Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 18-2270

Art. 2 D.Lgs 626/1994 e s.m.i. individuazione del datore di lavoro. Modifica della precedente D.G.R. 31-202 del 12 giugno 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare la D.G.R. n. 31-202 del 12/6/2000, individuando, per le ragioni in premessa illustrate, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 la figura di datore di lavoro per il personale del ruolo della Giunta regionale, nel direttore della direzione Patrimonio e Tecnico;

di dare atto che la predetta scelta organizzativa riveste carattere definitivo ed ha effetto dalla data di dimissioni dell’attuale direttore della direzione Patrimonio e Tecnico;

di dare inoltre atto che l’individuazione quale datore di lavoro costituisce l’attribuzione normale di uno status, che si coniuga con i contenuti del contratto individuale di lavoro di diritto privato stipulato dal dirigente con incarico di direttore della direzione Patrimonio e Tecnico e rientra tra le funzioni ed i compiti connessi a tale incarico;

di stabilire che il datore di lavoro come sopra identificato eserciti il proprio ruolo anche al fine della programmazione degli interventi di adeguamento delle strutture regionali al disposto del D.Lgs. n. 626/1994 e che possa essere supportato, per quanto di rispettiva competenza, dal:

Direttore regionale dell’Organizzazione del personale

Direttore del Bilancio

Direttore della Comunicazione istituzionale

Conferenza dei Direttori regionali;

Comitato regionale di coordinamento;

di dare atto che al datore di lavoro competono gli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94;

di autorizzare, per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 4, il datore di lavoro ad avvalersi, quando necessario, dell’ausilio e del supporto di esperti della materia (anche attraverso l’attivazione di periodiche consulenze) di comprovata competenza professionale per la soluzione di problematiche di tipo specialistico che esorbitano dalle ordinarie competenze e conoscenze dei funzionari tecnici ed amministrativi dall’Ente preposti a tale attività;

di stabilire che ciascun direttore regionale ed i relativi dirigenti, nonchè i responsabili degli Uffici di comunicazione, hanno le responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che il D.Lgs 626/94 e successive modifiche attribuiscono ai dirigenti e ai preposti;

di precisare che gli stessi soggetti, per quanto riguarda l’attuazione del programma di interventi in materia di sicurezza, ciascuno per la propria parte di rischi, hanno responsabilità entro limiti finanziari di spesa determinati all’interno di quote di budgets che devono essere loro assegnate e che in ogni caso la loro responsabilità, sul piano patrimoniale, riguarda gli interventi ordinari, rispetto ai quali gli stessi hanno concreta possibilità di incidere in relazione alla loro effettiva capacità di spesa, non estendendosi a quelli esorbitanti la quota di budget loro attribuita o comunque agli interventi strutturali ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro;

di prendere atto dell’avvenuta istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, da assegnare alla competenza della Direzione Patrimonio e Tecnico, onde poter provvedere agli interventi attraverso autonomi poteri gestionali, tenuto anche conto dell’appalto per l’innovazione tecnologica attualmente in corso, a cui il direttore della predetta direzione quale datore di lavoro può accedere;

di invitare i lavoratori dipendenti all’esatto adempimento delle regole di lavoro secondo la dovuta diligenza e, in generale, all’osservanza della normativa anti-infortunistica ed alla piena collaborazione con il datore di lavoro designato per il raggiungimento degli obiettivi dal medesimo fissati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

di dare mandato alla direzione competente di garantire una adeguata copertura assicurativa al datore di lavoro e, in genere, ai direttori, dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti in materia.

(omissis)