Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001
Comune di Villastellone (Torino)
Statuto comunale
Indice
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art.1. Attribuzioni del Comune
Art.2. Finalità del Comune
Art.3. Metodi e strumenti dellazione del Comune
Art.4. Territorio, sede, stemma e gonfalone
Titolo II - ORGANI
Art.5. Individuazione
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione I - Principi Generali
Art.6. Composizione ed elezione del Consiglio
Art.7. Competenza del Consiglio
Art.8. Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
Sezione II - Organizzazione del Consiglio
Art.9. Gruppi consiliari
Art.10. Commissioni consiliari
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunale
Sezione III - Funzionamento del Consiglio
Art.11. Sessioni, convocazione, sedute e presidenza
Sezione IV - Disposizioni particolari
Art.12. Deliberazioni
Art.13. Elezioni
Art.14. Informazione
Capo II -La Giunta Comunale
Art.15. Composizione, elezione e cessazione
Art.16. Competenza
Art.17. Funzionamento
Capo III - Il Sindaco
Art.18. Competenza
Art.19. ViceSindaco e Assessore Anziano
Art.20. Assessori
Art.21. Dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Sindaco
Art.22. Mozione di sfiducia
Titolo III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I Amministrazione diretta
Art.23. Principi e criteri generali
Art.24. Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi
Art.25. Il Segretario Comunale
Art.26. Il Direttore Generale
Art.27. Il Vicesegretario
Capo II Uffici
Art.28. Principi Strutturali ed organizzativi
Art.29. Personale
Art.30. Collaborazioni esterne
Capo III - Amministrazione indiretta
Art.31. Servizi pubblici comunali
Art.32. Aziende Speciali
Art.33. Organi dellAzienda
Art.34. Istituzioni
Art.35. Organi dellIstituzione nomina e competenze
Art.36. Revoca degli organi delle Aziende e delle istituzioni
Art.37. Concessione a terzi
Art.38. Partecipazione a società di diritto privato
Art.39. Indirizzo e controllo del Comune
TITOLO IV - ATTIVITA
Art.40. Piani
Art.41. Regolamenti
Art.42. Provvedimenti puntuali
Art.43. Procedimento amministrativo
TITOLO V
Art.44. Revisione economico-fiannziaria
TITOLO VI - TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
Capo I Principi generali
Art.45. Strumenti
Capo II Informazione e accesso
Art.46. Informazione
Art.47. Accesso
Capo III -Organismo di partecipazione
Art.48. Associazioni
Art.49. Consulte
Art.50. Consulte di frazione o rione
Capo IV Attività di partecipazione
Art.51. Istanze
Art.52. Petizioni
Art.53. Proposte
Art.54. Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
Art.55. Consultazione diretta della popolazione
Art.56. Referendum consultivo
Capo V Tutela civica
Art.57. Commissione per la tutela civica
TITOLO VII - COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art.58. Principi generali
Art.59. Forme della collaborazione
TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO
Art.60. Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
Attribuzioni del Comune
1. Il Comune di Villastellone, Ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura lautogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico e sociale.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale, salvo quelle che siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.
3. Spettano altresì al Comune le funzioni amministrative per servizi di competenza dello Stato che siano ad esso affidate dalla legge statale, nonché le ulteriori funzioni amministrative attribuite o delegate dalla legge.
4. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi presso le opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.
Art.2
Finalità del Comune
1. Il Comune concorre, nellambito delle sue competenze, a promuovere il progresso economico, sociale culturale e civile di Villastellone.
I cittadini di Villastellone hanno uguali diritti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed il Comune opera per rimuovere le cause di emarginazione e per promuovere la solidarietà sociale. In questo senso il Comune esercita le sue competenze perché ai cittadini sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla casa, alla sicurezza sociale e ad uguali opportunità formative e per promuoverne il benessere psicofisico con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani.
Il Comune di Villastellone opera per garantire laccessibilità di tutta la città ai cittadini disabili attraverso la rimozione delle barriere che la impediscono.
Il Comune di Villastellone agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne.
Il Comune di Villastellone opera per la piena affermazione dei diritti degli immigrati di ogni etnia.
