Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
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Codice 17.3
Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e
successive modificazioni ed integrazioni. Rettifica della determinazione
del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000 relativa all
approvazione del bando
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le ragioni citate in premessa, che qui si richiama integralmente, di
rettificare il testo del paragrafo 4.1 - ultimo capoverso - dellAllegato
1 (Bando regionale per la riattivazione dellintervento previsto dallart.
11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni,
per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo)
della determinazione del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000
nel seguente testo: Qualora si renda necessario, la Camera di commercio
competente, nellesercizio della propria attività istruttoria, potrà richiedere
allimpresa, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione,
chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. Limpresa dovrà
far pervenire con mezzo idoneo detti chiarimenti, entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il mancato riscontro
nel termine su indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà linammissibilità
del bene o dei beni oggetto della richiesta di chiarimento".
per le ragioni citate in premessa, che qui si richiama integralmente, di
rettificare il testo del paragrafo 2.7 dellAllegato 1 (Bando regionale
per la riattivazione dellintervento previsto dallart. 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, per
incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo) della
determinazione del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000
nel seguente testo: Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto
stabilito nel precedente punto 2.6, limpresa potrà trasferire i beni agevolati
dallunità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la
durata di non utilizzo dei predetti beni nellunità locale per il periodo
di chiusura. In tal caso limpresa dovrà comunicare alla Camera di commercio
competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto
2.6, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza
degli stessi in tale località.
Il Direttore regionale
D.D. 27 febbraio 2001, n. 50
Marco Cavaletto