Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Codice 17.3
D.D. 27 febbraio 2001, n. 50

Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Rettifica della determinazione del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000 relativa all’ approvazione del bando

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per le ragioni citate in premessa, che qui si richiama integralmente, di rettificare il testo del paragrafo 4.1 - ultimo capoverso - dell’Allegato “1” (Bando regionale per la riattivazione dell’intervento previsto dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo) della determinazione del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000 nel seguente testo: ”Qualora si renda necessario, la Camera di commercio competente, nell’esercizio della propria attività istruttoria, potrà richiedere all’impresa, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. L’impresa dovrà far pervenire con mezzo idoneo detti chiarimenti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il mancato riscontro nel termine su indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà l’inammissibilità del bene o dei beni oggetto della richiesta di chiarimento".

per le ragioni citate in premessa, che qui si richiama integralmente, di rettificare il testo del paragrafo 2.7 dell’Allegato “1” (Bando regionale per la riattivazione dell’intervento previsto dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo) della determinazione del Direttore Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000 nel seguente testo: ”Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.6, l’impresa potrà trasferire i beni agevolati dall’unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell’unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l’impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.6, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località”.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto