Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 27-2220

Trasferimento competenze derivanti da D.P.C.M. 26.05.2000. Adempimenti

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Premesso che la legge 25.2.1992 n.210 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati .

Premesso che la legge 14.10.1999 n.362, disciplina le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria.

Vista la legge 15.3.1997 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata conferita al Governo la delega per la semplificazione amministrativa ed il trasferimento di funzioni e compiti alle regioni.

Visto il decreto legislativo 31.3.1998 n.112 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati conferiti alle regioni ed agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.5.2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.10.2000) con il quale si individuano in via generale le risorse da trasferire alle Regioni per l’esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle Regioni medesime ai sensi del D.Lgs. 112/1998.

Preso atto dell’imminente emanazione del D.P.C.M. di effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da assegnare alla Regione Piemonte e considerato che dalla data di pubblicazione di tale decreto diverrà pienamente operativo il trasferimento di competenze;

ritenuto pertanto necessario dare indicazioni sulle modalità di esercizio di tali funzioni, precisando che le disposizioni contenute nella presente proposta sono già conformi con il testo del disegno di legge regionale di recepimento del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni, approvato dal Consiglio regionale.

Constatato che la fase istruttoria di accertamento è già svolta dalle Aziende Sanitarie Locali e non risulta necessario, né opportuno, apportare cambiamenti.

Accertati i compiti già svolti, ai sensi dell’art.4 della L.210/92, dalla Commissione Medica Ospedaliera, che assicura l’espletamento delle pratiche in fase di definizione, e rilevata la necessità di garantire al cittadino la possibilità di adire già in sede locale ad un collegio di esperti, nonché di assicurare uniformità di comportamento nelle Aziende Sanitarie Locali.

Rilevato che ai sensi dell’ art.5 della L.210/92 avverso il giudizio della Commissione di cui sopra è ammesso il ricorso al Ministero della Sanità, che sentito l’ ufficio medico-legale decide sul ricorso stesso, e considerato che si rende indispensabile continuare ad assicurare al cittadino la possibilità di poter ricorrere ad un organo di II^ istanza, competente a livello regionale.

Tutto ciò premesso, viste le LL.RR. n. 10/95 e n. 61/97,

delibera

I. di mantenere in capo alle Aziende Sanitarie Locali l’ esercizio delle funzioni già svolte in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria e di affidare alle stesse Aziende Sanitarie Locali i compiti amministrativi di cui al D.P.C.M. 26.5.2000.

Spetta all’A.S.L. di residenza del cittadino provvedere alla corresponsione degli indenizzi.

II. di mantenere in capo alle AA.SS.LL. la gestione degli archivi di atti, documenti connessi alle funzioni affidate.

III. di stabilire che presso ogni Azienda Sanitaria Locale del Piemonte sia istituita una Commissione medica di I^ istanza per le verifiche degli adempimenti di cui alla legge 25.2.1992 n.210 e di cui alla legge 14.10.1999 n.362.

Tale commissione deve essere così composta :

* Un medico di Medicina Legale con funzioni di Presidente ed un suo supplente.

* Un medico del Servizio di Medicina Legale con funzioni di componente ed un suo supplente.

* Un medico dipendente di A.S.L./ A.S.O. del Piemonte, esperto nelle problematiche oggetto di esame ed un suo supplente.

La Commissione è nominata dal Direttore Generale dell’A.S.L.

IV. di istituire una Commissione medica regionale di II^ istanza per le verifiche degli adempimenti di cui alla legge 25.2.1992 n.210 e di cui alla legge 14.10.1999 n.362.

Tale commissione è così composta :

* Un medico responsabile di U.O.A. di Medicina Legale presso una Azienda Sanitaria Locale del Piemonte, con funzioni di Presidente della commissione.

* Un medico responsabile di U.O.A. di Medicina Legale presso una Azienda Sanitaria Locale del Piemonte, con funzioni di sostituto del presidente della commissione.

* Tre dirigenti medici dipendenti di ASL e ASO piemontesi scelti tra il personale delle UOA afferenti alle seguenti discipline: medicina legale, medicina immunotrasfusionale, malattie infettive con funzioni di membri titolari.

* Tre dirigenti medici dipendenti di ASL e ASO piemontesi scelti tra il personale delle UOA afferenti alle seguenti discipline: medicina legale, medicina immunotrasfusionale, malattie infettive con funzioni di membri supplenti.

Per le richieste relative a danneggiamenti a causa di vaccinazioni obbligatorie, la Commissione è integrata da un Dirigente medico esperto ( e da un suo sostituto ) indicati dalla Direzione di Sanità Pubblica.

La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta regionale e dura in carica tre anni .

Non si possono ricoprire contemporaneamente cariche nelle due Commissioni.

Le funzioni di segreteria ed amministrative della Commissione regionale di II^ istanza sono assicurate da funzionari regionali dell’ Assessorato alla Sanità, Direzione Controllo Attività Sanitarie.

V. di dare atto che agli oneri finanziari si provvederà con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato.

VI. di stabilire che i compiti espletati nelle Commissioni sopraindicati sono svolti in orario di servizio. La Regione provvede al rimborso alle AA.SS.LL. del debito orario ed al rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione di II^ istanza.

VII di precisare che le presenti disposizioni hanno effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di attribuzione alla Regione Piemonte delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative.

(omissis)