Bollettino Ufficiale n. 12 del 21 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di Programma - ex art. 27 L. 8.6.1990 n. 142 tra il Comune di Casale Monferrato e alcuni tra i comuni ed enti appartenenti alla circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento manti di copertura di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto

Premesso che la Regione Piemonte, con Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997, modificate con D.G.R. n. 7-24366 del 15.4.1998 e D.G.R. n. 52-26047 del 23.11.1998, ha approvato, ai fini del finanziamento erogato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione stessa, l’elenco degli interventi urgenti contemplati nel Programma Triennale di Tutela Ambientale (P.T.T.A.) di cui alla Deliberazione Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (C.I.P.E.) in data 21.12.1993, inerenti all’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali e quindi ad elevato rischio ambientale, del Comune di Casale M.to, per un importo massimo di L. 28.500.000.000;

che il predetto elenco comprende al punto 5., l’intervento di “rimozione manti di copertura in cemento amianto” degli edifici pubblici ubicati nei Comuni facenti parte della circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, per la realizzazione del quale é stata prevista una disponibilità finanziaria per un importo di complessive Lire 7.200.000.000, di cui Lire 6.500.000.000 finanziate con fondi P.T.T.A. 1994-96 e Lire 700.000.000 con fondi regionali;

che il finanziamento con i fondi del P.T.T.A. può essere utilizzato unicamente per interventi interessanti il patrimonio edilizio pubblico;

che il soggetto attuatore di tale Programma Triennale di Tutela Ambientale é il Comune di Casale Monferrato, il quale, per tali specifici interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto, da intendersi comprensivi del conseguente smaltimento delle stesse, opera d’intesa con l’Ente o il soggetto proprietario;

Atteso che l’attuazione dei citati interventi richiede, per una completa e puntuale realizzazione, l’azione integrata e coordinata di tutti gli Enti interessati, per cui il Comune di Casale Monferrato, in relazione alla propria competenza prevalente sugli interventi in argomento, in qualità di Ente Attuatore del P.T.T.A., ha promosso la conclusione di un Accordo di Programma, in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

che in merito a quanto sopra, la gestione finanziaria e operativa degli interventi sopra citati é attribuita al Comune di Casale M.to, secondo modalità definite nell’Accordo di Programma medesimo, stipulato con gli Enti interessati a norma dell’art. 27 L. 8.6.1990 n. 142 ed in coordinamento con gli stessi;

che con il predetto Accordo di Programma si é inteso promuovere e assicurare il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti interessati, oltre a determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento connesso all’iter di realizzazione degli interventi in esame;

che l’Accordo di Programma è volto ad acquisire quindi, in un unico contesto procedurale, le manifestazioni di volontà, le valutazioni e le intese promananti, all’unanimità dei consensi, da tutti i soggetti il cui intervento coordinato è richiesto in funzione della realizzazione dell’obbiettivo specifico a conseguirsi;

premesso che l’Accordo di Programma sopra detto è stato stipulato nel 1998 tra il Comune di Casale M.to e i Comuni viciniori di Alfiano Natta, Balzola, Frassineto Po, Gabiano, Morano Po, Ottiglio, Pontestura e Trino, appartenenti tutti alla circoscrizione dell’ex U.S.L. 76, oltre che l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 medesima, l’Azienda Municipalizzata Casalese, la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, in qualità di Enti pubblici proprietari di fabbricati aventi coperture in cemento amianto siti nel territorio dell’ex U.S.L. 76;

che all’art. 7 del predetto accordo, gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui all’accordo stesso, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l’Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale;

che il predetto Accordo di Programma ha consentito, con il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti interessati, l’espletamento della progettazione esecutiva degli interventi, nonché il conseguimento della certificazione regionale prevista dalle Deliberazioni CIPE 21.12.1993 e 21.12.1995, necessaria per l’assegnazione del finanziamento ministeriale ai singoli progetti;

