Bollettino Ufficiale n. 11 del 14 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 151-141961 del 26.6.2000:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Comunità Montana Val Pellice la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Guicciard nel territorio del Comune di Bobbio Pellice in misura di mod. max e medi 0.35 per produrre sul salto di metri 77.5 la potenza nominale media di Kw 27.12;

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 23.7.1990, data di notifica della Autorizzazione Provvisoria all’inzio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 71/2, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

5) Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.3.2000:

(omissis)

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabiliti nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 55 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre il concessionario deve;

- predisporre in corrispondenza della scala di risalita per ittiofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio;

- realizzare la scala di risalita per l’ittiofauna con l’utilizzo di massi litoidi naturali e facendo riferimento alle indicazioni tecniche prescritte dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

- ripristinare gli accessi necessari per l’esecuzione delle opere;

- entro mesi tre dalla comunicazione di fine lavori di cui all’art. 13 del presente disciplinare, smantellare l’opera di presa realizzata con Autorizzazione Provvisoria rilasciata con D.P.G.R. n. 71/2 del 20.7.1990 ed in corrispondenza di detta opera ripristinare l’alveo in condizioni naturali; ultimati tali lavori il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche.

(omissis)

Art. 13 - Termini per l’attuazione delle opere

Il concessionario dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di emanazione del provvedimento di concessione;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

Art. 14 - Collaudo e termini per la utilizzazione dell’acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione della variante stessa o di ciascun periodo di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.

(omissis)

Art. 16 - Canone

A far tempo dal 23.7.1990, data di notifica della Autorizzazione Provvisoria di cui al punto precedente, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone:

- dal 23.7.1990 al 31.12.1990 L. 153.000 in ragione di L/kW 15.744 per Kw medi 22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- dal 1.1.1991 al 31.12.1993 L. 1.039.000 in ragione di L/KW 15.744 per Kw medi 22 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 1.351.000 in ragione di L/KW 20.467 per Kw medi 22 ( ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

- dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 924.000 in ragione di L/KW 21.000 per kW medi 22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

- dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 484.000 in ragione di L/kW 22.000 per Kw medi 22 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

- dal 1.1.2000 fino alla data del provvedimento di concessione relativo alla variante richiesta con la domanda in data 18.1.1999, il concessionario dovrà corrispondere l’annuo canone relativo a kW medi 22, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

A far tempo dalla data del provvedimento di concessione relativo alla variante richiesta con la domanda in data 18.1.1999, il concessionario deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone relativo a KW medi 27.12 commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo, per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.