Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2001, n. 29 - 2331

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana della Valle Stura di Demonte interessante unicamente il Comune di Roccasparvera (CN). Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana della Valle Stura di Demonte, relativa al solo Comune di Roccasparvera (CN) e dallo stesso adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 16 in data 29.7.1998, n. 7 in data 15.2.2000 e n. 24 in data 8.7.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 12.2.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana della Valle Stura di Demonte, relativa al solo Comune di Roccasparvera, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 16 in data 29.7.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione geologico - tecnica

- Elab. - Relazione illustrativa e tabelle di zona

- Elab. - Osservazioni presentate a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto preliminare di variante

- Tav. 2 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Territorio comunale, in scala 1:2000

- Tav. 3- Previsioni P.R.G.I.C.M. - Territorio comunale - Tavola complementare, in scala 1:2000

- deliberazioni consiliari n. 7 in data 15.2.2000 e n. 24 in data 8.7.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Norme d’Attuazione e tabelle di zona

- Elab. - Relazione geologico - tecnica integrativa

- Tav. 1 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Capoluogo, in scala 1:1000

- Tav. 2 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Castelletto, in scala 1:1000

- Tav. 3 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Casali, in scala 1:1000

- Tav. 4 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Colombero, in scala 1:1000

- Tav. 5 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Beraudi, in scala 1:1000

- Tav. 6 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Territorio comunale, in scala 1:10000

- Tav. 7 - Previsioni P.R.G.I.C.M. - Territorio comunale, in scala 1:2000.

(omissis)

Elenco delle modifiche introdotte “Ex Officio”

Modifiche cartografiche

- la previsione relativa alla zona ZN2 è da intendersi stralciata da tutte le tavole di Variante ed il relativo ambito reincluso nella perimetrazione delle “Aree di salvaguardia ambientale” individuale dal vigente P.R.I.;

- nelle tavole 2-6 e 7, la definizione degli arretramenti da prevedersi nei confronti del corso del rio (o bedale) di Rittana situato a monte del ponte di località Roccasparvera e della vicina viabilità provinciale, sono da intendersi rispettivamente modificati ed individuati prevedendo fasce di rispetto con profondità di mt. 15 dal corpo idrico e di mt. 20 dalla S.P. n. 136 (esclusa l’area di pertinenza della zona ZC4);

- la definizione relativa al “Limite di rispetto stradale e dei corpi idrici” che compare nella legenda delle singole tavole di progetto della variante è da intendersi integrata mediante l’inserimento della seguente precisazione: “Si richiama in ogni caso la cogenza di quanto in merito disposto dagli artt. 8 e 15 delle N.T.A. nonchè dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.”.

Modifiche normative

Il fascicolo delle “Norme d’Attuazione e Tabelle di Zona” relativo alle previsioni della Variante del Comune di Roccasparvera è da intendersi integrato mediante l’inserimento del testo degli artt. 2-20-22 del vigente P.R.I., inoltre:

- a conclusione del predetto articolo 2 è da intendersi inserito il seguente disposto: “4 Le osservazioni e prescrizioni di indagine ed esecutive espresse dalle Relazioni geologico-tecniche adottate con D.C. n. 16 del 29.7.1998 e D.C. n. 7 del 15.2.2000 (riportanti erroneamente la dicitura ”Variante 1997"), sono da considerare a tutti gli effetti come parte integrante delle presenti prescrizioni normative di piano;  in particolare la eventuale realizzazione del nuovo tracciato stradale a valle dell’area ZR2 (variante esterna) dovrà essere subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di riassetto necessari ad eliminare le condizioni di elevata pericolosità segnalate dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione per parte dell’area su cui si svilupperà l’intervento."

- il testo del predetto art. 20 è da intendersi integrato mediante l’inserimento dei seguenti commi conclusivi:

“17 Per gli interventi di nuova costruzione ammessi è prescritto il ricorso a tipologie, materiali e colori che consentano un corretto inserimento degli interventi in considerazione della specifica valenza storica e/o ambientale delle singole zone ZR.

18 Per gli interventi sulle aree libere inserite nella zona ZR1 con la variante 1996-97 al P.R.I. dovrà essere inoltre preventivamente verificata, con specifiche indagini geologiche, l’idoneità del sito all’edificazione."

- Il testo del predetto art. 22 è da intendersi integrato con le seguenti prescrizioni: “5 Nella zona ZN1 le destinazioni d’uso ammissibili sono limitate alla sola residenza; gli interventi edilizi dovranno essere realizzati mediante il ricorso a tipologie, materiali, colori finalizzati al conseguimento di un corretto inserimento ambientale dell’insediamento ed in particolare a limitare le interferenze sulle vedute godibili dalla S.S. n. 21.

L’Amministrazione a tal fine potrà anche imporre il ricorso ad idonee schermature vegetali."

- Il testo dell’ultimo trattino del comma finale dell’art. 24 delle N.T.A di Variante è da intendersi integrato mediante l’inserimento, dopo le parole: “con la presenza di” delle parole: “vincoli di arretramento derivanti dalle”;

- le previsioni tabellari relative all’area ZN2 sono da intendersi stralciate mentre quelle afferenti al complesso delle zone ZR e ZC, riportate all’ultimo rigo delle pag. 7 e 8 del fascicolo normativo di variante, sono da ritenersi corrette mediante la sostituzione dei richiami all’art. 24 delle N.d.a. con rimandi rispettivamente: all’art. 20, per le aree ZR ed all’art. 22, per le zone ZC.