che a seguito della certificazione sopra detta, il Comune di Casale Monferrato ha altresì coordinato la fase di affidamento degli interventi degli Enti partecipanti all’Accordo, oltre ad attuare la fase di affidamento degli interventi di propria spettanza;

che in conseguenza dell’affidamento dei lavori, sono risultate economie d’asta sufficienti a consentire l’elaborazione di ulteriori progetti, e pertanto la Regione Piemonte ha disposto l’indizione di nuove consultazioni degli Enti presenti sul territorio dell’ex U.S.L. 76 e non ancora aderenti all’Accordo, al fine di verificare eventuali ulteriori adesioni all’Accordo stesso;

visto che con apposite comunicazioni i Comuni di Borgo S. Martino, Camagna, Camino, CellaMonte, Cerrina, Coniolo, Conzano, Giarole, Odalengo Piccolo, Ozzano Monf., Palazzolo Verc.se, Sala Monf., Solonghello, Terruggia, Vignale Monf., Villamiroglio, Villanova Monf, compresi tra i territori dell’ex U.S.L. 76, hanno dichiarato l’intenzione di aderire all’Accordo di Programma per l’intervento di rimozione e smaltimento delle coperture compreso nel P.T.T.A.;

visto che con apposita comunicazione l’I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino ha dichiarato l’intenzione di aderire all’Accordo di Programma sopra detto, e che, potendosi annoverare lo stesso tra “altri soggetti pubblici” ammessi alla sottoscrizione di Accordo di Programma ex lege 142/90 art. 27, può essere riconosciuta a detto Ente la titolarità del diritto alla quota parte del finanziamento dovuta per le finalità dell’accordo stesso;

che l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 - Dipartimento di Prevenzione - Unità operativa autonoma “Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro” - ha inserito i richiedenti Enti nel prospetto delle priorità di intervento all’uopo predisposto;

che pertanto nulla osta all’estensione agli Enti sopra elencati, delle disposizioni di cui all’Accordo di Programma stipulato nel 1998 tra il Comune di Casale Monferrato, i Comuni di Alfiano Natta, Balzola, Frassineto Po, Gabiano, Morano Po, Ottiglio, Pontestura e Trino, l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21, l’Azienda Municipalizzata Casalese, la Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato, l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, mediante la presente scrittura tra il solo Ente attuatore e gli Enti richiedenti, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale;

Tanto premesso, l’ Amministrazione Comunale di Casale M.to, e le amministrazioni degli Enti sopra detti, rappresentate dai rispettivi Sigg.ri:

Paolo Mascarino, (omissis) per il Comune di Casale Monf.to (omissis), Ente Attuatore del Programma;

Bruno Zavattaro (omissis) per il Comune di Borgo San Martino (omissis);

Leonello Scagliotti (omissis) per il Comune di Camagna (omissis);

Sergio Guttero (omissis) per il Comune di Camino (omissis);

Giuseppe Arditi (omissis) per il Comune di Cella Monte (omissis);

Aldo Visca (omissis) per il Comune di Cerrina (omissis);

Riccardo Triglia (omissis) per il Comune di Coniolo (omissis);

Emanuele Demaria (omissis) per il Comune di Conzano (omissis);

Patrizia Gerbi (omissis) per il Comune di Giarole (omissis);

Angelo Ferroglio (omissis) per il Comune di Odalengo Piccolo (omissis);

Angela Maria Angelini (omissis) per il Comune di Ozzano Monf. (omissis);

Luigi Mocca (omissis) per il Comune di Palazzolo Verc.se (omissis);

Rosanna Melotti (omissis) per il Comune di Sala Monf.to (omissis); Celestino Novarese (omissis) per il Comune di Solonghello (omissis);

Luigino Mazzucco (omissis) per il Comune di Terruggia (omissis);

Paolo Ruschena (omissis) per il Comune di Vignale Monf.to (omissis);

Giovanni Brusa (omissis) per il Comune di Villamiroglio (omissis);

