Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

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Deliberazione del Consiglio Regionale 13 febbraio 2001, n. 137 – 5625

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse relative all’anno 2000

(omissis)

Tale deliberazione nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata all’unanimità dei 28 Consiglieri presenti.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare l’articolo 11 istitutivo del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998;

vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 73/2000 del 4 agosto 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, con la quale sono state ripartire le risorse per l’anno 2000 con l’attribuzione alla Regione Piemonte della somma di lire 41.307.000.000;

considerato che con il decreto ministeriale sopra citato è stato altresì stabilito che qualora le regioni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o delle soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle individuate dal decreto stesso;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) con cui la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi della facoltà di integrare il fondo di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998 prevedendo per il 2000 la somma di lire 5 miliardi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-1633 dell’11 dicembre 2000 con la quale si propone al Consiglio regionale di deliberare i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998 relativi all’anno 2000;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

1) di stabilire che la concessione, agli aventi titolo, dei contributi relativi al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della l. n. 431/1998, per l’esercizio 2000 sia effettuata dai comuni sulla base di apposita graduatoria e sia assoggettata al possesso dei seguenti requisiti minimi, riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2000, pari a complessive lire 18.743.400, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 12 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’inciden-za del canone di locazione risulti superiore al 18 per cento:

Numero componenti
il nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

L. 32.486.700

3 persone

L. 39.633.774

4 persone

L. 46.131.114

5 o più persone

L. 51.978.720

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno 1999, diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico.

Il canone da considerare è costituito dalla somma dei canoni effettivamente corrisposti nell’anno 1999, risultanti dal contratto di locazione, intestato al richiedente, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L’incidenza del canone sul reddito è da verificarsi ponendo a rapporto il canone corrisposto e il reddito del nucleo familiare diminuito in ragione dei figli eventualmente a carico.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:

- i locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10 e i locatari di immobili ad uso non abitativo;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale A1, A2, A3, A7, A8, A9 e A10;

- i nuclei familiari al cui interno siano presenti titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10;

2) di stabilire che i comuni fissino l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale preventivamente elencate nel bando comunale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

3) di stabilire, altresì, che le risorse disponibili sono ripartite dalla Direzione regionale dell’edilizia tra i comuni proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria, da effettuarsi da parte dei comuni medesimi, delle domande pervenute. A tal fine i comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione regionale dell’edilizia, entro e non oltre 5 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l’ammontare del fabbisogno, secondo le modalità individuate dalla Direzione medesima;

4) di prevedere che i comuni che introducano a cofinanziamento del fondo risorse proprie possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate dal presente provvedimento. La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal comune, deve essere coperta dallo stanziamento comunale;

5) di demandare alla Direzione regionale dell’edilizia la formulazione di indirizzi tecnici ai comuni, al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi;

6) di precisare che i comuni sono tenuti ad inoltrare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 3, tutte le informazioni ad uso statistico e di osservatorio che saranno richieste dalla Direzione regionale dell’edilizia, nei modi e nelle forme da quest’ultima individuati;

7) di stabilire che il competente Assessorato regionale all’edilizia residenziale può utilizzare una quota, non superiore a lire 300.000.000, delle risorse regionali destinate al fondo per azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi, al fine di consentire al maggior numero possibile di cittadini di venire a conoscenza di tale opportunità, con particolare attenzione alla promozione delle forme di pubblicità locale, per i Comuni con meno di 20 mila abitanti;

8) di demandare ad ulteriori provvedimenti, sulla base delle eventuali economie accertate a seguito delle comunicazioni di cui al punto 3, l’individuazione di forme di utilizzo, a sostegno della locazione, delle risorse disponibili, diverse dall’erogazione diretta dei contributi ai cittadini.

(omissis)