Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 5 - 2303
D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i. Artt. 27 e 28. Liri Industriale S.r.l. Approvazione
di progetto, autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione allesercizio
dellimpianto di incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali
non pericolosi, già classificati tossici e nocivi, da ubicarsi nello stabilimento
di Pont Canavese (TO)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di approvare, ai sensi dellarticolo 27 del D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i.,
il progetto dellimpianto di incenerimento con recupero energetico, da
ubicarsi nello stabilimento della Società LIRI INDUSTRIALE di Pont Canavese,
Via Caviglione n. 36, di rifiuti speciali non pericolosi, già classificati
tossici e nocivi (polverino), prodotti esclusivamente nel ciclo di lavorazione
del suddetto stabilimento, in accoglimento della domanda pervenuta il 22
settembre 2000 da parte della stessa Società LIRI INDUSTRIALE S.r.l., con
sede legale in Nichelino (TO), Via Vernea 2;
2) di autorizzare, ugualmente ai sensi dellarticolo 27 del D.Lgs n. 22/1997
e s.m.i., la realizzazione del suddetto impianto (Riferimenti catastali:
particella n. 493 del foglio catastale n. 41 del Comune di Pont Canavese),
in accoglimento della domanda di cui al punto precedente;
3) di autorizzare, ai sensi dellarticolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.,
lesercizio dellimpianto di cui sopra, in accoglimento della stessa domanda
di cui ai punti precedenti.
La presente autorizzazione allesercizio è limitata ad una quantità annua
di polverino pari a 1650 tonnellate.
La presente autorizzazione ha una durata di cinque anni, a partire dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte e potrà essere rinnovata previa presentazione, ai
sensi dellarticolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e dellarticolo
28, comma 9, della L.R. n. 59/1995, alla Provincia di Torino (cui sono
delegati anche, in base alla citata legge regionale, i provvedimenti di
diffida, sospensione e revoca dellautorizzazione), di apposita domanda
entro centottanta giorni dalla sua scadenza;
4) di precisare che gli elementi principali relativi allimpianto, ad esempio
le sue caratteristiche, i sistemi di regolazione e controllo, la rilevazione
e la registrazione dei dati, le attività di monitoraggio, nonchè le prescrizioni
relative alla realizzazione dellimpianto ed al suo esercizio, sono contenute
negli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
5) di precisare ulteriormente quanto segue:
- la Società Liri Industriale dovrà assolvere gli obblighi conseguenti
al rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, conseguentemente,
deve attenersi a quanto prescritto al riguardo da parte dei soggetti pubblici
competenti ed, in particolare, della Provincia di Torino, del Comune di
Pont Canavese, del Dipartimento subprovinciale dellA.R.P.A. di Ivrea e
dellA.S.L. n. 9 di Ivrea;
- per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere
rispettati gli obblighi inerenti lassolvimento degli oneri di urbanizzazione
a favore del Comune di Pont Canavese;
- ai sensi dellarticolo 27, 5 comma, del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i., la
presente approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali ed inoltre costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
- leffettivo esercizio dellimpianto è subordinato alla prestazione di
idonee garanzie finanziarie, come previsto dalla lettera h) del primo comma
dellart. 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., a favore della Provincia di Torino,
nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Regione Piemonte;
- per la fase di messa a regime dellimpianto si rinvia a quanto indicato
al riguardo nellAllegato B;
- la ditta deve assicurare la messa a disposizione della Provincia di Torino,
del Comune di Pont Canavese, dell A.R.P.A.. e dell A.S.L. n. 9 di Ivrea,
dei dati relativi allesercizio dellimpianto ed alle conseguenti attività
di monitoraggio (rif. anche prescrizione n. 5 dellAllegato C);
6) di fissare i termini per linizio ed il compimento dei lavori occorrenti
per la realizzazione dellimpianto in mesi 6 (sei), a decorrere dalla data
di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, come indicato nellAllegato A.
Le richieste di eventuali proroghe dei detti termini dovranno essere motivate
e dovranno essere comunicate allAssessorato Ambiente della Regione Piemonte
e al Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino, al Comune di Pont
Canavese, al Dipartimento subprovinciale dellA.R.P.A. di Ivrea e allA.S.L.
n. 9 di Ivrea.
7) di sottolineare che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo,
in ordine alla corretta realizzazione ed al corretto esercizio dellimpianto,
da parte della Provincia di Torino, del Dipartimento subprovinciale dellA.R.P.A.
di Ivrea, dellA.S.L. n. 9 di Ivrea e del Comune di Pont Canavese, per
quanto di competenza.
Sono fatti salvi al riguardo ulteriori interventi e prescrizioni da parte
dei suddetti Enti nellambito delle specifiche competenze.
E fatto salvo laccertamento, da parte del Comune di Pont Canavese, circa
lesistenza dei terreni gravati dal vincolo di uso civico.
Contro il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte
da parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di 60 gg. dalla
piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di 120 gg.
- in alternativa - con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
(omissis)