Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 20
Piano regionale straordinario per leradicazione della tubercolosi bovina
nelle province di Torino e Cuneo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Art. 1 - Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato
infetto da tubercolosi bovina quando reagisce positivamente alle prove
di cui al Decreto Ministeriale 592/95 o alla prova del gamma interferone
eseguita presso lIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle dAosta.
Art. 2 - In caso di riscontro di uno o più capi bovini infetti ai sensi
dellarticolo 1 del presente decreto, si adottano i provvedimenti previsti
dal Decreto Ministeriale 592/95 e successive modifiche.
Nei casi in cui in un allevamento siano constatate unicamente positività
isolate al test del gamma interferone, il Servizio veterinario dellASL
competente può applicare le procedure di sospensione della qualifica di
allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi previste dallallegato
A, punto 3 A del Decreto Legislativo 196/99.
Art. 3 - I capi risultati positivi al test del gamma interferone, qualora
abbattuti dalla data di vigenza del presente decreto con le procedure previste
dal D.M. 592/95 e successive modifiche, sono indennizzabili ai sensi della
Legge 615 del 9/6/64 e della Legge 124 del 31/3/76 e successive modifiche.
Art. 4 - Devono essere sottoposti a controllo diagnostico mediante il test
del gamma interferone gli allevamenti appartenenti alle categorie a rischio
di seguito elencate:
a) allevamenti da riproduzione oggetto di segnalazione di tubercolosi allatto
della macellazione;
b) allevamenti di origine di capi risultati infetti alla prova di compra-vendita
a destino;
c) allevamenti epidemiologicamente correlati o a rischio perchè della medesima
proprietà o limitrofi ad altri allevamenti infetti da tubercolosi;
d) allevamenti già risultati positivi alle prove del gamma interferone
e per la ricerca di antitubercolari vietati nellambito dei programmi attuati
precedentemente;
e) allevamenti situati in aree a rischio geografico, con prevalenza dinfezione
locale superiore alla media della ASL;
f) allevamenti che ospitano vacche a fine carriera da destinare alla macellazione;
g) allevamenti a rischio per situazioni di promiscuità con mandrie di diversa
origine e provenienza, in occasione di periodici trasferimenti per motivi
di alimentazione;
h) ogni altro allevamento in cui il Servizio veterinario dellASL competente
lo ritenga necessario per accelerare il programma di eradicazione locale.
Negli allevamenti di cui al punto d) del presente articolo, la prova del
gamma interferone deve essere ripetuta per i capi risultati negativi agli
accertamenti precedenti e per i capi non ancora controllati.
Art. 5 - Negli allevamenti in cui uno o più accertamente consecutivi di
cui allarticolo 1 dimostrino una presenza grave e persistente dellinfezione,
incontenibile con le ordinarie misure di allontanamento dei capi positivi,
il Servizio Veterinario dispone, su parere conforme della Direzione di
Sanità Pubblica della Regione Piemonte e dellOsservatorio Epidemiologico
dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale, lapplicazione dellarticolo
19, punto 3 del Decreto Ministeriale 592/95.
Art. 6 - Il presente Decreto è applicabile per allevamenti anche delle
province diverse da Torino e Cuneo su motivata richiesta del Servizio Veterinario
competente per territorio alla Direzione di Sanità Pubblica della Regione
Piemonte che, valutato il caso, concede lautorizzazione ove sia necessaria
per garantire il mantenimento della qualifica territoriale di ufficialmente
indenne da tubercolosi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai
sensi dellarticolo 65 dello Statuto.
Enzo Ghigo