Il Comune agisce per tutelare in tutti i suoi aspetti lambiente di vita e di lavoro contrastando le cause di degrado e di inquinamento delle risorse naturali non riproducibili, quale in particolare lacqua, sottoponendo i suoi interventi a verifica dellimpatto ambientale anche perseguendo soluzioni innovative.
Promuove la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico di Villastellone.
Il Comune di Villastellone promuove il rispetto per gli animali e per la natura, in particolare adottando per la forestazione essenze idonee al nutrimento degli insetti impollinatori, ricreando nel nostro Comune lhabitat più favorevole alla loro riproduzione.
Il Comune di Villastellone assicura la valorizzazione della storia e della cultura locale, con particolare riguardo alla lingua piemontese, promuovendo le risorse del territorio ed utilizzando tutte le opportunità offerte dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici.
2. Il Comune si uniforma alla carta europea dellautonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.
Art.3
Metodi e strumenti dellazione del Comune
1. Per il perseguimento delle finalità indicate nellart.2 e, più in generale, nellesercizio delle proprie attribuzioni il Comune si conforma ai seguenti principi:
a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune é inserito;
b) la partecipazione della comunità rappresentata alle proprie scelte politiche e amministrative;
c) la trasparenza della propria organizzazione e attività;
d) linformazione della comunità rappresentata relativamente alla propria organizzazione e attività;
e) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
f) la cooperazione con i privati per lesercizio dei servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo;
g) la distinzione dei ruoli degli organi politici e degli uffici amministrativi.
Art.4
Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il territorio del Comune ha unestensione di mq. 19.680.000 ed é così delimitato: confina a nord con i Comuni di Santena, Cambiano e Moncalieri, a est con Poirino e Santena, a sud con Carmagnola, ed infine ad ovest con il Comune di Carignano.
2. Il Comune ha sede nel centro urbano di Villastellone. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi non ubicate in tale centro.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso.
TITOLO II
ORGANI
Art.5
Individuazione
1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art.6
Composizione ed elezione del Consiglio
1. Lelezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge.
Art.7
Competenza del Consiglio
1. Il Consiglio definisce lindirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività comunale, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
3. Nellambito delle attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette in particolari materie, in relazione allazione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
4. Lattività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto.
La suddetta funzione di controllo può essere ugualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento, dalle Commissioni Consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in Commissione.
Art.8
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica dei Consiglieri é regolata dalla legge e dalle conseguenti disposizioni.
2. I Consiglieri rappresentano lintera comunità, alla quale costantemente rispondono.
3. E Consigliere anziano quello che, nellelezione per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha conseguito la maggior cifra individuale di voti.
Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dellarticolo n. 141 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dellart. 59 del D. L.vo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
6. I Consiglieri hanno diritto:
a) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questo dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi;
b) di esercitare liniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di deliberazione é riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti;
c) di presentare interrogazioni e interpellanze alle quali il Sindaco o gli Assessori delegati devono dare risposta scritta o verbale in aula entro trenta giorni dalla presentazione; le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare;
d) di presentare mozioni;
e) di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire allordine del giorno;
f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.
7. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.
8. a) I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza darne comunicazione scritta, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati espressa per alzata di mano e per appello nominale.
b) Il Sindaco, accertate le assenze maturate dal consigliere interessato, senza comunicazione, provvede con atto scritto, ai sensi dellart. 7 della legge 241/90, a notificare lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere entro 30 giorni dallavvenuta notifica può produrre documenti probatori che giustificano il suo comportamento. Il Consiglio Comunale esamina e delibera dopo aver attentamente esaminato le cause di giustificazione presentate dal Consigliere Comunale.
c) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dellinsussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.
SEZIONE II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
Art.9
Gruppi Consiliari
1. Nellambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la cui disciplina é posta dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi.
2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che é presieduto da un capogruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati spazi e risorse tecnico-organizzative che ne consentano lespletamento delle funzioni;
4. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo disciplinandone le attribuzioni.
Art. 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali e di indagine sulla attività dellAmministrazione.
2. Il regolamento ne disciplina la nomina, il numero, la composizione, lorganizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.
3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione delle varie forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale.
Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata e per delega.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento del Comune.
5. Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali lesame preventivo degli atti di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva sui temi di interesse comunale. Il Regolamento determina gli atti fondamentali che dovranno essere esaminati preventivamente dalle Commissioni permanenti competenti.
