Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 35 - 2287

Determinazione di importi e modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria in forma indiretta a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale residenti in Piemonte per l’anno 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di determinare le modalità e gli importi di erogazione dell’assistenza sanitaria in forma indiretta per cittadini piemontesi, validi su tutto il territorio nazionale, così come indicati nell’Allegato 1 e nelle Tabelle A1 e A2, facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con efficacia a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31/12/2001;

di stabilire che, per quanto concerne le prestazioni iniziate entro il giorno precedente la data suddetta, esse si intenderanno rimborsabili secondo la D.G.R. n. 35-26849 del 15/3/1999 e la D.G.R. n. 39-28001 del 2/8/1999;

di approvare il testo indicato nel modulo B - valido soltanto per le strutture ubicate sul territorio regionale - allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’inoltro del modulo alle strutture private soggetti erogatori di assistenza sanitaria in forma indiretta sarà a cura delle A.S.L. competenti per territorio ;

di determinare che, per quanto concerne alcuni interventi di Cardiochirurgia e precisamente quelli relativi ai DRG dal n. 103 al n. 111, qualora si rivelino scostamenti dei volumi di produzione, secondo le procedure di verifica previste dal protocollo d’intesa recepito con D.G.R. n. 47-866 del 18/9/2000, tali prestazioni verranno rimborsate al 50% della tariffa base se erogate da strutture identificate nell’ambito della revisione annuale del citato protocollo d’intesa;

di stabilire che la liquidazione dei rimborsi in oggetto potrà avvenire solo su presentazione di regolare documentazione di spesa, redatta in conformità alle norme fiscali e comunque con esclusivo riferimento al complesso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché dell’originale del modulo B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Considerata l’oggettiva difficoltà alla presentazione del modulo B da parte dei pazienti che subiscono interventi in strutture private dislocate fuori dal territorio regionale, di stabilire che nei casi della fattispecie menzionata, non è necessaria la produzione di tale modulo;

di confermare, al fine di contenere il disagio degli utenti sottoposti a spese particolarmente rilevanti, la possibilità di utilizzo dell’istituto della cessione del credito di cui all’art. 1260 del Codice Civile, sulla base delle procedure che sono già state indicate dall’Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza con apposita direttiva del 6.12.1994 prot. n. 10853/50/776;

di determinare che, nel caso in cui l’A.S.L. verifichi l’impossibilità, sul proprio territorio o nell’ambito della Regione Piemonte, di erogare una prestazione di ricovero in forma diretta pubblica o privata accreditata nei limiti massimi dei tempi di attesa indicati dalla Regione Piemonte (o dal Ministero della Sanità), il Direttore generale potrà provvedere, per le prestazioni abbattute dell’80% (comprese nella tabella A2), a rimborsare la quota come previsto dalla Tabella A1. In mancanza di provvedimenti che fissino i tempi di attesa, il Direttore generale potrà avvalersi di una dichiarazione da parte della struttura pubblica interpellata dall’assistito, che attesti l’impossibilità di garantire la prestazione richiesta, in quei tempi brevi che la situazione del paziente richiederebbe ;

di dare atto che il finanziamento dell’assistenza sanitaria in forma indiretta è da individuare per l’anno 2001 all’interno delle quote di riparto attribuito alle A.S.L. territorialmente competenti, con le modalità di cui all’art. 1 della L.R. 8/95.

(omissis)

Allegato