Mauro Cabiati (omissis) per il Comune di Villanova Monf.to (omissis);

e

I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi L. 6972 del 17.7.1890), (omissis)

rappresentata dal proprio Presidente Pro Tempore Ing. Silvio Piccini, (omissis);

preso atto delle preminenti finalità di carattere pubblico degli interventi da realizzarsi, addivengono, ai sensi dell’art. 27 L. 142/90 alla fase decisoria concertata del presente Accordo di Programma, con il quale tra le parti soprageneralizzate,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Finalità e oggetto dell’accordo

La finalità del presente Accordo di Programma è la parziale attuazione dei Piani degli interventi previsti come prioritari per addivenire ad una rapida e più incisiva azione di risanamento, con conseguente riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio, delle aree contaminate da attività industriali del territorio del Comune di Casale M.to e dei territori dei Comuni limitrofi facenti parte della circoscrizione della ex U.S.L. 76, cui è attribuito il finanziamento.

L’oggetto specifico dell’Accordo stesso, invece, è la realizzazione degli interventi di rimozione con il conseguente smaltimento, dei manti di copertura degli edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, compresi nel prospetto delle priorità di intervento all’uopo predisposto dalla Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 21 - Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Autonoma “Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro”, che comprende anche gli interventi di competenza degli Enti firmatari del presente accordo.

Art. 2
Tempi di realizzazione degli interventi
Modalità gestionali

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi e dei termini concordati con la Regione Piemonte per il tramite del Comune di Casale Monferrato, nonchè dell’iter procedurale espressamente stabiliti per il Programma di appartenenza, specificamente e analiticamente descritti nella Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997 e seguenti e nelle deliberazioni Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 21.12.1993 e successiva in data 21.12.1995, pubblicate rispettivamente sulla G.U.- S.O. n. 44 dell’11.3.1994 e G.U. Serie Generale n. 17 del 22.1.1996.

Nella realizzazione di detti interventi, dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Enti firmatari del presente Accordo, le prescrizioni e le modalità gestionali, stabilite con il consenso unanime degli stessi, relative alle diverse fasi di attuazione, così infra specificati:

1 - Progettazione

Il Comune di Casale M.to, Ente attuatore del P.T.T.A., dispone di provvedere alla redazione dei progetti degli interventi interessanti gli edifici e le pubbliche strutture di proprietà insistenti nell’ambito del territorio comunale di propria competenza.

Di conseguenza riconosce ed attribuisce a tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, come sopra rappresentati, e a ciascuno per quanto di spettanza, l’insieme delle competenze inerenti alla redazione dei progetti interessanti fabbricati e strutture ubicati aldifuori del proprio territorio, oltre alle competenze riguardanti la fase antecedente alla progettazione nel caso di conferimento di incarico a professionisti esterni.

Gli Enti sottoscrittori quindi, come sopra rappresentati, con la stipula del presente Accordo, si impegnano a redigere, ciascuno in parte qua, i progetti di rimozione e quindi di smaltimento delle coperture dei fabbricati pubblici di rispettiva proprietà insistenti sul proprio territorio, direttamente tramite il proprio Ufficio Tecnico o, in caso di certificata carenza nell’organico di personale tecnico provvisto dei necessari requisiti, ad affidare gli incarichi di progettazione delle opere connesse alla realizzazione dei precitati interventi e tutti i conseguenti adempimenti, a professionisti di provata competenza, nel rispetto delle procedure di legge.

In merito ancora alla progettazione si stabilisce inoltre, con l’unanime consenso degli Enti interessati, che ogni Ente dovrà provvedere direttamente, una volta ultimato il progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di propria competenza, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria al proprio organo competente per l’approvazione di legge.

Ai fini della consegna in al Comune di Casale Monferrato, i progetti esecutivi dovranno essere corredati, oltrechè di quanto sopra elencato, di certificazione o documentazione attestante l’avvenuto completamento di tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo ed economico-finanziario occorrenti per la realizzazione degli interventi medesimi, come disposto dalla già citata Deliberazione C.I.P.E. 21.12.1993- Procedure per le Azioni Regionali - Capoverso 5.1.4. Anticipazioni finanziarie e predisposizione dei progetti esecutivi-punto b).

