Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 20

Piano regionale straordinario per l’eradicazione della tubercolosi bovina nelle province di Torino e Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato infetto da tubercolosi bovina quando reagisce positivamente alle prove di cui al Decreto Ministeriale 592/95 o alla prova del gamma interferone eseguita presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Art. 2 - In caso di riscontro di uno o più capi bovini infetti ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto, si adottano i provvedimenti previsti dal Decreto Ministeriale 592/95 e successive modifiche.

Nei casi in cui in un allevamento siano constatate unicamente positività isolate al test del gamma interferone, il Servizio veterinario dell’ASL competente può applicare le procedure di sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi previste dall’allegato A, punto 3 A del Decreto Legislativo 196/99.

Art. 3 - I capi risultati positivi al test del gamma interferone, qualora abbattuti dalla data di vigenza del presente decreto con le procedure previste dal D.M. 592/95 e successive modifiche, sono indennizzabili ai sensi della Legge 615 del 9/6/64 e della Legge 124 del 31/3/76 e successive modifiche.

Art. 4 - Devono essere sottoposti a controllo diagnostico mediante il test del gamma interferone gli allevamenti appartenenti alle categorie a rischio di seguito elencate:

a) allevamenti da riproduzione oggetto di segnalazione di tubercolosi all’atto della macellazione;

b) allevamenti di origine di capi risultati infetti alla prova di compra-vendita a destino;

c) allevamenti epidemiologicamente correlati o a rischio perchè della medesima proprietà o limitrofi ad altri allevamenti infetti da tubercolosi;

d) allevamenti già risultati positivi alle prove del gamma interferone e per la ricerca di antitubercolari vietati nell’ambito dei programmi attuati precedentemente;

e) allevamenti situati in aree a rischio geografico, con prevalenza d’infezione locale superiore alla media della ASL;

f) allevamenti che ospitano vacche a fine carriera da destinare alla macellazione;

g) allevamenti a rischio per situazioni di promiscuità con mandrie di diversa origine e provenienza, in occasione di periodici trasferimenti per motivi di alimentazione;

h) ogni altro allevamento in cui il Servizio veterinario dell’ASL competente lo ritenga necessario per accelerare il programma di eradicazione locale.

Negli allevamenti  di cui al punto d) del presente articolo, la prova del gamma interferone deve essere ripetuta per i capi risultati negativi agli accertamenti precedenti e per i capi non ancora controllati.

Art. 5 - Negli allevamenti in cui uno o più accertamente consecutivi di cui all’articolo 1 dimostrino una presenza grave e persistente dell’infezione, incontenibile con le ordinarie misure di allontanamento dei capi positivi, il Servizio Veterinario dispone, su parere conforme della Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte e dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l’applicazione dell’articolo 19, punto 3 del Decreto Ministeriale 592/95.

Art. 6 - Il presente Decreto è applicabile per allevamenti anche delle province diverse da Torino e Cuneo su motivata richiesta del Servizio Veterinario competente per territorio alla Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte che, valutato il caso, concede l’autorizzazione ove sia necessaria per garantire il mantenimento della qualifica territoriale di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi  dell’articolo 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo