Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 35 - 2287
Determinazione di importi e modalità di erogazione dellassistenza sanitaria
in forma indiretta a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale
residenti in Piemonte per lanno 2001
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di determinare le modalità e gli importi di erogazione dellassistenza
sanitaria in forma indiretta per cittadini piemontesi, validi su tutto
il territorio nazionale, così come indicati nellAllegato 1 e nelle Tabelle
A1 e A2, facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con
efficacia a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
e fino al 31/12/2001;
di stabilire che, per quanto concerne le prestazioni iniziate entro il
giorno precedente la data suddetta, esse si intenderanno rimborsabili secondo
la D.G.R. n. 35-26849 del 15/3/1999 e la D.G.R. n. 39-28001 del 2/8/1999;
di approvare il testo indicato nel modulo B - valido soltanto per le strutture
ubicate sul territorio regionale - allegato e facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento. Linoltro del modulo alle strutture
private soggetti erogatori di assistenza sanitaria in forma indiretta sarà
a cura delle A.S.L. competenti per territorio ;
di determinare che, per quanto concerne alcuni interventi di Cardiochirurgia
e precisamente quelli relativi ai DRG dal n. 103 al n. 111, qualora si
rivelino scostamenti dei volumi di produzione, secondo le procedure di
verifica previste dal protocollo dintesa recepito con D.G.R. n. 47-866
del 18/9/2000, tali prestazioni verranno rimborsate al 50% della tariffa
base se erogate da strutture identificate nellambito della revisione annuale
del citato protocollo dintesa;
di stabilire che la liquidazione dei rimborsi in oggetto potrà avvenire
solo su presentazione di regolare documentazione di spesa, redatta in conformità
alle norme fiscali e comunque con esclusivo riferimento al complesso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, nonché delloriginale del
modulo B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Considerata loggettiva difficoltà alla presentazione del modulo B da parte
dei pazienti che subiscono interventi in strutture private dislocate fuori
dal territorio regionale, di stabilire che nei casi della fattispecie menzionata,
non è necessaria la produzione di tale modulo;
di confermare, al fine di contenere il disagio degli utenti sottoposti
a spese particolarmente rilevanti, la possibilità di utilizzo dellistituto
della cessione del credito di cui allart. 1260 del Codice Civile, sulla
base delle procedure che sono già state indicate dallAssessorato regionale
alla Sanità e Assistenza con apposita direttiva del 6.12.1994 prot. n.
10853/50/776;
di determinare che, nel caso in cui lA.S.L. verifichi limpossibilità,
sul proprio territorio o nellambito della Regione Piemonte, di erogare
una prestazione di ricovero in forma diretta pubblica o privata accreditata
nei limiti massimi dei tempi di attesa indicati dalla Regione Piemonte
(o dal Ministero della Sanità), il Direttore generale potrà provvedere,
per le prestazioni abbattute dell80% (comprese nella tabella A2), a rimborsare
la quota come previsto dalla Tabella A1. In mancanza di provvedimenti che
fissino i tempi di attesa, il Direttore generale potrà avvalersi di una
dichiarazione da parte della struttura pubblica interpellata dallassistito,
che attesti limpossibilità di garantire la prestazione richiesta, in quei
tempi brevi che la situazione del paziente richiederebbe ;
di dare atto che il finanziamento dellassistenza sanitaria in forma indiretta
è da individuare per lanno 2001 allinterno delle quote di riparto attribuito
alle A.S.L. territorialmente competenti, con le modalità di cui allart.
1 della L.R. 8/95.
(omissis)