Quindi i progetti esecutivi così corredati, muniti del provvedimento di approvazione emanato dall’organo competente, nonchè di quant’altro richiesto nel precedente capoverso, dovranno, a cura degli Enti medesimi, essere trasmessi in duplice copia al Comune di Casale Monferrato, Ente attuatore del Programma e unico referente nei rapporti con la Regione Piemonte, il quale provvederà a sua volta al tempestivo invio di tutta la documentazione predisposta nonché di ogni altra comunicazione eventualmente a corredo, alla predetta Regione, per i conseguenti adempimenti di competenza regionale, previa adozione di apposito provvedimento di presa d’atto dell’avvenuta consegna.

I progetti dovranno essere redatti nei modi di Legge e corredati del Capitolato Speciale d’Appalto/Foglio Condizioni dei lavori di cui trattasi, del Computo Metrico Estimativo e del relativo Elenco Prezzi, documenti da redigersi in conformità a quanto disposto nel successivo capoverso per quanto attiene ai Capitolati Speciali d’Appalto/Fogli Condizioni, e nel successivo paragrafo 3. per quanto attiene agli Elenchi Prezzi, nonchè, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, del Piano di Sicurezza redatto in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 494/96.

I Capitolati Speciali di Appalto/Fogli Condizioni relativi agli interventi disciplinati dal presente Accordo di Programma, dovranno tenere conto delle linee guida progettuali infraspecificate.

Atteso che il finanziamento previsto con i fondi del P.T.T.A. riguarda unicamente le opere e gli interventi di rimozione, a comprendersi lo smaltimento, delle coperture contenenti amianto, rimanendo invece a esclusivo carico di ciascun Ente firmatario tutti i maggiori costi derivanti dalla sostituzione delle coperture rimosse, così come meglio precisato nel successivo articolo 3, nel caso in cui il progetto venga redatto in modo tale da comprendere oltre ai lavori di rimozione e smaltimento, i lavori occorrenti per la sostituzione delle coperture rimosse, i lavori in progetto, così come il relativo importo, dovranno essere appositamente distinti in due Capi:

Capo A comprendente le operazioni inerenti alla rimozione e allo smaltimento delle coperture con l’indicazione dell’importo base di gara e delle relative somme a disposizione;

Capo B comprendente le operazioni inerenti alla realizzazione di nuova copertura in sostituzione del manto rimosso, con l’indicazione dell’importo base di gara e delle relative somme a disposizione.

Il Comune di Casale M.to, al fine di garantire omogeneità nella redazione dei progetti e della documentazione da predisporsi a corredo, si impegna a fornire ai Comuni ed Enti aderenti al presente accordo, copia di Capitolato Speciale di Appalto e di un Elenco Prezzi appositamente redatti per la predisposizione di un progetto similare interessante una struttura pubblica di proprietà ubicata nel territorio di competenza.

2 - Appalto ed esecuzione dei lavori

Ad intervenuta comunicazione della certificazione della Regione attestante la avvenuta predisposizione e consegna dei progetti muniti delle necessarie approvazioni, gli Enti dovranno provvedere direttamente ad avviare e ad espletare tutte le formalità necessarie per il corretto completamento dell’iter procedurale inerente alla fase dell’affidamento dei lavori, da svolgersi in conformità alle disposizioni di cui alla citata Deliberazione C.I.P.E. 21.12.1993.

Ciascun Ente dovrà quindi curare oltre alla redazione dei progetti di spettanza, la predisposizione di tutti gli adempimenti preliminari nonché di tutti gli atti conseguenti agli stessi, dall’approvazione del sistema di scelta del contraente, all’indizione di gara ad evidenza pubblica, ossia tutto il complesso degli atti procedimentali inerenti alla fase dell’affidamento dei lavori, sino al perfezionamento dell’attività negoziale a concludersi con l’incontro dei consensi delle parti contraenti tradotto in forma scritta, a mezzo di stipulazione di contratto con la ditta risultata aggiudicataria dei lavori affidati in appalto, come disposto dalle citate direttive C.I.P.E.