6. Ogni Consigliere membro di Commissione può nominare un Commissario supplente, purché Consigliere Comunale, che in sua assenza, lo sostituisca ai lavori della Commissione.
7. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse comunale.
8. Le commissioni, nellespletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare il Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società; pretendere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario, dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi comunali qualora necessario; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio.
9. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.
10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal regolamento.
SEZIONE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art.11
Sessioni, convocazione, sedute e presidenza
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e durgenza.
2.Sono sessioni ordinarie tutte le sedute del Consiglio comunale convocate per lapprovazione del Bilancio di previsione con relative relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale, per lapprovazione del Conto consuntivo e per lapprovazione del piano regolatore e relative varianti sostanziali.
3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.
4. Il Consiglio é convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula lordine del giorno.
5. Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco e, nei casi specificamente previsti, dal Consigliere Anziano.
6. Qualora il Vice Sindaco non fosse Consigliere Comunale, la presidenza del Consiglio é assunta dal Consigliere Anziano.
7. Il Regolamento disciplina, inoltre le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.12
Deliberazioni
1. La proposta della deliberazione spetta:
a) al Sindaco;
b) alla Giunta Comunale;
c) a ciascun Consigliere comunale;
d) ai cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio comunale in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti.
2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
3. Le votazioni delle proposte di deliberazioni sono palesi. Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.
4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto.
5. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche non leggibili o nulle si computano nel numero dei votanti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art.13
Elezioni
1. Nellesercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.
Art.14
Informazione
1. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse comunale con formazioni sociali, Enti pubblici e privati, atteggiandosi come Consiglio aperto.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art.15
Composizione, elezione e cessazione
1. La Giunta, composta da un numero massimo di sei Assessori, é nominata dal Sindaco che la convoca e la presiede entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. La nomina dovrà avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione.
3. Gli Assessori se non facenti parte del Consiglio devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e provvisti di riconosciuta competenza.
4. Nella Giunta entrambi i sessi devono essere rappresentati, salva, motivata impossibilità.
5. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.
6. Gli Assessori non componenti il Consiglio partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.
7. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori esterni al Consiglio Comunale ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta, al Consiglio che esercita lattività di controllo.
8. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
9. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.
Art. 16
Competenza
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio, provvedendo:
a) a svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra laltro, gli atti nei casi indicati dallo Statuto;
b) ad adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi;
c) a riferire al Consiglio annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulle proprie attività;
d) ad adottare, in via durgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi;
e) ad adottare i Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
2. Lattività deliberativa della giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi. Determina inoltre quali siano i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi nellespletamento delle loro attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.
Art.17
Funzionamento
1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze é richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
CAPO III
Il SINDACO
Art.18
Competenza
1. Il Sindaco, quale organo responsabile dellAmministrazione del Comune, rappresenta lEnte e lo rappresenta in giudizio, assicura lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché allesecuzione degli atti, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli sovraintendendo allattività svolta dai funzionari preposti ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.
3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dagli elettori e dal Consiglio Comunale. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco in particolare:
a) rappresenta il Comune in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
b) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
c) nomina su proposta del Segretario comunale nellambito delle dotazioni organiche i responsabili degli uffici e dei servizi.
Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
d) coordina e stimola lattività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sullattività politico-amministrativa dellEnte;
e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, di concerto con il Segretario, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellEnte;
f) promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi e pu acquisire informazioni, anche riservate;
g) firma gli atti nellinteresse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari con compiti di direzione;
h) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
i) emette ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e per motivi di igiene pubblica;
l) provvede, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti.
m) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
4. Il Sindaco sentita la Giunta presenta, entro 30 giorni dallelezione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Art.19
Vicesindaco e Assessore Anziano
1. Il Vice Sindaco é il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco con il potere di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vice Sindaco sia impedito, il Sindaco é sostituito dallAssessore più anziano, risultando lanzianità degli Assessori dallordine di elencazione del documento di nomina della Giunta.
Art.20
Assessori
1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dellorgano di governo del Comune.
2. Agli stessi Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee oltre che ladozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.
Art.21
Dimissioni - rimozione - decadenza - impedimento permanente - decesso
del Sindaco.
