Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 47-2239
Quote latte - Criteri e procedure per lattribuzione dei quantitativi di
latte della riserva regionale di cui alla L. 79/00 ed al Decreto ministeriale
ex art. 1, comma 8-bis, della medesima legge
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Per quanto riportato in premessa:
1 - I quantitativi destinati alla Regione Piemonte in applicazione dellarticolo
1, comma 8-bis, della L.79/00 (seconda tranche aumento comunitario) vengono
ripartiti a livello subregionale (provincia) secondo i medesimi criteri
che risulteranno individuati nel provvedimento ministeriale per la assegnazione
a ciascuna regione. Analogamente si perverrà alla ripartizione di eventuali
ulteriori quantitativi supplementari che risulteranno a disposizione della
Regione a seguito dellapplicazione del medesimo disposto;
2 - I quantitativi confluiti nel bacino regionale derivanti da revoche,
rinunce, abbandoni (art.1, comma 8-bis, L.79/00), vengono ripartiti a livello
subregionale (provincia) secondo i medesimi criteri e procedure che risulteranno
individuati nel provvedimento ministeriale per la assegnazione a ciascuna
regione.
3 - I quantitativi confluiti nel bacino regionale derivanti da revoche
per trasferimenti di quote (art.1, comma 2, L.79/00) e da riduzione q.r.i.
(art.1, comma 3-bis, L.79/00) - sulla base delle previsioni dei medesimi
articolati di legge, per analogia comportamentale con le indicazioni di
cui ai precedenti punti 1) e 2) e, per quanto riguarda la prima fattispecie,
a conferma del disposto del punto 7) della DGR 9-29656 del 10.3.2000 -
permangono nella disponibilità della provincia in cui gli stessi erano
originariamente allocati, per la successiva riattribuzione;
4 - Ove necessario, la puntuale ripartizione tra le province dei quantitativi
della riserva regionale, nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti
1) e 2), sarà effettuata dalla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura;
5 - Le province provvederanno ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo
territorio il quantitativo, così ripartito, di cui ai precedenti punti
1) e 2) e 3), a seguito di regolare domanda, secondo criteri di priorità
e modalità preventivamente dalle stesse determinati. Tali criteri dovranno
tenere conto delle indicazioni, dei termini e delle procedure contenute
nelle disposizioni di legge, nella presente deliberazione, nei percorsi
operativi indicati dallAGEA e dal Ministero, compatibilmente con la funzionalità
dei collegamenti telematici e del sistema informativo e gestionale predisposto
dalla stessa Agenzia. Copia dellatto con il quale ciascuna amministrazione
provinciale definisce i criteri di attribuzione dei quantitativi in questione
dovrà essere trasmessa alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura;
6- I criteri e le modalità di assegnazione stabiliti da ciascuna provincia
dovranno essere adeguati alle seguenti indicazioni:
a) non potranno beneficiare di ulteriori attribuzioni di quantitativi di
produzione, nel caso di produttori già titolari di quota:
- le aziende che negli ultimi due periodi non abbiano prodotto e commercializzato
latte nella misura di almeno il 70% rispetto a quella consentita dalla
quota in possesso,
- le aziende che nel corso degli ultimi due periodi hanno venduto, affittato
o comunque ceduto, in tutto od in parte, le quote di cui erano titolari.
In entrambi i casi sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente
certificati che incidono sulla capacità produttiva dellazienda.
b) i quantitativi ex Reg.CE 1256/99 sono assegnabili esclusivamente come
consegne, mentre le quote derivanti da revoche (a qualsiasi titolo),
riduzioni, rinunce, abbandoni sono da riassegnare mantenendo la specifica
tipologia di provenienza, consegne ovvero vendite dirette, salvo diverse
successive disposizioni;
c) comunque verranno privilegiate le aziende agricole delle zone di montagna
che iniziano lattività di allevamento per la commercializzazione del latte;
7 - Nellipotesi in cui i quantitativi disponibili presso un bacino provinciale
risultino superiori alle quote da assegnare ai produttori ivi operanti,
questi riaffluiscono alla riserva regionale per essere ripartiti fra le
altre province con gli stessi criteri di cui al punto 1), compatibilmente
con le procedure ed i termini di legge;
8 - Lassegnazione dei quantitativi della riserva di cui al punto 1) ha
validità per il periodo 2001/02. Lassegnazione dei quantitativi della
riserva di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere disposta, periodo per periodo,
compatibilmente con la piena verificata disponibilità degli stessi, nel
rispetto dei termini di legge e delle norme che regolamentano le differenti
fattispecie. Dellavvenuta assegnazione dovrà essere data idonea comunicazione
ai produttori beneficiari. Linserimento informatico delle modificazioni
conseguenti allassegnazione medesima, sarà effettuata dai competenti uffici
provinciali secondo le procedure disposte dallAGEA e le funzionalità disponibili
nel sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte. Alla
Direzione Sviluppo dellAgricoltura dovrà essere presentato, ove richiesto,
un dettagliato rendiconto dei quantitativi assegnati, fino al puntuale
completamento della riserva disponibile presso ogni bacino provinciale,
con modalità e procedure preventivamente concordate anche tenuto conto
delle funzionalità del sistema informativo di supporto;
9 - La Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura provvederà, ove necessario,
a fornire ulteriori atti di indirizzo tecnico operativo e di coordinamento
per lattuazione del presente atto, al fine del conseguimento degli obiettivi
di legge.
(omissis)