Copia del verbale di aggiudicazione e del contratto di appalto perfezionato nei modi di legge dovrà essere trasmessa al Comune di Casale M.to per l’inserimento agli atti del Programma.

Il Comune di Casale M.to a sua volta provvederà a comunicare agli Enti firmatari, anche mediante convocazione di apposite riunioni operative, gli ulteriori adempimenti che, di volta in volta, si rendessero eventualmente necessari con i relativi termini.

3 - Direzione lavori e contabilizzazione

All’avvio dei lavori, gli Enti firmatari dovranno inviare al Comune di Casale Monferrato copia del documento di consegna degli stessi, per l’inserimento agli atti.

Gli Enti interessati dovranno provvedere direttamente o tramite il professionista incaricato, alla direzione dei lavori nonchè alla contabilizzazione degli stessi sino ad intervenuto positivo collaudo dei lavori medesimi.

Al riguardo e con preciso riferimento ai prezzi da applicarsi, per una uniforme gestione finanziaria di tali analoghi interventi, gli Enti firmatari concordano di fare riferimento alle Voci di cui all’Elenco Prezzi redatto dal Comune di Casale Monferrato, riportante i prezzi estrapolati dall’Elenco Prezzi Opere Pubbliche approvato dalla Regione Piemonte, da ritenersi prezzi ufficiali di riferimento, applicabili per strutture edilizie ordinarie.

Nel caso in cui la redazione dell’intervento interessi fabbricati o strutture edilizie complesse o comportanti peculiari difficoltà connesse alle opere provvisionali, tali difficoltà dovranno essere specificamente individuate e, al verificarsi di tale fattispecie, i soprarichiamati prezzi di riferimento potranno subire variazioni in aumento, proporzionali comunque all’incidenza dei costi determinati dalle predette strutture.

I prezzi sopra richiamati, riferiti alle quantità presunte di materiale di coperture da rimuoversi e smaltirsi, espresse da ciascun Ente in metri quadrati e definite nel prospetto che segue, consentono di delineare, almeno in via presuntiva, l’entità degli interventi a realizzarsi mediante il presente Accordo a valere per l’anno 2000 e seguenti, e così:

Ente sottoscrittore    MQ
Casale Monferrato (Ente attuatore
del Programma)    272
Borgo San Martino    60
Camagna    280
Camino    525
Cella Monte    329
Cerrina    326
Coniolo    225
Conzano    260
Giarole    50
Odalengo Piccolo    300
Ozzano Monf.    780
Palazzolo Verc.se    2.010
Sala Monf.    35
Solonghello    54
Terruggia    236
Vignale Monf.    30
Villamiroglio    343
Villanova Monf.    2.430
I.P.A.B. S. Antonio Abate - Trino    65

per un totale di complessivi presunti mq. 8.610

4 - Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione Ciascun Ente provvederà a far redigere a lavori ultimati, il relativo verbale di ultimazione e di seguito il certificato di collaudo dei lavori realizzati.

Nei casi di legge, detto certificato potrà essere sostituito dal certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Copia del certificato di positivo collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, dovrà essere trasmessa al Comune di Casale M.to per l’inserimento agli atti del Programma Triennale.

Art. 3
Finanziamento degli interventi e modalità
di erogazione dei fondi

Il finanziamento ministeriale e regionale di cui al presente Accordo copre esclusivamente i costi necessari per la effettiva realizzazione dei sopra descritti interventi di rimozione e smaltimento coperture, oltre ai costi individuabili quali spese tecniche, comprendenti tutti gli oneri legati alla progettazione, alla Direzione lavori, alla contabilizzazione, all’attuazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 494/96 qualora ne ricorrano i presupposti di legge, al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, il tutto sempre e soltanto in caso di affidamento degli incarichi afferenti lo svolgimento delle sopraelencate funzioni a professionisti esterni.