1. La decadenza, limpedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione nominata dalla Giunta composta da tre soggetti estranei al consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dellimpedimento.
4. La commissione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla giunta una relazione sulle ragioni dellimpedimento.
5. La Giunta sottopone la relazione al Consiglio Comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del consiglio riunito in seduta pubblica determina lo scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
Art. 22
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Art. 23
Principi e criteri generali
1. Lorganizzazione del Comune è basata sul criterio fondamentale di separazione e distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellEnte e le attività di gestione che sono svolte dai responsabili dei servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.
2. Il Comune informa lorganizzazione amministrativa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
3. Le articolazioni organizzative della struttura comunale sono individuate secondo criteri di omogeneità della materie trattate.
4. Lordinamento del personale e la gestione dello stesso è basata sui principi di professionalità e responsabilità di gestione.
Art. 24
Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi
1. Sulla base dei criteri e principi generali stabiliti dallarticolo precedente ed eventualmente in specifici atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, la Giunta approva i Regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei servizi.
2. I Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici, le attribuzioni e responsabilità dei singoli dipendenti nellespletamento dei procedimenti, lattribuzione e revoca delle funzioni di direzione e le responsabilità connesse, i rapporti tra uffici e servizi tra loro e con il Segretario, il Direttore se nominato, gli organi di governo. I Regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono inoltre la dotazione organica e i profili professionali, regolano le diverse forme di lavoro e in particolare il part time, le procedure di accesso al rapporto di lavoro, le incompatibilità tra rapporti di lavoro presso il Comune e altre attività, i casi di divieto di cumulo tra impieghi e incarichi pubblici, i casi in cui è possibile il conferimento a propri dipendenti di incarichi non compresi nei compiti di ufficio.
Art. 25
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
2. La legge dello Stato ed il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplinano il reclutamento il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.
3. LEnte può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dellufficio di segreteria.
4. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente, nonché, tutte le attribuzioni previste dalla legge e dellordinamento dellEnte.
5. Il Segretario informa il Sindaco sulla sua attività, sovraintende e coordina lattività dei funzionari, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi.
6. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono eventualmente insorgere tra gli uffici e separatamente, fra i funzionari responsabili nei confronti dei quali ha il compito di proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
7. Il Segretario roga nellesclusivo interesse del Comune gli atti e i contratti indicati dalla legge.
Art.26
Il Direttore Generale
1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore generale.
2. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.
3. La legge ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dellente se tali due figure non coincidono.
Art. 27
Vice Segretario
1. Il Sindaco può attribuire le funzioni di Vice segretario a un funzionario fornito dei requisiti individuati nel regolamento di organizzazione.
2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.
CAPO II
UFFICI
Art. 28
Principi strutturali ed organizzativi
1. lattività amministrativa dellapparato comunale è finalizzata ad una gestione di risultato e deve essere informata ai seguenti principi:
* organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;
* valutazione delle attività svolte da ciascun elemento dellapparato e della produttività tenuto conto dei carichi di lavoro;
* individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
* superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
Art. 29
Personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso ladeguamento dei mezzi, la formazione e laggiornamento professionale.
3. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dellattuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.
4. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere lattività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.
5. Lassunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.
Art. 30
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità. con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE INDIRETTA
Art. 31
Servizi pubblici comunali
1. Listituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
2. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici deve essere adeguatamente motivata in riferimento alla necessità di conseguire economicità, efficienza, efficacia e flessibilità atta a garantire adeguata fruibilità dei servizi stessi da parte di tutti i cittadini e cittadine; per la gestione dei servizi che hanno per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio Associazioni operanti nel medesimo settore, si devono privilegiare, previa verifica delle convenienza economica e funzionale, le forme che garantiscano la partecipazione delle Associazioni medesime.
3. Nellorganizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
Art. 32
Aziende Speciali
1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire Aziende speciali.
2. Lo Statuto delle Aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con lindirizzo generale del Comune, assicurati dal Presidente dellAzienda, e di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.
Art. 33
Organi dellAzienda
1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio dAmministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Il direttore é nominato in base alle disposizioni dello Statuto dellAzienda, che può prevedere la figura del Vice direttore.
3. Lo Statuto stesso disciplina, unitariamente ad appositi Regolamenti interni, lordinamento ed il funzionamento delle Aziende.
