Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 13 - 2206

Indirizzi in merito alle attivita’ non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, in osservanza dei disposti contrattuali di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell’1.4.1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di adottare appositi indirizzi, in ottemperanza ai disposti normativi richiamati in premessa, in materie di attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti ricompresi nella fattispecie di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del CCNL successivo a quello dell’1/4/1999, rinvenibili nelle seguenti tipologie:

- attività che si pongono in contrasto con gli interessi della Regione;

- attività concorrenziali a quelle istituzionali dell’Ente;

- attività coincidenti, anche solo in parte, con le attività d’ufficio del dipendente;

- attività riguardanti procedimenti e/o materie rispetto alle quali il dipendente svolga, nell’ambito dei propri compiti d’ufficio, attività istruttoria finalizzata all’emanazione di atti di autorizzazione, di controllo, di vigilanza, di emissione di pareri o altra diversa attività istruttoria;

- attività svolta a favore di enti o società pubbliche o private che operano nelle materie di intervento della Regione ed, in particolare, in quelle afferenti alle competenze istituzionali della direzione o del settore di appartenenza del dipendente;

- attività svolte a favore di enti o società pubbliche o private cui la Regione contribuisca in modo ordinario o che siano soggette a vigilanza regionale, qualora il dipendente sia assegnato all’ufficio regionale che abbia posto in essere atti nella procedura di erogazione e/o di liquidazione di contributi a favore dei medesimi enti o società ovvero abbia posto in essere atti di vigilanza avverso tali enti e società e nella prima situazione, anche nell’ipotesi in cui sia già stato erogato il contributo e l’Ente o la società abbia in corso un contenzioso con l’Amministrazione in relazione al contributo erogato;

- attività collegate al conferimento di incarichi di progettazione, di esecuzione e di direzione di lavori pubblici qualora il dipendente sia assegnato all’ufficio che abbia svolto per la Regione, in tutto o in parte, alcuna delle predette attività o altre attività tecnico-amministrative connesse;

- attività collegate al conferimento di incarichi di consulenza tecnica o di collaborazione professionale qualora il dipendente sia assegnato all’ufficio regionale che, per ragioni di competenza, si sia ingerito nelle materie oggetto dei predetti incarichi di consulenza tecnica o di collaborazione professionale;

- attività professionale di assistenza legale, consulenziale o peritale o altra similare svolta a favore di soggetti esterni nei giudizi promossi dalla Regione avverso tali soggetti o quando la Regione stessa sia chiamata a resistere in giudizio;

- attività professionale di assistenza legale nell’ambito di attività stragiudiziali anche connesse all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di lavoro che coinvolgono l’Amministrazione regionale;

- di precisare che in tutti i casi per “assegnazione all’ufficio”, si intende l’assegnazione al Settore di appartenenza ovvero l’assegnazione diretta alla Direzione;

- di precisare inoltre che ogni variazione rispetto alle attività prestate dal dipendente nelle diverse situazioni sopra illustrate dovrà essere tempestivamente comunicata dallo stesso all’Amministrazione (Struttura di appartenenza e Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane) per l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere lo stato di incompatibilità che eventualmente si sia determinato rispetto alle attività dell’ufficio cui lo stesso risulta assegnato;

- di sottolineare che, al di là delle attività in astratto individuate, rimane ferma la valutazione in concreto nei singoli casi delle attività non consentite in quanto determinanti conflitto d’interesse, verifica da compiersi, secondo le procedure interne applicate in ambito regionale ed in particolare quelle discendenti dall’attuazione della legge regionale n. 10/1989 e dalle altre disposizioni statali per contenuti a queste riconducibili disciplinanti la materia delle incompatibilità;

- di richiamare i divieti e le prescrizioni espresse al comma 58 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, in particolare concernenti la fattispecie del dipendente part-time con prestazioni lavorativa non superiore al 50% che si trovi in detto rapporto per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa;

- di dare atto che del presente atto di indirizzi è stata data informativa ai soggetti sindacali individuati all’art. 10, comma 2, del CCNL dell’1/4/1999.

(omissis)