Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 5 - 2303

D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i. Artt. 27 e 28. Liri Industriale S.r.l. Approvazione di progetto, autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, già classificati tossici e nocivi, da ubicarsi nello stabilimento di Pont Canavese (TO)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., il progetto dell’impianto di incenerimento con recupero energetico, da ubicarsi nello stabilimento della Società LIRI INDUSTRIALE di Pont Canavese, Via Caviglione n. 36, di rifiuti speciali non pericolosi, già classificati tossici e nocivi (polverino), prodotti esclusivamente nel ciclo di lavorazione del suddetto stabilimento, in accoglimento della domanda pervenuta il 22 settembre 2000 da parte della stessa Società LIRI INDUSTRIALE S.r.l., con sede legale in Nichelino (TO), Via Vernea 2;

2) di autorizzare, ugualmente ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., la realizzazione del suddetto impianto (Riferimenti catastali: particella n. 493 del foglio catastale n. 41 del Comune di Pont Canavese), in accoglimento della domanda di cui al punto precedente;

3) di autorizzare, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., l’esercizio dell’impianto di cui sopra, in accoglimento della stessa domanda di cui ai punti precedenti.

La presente autorizzazione all’esercizio è limitata ad una quantità annua di polverino pari a 1650 tonnellate.

La presente autorizzazione ha una durata di cinque anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e potrà essere rinnovata previa presentazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e dell’articolo 28, comma 9, della L.R. n. 59/1995, alla Provincia di Torino (cui sono delegati anche, in base alla citata legge regionale, i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione), di apposita domanda entro centottanta giorni dalla sua scadenza;

4) di precisare che gli elementi principali relativi all’impianto, ad esempio le sue caratteristiche, i sistemi di regolazione e controllo, la rilevazione e la registrazione dei dati, le attività di monitoraggio, nonchè le prescrizioni relative alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio, sono contenute negli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

5) di precisare ulteriormente quanto segue:

- la Società Liri Industriale dovrà assolvere gli obblighi conseguenti al rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, conseguentemente, deve attenersi a quanto prescritto al riguardo da parte dei soggetti pubblici competenti ed, in particolare, della Provincia di Torino, del Comune di Pont Canavese, del Dipartimento subprovinciale dell’A.R.P.A. di Ivrea e dell’A.S.L. n. 9 di Ivrea;

- per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l’assolvimento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Pont Canavese;

- ai sensi dell’articolo 27, 5 comma, del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i., la presente “approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali” ed inoltre “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”;

- l’effettivo esercizio dell’impianto è subordinato alla prestazione di idonee garanzie finanziarie, come previsto dalla lettera h) del primo comma dell’art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., a favore della Provincia di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Regione Piemonte;

- per la fase di messa a regime dell’impianto si rinvia a quanto indicato al riguardo nell’Allegato B;

- la ditta deve assicurare la messa a disposizione della Provincia di Torino, del Comune di Pont Canavese, dell’ A.R.P.A.. e dell’ A.S.L. n. 9 di Ivrea, dei dati relativi all’esercizio dell’impianto ed alle conseguenti attività di monitoraggio (rif. anche prescrizione n. 5 dell’Allegato C);

6) di fissare i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’impianto in mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come indicato nell’Allegato A.

Le richieste di eventuali proroghe dei detti termini dovranno essere motivate e dovranno essere comunicate all’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte e al Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino, al Comune di Pont Canavese, al Dipartimento subprovinciale dell’A.R.P.A. di Ivrea e all’A.S.L. n. 9 di Ivrea.

7) di sottolineare che sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine alla corretta realizzazione ed al corretto esercizio dell’impianto, da parte della Provincia di Torino, del Dipartimento subprovinciale dell’A.R.P.A. di Ivrea, dell’A.S.L. n. 9 di Ivrea e del Comune di Pont Canavese, per quanto di competenza.

Sono fatti salvi al riguardo ulteriori interventi e prescrizioni da parte dei suddetti Enti nell’ambito delle specifiche competenze.

E’ fatto salvo l’accertamento, da parte del Comune di Pont Canavese, circa l’esistenza dei terreni gravati dal vincolo di uso civico.

Contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte da parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di 60 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di 120 gg. - in alternativa - con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(omissis)