Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 47-2239

Quote latte - Criteri e procedure per l’attribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui alla L. 79/00 ed al Decreto ministeriale ex art. 1, comma 8-bis, della medesima legge

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Per quanto riportato in premessa:

1 - I quantitativi destinati alla Regione Piemonte in applicazione dell’articolo 1, comma 8-bis, della L.79/00 (seconda tranche aumento comunitario) vengono ripartiti a livello subregionale (provincia) secondo i medesimi criteri che risulteranno individuati nel provvedimento ministeriale per la assegnazione a ciascuna regione. Analogamente si perverrà alla ripartizione di eventuali ulteriori quantitativi supplementari che risulteranno a disposizione della Regione a seguito dell’applicazione del medesimo disposto;

2 - I quantitativi confluiti nel bacino regionale derivanti da revoche, rinunce, abbandoni (art.1, comma 8-bis, L.79/00), vengono ripartiti a livello subregionale (provincia) secondo i medesimi criteri e procedure che risulteranno individuati nel provvedimento ministeriale per la assegnazione a ciascuna regione.

3 - I quantitativi confluiti nel bacino regionale derivanti da revoche per trasferimenti di quote (art.1, comma 2, L.79/00) e da riduzione q.r.i. (art.1, comma 3-bis, L.79/00) - sulla base delle previsioni dei medesimi articolati di legge, per analogia comportamentale con le indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) e, per quanto riguarda la prima fattispecie, a conferma del disposto del punto 7) della DGR 9-29656 del 10.3.2000 - permangono nella disponibilità della provincia in cui gli stessi erano originariamente allocati, per la successiva riattribuzione;

4 - Ove necessario, la puntuale ripartizione tra le province dei quantitativi della riserva regionale, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti 1) e 2), sarà effettuata dalla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura;

5 - Le province provvederanno ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio il quantitativo, così ripartito, di cui ai precedenti punti 1) e 2) e 3), a seguito di regolare domanda, secondo criteri di priorità e modalità preventivamente dalle stesse determinati. Tali criteri dovranno tenere conto delle indicazioni, dei termini e delle procedure contenute nelle disposizioni di legge, nella presente deliberazione, nei percorsi operativi indicati dall’AGEA e dal Ministero, compatibilmente con la funzionalità dei collegamenti telematici e del sistema informativo e gestionale predisposto dalla stessa Agenzia. Copia dell’atto con il quale ciascuna amministrazione provinciale definisce i criteri di attribuzione dei quantitativi in questione dovrà essere trasmessa alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura;

6- I criteri e le modalità di assegnazione stabiliti da ciascuna provincia dovranno essere adeguati alle seguenti indicazioni:

a) non potranno beneficiare di ulteriori attribuzioni di quantitativi di produzione, nel caso di produttori già titolari di quota:

- le aziende che negli ultimi due periodi non abbiano prodotto e commercializzato latte nella misura di almeno il 70% rispetto a quella consentita dalla quota in possesso,

- le aziende che nel corso degli ultimi due periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto od in parte, le quote di cui erano titolari.

In entrambi i casi sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che incidono sulla capacità produttiva dell’azienda.

b) i quantitativi ex Reg.CE 1256/99 sono assegnabili esclusivamente come “consegne”, mentre le quote derivanti da revoche (a qualsiasi titolo), riduzioni, rinunce, abbandoni sono da riassegnare mantenendo la specifica tipologia di provenienza, “consegne” ovvero “vendite dirette”, salvo diverse successive disposizioni;

c) comunque verranno privilegiate le aziende agricole delle zone di montagna che iniziano l’attività di allevamento per la commercializzazione del latte;

7 - Nell’ipotesi in cui i quantitativi disponibili presso un bacino provinciale risultino superiori alle quote da assegnare ai produttori ivi operanti, questi riaffluiscono alla riserva regionale per essere ripartiti fra le altre province con gli stessi criteri di cui al punto 1), compatibilmente con le procedure ed i termini di legge;

8 - L’assegnazione dei quantitativi della riserva di cui al punto 1) ha validità per il periodo 2001/02. L’assegnazione dei quantitativi della riserva di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere disposta, periodo per periodo, compatibilmente con la piena verificata disponibilità degli stessi, nel rispetto dei termini di legge e delle norme che regolamentano le differenti fattispecie. Dell’avvenuta assegnazione dovrà essere data idonea comunicazione ai produttori beneficiari. L’inserimento informatico delle modificazioni conseguenti all’assegnazione medesima, sarà effettuata dai competenti uffici provinciali secondo le procedure disposte dall’AGEA e le funzionalità disponibili nel sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte. Alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura dovrà essere presentato, ove richiesto, un dettagliato rendiconto dei quantitativi assegnati, fino al puntuale completamento della riserva disponibile presso ogni bacino provinciale, con modalità e procedure preventivamente concordate anche tenuto conto delle funzionalità del sistema informativo di supporto;

9 - La Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura provvederà, ove necessario, a fornire ulteriori atti di indirizzo tecnico operativo e di coordinamento per l’attuazione del presente atto, al fine del conseguimento degli obiettivi di legge.

(omissis)