Detto finanziamento non comprende invece gli interventi di realizzazione di nuove coperture in sostituzione di quelle rimosse; detti interventi, che esulano quindi dal presente Accordo di Programma, dovranno essere realizzati da ciascun Ente firmatario e proprietario degli immobili interessati, nei tempi, con modalità, prescrizioni e con finanziamento posti a carico di ciascuno di essi.

Il Comune di Casale M.to a sua volta, in qualità di Ente Attuatore del programma, si impegna a richiedere alla Regione Piemonte i finanziamenti riconosciuti per gli interventi in oggetto, con le modalità e nel rispetto dei termini fissati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con propria deliberazione in data 21.12.1995, sempre e comunque previ accordi con la Regione Piemonte che potrà impartire ulteriori indicazioni al riguardo e nel rispetto di qualsiasi altra direttiva che verrà impartita dagli Enti competenti nel corso della gestione finanziaria delle risorse.

Il Comune di Casale M.to provvederà a finanziare e di seguito a trasferire a ciascun Ente la quota parte di finanziamento occorrente sia per le spese tecniche che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, con le modalità e nei termini infra specificati, restando ovviamente a carico di ciascun Ente firmatario ogni e qualsiasi adempimento fiscale inerente a quanto sopra, o conseguente.

L’Ente Attuatore provvederà ai finanziamenti e conseguentemente alla erogazione dei fondi con le modalità di cui ai successivi Punti A e B, riferentisi alle distinte fasi gestionali infraspecificate

A - Finanziamento delle spese tecniche - Erogazione dei fondi

Nel caso di incarico conferito a professionista esterno, il relativo compenso, che rientra tra le spese tecniche, per quanto attiene agli onorari e alle spese conglobate per le prestazioni professionali svolte, verrà riconosciuto sulla base della tariffa professionale vigente con riferimento, salvo diverse disposizioni di legge, alla data di conferimento dell’incarico, tenendo conto di riduzioni e conglobamento spese eventualmente concordati in fase di affidamento.

Copia del provvedimento deliberativo di conferimento dell’incarico, che dovrà essere assunto dal competente organo di ciascun Ente firmatario, dovrà essere trasmessa in doppia copia al Comune di Casale M.to che provvederà quindi al relativo finanziamento.

L’effettiva erogazione delle somme dovute a titolo di onorari e spese conglobate per la sola progettazione delle opere di rimozione e smaltimento delle coperture, avverrà da parte del Comune di Casale M.to, Ente attuatore del Programma, a seguito dell’avvenuta trasmissione oltreché del progetto esecutivo completo, ossia munito dell’approvazione espressa dal competente organo deliberante, anche della relativa parcella professionale debitamente vistata dall’Ordine professionale competente, anch’essa corredata del relativo provvedimento di approvazione e liquidazione, emanato dal competente organo deliberante.

L’erogazione delle somme dovute a titolo di spese tecniche per l’adempimento dei compiti e delle funzioni successivi alla progettazione delle opere di rimozione e smaltimento delle coperture, avverrà da parte del Comune di Casale M.to, ad avvenuta trasmissione, del certificato di positivo collaudo dei lavori realizzati o di regolare esecuzione degli stessi (documento che dovrà essere trasmesso al Comune di Casale M.to, come precisato nel precedente articolo 2 punto 4), corredato anch’esso del provvedimento deliberativo di approvazione, emanato dal competente organo deliberante.

Anche il compenso per tali prestazioni verrà riconosciuto e calcolato con le stesse modalità di cui al primo capoverso nel presente articolo. Le somme dovute saranno in qualunque ovviamente erogate sino alla concorrenza del finanziamento già trasferito al Comune di Casale M.to.

