Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 27-2220
Trasferimento competenze derivanti da D.P.C.M. 26.05.2000. Adempimenti
A relazione dellAssessore DAmbrosio
Premesso che la legge 25.2.1992 n.210 e successive modifiche ed integrazioni,
disciplina le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati .
Premesso che la legge 14.10.1999 n.362, disciplina le funzioni in materia
di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria.
Vista la legge 15.3.1997 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, con
la quale è stata conferita al Governo la delega per la semplificazione
amministrativa ed il trasferimento di funzioni e compiti alle regioni.
Visto il decreto legislativo 31.3.1998 n.112 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale sono stati conferiti alle regioni ed agli enti
locali le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana
e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.5.2000 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 11.10.2000) con il quale si individuano in
via generale le risorse da trasferire alle Regioni per lesercizio delle
funzioni ed i compiti in materia di salute umana e sanità veterinaria conferiti
alle Regioni medesime ai sensi del D.Lgs. 112/1998.
Preso atto dellimminente emanazione del D.P.C.M. di effettivo trasferimento
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da assegnare
alla Regione Piemonte e considerato che dalla data di pubblicazione di
tale decreto diverrà pienamente operativo il trasferimento di competenze;
ritenuto pertanto necessario dare indicazioni sulle modalità di esercizio
di tali funzioni, precisando che le disposizioni contenute nella presente
proposta sono già conformi con il testo del disegno di legge regionale
di recepimento del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni,
approvato dal Consiglio regionale.
Constatato che la fase istruttoria di accertamento è già svolta dalle Aziende
Sanitarie Locali e non risulta necessario, né opportuno, apportare cambiamenti.
Accertati i compiti già svolti, ai sensi dellart.4 della L.210/92, dalla
Commissione Medica Ospedaliera, che assicura lespletamento delle pratiche
in fase di definizione, e rilevata la necessità di garantire al cittadino
la possibilità di adire già in sede locale ad un collegio di esperti, nonché
di assicurare uniformità di comportamento nelle Aziende Sanitarie Locali.
Rilevato che ai sensi dell art.5 della L.210/92 avverso il giudizio della
Commissione di cui sopra è ammesso il ricorso al Ministero della Sanità,
che sentito l ufficio medico-legale decide sul ricorso stesso, e considerato
che si rende indispensabile continuare ad assicurare al cittadino la possibilità
di poter ricorrere ad un organo di II^ istanza, competente a livello regionale.
Tutto ciò premesso, viste le LL.RR. n. 10/95 e n. 61/97,
delibera
I. di mantenere in capo alle Aziende Sanitarie Locali l esercizio delle
funzioni già svolte in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e di indennizzi a favore
di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria e di affidare alle stesse
Aziende Sanitarie Locali i compiti amministrativi di cui al D.P.C.M. 26.5.2000.
Spetta allA.S.L. di residenza del cittadino provvedere alla corresponsione
degli indenizzi.
II. di mantenere in capo alle AA.SS.LL. la gestione degli archivi di atti,
documenti connessi alle funzioni affidate.
III. di stabilire che presso ogni Azienda Sanitaria Locale del Piemonte
sia istituita una Commissione medica di I^ istanza per le verifiche degli
adempimenti di cui alla legge 25.2.1992 n.210 e di cui alla legge 14.10.1999
n.362.
Tale commissione deve essere così composta :
* Un medico di Medicina Legale con funzioni di Presidente ed un suo supplente.
* Un medico del Servizio di Medicina Legale con funzioni di componente
ed un suo supplente.
* Un medico dipendente di A.S.L./ A.S.O. del Piemonte, esperto nelle problematiche
oggetto di esame ed un suo supplente.
La Commissione è nominata dal Direttore Generale dellA.S.L.
IV. di istituire una Commissione medica regionale di II^ istanza per le
verifiche degli adempimenti di cui alla legge 25.2.1992 n.210 e di cui
alla legge 14.10.1999 n.362.
Tale commissione è così composta :
* Un medico responsabile di U.O.A. di Medicina Legale presso una Azienda
Sanitaria Locale del Piemonte, con funzioni di Presidente della commissione.
* Un medico responsabile di U.O.A. di Medicina Legale presso una Azienda
Sanitaria Locale del Piemonte, con funzioni di sostituto del presidente
della commissione.
* Tre dirigenti medici dipendenti di ASL e ASO piemontesi scelti tra il
personale delle UOA afferenti alle seguenti discipline: medicina legale,
medicina immunotrasfusionale, malattie infettive con funzioni di membri
titolari.
* Tre dirigenti medici dipendenti di ASL e ASO piemontesi scelti tra il
personale delle UOA afferenti alle seguenti discipline: medicina legale,
medicina immunotrasfusionale, malattie infettive con funzioni di membri
supplenti.
Per le richieste relative a danneggiamenti a causa di vaccinazioni obbligatorie,
la Commissione è integrata da un Dirigente medico esperto ( e da un suo
sostituto ) indicati dalla Direzione di Sanità Pubblica.
La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta regionale e dura
in carica tre anni .
Non si possono ricoprire contemporaneamente cariche nelle due Commissioni.
Le funzioni di segreteria ed amministrative della Commissione regionale
di II^ istanza sono assicurate da funzionari regionali dell Assessorato
alla Sanità, Direzione Controllo Attività Sanitarie.
V. di dare atto che agli oneri finanziari si provvederà con le risorse
a tal fine trasferite dallo Stato.
VI. di stabilire che i compiti espletati nelle Commissioni sopraindicati
sono svolti in orario di servizio. La Regione provvede al rimborso alle
AA.SS.LL. del debito orario ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti
della Commissione di II^ istanza.
VII di precisare che le presenti disposizioni hanno effetto dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di attribuzione
alla Regione Piemonte delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative.
(omissis)