Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 13 febbraio 2001, n. 152-5666

Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri Regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 820-8297 del 21 giugno 1994

(omissis)

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di sostituire integralmente la deliberazione n. 820-8297 del 21 giugno 1994 con il seguente testo comprensivo dell’allegato “A”.

“Sono considerati organismi ed attività istituzionali, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 14/1994:

a) gli organismi regionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e cioè:

il Consiglio regionale

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio

la Giunta regionale

le Commissioni permanenti e speciali (art. 18 e 19 dello Statuto) e i relativi gruppi di lavoro formalmente costituiti ai sensi dell’art. 26, comma 7 del Regolamento consiliare

la Commissione per il Regolamento del Consiglio

la Commissione consultiva per le nomine

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti

la Giunta delle Elezioni

la Commissione di vigilanza per la biblioteca

b) organismi operanti presso il Consiglio regionale istituiti con legge o deliberazione consiliare e loro articolazioni interne di cui siano componenti Consiglieri regionali;

c) commissioni di cui facciano parte Consiglieri regionali per disposizione di legge regionale o nazionale;

d) riunioni con soggetti esterni formalmente convocati dagli organi regionali;

e) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati da soggetti esterni in relazione agli incarichi istituzionali loro affidati quali componenti della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio;

f) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati dai soggetti e con le modalità di cui all’allegato “A”.

g) la partecipazione a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, su designazione del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Ai fini dell’applicazione della normativa della presente deliberazione, l’indennità di presenza è corrisposta, nell’ipotesi degli organismi di cui alla lettera a), per la presenza a qualsiasi titolo; per gli organismi di cui alle lettere b) e c) l’indennità è corrisposta ai Consiglieri regionali che siano Presidenti o componenti.

La certificazione della presenza alle sedute degli organismi di cui sopra è effettuata:

- per gli organismi, di cui alle lettere a) e b), nel caso si tratti di organismi operanti presso il Consiglio regionale, a cura delle segreterie dei vari organismi entro dieci giorni dalla fine di ogni mese per le riunioni svoltesi nel mese stesso; nel caso in cui operino presso la Giunta regionale, a cura della Segreteria di Giunta che trasmette i dati riepilogativi al Consiglio regionale nei termini di cui sopra;

- per gli organismi di cui alle lettere c), d), e) f) e g) a cura dei singoli Consiglieri entro il termine precedente e con le modalità di cui all’allegato “A”.

Ai fini dell’erogazione del rimborso spese, la somma delle giornate di presenza non può superare il numero dei giorni del mese meno otto.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50/2000.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)