B - Finanziamento degli interventi - Erogazione dei fondi

Il finanziamento delle somme occorrenti per la realizzazione degli interventi, avverrà all’avvenuta presentazione al Comune di Casale M.to del progetto esecutivo redatto in duplice copia, corredato di copia del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

L’effettivo trasferimento dei relativi fondi avverrà in corso d’opera nel solo caso in cui il credito d’opera dell’impresa esecutrice dei lavori raggiunga, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, ad approvato S.A.L. da parte dell’organo comunale competente, un importo non inferiore a nette Lire 100.000.000 (centomilioni), semprechè sia già avvenuto il trasferimento delle necessarie risorse dall’Ente erogatore al Comune di Casale M.to.

Nel caso in cui non si raggiunga tale importo di credito in corso d’opera, l’effettiva erogazione dei fondi avverrà al momento della presentazione dello Stato Finale dei Lavori corredato dal Certificato di positivo Collaudo o di Regolare Esecuzione, il tutto munito del provvedimento deliberativo di approvazione emanato dall’organo comunale competente.

In tutti i casi sopraelencati, l’erogazione dei fondi da parte dell’Ente Attuatore, avverrà con apposito provvedimento deliberativo di trasferimento della quota parte di finanziamento presso la Tesoreria di ciascun Comune richiedente.

L’erogazione dei fondi avverrà unicamente sulla base di contabilità definitive dei lavori oggetto di progetto. Non si provvederà all’erogazione di alcun finanziamento in conto di contabilità provvisorie.

Le sopradescritte modalità inerenti il trasferimento e l’erogazione dei finanziamenti dovuti, dovranno essere inserite in ciascun Capitolato Speciale d’Appalto o altro documento presentato a corredo del progetto, in quanto condizioni essenziali poste a disciplina della gestione economico-finanziaria dei lavori da appaltarsi.

Ciascun Ente sottoscrittore dovrà provvedere all’individuazione del Responsabile del Procedimento per gli interventi di competenza, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 109/94 s.m.i., il quale dovrà provvedere a trasmettere periodicamente al Comune di Casale M.to, con cadenze trimestrali, apposite comunicazioni sui singoli stati di attuazione ed eventuali fasi di proseguimento dei lavori in corso d’opera.

Ciò al fine di consentire al Comune di Casale Monferrato, quale Ente Attuatore, di effettuare la rendicontazione trimestrale prevista dalla normativa, e richiesta dal Ministero dell’Ambiente, sugli effettivi singoli stati di attuazione e fasi di proseguimento dei lavori in corso, sul generale stato di andamento del Programma stesso nonchè sul grado di utilizzazione delle risorse finanziarie.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma, é svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Casale M.to o suo delegato e composto dai Sindaci dei Comuni e Legali Rappresentanti degli Enti aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto Collegio si riunirà allorquando ne facciano richiesta il Presidente o almeno due componenti.

I compiti del collegio comprendono la vigilanza, oltreché sull’esecuzione dell’accordo di cui alla presente scrittura, anche su eventuali inadempienze ad opera dei soggetti partecipanti.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Casale M.to. - Via Mameli, 10.

Art. 5
Rimborso spese

All’Ente attuatore del Programma, potrà essere riconosciuto un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di carattere ed interesse generale prestate dai propri Uffici e Servizi, da definirsi successivamente nelle modalità e nell’importo.

Art. 6
Modifica del presente accordo

Per tutto quanto non espressamente previsto riguardante specificatamente la gestione di tutta la procedura amministrativa inerente all’attuazione dell’intervento nel caso particolare di compresenza di più Enti interessati, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 104-20940 del 14.7.1997 e s.m.i. e alle Deliberazioni C.I.P.E. in data 21.12.1993 e 21.12.1995, il cui richiamo si intende fatto per relationem o ad altre disposizioni eventualmente impartite nel corso della attuazione del Programma medesimo.

