Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 13 febbraio 2001, n. 152-5666
Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso
spese ai Consiglieri Regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 820-8297 del 21 giugno 1994
(omissis)
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di sostituire integralmente la deliberazione n. 820-8297 del 21 giugno
1994 con il seguente testo comprensivo dellallegato A.
Sono considerati organismi ed attività istituzionali, ai sensi dellart.
3 della l.r. n. 14/1994:
a) gli organismi regionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento consiliare
e cioè:
il Consiglio regionale
lUfficio di Presidenza del Consiglio
la Giunta regionale
le Commissioni permanenti e speciali (art. 18 e 19 dello Statuto) e i relativi
gruppi di lavoro formalmente costituiti ai sensi dellart. 26, comma 7
del Regolamento consiliare
la Commissione per il Regolamento del Consiglio
la Commissione consultiva per le nomine
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
la Giunta delle Elezioni
la Commissione di vigilanza per la biblioteca
b) organismi operanti presso il Consiglio regionale istituiti con legge
o deliberazione consiliare e loro articolazioni interne di cui siano componenti
Consiglieri regionali;
c) commissioni di cui facciano parte Consiglieri regionali per disposizione
di legge regionale o nazionale;
d) riunioni con soggetti esterni formalmente convocati dagli organi regionali;
e) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati
da soggetti esterni in relazione agli incarichi istituzionali loro affidati
quali componenti della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio;
f) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati
dai soggetti e con le modalità di cui allallegato A.
g) la partecipazione a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, su designazione
del Presidente o dellUfficio di Presidenza del Consiglio.
Ai fini dellapplicazione della normativa della presente deliberazione,
lindennità di presenza è corrisposta, nellipotesi degli organismi di
cui alla lettera a), per la presenza a qualsiasi titolo; per gli organismi
di cui alle lettere b) e c) lindennità è corrisposta ai Consiglieri regionali
che siano Presidenti o componenti.
La certificazione della presenza alle sedute degli organismi di cui sopra
è effettuata:
- per gli organismi, di cui alle lettere a) e b), nel caso si tratti di
organismi operanti presso il Consiglio regionale, a cura delle segreterie
dei vari organismi entro dieci giorni dalla fine di ogni mese per le riunioni
svoltesi nel mese stesso; nel caso in cui operino presso la Giunta regionale,
a cura della Segreteria di Giunta che trasmette i dati riepilogativi al
Consiglio regionale nei termini di cui sopra;
- per gli organismi di cui alle lettere c), d), e) f) e g) a cura dei singoli
Consiglieri entro il termine precedente e con le modalità di cui allallegato
A.
Ai fini dellerogazione del rimborso spese, la somma delle giornate di
presenza non può superare il numero dei giorni del mese meno otto.
Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano alla data
di entrata in vigore della legge regionale n. 50/2000.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)