Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38-2389

L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell’articolazione delle sezioni del registro nonche’ dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di istituire la sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”, quale sezione autonoma del registro regionale del volontariato istituito con L.R. n. 38/94, art. 3;

di approvare la disciplina del registro regionale del volontariato, contenente l’articolazione del medesimo, nonché i requisiti e le procedure per l’iscrizione, di cui all’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la quale sostituisce quanto disposto in merito dalla D.C.R. n. 339-2899 del 3.3.1992.

(omissis)

1. Articolazione del registro

Il registro regionale delle Organizzazioni di volontariato si articola nelle seguenti sezioni:

- socio assistenziale;

- sanitaria;

- impegno civile e tutela e promozione dei diritti;

- protezione civile;

- tutela e valorizzazione dell’ambiente;

- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

- educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero;

- organismi di collegamento e di coordinamento.

Per organismi di collegamento e di coordinamento si intendono le forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale

Gli organismi di collegamento a carattere nazionale la cui sede legale insiste nella regione sono iscritti nella sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”.

Vista la particolare natura del volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile come previsto dalla L.R. 26/04/2000 n. 44, si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile.

2. Requisiti

Possono chiedere l’iscrizione nel registro regionale le Organizzazioni o le Articolazioni locali autonome o gli Organismi di collegamento e coordinamento aventi sede nella regione Piemonte che svolgano – da almeno sei mesi dalla data di costituzione – attività di volontariato o coordinamento relativo all’attività stessa, nel territorio della regione.

Per attività di volontariato si intende l’attività solidaristica svolta a favore di terzi, anche se non può escludersi un beneficio per gli associati.

Tali Organizzazioni o Articolazioni o Organismi, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere caratterizzate dall’assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e dall’obbligatorietà del bilancio; si devono avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la loro attività.

Le Articolazioni di organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, interregionale o regionale, si considerano autonome qualora ricorrano congiuntamente i requisiti dell’elettività delle cariche sociali, dell’autonomia negoziale degli organi di rappresentanza e dell’autonomia finanziaria e patrimoniale attestata dal bilancio formalmente deliberato. I suddetti requisiti si possono desumere da esplicite disposizioni statutarie dell’Organizzazione di riferimento, da apposito mandato della stessa ovvero dalle disposizioni statutarie o regolamentari dell’Articolazione richiedente.

3. Procedure e documentazione per l’iscrizione nel registro regionale del volontariato

Le domande di iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato redatte in carta semplice, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266/1991, e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione o dell’Articolazione o dell’Organismo di collegamento e coordinamento sono trasmesse alla Direzione Politiche Sociali – corso Stati Uniti 1 10128 Torino -, che ne cura il tempestivo inoltro alle Direzioni competenti. Ferma restando l’unicità del registro, nella domanda dev’essere indicata la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto; in caso di mancata indicazione, le domande sono assegnate alle singole Direzioni secondo criteri di materia prevalente.

Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:

a) secondo la forma giuridica assunta, copia:

- dell’accordo costitutivo – statuto;

- eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;

- degli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata da cui si possano evidenziare i requisiti di cui al precedente punto 2.

Le Articolazioni trasmettono idonea documentazione dalla quale sia desumibile la loro autonomia, rispetto all’Organizzazione – internazionale, nazionale, interregionale o regionale – di cui sono espressione o cui sono affiliate, unitamente all’atto costitutivo–statuto dell’Organizzazione di riferimento;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

c) una relazione sull’attività svolta e in programma, che evidenzi in particolare l’apporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero, le relative modalità di impiego;

d) copia del rendiconto di esercizio relativo all’anno precedente la presentazione della domanda o in caso di Organizzazione recentemente costituitasi una previsione di bilancio;

e) scheda informativa, debitamente compilata, allegata al modulo di domanda e fotocopia del codice fiscale.

Gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), allegano una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l’elenco dei soggetti aderenti nonché il rispetto della quota di Organizzazioni di Volontariato iscritte secondo le indicazioni del precedente art. 1.

Le domande sono assegnate alle singole Direzioni regionali competenti per materia o secondo criteri di materia prevalente.

L’iscrizione al registro è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte della Direzione competente, con provvedimento dirigenziale, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto interessato e da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine è interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione. Le istruttorie, non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute a decorrere da mesi 12 dalla data della suddetta richiesta.

La Direzione Politiche sociali dell’Assessorato alle politiche sociali e della famiglia, volontariato promozione della sicurezza, politiche per l’immigrazione e l’emigrazione, coordina il gruppo tecnico interassessorile per l’esame delle eventuali problematiche riguardanti l’attribuzione dell’istruttoria delle istanze nonché quelle insorgenti dall’applicazione della normativa regionale in materia.