Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 13 - 2206
Indirizzi in merito alle attivita non consentite ai dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno, in osservanza dei disposti contrattuali di
cui allart. 4, commi 7 e 8, del C.C.N.L. per il personale del Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell1.4.1999
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di adottare appositi indirizzi, in ottemperanza ai disposti normativi
richiamati in premessa, in materie di attività che, in ragione delle interferenze
con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti
ricompresi nella fattispecie di cui allart. 4, commi 7 e 8, del CCNL successivo
a quello dell1/4/1999, rinvenibili nelle seguenti tipologie:
- attività che si pongono in contrasto con gli interessi della Regione;
- attività concorrenziali a quelle istituzionali dellEnte;
- attività coincidenti, anche solo in parte, con le attività dufficio
del dipendente;
- attività riguardanti procedimenti e/o materie rispetto alle quali il
dipendente svolga, nellambito dei propri compiti dufficio, attività istruttoria
finalizzata allemanazione di atti di autorizzazione, di controllo, di
vigilanza, di emissione di pareri o altra diversa attività istruttoria;
- attività svolta a favore di enti o società pubbliche o private che operano
nelle materie di intervento della Regione ed, in particolare, in quelle
afferenti alle competenze istituzionali della direzione o del settore di
appartenenza del dipendente;
- attività svolte a favore di enti o società pubbliche o private cui la
Regione contribuisca in modo ordinario o che siano soggette a vigilanza
regionale, qualora il dipendente sia assegnato allufficio regionale che
abbia posto in essere atti nella procedura di erogazione e/o di liquidazione
di contributi a favore dei medesimi enti o società ovvero abbia posto in
essere atti di vigilanza avverso tali enti e società e nella prima situazione,
anche nellipotesi in cui sia già stato erogato il contributo e lEnte
o la società abbia in corso un contenzioso con lAmministrazione in relazione
al contributo erogato;
- attività collegate al conferimento di incarichi di progettazione, di
esecuzione e di direzione di lavori pubblici qualora il dipendente sia
assegnato allufficio che abbia svolto per la Regione, in tutto o in parte,
alcuna delle predette attività o altre attività tecnico-amministrative
connesse;
- attività collegate al conferimento di incarichi di consulenza tecnica
o di collaborazione professionale qualora il dipendente sia assegnato allufficio
regionale che, per ragioni di competenza, si sia ingerito nelle materie
oggetto dei predetti incarichi di consulenza tecnica o di collaborazione
professionale;
- attività professionale di assistenza legale, consulenziale o peritale
o altra similare svolta a favore di soggetti esterni nei giudizi promossi
dalla Regione avverso tali soggetti o quando la Regione stessa sia chiamata
a resistere in giudizio;
- attività professionale di assistenza legale nellambito di attività stragiudiziali
anche connesse allesperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto per le controversie in materia di lavoro che coinvolgono lAmministrazione
regionale;
- di precisare che in tutti i casi per assegnazione allufficio, si intende
lassegnazione al Settore di appartenenza ovvero lassegnazione diretta
alla Direzione;
- di precisare inoltre che ogni variazione rispetto alle attività prestate
dal dipendente nelle diverse situazioni sopra illustrate dovrà essere tempestivamente
comunicata dallo stesso allAmministrazione (Struttura di appartenenza
e Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse
Umane) per ladozione dei provvedimenti necessari a rimuovere lo stato
di incompatibilità che eventualmente si sia determinato rispetto alle attività
dellufficio cui lo stesso risulta assegnato;
- di sottolineare che, al di là delle attività in astratto individuate,
rimane ferma la valutazione in concreto nei singoli casi delle attività
non consentite in quanto determinanti conflitto dinteresse, verifica da
compiersi, secondo le procedure interne applicate in ambito regionale ed
in particolare quelle discendenti dallattuazione della legge regionale
n. 10/1989 e dalle altre disposizioni statali per contenuti a queste riconducibili
disciplinanti la materia delle incompatibilità;
- di richiamare i divieti e le prescrizioni espresse al comma 58 dellart.
1 della legge n. 662/1996, in particolare concernenti la fattispecie del
dipendente part-time con prestazioni lavorativa non superiore al 50% che
si trovi in detto rapporto per lo svolgimento di unaltra attività lavorativa;
- di dare atto che del presente atto di indirizzi è stata data informativa
ai soggetti sindacali individuati allart. 10, comma 2, del CCNL dell1/4/1999.
(omissis)