Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 18-2211

Modalità di adeguamento ai parametri strutturali previsti al p.to 4 del “regime transitorio” delle R.S.A. e al p.to 4 del “regime transitorio” delle R.A.F. di cui all’Allegato A) della D.G.R. n. 41-42433 del 9/1/1995

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) i presidi socio-assistenziali che hanno presentato, entro il 31/12-1999, all’ A.S.L. territorialmente competente, progetti per la realizzazione di interventi di adeguamento ai requisiti minimi previsti al p.to 4) del “regime transitorio” delle R.S.A. e al p.to 4) del “regime transitorio” delle R.A.F., di cui all’allegato A) della D.G.R. n. 41-42433 del 9/1-1995, sono autorizzati a concludere gli interventi stessi entro il termine stabilito da apposito cronoprogramma da presentarsi all’A.S.L.;

2) le A.S.L., titolari delle funzioni in materia di autorizzazione al funzionamento, tramite i sopralluoghi e le valutazioni delle commissioni di vigilanza, verificano la compatibilità della permanenza di ospiti, anche in numero ridotto, con l’esecuzione degli interventi di cui è caso, che, qualora positiva, dovrà comunque essere subordinata all’accertamento dell’ esistenza di requisiti minimi essenziali di sicurezza e dalla garanzia della presenza di uno standard di personale tutelare adeguato per assicurare il necessario livello individuale di assistenza degli anziani presenti in struttura.

(omissis)