Art. 34
Istituzioni
1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più Istituzioni, la cui competenza é individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere create più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
3. Un apposito Regolamento determina il funzionamento dellIstituzione, nonché l assetto organizzativo e finanziario.
Art. 35
Organi dellIstituzione Nomina e competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione é composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di Amministrazione indicati nel Regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.
3. Il Presidente rappresenta lIstituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità e urgenza provvedimenti di competenza, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente é altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dellIstituzione e viene nominato con le modalità previste dal Regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.
Art. 36
Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni
1. Il Sindaco può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali e approvata dal Consiglio Comunale.
Art.37
Concessione a terzi
1. La concessione di pubblico servizio é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
2. La concessione é subordinata allesistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dellattività dellimpresa concessionaria.
Art. 38
Partecipazione a società di diritto privato
1. La partecipazione del Comune ad una società per azioni per la gestione di un pubblico servizio é deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il Consiglio Comunale può, con la medesima maggioranza, deliberare la partecipazione del Comune, con quote o azioni, a società di capitali o a consorzi di imprese, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali società o consorzi, non gestendo pubblici servizi, abbiano come scopo sociale lesercizio di attività in materie di interesse comunale.
3. Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune nelle società partecipate, tra persone di comprovata esperienza tecnica e amministrativa nel particolare settore di attività delle società.
Art.39
Indirizzo e controllo del Comune
1. In tutti gli atti che determinano laffidamento di attività comunali a soggetti esterni al Comune ovvero lintervento di questo in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo fra tali soggetti ed il Comune.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano dei servizi determinando, tra laltro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.
3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società, enti e istituzioni di cui ai precedenti articoli.
4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti e organizzazioni predette debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dellesercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dellattività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli Enti e organizzazioni medesimi.
TITOLO IV
ATTIVITA
Art.40
Piani
1. Il Consiglio Comunale, previa consultazione della popolazione, approva un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente, in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, che costituisce il quadro di riferimento per lelaborazione del bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del Comune.
2. Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare, sulla base della ricognizione della realtà interessata dallattività da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.
Art.41
Regolamenti
1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati.
Art.42
Provvedimenti puntuali
1. Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati alle finalità pubbliche il Comune privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dellazione amministrativa mediante accordi, convenzioni e contratti rispetto allo svolgimento dellazione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.
Art.43
Procedimento amministrativo
1. Il Comune conforma i procedimenti per lesercizio della propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale, adottando un regolamento sulla materia.
TITOLO V
CONTROLLI DI GESTIONE E REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art.44
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza dei componenti assegnati, il Revisore dei conti, scegliendolo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge, il Revisore dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera, non é revocabile se non per inadempienza ed é rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario.
6. Nellesercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e può essere invitato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.
TITOLO VI
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI CITTADINI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.45
Strumenti
1. Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione allamministrazione comunale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché, la tutela dei cittadini,
a) cura linformazione della comunità;
b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativa;
c) valorizza le associazioni;
d) promuove organismi di partecipazione anche su base di frazione;
e) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
f) provvede alla consultazione della popolazione;
g) prevede il referendum consultivo;
h) istituisce la commissione per la tutela civica;
i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.
CAPO II
INFORMAZIONE E ACCESSO
Art.46
Informazione
1. Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. Il Comune, nel rispetto del segreto dufficio, mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente allorganizzazione, allattività, alla popolazione e al territorio comunale.
3. Il Comune assicura altresì agli interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.
Art.47
Accesso
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. E garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa, dellamministrazione comunale, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenere copia.
4. Lesercizio dellaccesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dellamministrazione.
CAPO III
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 48
Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere associazioni anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla propria azione, garantendone laccesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.
In particolare, tutela la Associazione Pro Loco, quale associazione riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, in quanto strumento di tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica locale.
2. Ai fini del precedente comma viene istituito un Albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni e organizzazioni al fine di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali, allorché si tratti di forme associative operanti nel territorio comunale da almeno tre anni, fornite di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.
Art.49
Consulte
1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per lazione comunale.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.
3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dallAssessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con lamministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.
Art.50
Consulte di frazione o rione
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati abitativi sparsi sul territorio comunale, sono istituite le seguenti frazioni, i cui ambiti sono definiti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:
1) Borgo Cornalese
2) Tetti Mauriti
2. In ciascuna frazione é costituita una consulta di frazione, formata da tre componenti eletti dalla Giunta Comunale tra i residenti nella frazione. La consulta di frazione é rinnovata successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.
3. La consulta di frazione ha diritto di essere sentita dagli organi comunali e dalle commissioni consiliari su questioni interessanti la frazione; promuove la consultazione degli abitanti della frazione, anche attraverso apposite assemblee.
4. Per eccezionali esigenze di carattere sociale, urbanistico, economico e partecipativo, con proposta motivata, potranno essere nominate consulte di rione con modalità e forme analoghe alle consulte di frazione.
CAPO IV
ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 51
Istanze
1. I cittadini residenti nel territorio comunale, singoli o associati, elettori del Comune, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dellattività comunale.
2. Lorgano al quale é diretta listanza oppure il Segretario su incarico del Sindaco risponde esaurientemente in forma scritta entro 45 giorni dalla presentazione.
Art.52
Petizioni
1. I cittadini residenti nel territorio comunale purché elettori del Comune, in numero pari ad almeno il 3% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere ladozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo.
2. Lorgano a cui la petizione é rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.
Art.53
Proposte
1. I cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio Comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dellimputazione delleventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.
2. Lorgano a cui la proposta é rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 60 giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.
3. Il Sindaco, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta lassistenza per la relativa redazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo lintervento dellorgano collegiale competente.
4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici ed il bilancio, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.
Art.54
Partecipazione degli interessati
al procedimento amministrativo
1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive é disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché da regolamento previsto allart. 47.
Art.55
Consultazione diretta della popolazione
1. Il Consiglio o la Giunta Comunale possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei servizi comunali in vista delladozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.
Art.56
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale, che interessano lintera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nellambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare la proposta di adozione di una deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio Comunale.
2. Non é ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nellultimo triennio.
3. Il referendum é indetto dal Sindaco, su richiesta del 20% degli elettori del Comune.
4. Lammissibilità del referendum é accertata dalla commissione per la tutela civica..
5. I referendum devono aver luogo in una unica sessione annuale che non può coincidere con altre operazioni di voto.
6. Il quesito sottoposto a referendum é dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dellesito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta Comunale deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati e altrettanto può fare la Giunta Comunale allunanimità.
CAPO V
TUTELA CIVICA
Art.57
Commissione per la tutela civica
1. E istituita una commissione composta da due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e laltro di minoranza, per assicurare una risposta tempestiva a tutte le segnalazioni di carenze e disfunzioni nei procedimenti amministrativi e nei servizi del Comune degli Enti e aziende da questo dipendenti e dei concessionari del Comune, nonché alle denunce dei cittadini che si ritengono lesi da inadempienze, ritardi ed omissioni delle amministrazioni predette.
2. La commissione inoltra le segnalazioni e le denunce al Sindaco, accompagnandole con proprie proposte.
3. Il Sindaco invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sullattività della commissione e sulle iniziative che egli ha conseguentemente assunto.
TITOLO VII
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art.58
Principi generali
1. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità Economica Europea, la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale al fine dellespletamento ottimale delle proprie funzioni, servizi e della realizzazione di opere e interventi.
2. Il Comune partecipa alla formazione degli atti di pianificazione degli Enti nel cui territorio é inserito, rappresentando gli interessi della comunità locale secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; adegua a tali atti le proprie scelte programmatiche.
3. Nel piano di sviluppo socio-economico il Comune identifica, previa congrua istruttoria, le funzioni e i servizi che, sotto i profili dellefficienza e dellefficacia possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Il Comune promuove le opportune iniziative per lattuazione delle pertinenti indicazioni del piano e verifica tale attuazione nellaggiornamento del piano stesso.
Art.59
Forme della collaborazione
1. La collaborazione con gli altri Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
2. In particolare, il Comune può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al Consorzio, allUnione di Comuni, alla Società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 60
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e dello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o, comunque, modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo ladeguamento previsto dal precedente comma.
3. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.
4. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. Leffetto abrogativo dello Statuto decorre dallentrata in vigore del nuovo.
5. Il Comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte del cittadino.