Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38-2389
L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione
della sezione Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione
dellarticolazione delle sezioni del registro nonche dei requisiti e delle
procedure per liscrizione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di istituire la sezione Organismi di collegamento e coordinamento, quale
sezione autonoma del registro regionale del volontariato istituito con
L.R. n. 38/94, art. 3;
di approvare la disciplina del registro regionale del volontariato, contenente
larticolazione del medesimo, nonché i requisiti e le procedure per liscrizione,
di cui allallegato facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la quale sostituisce quanto disposto in merito dalla D.C.R.
n. 339-2899 del 3.3.1992.
(omissis)
1. Articolazione del registro
Il registro regionale delle Organizzazioni di volontariato si articola
nelle seguenti sezioni:
- socio assistenziale;
- sanitaria;
- impegno civile e tutela e promozione dei diritti;
- protezione civile;
- tutela e valorizzazione dellambiente;
- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero;
- organismi di collegamento e di coordinamento.
Per organismi di collegamento e di coordinamento si intendono le forme
associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale
Gli organismi di collegamento a carattere nazionale la cui sede legale
insiste nella regione sono iscritti nella sezione Organismi di collegamento
e coordinamento.
Vista la particolare natura del volontariato di protezione civile che,
operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è
organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali e intercomunali
di protezione civile come previsto dalla L.R. 26/04/2000 n. 44, si stabilisce
che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione
del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi
di coordinamento provinciale di protezione civile.
2. Requisiti
Possono chiedere liscrizione nel registro regionale le Organizzazioni
o le Articolazioni locali autonome o gli Organismi di collegamento e coordinamento
aventi sede nella regione Piemonte che svolgano da almeno sei mesi dalla
data di costituzione attività di volontariato o coordinamento relativo
allattività stessa, nel territorio della regione.
Per attività di volontariato si intende lattività solidaristica svolta
a favore di terzi, anche se non può escludersi un beneficio per gli associati.
Tali Organizzazioni o Articolazioni o Organismi, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere
caratterizzate dallassenza di fini di lucro, dalla democraticità della
struttura, dallelettività e gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli aderenti e dallobbligatorietà del bilancio;
si devono avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali
e gratuite dei propri aderenti e non possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la
loro attività.
Le Articolazioni di organizzazioni di carattere internazionale, nazionale,
interregionale o regionale, si considerano autonome qualora ricorrano congiuntamente
i requisiti dellelettività delle cariche sociali, dellautonomia negoziale
degli organi di rappresentanza e dellautonomia finanziaria e patrimoniale
attestata dal bilancio formalmente deliberato. I suddetti requisiti si
possono desumere da esplicite disposizioni statutarie dellOrganizzazione
di riferimento, da apposito mandato della stessa ovvero dalle disposizioni
statutarie o regolamentari dellArticolazione richiedente.
3. Procedure e documentazione per liscrizione nel registro regionale del
volontariato
Le domande di iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato redatte in carta semplice, ai sensi dellart. 8 della legge
n. 266/1991, e sottoscritte dal legale rappresentante dellOrganizzazione
o dellArticolazione o dellOrganismo di collegamento e coordinamento sono
trasmesse alla Direzione Politiche Sociali corso Stati Uniti 1 10128
Torino -, che ne cura il tempestivo inoltro alle Direzioni competenti.
Ferma restando lunicità del registro, nella domanda devessere indicata
la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto; in caso
di mancata indicazione, le domande sono assegnate alle singole Direzioni
secondo criteri di materia prevalente.
Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:
a) secondo la forma giuridica assunta, copia:
- dellaccordo costitutivo statuto;
- eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
- degli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata
da cui si possano evidenziare i requisiti di cui al precedente punto 2.
Le Articolazioni trasmettono idonea documentazione dalla quale sia desumibile
la loro autonomia, rispetto allOrganizzazione internazionale, nazionale,
interregionale o regionale di cui sono espressione o cui sono affiliate,
unitamente allatto costitutivostatuto dellOrganizzazione di riferimento;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
c) una relazione sullattività svolta e in programma, che evidenzi in particolare
lapporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero, le relative
modalità di impiego;
d) copia del rendiconto di esercizio relativo allanno precedente la presentazione
della domanda o in caso di Organizzazione recentemente costituitasi una
previsione di bilancio;
e) scheda informativa, debitamente compilata, allegata al modulo di domanda
e fotocopia del codice fiscale.
Gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione
di cui alle lettere a), b), c), d), e), allegano una dichiarazione del
legale rappresentante dalla quale risulti lelenco dei soggetti aderenti
nonché il rispetto della quota di Organizzazioni di Volontariato iscritte
secondo le indicazioni del precedente art. 1.
Le domande sono assegnate alle singole Direzioni regionali competenti per
materia o secondo criteri di materia prevalente.
Liscrizione al registro è disposta entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dellistanza da parte della Direzione competente, con provvedimento
dirigenziale, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al soggetto interessato e da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione. Il termine è interrotto in caso di richiesta di integrazione
di documentazione. Le istruttorie, non perfezionate a seguito di comunicazione
con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano
decadute a decorrere da mesi 12 dalla data della suddetta richiesta.
La Direzione Politiche sociali dellAssessorato alle politiche sociali
e della famiglia, volontariato promozione della sicurezza, politiche per
limmigrazione e lemigrazione, coordina il gruppo tecnico interassessorile
per lesame delle eventuali problematiche riguardanti lattribuzione dellistruttoria
delle istanze nonché quelle insorgenti dallapplicazione della normativa
regionale in materia.