’intesa con il Vice Presidente, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;

c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Indirizzo e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può delegare, per singoli atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Articolo 26
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi ed opera con le attribuzioni e modalità stabilite dalla L. 23.12.98 n. 461, dal D. Lgs. 17.5.99 n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 - 2404 - 2405 - 2407 del Codice Civile.

2. I membri del Collegio sono nominati dall’Organo di Indirizzo; devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.

3. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti il possesso dei requisiti richiesti ed adotta, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, i provvedimenti di sospensione o decadenza.

4. Il Collegio Sindacale elegge il Presidente tra i suoi componenti.

5. I componenti il Collegio restano in carica tre anni dall’insediamento dell’organo e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato; alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, l’Organo di Indirizzo provvede alla loro sostituzione; il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.

7. I componenti il Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 27
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale ha la responsabilità del coordinamento delle risorse e ne assicura anche indirettamente il buon funzionamento.

2. Il Segretario Generale, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del presente Statuto, deve possedere competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione.

3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Indirizzo e dell’Assemblea dei Soci.

4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Indirizzo ed alla corretta esecuzione delle deliberazioni stesse.

5. Il Segretario Generale provvede ad assicurare inoltre la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili e compie ogni atto per il quale abbia ricevuto procura speciale dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all’uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Al Segretario Generale si applicano le previsioni in materia di incompatibilità di cui al precedente art. 8, con eccezione di quella di cui al comma 1, lett. c), relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e della Società Conferitaria.

Articolo 28
(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 29
(Bilancio e documento programmatico previsionale)

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l’Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da trasmettere entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio Sindacale per le osservazioni di propria competenza e all’Organo di Indirizzo almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’Organo stesso; il bilancio approvato dall’Organo di Indirizzo deve essere trasmesso entro 15 giorni all’Autorità di Vigilanza.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso deve essere corredato della relazione sulla gestione la quale illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6. A tal fine la Fondazione si attiene al Regolamento disposto dall’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici con il ricorso a forme adeguate di pubblicità e comunque secondo le disposizioni che saranno all’uopo emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza.

8. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.

Articolo 30
(Trasformazione o fusione - Scioglimento)

1. La Fondazione, sentita l’Assemblea dei Soci, con deliberazione a maggioranza qualificata dell’Organo di Indirizzo approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 17.5.99 n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro ente o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata a maggioranza qualificata dall’Organo di Indirizzo, sentita l’Assemblea dei Soci, applicandosi al riguardo l’art. 11 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

Articolo 31
(Norme transitorie e finali)

1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione dello stesso da parte dell’Autorità di Vigilanza. Lo Statuto approvato dall’Autorità di Vigilanza sarà pubblicato nel B.U.R. della Regione Piemonte.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Fondazione in carica alla suddetta data restano nel loro ufficio, con il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione salvo adottare, in particolari situazioni di urgenza improrogabile, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza che valuterà singolarmente le specifiche situazioni, le misure necessarie al fine di preservare la funzionalità e l’integrità del patrimonio della Fondazione, sino all’insediamento dei previsti organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo.

3. Ad essi seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie, ivi compresa l’applicazione dell’incompatibilità tra la carica di amministratori della Fondazione e amministratori della Società Bancaria Conferitaria, fatta salva la disposizione di cui all’art. 28, comma 4 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153.

4. Il Consiglio di Amministrazione in carica provvede a porre in essere tutti gli adempimenti relativi alla costituzione dell’Organo di Indirizzo, compresa la verifica dei requisiti richiesti secondo quanto previsto dal presente Statuto in ordine a onorabilità, insussistenza delle incompatibilità e professionalità.

5. A tal fine entro trenta giorni dalla data indicata al comma 1, il Presidente della Fondazione provvede:

a) a convocare l’Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza;

b) ad inviare agli enti per le designazioni di competenza una lettera raccomandata A.R., invitandoli ad indicare entro i successivi novanta giorni i soggetti designati;

designazioni tutte imprescindibili dal possesso dei previsti requisiti di onorabilità, insussistenza delle incompatibilità e professionalità.

6. Completato l’iter delle designazioni, entro trenta giorni, il Presidente richiede con lettera raccomandata A.R. ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati.

7. Qualora i soggetti designanti non ottemperino nei termini stabiliti si ripete la procedura. In caso di ulteriore mancanza di designazione il Presidente del Tribunale di Saluzzo si surroga nel loro potere di designazione uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Consiglio di Amministrazione in carica, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina dei componenti l’Organo di Indirizzo.

9. Completato il procedimento di nomina dell’Organo di Indirizzo e ricevuta l’accettazione dei designati, il Presidente della Fondazione in carica convoca senza indugio la riunione per l’insediamento del nuovo organo.

10. La durata dell’esercizio in corso alla data di approvazione del presente Statuto è prorogata al 31.12.2000.

11. La Fondazione si uniformerà per quanto riguarda la materia del bilancio alle disposizioni di cui al Regolamento citato all’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 17.5.99 n. 153 e procederà alla predisposizione del documento programmatico previsionale nei termini indicati dalla legge e dall’Atto di Indirizzo.

12. Per i progetti per i quali sia già iniziata l’istruttoria al momento dell’approvazione del presente Statuto, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione vigenti al momento della presentazione delle relative richieste di contributo.

13. Le cariche degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio relativo all’anno di scadenza.

14. I componenti l’Assemblea dei Soci in carica alla data indicata al comma 1 conservano la qualità di socio per il periodo previsto al momento della nomina. Ad essi seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti recate dalle previgenti disposizioni statutarie.

15. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge.