Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
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Codice 32.4
L.R. 58/78, art. 7. Assegnazione di contributi ad Enti ed Associazioni
per la realizzazione di rassegne e festival musicali e teatrali in Piemonte.
Spesa di L. 327.000.000 (cap. 11725/2000)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e sulla base
di quanto previsto dal Programma di Attività della Direzione Promozione
Attività Culturali Istruzione e Spettacolo per lanno 2000, approvato con
D.G.R. n. 113-699 del 31.07.2000, unulteriore assegnazione di contributi
per la realizzazione di rassegne e festival musicali e teatrali di rilievo
regionale, per una spesa complessiva di L. 327.000.000, ripartita così
come indicato nellallegato, che costituisce parte integrante della presente
determinazione.
La liquidazione degli importi avverrà secondo le seguenti modalità:
per i contributi dimporto superiore a L. 7.000.000 la liquidazione potrà
avvenire in due soluzioni: un acconto del 50% verrà liquidato ad avvenuta
esecutività della determinazione e ad iniziativa avviata; la restante parte
ad iniziativa realizzata e dietro presentazione di:
- relazione artistica sullattività svolta, corredata da rassegna stampa
e documentazione comprovante leffettuazione delliniziativa;
- rendiconto consuntivo analitico dellattività (articolato in entrate
e uscite);
- copia delle fatture e/o note spese quietanzate e intestate allEnte organizzatore
della manifestazione, ordinate sistematicamente secondo le voci indicate
nel bilancio consuntivo.
Le iniziative dovranno essere realizzate nel corso dellesercizio finanziario
nel quale è stato assegnato il contributo, salvo diversa determinazione
seriamente motivata e concordata con la Direzione interessata. In caso
contrario si provvederà alla revoca dellintero contributo assegnato. Tale
provvedimento verrà preso anche nel caso in cui la documentazione presentata
dai soggetti assegnatari di contributi, a seguito di attento esame da parte
degli uffici responsabili, non risultasse specificatamente riferibile o
attinente allattività realizzata.
In ogni caso non si effettueranno erogazioni prima che sia avvenuta la
regolare rendicontazione finale del contributo eventualmente concesso nellanno
precedente.
La rendicontazione non potrà essere costituita da autocertificazione o
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 103, che
si applica esclusivamente per stati, fatti e qualità personali e non per
la documentazione richiesta ai fini della liquidazione di contributi a
enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni e altri soggetti non
individuali.
Nella rendicontazione sarà ammessa lindicazione di spese generali anche
non documentate fino ad un massimo del 10% della rendicontazione stessa.
Alla spesa di L. 327.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al
cap. 11725 del bilancio regionale 2000 (L. 2.000.000 accantonamento n.
100351, L. 325.000.000 accantonamento n. 100871).
Il Direttore regionale
D.D. 10 novembre 2000, n. 249
Rita Marchiori