Per tutto quanto invece non normato nel presente Accordo di Programma, si fa riferimento ed esplicito rinvio e si intendono applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti, proprie degli Enti locali territoriali, oltre ai principi, in quanto compatibili, del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente Accordo di Programma é comunque modificabile ed integrabile nei suoi contenuti previ accordi e valutazioni unanimi da parte degli Enti firmatari, avvalorati dalle necessarie deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti.

Nuove ed eventuali esigenze che dovessero sorgere nella gestione, non previste e disciplinate dal presente accordo, saranno definite da tutti i firmatari interessati in accordo tra loro; così come di comune accordo, gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui al presente accordo, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l’Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell’iter procedurale.

L’accordo potrà altresì essere modificato, con le modalità sopra descritte, per comprendere l’eventuale utilizzo di quota parte di finanziamenti previsti anch’essi per il conseguimento delle finalità dell’intero Programma Triennale di Tutela Ambientale, con l’impegno manifestato da tutti gli Enti sottoscrittori, di riconoscere e di devolvere quindi all’Ente attuatore, quota parte di quanto eventualmente di rispettiva spettanza per gli interventi di servizio comune che verranno realizzati da quest’ultimo.

Il presente accordo ha natura negoziale; pertanto è vincolante per tutte le Amministrazioni stipulanti, costituendo idoneo titolo per obblighi giuridici e conseguenti responsabilità a carico delle stesse, come meglio precisato nel successivo articolo 8.

Art. 7
Conseguimento degli obbiettivi

Tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, i Comuni in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore e l’I.P.A.B. S. Antonio Abate rappresentato dal proprio Presidente Pro Tempore, si impegnano in solido ad osservare integralmente, senza riserva alcuna, e ad applicare tutte le disposizioni di cui al presente Accordo, ciascuno per la parte di propria spettanza, al fine di garantire una coerente e compatta amministrazione dell’accordo stesso e una precisa e puntuale cura degli interessi strettamente connessi alla realizzazione degli obbiettivi specifici di cui al medesimo.

Art. 8
Controversie - Organo di giudizio

Le controversie che dovessero sorgere tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo nella puntuale applicazione del medesimo e delle clausole ad esso inerenti e conseguenti, nel caso in cui non abbiano potuto trovare soluzione extragiudiziale amichevole in via amministrativa, verranno demandate alla esclusiva giurisdizione del T.A.R. Piemonte.

Art. 9
Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma viene pubblicato a norma di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco del Comune di Borgo San Martino
Bruno Zavattaro

Il Sindaco del Comune di Camagna*
Leonello Scagliotti

Il Sindaco del Comune di Camino
Sergio Guttero

Il Sindaco del Comune di Cella Monte
Giuseppe Arditi

Il Sindaco del Comune di Cerrina
Aldo Visca

Il Sindaco del Comune di Coniolo
Riccardo Triglia

Il Sindaco del Comune di Conzano
Emanuele Demaria

Il Sindaco del Comune di Giarole
Patrizia Gerbi

Il Sindaco del Comune di Odalengo Piccolo
Angelo Ferroglio

Il Sindaco del Comune di Ozzano Monf.
Angela Maria Angelini

Il Sindaco del Comune di Palazzolo Verc.se
Luigi Mocca **

Il Sindaco del Comune di Sala Monf.
Rosanna Melotti

Il Sindaco del Comune di Solonghello
Celestino Novarese

Il Sindaco del Comune di Terruggia
Luigino Mazzucco

Il Sindaco del Comune di Vignale Monf.
Paolo Ruschena

Il Sindaco del Comune di Villamiroglio
Giovanni Brusa

Il Sindaco del Comune di Villanova Monf.
Mauro Cabiati

e

il Rappresentante dell’I.P.A.B. S. Antonio Abate di Trino - Il Presidente Pro Tempore Ing. Silvio Piccini

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Si approva il presente Accordo di Programma ai sensi dell’art. 27 comma 4 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Il Sindaco
Paolo Mascarino

* Ritirata adesione all’Accordo in data 12/6/00

** Ritirata adesione all’Accordo in data 22/1/01